CODICE PENALE - Comune di Pontecagnano Faiano
CODICE PENALE - Comune di Pontecagnano Faiano
CODICE PENALE - Comune di Pontecagnano Faiano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>CODICE</strong> <strong>PENALE</strong><br />
cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.<br />
11 Rinnovamento del giu<strong>di</strong>zio<br />
Nel caso in<strong>di</strong>cato nell`art. 6, il citta<strong>di</strong>no o lo straniero è giu<strong>di</strong>cato nello Stato, anche se sia stato giu<strong>di</strong>cato all`estero (138,<br />
201).<br />
Nei casi in<strong>di</strong>cati negli artt. 7, 8, 9 e 10, il citta<strong>di</strong>no o lo straniero, che sia stato giu<strong>di</strong>cato all`estero, è giu<strong>di</strong>cato nuovamente<br />
nello Stato, qualora il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta (c.p.128; 342 c.p.p.).<br />
12 Riconoscimento delle sentenze penali straniere<br />
Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento :<br />
1) per stabilire la reci<strong>di</strong>va (c.p.99-101) o un altro effetto penale della condanna, ovvero per <strong>di</strong>chiarare l`abitualità<br />
(c.p.102-104) o la professionalità nel reato (c.p.105) o la tendenza a delinquere (c.p.108);<br />
2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria (28-37);<br />
3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio<br />
dello Stato , a misure <strong>di</strong> sicurezza personali (c.p.201-2, 215);<br />
4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno (c.p.185), ovvero deve,<br />
comunque esser fatta valere in giu<strong>di</strong>zio nel territorio dello Stato agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno o<br />
ad altri effetti civili.<br />
Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall`Autorità giu<strong>di</strong>ziaria <strong>di</strong> uno Stato estero col<br />
quale esiste trattato <strong>di</strong> estra<strong>di</strong>zione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a<br />
riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta (c.p.128, 342 c.p.p.). Tale richiesta non<br />
occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti in<strong>di</strong>cati nel n. 4.<br />
13 Estra<strong>di</strong>zione<br />
L`estra<strong>di</strong>zione (697-722 c.p.p.) è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali (10, 26<br />
Cost.; 696 c.p.p.).<br />
L`estra<strong>di</strong>zione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda <strong>di</strong> estra<strong>di</strong>zione, non è preveduto come reato<br />
dalla legge italiana e dalla legge straniera.<br />
L`estra<strong>di</strong>zione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché<br />
queste non ne facciano espresso <strong>di</strong>vieto.<br />
Non è ammessa l`estra<strong>di</strong>zione del citta<strong>di</strong>no, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali (26<br />
Cost.) .<br />
14 Computo e decorrenza dei termini<br />
Quando la legge penale fa <strong>di</strong>pendere un effetto giuri<strong>di</strong>co dal decorso del tempo, per il computo <strong>di</strong> questo si osserva il<br />
calendario comune.<br />
Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi <strong>di</strong> un effetto giuri<strong>di</strong>co, il giorno della decorrenza non<br />
file:///C|/Formazione/Co<strong>di</strong>ci/<strong>CODICE</strong> <strong>PENALE</strong> 1-240.html (14 <strong>di</strong> 63) [06/09/1999 16.44.53]