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comune di palermo servizio affissione e pubblicità

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2 - La <strong>di</strong>chiarazione deve essere presentata anche nel caso <strong>di</strong> variazione della ragione sociale o del<br />

titolare dell'attività, oppure della <strong>pubblicità</strong> che comporti la mo<strong>di</strong>fica della superficie<br />

imponibile o del tipo <strong>di</strong> <strong>pubblicità</strong> esposta. In questo caso, esclusa la variazione della<br />

luminosità del mezzo (da or<strong>di</strong>naria a luminosa e viceversa), alla <strong>di</strong>chiarazione deve essere<br />

allegata la copia dall'autorizzazione rilasciata per tale motivo dal Comune; l'ufficio è tenuto ad<br />

effettuare il conguaglio tra l'importo pagato e quello dovuto per lo stesso periodo in base alla<br />

nuova <strong>di</strong>chiarazione.<br />

3 - La <strong>di</strong>chiarazione per la <strong>pubblicità</strong> annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non<br />

si verifichi alcuna mo<strong>di</strong>fica rispetto a quanto preventivamente autorizzato e <strong>di</strong>chiarato; tale<br />

<strong>pubblicità</strong> si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta da effettuare entro il 31<br />

gennaio dell'anno <strong>di</strong> riferimento, se entro lo stesso termine non viene presentata la denuncia <strong>di</strong><br />

cessazione.<br />

4 - La presentazione della <strong>di</strong>chiarazione e dell'eventuale attestazione del versamento dell'imposta<br />

per la <strong>pubblicità</strong> esposta senza la preventiva autorizzazione, come prevista dal presente<br />

regolamento, non esplica alcun effetto ai fini della regolarizzazione autorizzativa e impositiva<br />

ed i mezzi pubblicitari, ove collocati, si considerano abusivi e, quin<strong>di</strong>, come tali perseguibili ed<br />

assoggettabili all'applicazione delle sanzioni tributarie ed amministrative, previste nei<br />

successivi articoli. L'imposta eventualmente versata sarà trattenuta a titolo <strong>di</strong> acconto <strong>di</strong> quanto<br />

dovuto da definire in sede <strong>di</strong> contenzioso.<br />

5 - Qualora venga omessa la presentazione della <strong>di</strong>chiarazione, la <strong>pubblicità</strong> <strong>di</strong> cui agli articoli 14,<br />

15 e 16, commi 1, 2 e 3 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio<br />

dell'anno in cui è stata accerta; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del<br />

mese in cui è stato effettuato l'accertamento.<br />

- Art. 11 -<br />

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA<br />

1 - L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 14, commi 1 e 3, 15 e 16, commi 1 e<br />

3, per anno solare <strong>di</strong> riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le<br />

altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative <strong>di</strong>sposizioni.<br />

2 - Il pagamento dell'imposta sulla <strong>pubblicità</strong> o del <strong>di</strong>ritto sulle pubbliche affissioni deve essere<br />

effettuato me<strong>di</strong>ante versamento a mezzo <strong>di</strong> conto corrente postale utilizzando l'apposito modulo<br />

pre<strong>di</strong>sposto dal Comune, con arrotondamento a mille lire per eccesso o per <strong>di</strong>fetto,<br />

rispettivamente, per la frazione superiore o inferiore a lire cinquecento. L'attestazione<br />

dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla <strong>di</strong>chiarazione per la <strong>pubblicità</strong> o alla richiesta<br />

per le affissioni.<br />

3 - Per la <strong>pubblicità</strong> relativa a perio<strong>di</strong> inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in<br />

unica soluzione; per la <strong>pubblicità</strong> annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali<br />

anticipate qualora sia d'importo superiore a lire tre milioni.<br />

4 - La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le <strong>di</strong>sposizioni del D.P.R. del 28<br />

gennaio 1998, n. 43, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso<br />

esecutivo entro il 31 <strong>di</strong>cembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso <strong>di</strong><br />

accertamento o <strong>di</strong> rettifica è stato notificato ovvero, in caso <strong>di</strong> sospensione della riscossione,<br />

entro il 31 <strong>di</strong>cembre dell'anno successivo a quello <strong>di</strong> scadenza del periodo <strong>di</strong> sospensione. I<br />

cre<strong>di</strong>ti per l'imposta comunale sulla <strong>pubblicità</strong> e per il <strong>di</strong>ritto sulle pubbliche affissioni godono<br />

del privilegio generale sui mobili del debitore, ai sensi dell'art. 2752, comma 4, del Co<strong>di</strong>ce<br />

Civile.<br />

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