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del contraente privato in base alle regole c.d.<br />

dell'evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo.<br />

Mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino<br />

alle vicende del suo adempimento, e riguarda la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al<br />

giudice ordinario; 2) che conseguentemente appartengono al giudice ordinano le controversie concernenti<br />

l'interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nonchè quelle rivolte ad accertarne le condizioni di<br />

validità e di efficacia e ad ottenerne la declaratoria di nullità o inefficacia, ovvero l'annullamento, posto che anche esse<br />

hanno ad oggetto non già i provvedimenti riguardanti la scelta dell'altro contraente, ma il rapporto privatistico<br />

discendente dal negozio; e che gli eventuali vizi di questo devono essere esaminati esclusivamente dal giudice ordinario<br />

competente a conoscerne l'intera disciplina (Cons. St. 6^, 4956/2007; 7215/2006); 3) che nell'ambito delle patologie ed<br />

inefficacie negoziali, rientrano non soltanto quelle inerenti alla struttura del contratto, siano esse estranee (Cass. sez. un.<br />

4116/2007; 13033/2006; 10994/2006) e/o alla stessa sopravvenute, ma anche quelle derivanti da irregolarità -<br />

illegittimità della procedura amministrativa a monte, perciò comprendenti anche le fattispecie di radicale mancanza del<br />

procedimento di evidenza pubblica (o di vizi che ne affliggono singoli atti): perciò accertabile incidentalmente da parte<br />

di detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento "in parte qua" ad opera del<br />

giudice amministrativo (Cass. sez. un. 7578/2009; 27169/2007; 20504/2006;<br />

5179/2004).<br />

3. Pertanto, poichè nel caso la Regione ha dedotto la nullità e comunque l'invalidità dei contratti di affidamento di<br />

servizi sanitari per cui la società ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, il relativo accertamento rivolto ad<br />

impedirne l'esecuzione e perciò ad escludere il diritto soggettivo della controparte al pagamento del corrispettivo spetta<br />

al giudice ordinario.<br />

2. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.<br />

Ritenuto in diritto.<br />

3. - Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione,il controricorso e le difese ulteriori,ha condiviso gli argomenti svolti<br />

nella relazione e la soluzione che vi è stata proposta.<br />

4. - Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;<br />

mentre nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese processuali poichè la soc. Villa Serena non ha spiegato difese.<br />

P.Q.M.<br />

La Corte, a sezioni unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.<br />

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio<br />

2012.<br />

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2012<br />

CONFORMI E DIFFORMI<br />

(1) In senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 28 dicembre 2007 n. 27169.<br />

NOTE GIURISPRUDENZIALI<br />

Resp. civ. e prev. 2012, 03, 0995<br />

(1-2) La fattispecie concerne una causa di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro con cui era stato<br />

ingiunto alla Regione Calabria di pagare alla ricorrente (società convenzionata con il servizio sanitario regionale per prestazioni<br />

assistenziali) una somma a titolo di corrispettivo per le prestazioni erogate in regime di convenzionamento.<br />

Alla stregua del principio in massima è stata ritenuta sussistente la giurisdizione dell'A.G.O. con riguardo all'eccezione sollevata<br />

dalla Regione con cui ha fatto valere la nullità e comunque l'invalidità dei contratti di affidamento di servizi sanitari per i quali la<br />

società aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per totale carenza della procedura di evidenza pubblica preordinata alla scelta<br />

del contraente; in tale ipotesi, quindi, secondo la Suprema Corte, trattandosi di accertamento volto ad impedire l'esecuzione del<br />

decreto ingiuntivo e perciò ad escludere il diritto soggettivo della controparte al pagamento del corrispettivo, la giurisdizione spettava<br />

al giudice ordinario.<br />

Sul principio di cui alla prima massima, pacificamente: Cons. Stato, Sez. VI, nn. 4956/2007 e 7215/2006.<br />

Con riguardo alla seconda massima, si tratta di una specificazione del precedente principio: la dedotta carenza di una procedura di<br />

evidenza pubblica non costituisce l'oggetto della cognizione in via principale del giudice ordinario ma è oggetto di cognizione<br />

incidentale relativa alla concreta fattispecie dedotta.<br />

Appare utile sottolineare come i servizi socio-sanitari rientrano nel campo di applicazione della Direttiva comunitaria 31 marzo 2004,<br />

2004/18/CE (Allegato II B, categoria 25) che il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (allegato II B, categoria 25) elencano i «servizi sanitari e<br />

sociali». Devono quindi essere aggiudicati mediante appalto e non tramite concessione.<br />

L'art. 21 della Direttiva 2004/18/CE prevede, inoltre, che «L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati<br />

nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 23 e dall'articolo 35, paragrafo 4», disposizione ripresa dall'art. 20,<br />

comma 1, d.lgs. n. 163/2006.<br />

Conferma di quanto appena esposto si trae dal «Libro verde» in materia di appalti pubblici della Commissione Europea COM(2011)<br />

15 definitivo (v, in particolare, par. 4.4 «I servizi sociali sono elencati nell'allegato II B della Direttiva 2004/18/CE»). Quindi, gli<br />

appalti per i servizi sociali di valore superiore alle soglie per l'applicazione delle direttive sugli appalti pubblici sono soggetti soltanto<br />

ad alcune norme specifiche delle direttive (quelle concernenti le specifiche tecniche e la pubblicazione dei risultati della procedura di<br />

appalto, i c.d. obblighi di «post-ifnormazione») e ai principi fondamentali del diritto UE, come la non discriminazione e la<br />

trasparenza. Come si è detto in precedenza, gli appalti di valore inferiore alle soglie sono soggetti soltanto ai principi fondamentali<br />

del diritto UE, come la non discriminazione e la trasparenza, se presentano un interesse transfrontaliero.<br />

Infine, l'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, con la Delibera n. 34/2011, ha ulteriormente ribadito — proprio in relazione ai<br />

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