comune di palermo servizio affissione e pubblicità
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- Art. 34 -<br />
NORME FINALI E TRANSITORIE<br />
1 - Gli impianti affissionistici e pubblicitari e i manufatti connessi con la prestazione <strong>di</strong> servizi<br />
esistenti sul suolo pubblico, per i quali è stata rilasciata, in data antecedente l'entrata in vigore<br />
del D.Lgs. n°507 del 15/11/1993, l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, possono essere<br />
mantenute fino al 31/12/2000 o comunque fino alla data <strong>di</strong> collocazione degli impianti previsti<br />
dal Piano Generale alle con<strong>di</strong>zioni, che:<br />
a) le <strong>di</strong>tte interessante ottengano la concessione <strong>di</strong> suolo pubblico per la quale le stesse<br />
debbono presentare, improrogabilmente, entro un mese dall'entrata in vigore del presente<br />
regolamento le relative istanze alle quali seguirà formale provve<strong>di</strong>mento concessorio con la<br />
sottoscrizione <strong>di</strong> un apposito <strong>di</strong>sciplinare.<br />
Il canone <strong>di</strong> concessione è determinato nella misura pari al 50% della tariffa or<strong>di</strong>naria <strong>di</strong><br />
£.32.000 per ogni metro quadrato della superficie destinata alla <strong>pubblicità</strong>,<br />
in<strong>di</strong>pendentemente dalle caratteristiche della stessa.<br />
b) ove i suddetti manufatti siano dotati <strong>di</strong> impianti elettrici, gli stessi siano conformi alle<br />
<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge in materia <strong>di</strong> sicurezza. In deroga a quanto superiormente <strong>di</strong>sposto, la<br />
gestione delle tipologie <strong>di</strong> cui all'art. 29 comma 9 punti c) e d) è affidata esclusivamente<br />
all'AMAT (delib. C.C. n. 468 del 29/12/1994).<br />
2 - Le autorizzazioni rilasciate entro il 31/12/1993, per impianti, escluse le insegne, su proprietà<br />
privata, possono essere mantenute a con<strong>di</strong>zione che venga presentata, entro un mese dell'entrata<br />
in vigore del presente regolamento apposita istanza <strong>di</strong> rinnovo corredata dalla documentazione<br />
prevista dall'art. 28 comma 3.<br />
In questo caso il proprietario dell'area privata deve confermare il consenso al mantenimento<br />
dell'impianto pubblicitario.<br />
3 - Tutte le altre forme <strong>di</strong> <strong>pubblicità</strong> (insegne monofacciali, bifacciali, targhe, ecc. )sopra non<br />
menzionate, dovunque collocate che siano in contrasto con le <strong>di</strong>sposizioni contenute nell'art. 29<br />
del presente regolamento, nel piano particolareggiato del centro storico e nei criteri stabiliti<br />
dalla Soprintendenza Regionale BB.AA. in adesione all'art. 55 della L.R. 71/78, devono essere<br />
adeguate alle succitate prescrizioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente<br />
regolamento.<br />
Tale adeguamento è autorizzato con provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>rigenziale.<br />
4 - Limitatamente agli anni 1999 e 2000, la partecipazione alle gare pubbliche per la concessione<br />
in affitto <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> proprietà Comunale o dello sfruttamento pubblicitario dei lotti <strong>di</strong> spazi<br />
pubblicitari e l'autorizzazione all'installazione dei mezzi sulla proprietà privata per conto terzi<br />
sono consentite anche a coloro che, pur risultando aver installato ed utilizzato mezzi abusivi per<br />
la <strong>di</strong>ffusione della <strong>pubblicità</strong>, abbiano eliminato o, comunque, eliminino entro tre mesi<br />
dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli illeciti, dandone un'idonea prova<br />
documentale al Comune, fatte salve procedure amministrative in atto.<br />
5 - Gli accertamenti e le rettifiche, da effettuare a norma dell'art.23 del D.P.R. 26/10/1972, n. 639,<br />
debbono essere notificati nel termine <strong>di</strong> decadenza secondo le <strong>di</strong>sposizioni ivi previste.<br />
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