comune di palermo servizio affissione e pubblicità
comune di palermo servizio affissione e pubblicità
comune di palermo servizio affissione e pubblicità
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
- Art. 5 -<br />
AUMENTO STAGIONALE PER LE LOCALITA'<br />
TURISTICHE DI MONDELLO E SFERRACAVALLO<br />
1 - Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre per la località turistiche <strong>di</strong> Mondello e Sferracavallo<br />
sotto delimitate, le tariffe previste dal presente regolamento agli artt. 14, comma 2, 16, commi<br />
2,3,4 e 5, e all'articolo 17, nonché quella <strong>di</strong> cui all'art. 21 per le pubbliche affissioni,<br />
limitatamente ai manifesti <strong>di</strong> carattere commerciale, sono maggiorate del 50 per cento:<br />
MONDELLO: uscita Favorita, Via Margherita <strong>di</strong> Savoia, Via Regina Elena, Via Torre <strong>di</strong><br />
Mondello, Piazza Mondello, Via Piano <strong>di</strong> Gallo sino allo Hotel "La Torre", Via Mondello sino<br />
a Via P. <strong>di</strong> Scalea, Via P. <strong>di</strong> Scalea e tutte le traverse comprese nel perimetro delle predette<br />
località.<br />
SFERRACAVALLO: dalla Via Sferracavallo sino alla località "Marconi" confinante con il<br />
territorio del Comune <strong>di</strong> Isola delle Femmine.<br />
- Art. 6 -<br />
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI<br />
1 - Gli impianti pubblicitari e affissionistici installati su beni appartenenti o dati in go<strong>di</strong>mento al<br />
Comune sono assoggettati, oltre al pagamento dell'imposta sulla <strong>pubblicità</strong>, alla tassa<br />
occupazione spazi ed aree pubbliche ed al pagamento del canone <strong>di</strong> concessione o <strong>di</strong> locazione,<br />
qualora la <strong>pubblicità</strong> viene effettuata su impianti <strong>di</strong> proprietà comunale, la cui misura per<br />
tipologia d'impianto sarà prevista nella deliberazione con la quale si procederà alla<br />
pubblicazione delle gare per il rilascio delle concessioni.<br />
- Art. 7 -<br />
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA<br />
1 - La <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme <strong>di</strong> comunicazione visive o<br />
acustiche, <strong>di</strong>verse da quelle assoggettate al <strong>di</strong>ritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici<br />
o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili è soggetta all'imposta sulla <strong>pubblicità</strong> prevista<br />
dal presente regolamento.<br />
2 - Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi <strong>di</strong>ffusi nell'esercizio <strong>di</strong> un'attività<br />
economica allo scopo <strong>di</strong> promuovere la domanda <strong>di</strong> beni o servizi, ovvero finalizzati a<br />
migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.<br />
- Art. 8 -<br />
SOGGETTO PASSIVO<br />
1 - Il soggetto passivo dell'imposta sulla <strong>pubblicità</strong>, tenuto al pagamento in via principale, è colui<br />
che <strong>di</strong>spone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene <strong>di</strong>ffuso il messaggio<br />
pubblicitario.<br />
2 - E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o<br />
fornisce i servizi oggetto della <strong>pubblicità</strong>.<br />
4