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Con il D. lgs. n. 53/2010, è stata lasciata la previsione che esclude la caducazione del contratto in tutti i casi diversi<br />

dalle violazioni gravi, applicandosi per queste ultime le previsioni dell’art. 245-bis. Negli altri casi è, infatti, nella<br />

disponibilità degli stati membri disciplinare la sorte del contratto all’esito dell’annullamento dell’aggiudicazione e la<br />

scelta è stata per queste opere di limitare la tutela al risarcimento per equivalente, una volta stipulato il contratto.<br />

Non del tutto ragionevole, anche se comunitariamente compatibile, è il mantenimento della applicabilità del diverso<br />

sistema anche ai casi di cui all’art. 140 del d. lgs. n. 163/06 (fallimento dell’aggiudicatario e risoluzione per<br />

inadempimento) , che non riguardano opere di particolare importanza e non sembrano avere rilievo tale da giustificare<br />

una estensione della disciplina in deroga rispetto ai nuovi principi derivanti dal recepimento della direttiva comunitaria.<br />

E’ restato invece fermo il particolare regime della tutela cautelare, che impone di tenere conto delle probabili<br />

conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse<br />

nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la<br />

irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto<br />

aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.<br />

Sia il D. Lgs. n. 53/2010 si il Codice, nell’abrogare il citato articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008,<br />

n. 185, ne fanno salva l’applicabilità “limitatamente agli interventi previsti nel citato articolo 20, per i quali siano già<br />

stati nominati i relativi commissari o vengano nominati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore” del D. Lgs.<br />

n. 53/2010 (art. 15, comma 4, del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, richiamato espressamente dall’art. 4, comma<br />

1, n. 41), delle Norme di coordinamento e abrogazione del Codice).<br />

Tale previsione che consente di tenere sempre salvo il contratto, a prescindere dalla gravità del vizio, si applica a<br />

procedure in settori oggetto di commissariamento, dove sono di recenti emerse gravi patologie nell’affidamento diretto<br />

di lavori senza gara.<br />

Tali affidamenti diretti, se in contrasto con il diritto dell’Unione europea, costituiscono violazioni gravi, per le quali la<br />

direttiva impone la declaratoria di inefficacia del contratto, salvo le menzionate deroghe.<br />

L’art. 15, comma 4, del D. Lgs. n. 53/2010 è, quindi, norma in contrasto con il diritto dell’Unione europea, che deve<br />

essere disapplicata dai giudici.<br />

Problemi interpretativi e questioni rilevanti<br />

In quali casi è possibile stipulare il contratto senza attendere il decorso del primo termine sospensivo di 35 giorni<br />

decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione ?<br />

L’art. 11, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 prevede che “L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è<br />

consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine<br />

per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non<br />

prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione<br />

dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la<br />

perdita di finanziamenti comunitari”.<br />

La prima deroga è pienamente coerente con le espresse previsioni della direttiva, mentre la seconda deroga è, come<br />

aveva osservato il Consiglio di Stato, oltre che eccessivamente generica perché basata sul concetto elastico di danno<br />

grave al pubblico interesse, non in linea con la disciplina comunitaria, che indica con chiarezza le tassative ed<br />

eccezionali situazioni in cui può derogarsi alla regola del termine dilatorio.<br />

La circostanza che la direttiva non contempli affatto l’evenienza di un’esecuzione precedente la stessa stipulazione del<br />

contratto, infatti, non sembra poter avallare, dal punto di vista comunitario, l’esecuzione delle prestazioni dedotte nel<br />

contratto prima della scadenza del termine. Anzi, la condotta esecutiva, iniziata prima ancora della stessa formale<br />

stipulazione, rappresenta una violazione spesso più grave del principio secondo cui deve intercorrere un congruo<br />

termine sospensivo tra l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto.<br />

Né il riferimento alla la perdita di finanziamenti comunitari è idoneo a salvare la norma da una valutazione di<br />

incompatibilità comunitarie, che ne determina la disapplicabilità da parte dei giudici interni.<br />

D’altro canto, l’esplicita deroga alla regola del termine dilatorio, prevista dal diritto comunitario, riguardante le ipotesi<br />

di affidamenti senza previa pubblicazione del bando, si riferisce proprio ai casi in cui il possibile nocumento<br />

all’interesse pubblico collegato all’esecuzione delle prestazioni contrattuali risulta più evidente.<br />

In caso di dichiarazione di inefficacia del contratto ex tunc quali conseguenze vi sono per chi ha in parte eseguito il<br />

contratto stipulato a seguito di una aggiudicazione annullata ?<br />

Il considerando 21 della direttiva prevede, in caso che gli obblighi derivanti dal contratto siano stati già in parte<br />

adempiuti, che “il diritto nazionale dovrà determinare inoltre le conseguenze riguardanti il possibile recupero delle<br />

somme eventualmente versate nonché ogni altra forma di possibile restituzione, compresa la restituzione in valore<br />

qualora la restituzione in natura non sia possibile”.<br />

Il D. Lgs. n. 53/2010 non è intervenuto sul punto.<br />

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