comune di palermo servizio affissione e pubblicità
comune di palermo servizio affissione e pubblicità
comune di palermo servizio affissione e pubblicità
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
- Art. 24 -<br />
MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI<br />
1 - Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> precedenza risultante dal<br />
ricevimento della commissione, che deve essere protocollata e annotata cronologicamente<br />
nell'apposito registro pre<strong>di</strong>sposto dall'ufficio.<br />
2 - La durata dell'<strong>affissione</strong> decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso<br />
giorno, su richiesta del committente, l'ufficio deve mettere a sua <strong>di</strong>sposizione l'elenco delle<br />
posizioni utilizzate con l'in<strong>di</strong>cazione dei quantitativi affissi.<br />
3 - Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse con<strong>di</strong>zioni atmosferiche, si<br />
considera causa <strong>di</strong> forza maggiore.<br />
Se il ritardo è superiore a <strong>di</strong>eci giorni dalla data della richiesta, l'ufficio deve darne tempestiva<br />
comunicazione per iscritto al committente.<br />
4 - La mancanza <strong>di</strong> spazi <strong>di</strong>sponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro <strong>di</strong>eci<br />
giorni dalla ricezione della richiesta.<br />
5 - Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il committente può annullare la richiesta senza alcun onere a<br />
suo carico e l'ufficio deve <strong>di</strong>sporre il rimborso delle somme introitate nel termine <strong>di</strong> novanta<br />
giorni.<br />
6 - Il committente ha la facoltà <strong>di</strong> annullare la richiesta <strong>di</strong> <strong>affissione</strong> prima che venga eseguita con<br />
l'obbligo <strong>di</strong> corrispondere in ogni caso la metà del <strong>di</strong>ritto dovuto.<br />
7 - L'ufficio ha obbligo <strong>di</strong> sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e,<br />
qualora non <strong>di</strong>sponga <strong>di</strong> altri esemplari per la sostituzione, deve darne tempestiva<br />
comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua <strong>di</strong>sposizione i relativi spazi.<br />
8 - Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro<br />
i due giorni successivi per i manifesti <strong>di</strong> contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne<br />
dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del <strong>di</strong>ritto,<br />
con un minimo <strong>di</strong> £. 50.000 per ogni commissione. La presente <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> carattere<br />
generale stabilisce la maggiorazione dovuta nei casi d'urgenza o <strong>di</strong> prestazioni notturne o<br />
festive, ma non obbliga il Comune <strong>di</strong> organizzare conseguentemente il <strong>servizio</strong>, che in atto<br />
viene espletato nei giorni lavorativi dalle ore alle 14.<br />
9 - Nell'Ufficio del <strong>servizio</strong> <strong>affissione</strong> devono essere esposti, affinchè possano essere consultati dal<br />
pubblico, le tariffe relative al costo del <strong>servizio</strong>, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche<br />
affissioni con l'in<strong>di</strong>cazione delle categorie nelle quali ricadono detti spazi ed il registro<br />
cronologico delle commissioni.<br />
- Art 25 -<br />
SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI<br />
1 - Per l'omessa, tar<strong>di</strong>va o infedele presentazione della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> <strong>pubblicità</strong> o la mancata<br />
richiesta <strong>di</strong> <strong>affissione</strong>, si applica, oltre il pagamento dell'imposta o del <strong>di</strong>ritto dovuti, una<br />
sopratassa pari all'ammontare dell'imposta o del <strong>di</strong>ritto evasi. Il versamento eseguito me<strong>di</strong>ante<br />
conto corrente postale, anche se nella causale sono in<strong>di</strong>cati gli elementi relativi all'imposta, non<br />
sostituisce la <strong>di</strong>chiarazione, per la quale vige sempre l'obbligatorietà della presentazione, tranne<br />
nel caso previsto all'art. 10, comma 3, e la cui omissione comporta l'applicazione della sanzione<br />
prevista dal presente comma.<br />
2 - Per l'omesso o tar<strong>di</strong>vo pagamento dell'imposta o delle singole rate <strong>di</strong> essa o del <strong>di</strong>ritto è dovuta,<br />
in<strong>di</strong>pendentemente da quella prevista al comma 1, una sopratassa pari al 20 cento dell'imposta<br />
o del <strong>di</strong>ritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.<br />
12