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comune di palermo servizio affissione e pubblicità

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- Art. 15 -<br />

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI<br />

1 - Per la <strong>pubblicità</strong> visiva effettuata per conto proprio o altrui alll'interno o all'esterno <strong>di</strong> veicoli in<br />

genere, <strong>di</strong> vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, <strong>di</strong> uso pubblico o privato,<br />

l'imposta è dovuta nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 14, comma 1, in base alla<br />

superficie complessiva dei mezzi pubblicitari esposti su ciascun veicolo; per la <strong>pubblicità</strong><br />

esposta all'esterno dei suddetti veicoli si applicano le maggiorazioni previste dal comma 4 dello<br />

stesso articolo.<br />

2 - Per i veicoli a<strong>di</strong>biti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune <strong>di</strong> Palermo se da questo è<br />

stata rilasciata la licenza <strong>di</strong> esercizio; per i veicoli a<strong>di</strong>biti a servizi <strong>di</strong> linea interurbana che<br />

effettuano l'inizio o la fine della corsa in questo territorio comunale l'imposta dovuta al<br />

Comune <strong>di</strong> Palermo è pari alla metà <strong>di</strong> quella prevista al comma 1; per i veicoli a<strong>di</strong>biti ad uso<br />

privato l'imposta è dovuta al Comune <strong>di</strong> Palermo se il proprietario del veicolo ha qui la<br />

residenza anagrafica o la sede legale.<br />

3 - Per la <strong>pubblicità</strong> effettuata per conto proprio su veicoli <strong>di</strong> proprietà dell'impresa o a<strong>di</strong>biti ai<br />

trasporti per suo conto, l'imposta per anno solare è dovuta al Comune <strong>di</strong> Palermo, se qui ha la<br />

sede legale l'impresa stessa o qualsiasi altra sua <strong>di</strong>pendenza, ovvero sono domiciliati i suoi<br />

agenti o mandatari che alla data del primo gennaio <strong>di</strong> ciascun anno, o a quella successiva <strong>di</strong><br />

immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, in base alla seguente tariffa:<br />

a) £.144.000 per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg;<br />

b) £. 96.000 " " " " inferiore a 3.000 Kg;<br />

c) £. 48.000 per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.<br />

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.<br />

4 - L'imposta per i veicoli <strong>di</strong> cui al comma 3 non è dovuta per l'in<strong>di</strong>cazione del marchio, della<br />

ragione sociale e dell'in<strong>di</strong>rizzo dell'impresa, purchè apposta non più <strong>di</strong> due volte e la superficie<br />

<strong>di</strong> ciascuna iscrizione non superi il mezzo metro quadrato.<br />

5 - E' fatto obbligo <strong>di</strong> conservare l'attestazione dell'avvenuto versamento dell'imposta e <strong>di</strong> esibirla a<br />

richiesta degli agenti autorizzati.<br />

- Art. 16 -<br />

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI O PROIEZIONI<br />

1 - Per la <strong>pubblicità</strong> effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture<br />

caratterizzate dall'impiego <strong>di</strong> <strong>di</strong>o<strong>di</strong> luminosi, lampa<strong>di</strong>ne e simili me<strong>di</strong>ante controllo elettronico,<br />

elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o<br />

la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, la tariffa dell'imposta per ogni<br />

metro quadrato della superficie e per anno solare, in<strong>di</strong>pendentemente dal numero dei messaggi,<br />

è <strong>di</strong> £.128.000.<br />

2 - Per la <strong>pubblicità</strong> <strong>di</strong> cui al precedente comma <strong>di</strong> durata non superiore a tre mesi la tariffa per<br />

ogni mese o frazione è pari ad un decimo <strong>di</strong> quella ivi prevista<br />

3 - Qualora la <strong>pubblicità</strong> prevista dai precedenti commi viene effettuata per conto proprio<br />

dell'impresa, l'imposta è dovuta in base alle rispettive tariffe ridotte alla metà.<br />

4 - Per la <strong>pubblicità</strong> realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso <strong>di</strong>apositive,<br />

proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, la tariffa<br />

dell'imposta per ogni giorno, in<strong>di</strong>pendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie<br />

a<strong>di</strong>bita alla proiezione, è <strong>di</strong> £. 8.000.<br />

5 - Qualora la <strong>pubblicità</strong> <strong>di</strong> cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo<br />

la tariffa giornaliera è ridotta alla metà.<br />

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