comune di palermo servizio affissione e pubblicità
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- Art. 15 -<br />
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI<br />
1 - Per la <strong>pubblicità</strong> visiva effettuata per conto proprio o altrui alll'interno o all'esterno <strong>di</strong> veicoli in<br />
genere, <strong>di</strong> vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, <strong>di</strong> uso pubblico o privato,<br />
l'imposta è dovuta nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 14, comma 1, in base alla<br />
superficie complessiva dei mezzi pubblicitari esposti su ciascun veicolo; per la <strong>pubblicità</strong><br />
esposta all'esterno dei suddetti veicoli si applicano le maggiorazioni previste dal comma 4 dello<br />
stesso articolo.<br />
2 - Per i veicoli a<strong>di</strong>biti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune <strong>di</strong> Palermo se da questo è<br />
stata rilasciata la licenza <strong>di</strong> esercizio; per i veicoli a<strong>di</strong>biti a servizi <strong>di</strong> linea interurbana che<br />
effettuano l'inizio o la fine della corsa in questo territorio comunale l'imposta dovuta al<br />
Comune <strong>di</strong> Palermo è pari alla metà <strong>di</strong> quella prevista al comma 1; per i veicoli a<strong>di</strong>biti ad uso<br />
privato l'imposta è dovuta al Comune <strong>di</strong> Palermo se il proprietario del veicolo ha qui la<br />
residenza anagrafica o la sede legale.<br />
3 - Per la <strong>pubblicità</strong> effettuata per conto proprio su veicoli <strong>di</strong> proprietà dell'impresa o a<strong>di</strong>biti ai<br />
trasporti per suo conto, l'imposta per anno solare è dovuta al Comune <strong>di</strong> Palermo, se qui ha la<br />
sede legale l'impresa stessa o qualsiasi altra sua <strong>di</strong>pendenza, ovvero sono domiciliati i suoi<br />
agenti o mandatari che alla data del primo gennaio <strong>di</strong> ciascun anno, o a quella successiva <strong>di</strong><br />
immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, in base alla seguente tariffa:<br />
a) £.144.000 per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg;<br />
b) £. 96.000 " " " " inferiore a 3.000 Kg;<br />
c) £. 48.000 per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.<br />
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.<br />
4 - L'imposta per i veicoli <strong>di</strong> cui al comma 3 non è dovuta per l'in<strong>di</strong>cazione del marchio, della<br />
ragione sociale e dell'in<strong>di</strong>rizzo dell'impresa, purchè apposta non più <strong>di</strong> due volte e la superficie<br />
<strong>di</strong> ciascuna iscrizione non superi il mezzo metro quadrato.<br />
5 - E' fatto obbligo <strong>di</strong> conservare l'attestazione dell'avvenuto versamento dell'imposta e <strong>di</strong> esibirla a<br />
richiesta degli agenti autorizzati.<br />
- Art. 16 -<br />
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI O PROIEZIONI<br />
1 - Per la <strong>pubblicità</strong> effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture<br />
caratterizzate dall'impiego <strong>di</strong> <strong>di</strong>o<strong>di</strong> luminosi, lampa<strong>di</strong>ne e simili me<strong>di</strong>ante controllo elettronico,<br />
elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o<br />
la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, la tariffa dell'imposta per ogni<br />
metro quadrato della superficie e per anno solare, in<strong>di</strong>pendentemente dal numero dei messaggi,<br />
è <strong>di</strong> £.128.000.<br />
2 - Per la <strong>pubblicità</strong> <strong>di</strong> cui al precedente comma <strong>di</strong> durata non superiore a tre mesi la tariffa per<br />
ogni mese o frazione è pari ad un decimo <strong>di</strong> quella ivi prevista<br />
3 - Qualora la <strong>pubblicità</strong> prevista dai precedenti commi viene effettuata per conto proprio<br />
dell'impresa, l'imposta è dovuta in base alle rispettive tariffe ridotte alla metà.<br />
4 - Per la <strong>pubblicità</strong> realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso <strong>di</strong>apositive,<br />
proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, la tariffa<br />
dell'imposta per ogni giorno, in<strong>di</strong>pendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie<br />
a<strong>di</strong>bita alla proiezione, è <strong>di</strong> £. 8.000.<br />
5 - Qualora la <strong>pubblicità</strong> <strong>di</strong> cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo<br />
la tariffa giornaliera è ridotta alla metà.<br />
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