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AMMISSIBILITA’ DELLA REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE DOPO LA CONCLUSIONE DEL<br />

CONTRATTO E PROFILI DI GIURISDIZIONE<br />

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II Ter, 6 marzo 2013, n. 2432<br />

Una volta stipulato il contratto d’appalto, è illegittimo l’esercizio del potere di revoca dell’aggiudicazione di cui all’art.<br />

21 quinquies l. n. 241 del 1990, dovendo, ove del caso la stazione appaltante esercitare la facoltà di recesso ai sensi<br />

dell’art. 134 del codice dei contratti pubblici, in quanto la revoca è adottata in assenza del suo essenziale presupposto, e<br />

cioè di un oggetto costituito da un provvedimento che continua ancora a spiegare effetti. Il provvedimento di<br />

aggiudicazione, sebbene abbia efficacia durevole, spiega la propria efficacia sino alla stipulazione del contratto di<br />

appalto, sicché l’aggiudicazione definitiva di un appalto può ben essere oggetto di revoca ma solo fino alla data di<br />

stipulazione del contratto o, più propriamente, sino all’avvio della sua esecuzione, che può farsi coincidere, in un<br />

appalto di lavori, con la consegna degli stessi da parte della stazione appaltante.<br />

Cons. Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2012 n. 662<br />

1. Va qualificato propriamente come "revoca", e non già come "annullamento", il ritiro dell’atto di aggiudicazione di<br />

una gara disposto facendo riferimento al tempo trascorso ed al maturarsi di una diversa situazione di fatto, con<br />

conseguente rivalutazione dell’interesse pubblico.<br />

2. Un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato<br />

ovvero da altro organo previsto dalla legge, in via alternativa, o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero<br />

nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. Tale<br />

provvedimento, assunto in esercizio di potere di autotutela, deve essere adeguatamente motivato, in particolare allorché<br />

incide su posizioni in precedenza acquisite dal privato, non solo con riferimento ai motivi di interesse pubblico che<br />

giustificano il ritiro dell’atto, ma anche in considerazione delle posizioni consolidate e all’affidamento ingenerato nel<br />

destinatario dell’atto da revocare.<br />

3. E’ legittima la revoca dell’aggiudicazione di una gara di appalto disposta ancora prima del consolidarsi delle<br />

posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso, ove tale provvedimento sia motivato con<br />

riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa, posto che l’art. 21 quinquies l. n. 241/1990,<br />

consente un ripensamento da parte della amministrazione là dove questa ritenga di operare motivatamente una nuova<br />

valutazione dell’interesse pubblico originario (alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta legittima la revoca<br />

degli atti di gara, ivi compresa l’aggiudicazione, sia in ragione del tempo trascorso - cui non era immediatamente<br />

seguita la stipula del contratto, anche in relazione alle vicende relative al contenzioso instaurato - sia in relazione alle<br />

diverse esigenze di intervento relative ad un sopravvenuto un progetto "largamente diverso dal precedente", per<br />

estensione dei lavori, diversità qualitativa e realizzativa e per spesa prevista; tali elementi, positivamente riscontrati,<br />

fondavano infatti l’esercizio legittimo del potere di revoca, posto che essi imponevano una riconsiderazione,<br />

all’attualità, dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento, per qualità, quantità e modalità esecutive<br />

Cons. Stato, sez. VI , 17 marzo 2010 n. 1554<br />

Il fatto che il provvedimento di annullamento o revoca di atti dell’aggiudicazione incida ( secondo il tradizionale<br />

collegamento fra provvedimento e contratto ricorrente nelle procedure di evidenza pubblica ) su un vincolo contrattuale<br />

eventualmente già formato non modifica la natura sostanziale del potere esercitato, che si sostanzia nel riesame del<br />

provvedimento di aggiudicazione e non nell’esercizio di un presunto diritto di recesso ( in realtà inesistente e non<br />

prospettato dall’amministrazione ) e , conseguentemente, non determina il venir meno, sul resto della domanda di<br />

annullamento e risarcimento , della giurisdizione del giudice amministrativo essendo in questione la serie<br />

procedimentale degli atti di evidenza pubblica (sia pure nel prisma del potere di controllo sugli stessi ) ed al limite<br />

l’indennizzo da revoca ( su cui c’è giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 dl 1990 ) o il<br />

risarcimento da annullamento dell’atto di autotutela ( spettante alla cognizione del g.a come qualsiasi azione risarcitoria<br />

da lesione di interessi legittimi ).<br />

Cass. civ. Sez. Un. 11 gennaio 2011, n. 391<br />

Nelle procedure connotate da concorsualità aventi a oggetto la conclusione di contratti da parte della p.a., una volta<br />

stipulato il contratto, la revoca dell’aggiudicazione effettuata per sopravvenuti motivi di opportunità, rientra nell’ambito<br />

del generale potere contrattuale di recesso (previsto, per i contratti di appalto di opere pubbliche, dalla l. n. 2248 del<br />

1865, art. 345, all. F), sul cui esercizio sussiste la giurisdizione del g.o.<br />

Cass. Civ. sez. un., 17 dicembre 2008, n. 29425<br />

Nelle procedure aventi ad oggetto l’affidamento di lavori, servizi e forniture, la cognizione di comportamenti ed atti<br />

assunti prima dell’ aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto, ivi<br />

compresa la revoca dell’aggiudicazione, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre la<br />

successiva fase contrattuale, afferente all’esecuzione del rapporto, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (con la<br />

sola eccezione del recesso dell’appaltante ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 252 del 1998, fondato<br />

sull’acquisizione dell’informativa prefettizia per infiltrazioni mafiose nell’impresa appaltatrice, quand’anche già<br />

stipulante). Conseguentemente, una volta stipulato il contratto, la revoca dell’aggiudicazione effettuata per sopravvenuti<br />

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