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Disposizioni Codice Procedura Civile Art. 412-bis. (1) (Procedibilità ...

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<strong>Disposizioni</strong> <strong>Codice</strong> <strong>Procedura</strong> <strong>Civile</strong><br />

<strong>Art</strong>. <strong>412</strong>-<strong>bis</strong>. ( 1 )<br />

(Procedibilità della domanda)<br />

L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilita` della domanda.<br />

L'improcedibilita` deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416<br />

e puo` essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.<br />

Il giudice ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda<br />

giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso,<br />

sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il<br />

tentativo di conciliazione.<br />

Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-<strong>bis</strong>, il processo puo` essere riassunto<br />

entro il termine perentorio di centottanta giorni.<br />

Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del<br />

processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308.<br />

Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei<br />

provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV.<br />

(1) <strong>Art</strong>icolo così da ultimo modificato dal Dlgs. 29 ottobre 1998, n. 387.<br />

<strong>Art</strong>. 474. ( 1 )<br />

(Titolo esecutivo)<br />

L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto certo,<br />

liquido ed esigibile.<br />

Sono titoli esecutivi:<br />

1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia<br />

esecutiva;<br />

2) le scritture private autenticate,relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse<br />

contenute, le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la<br />

sua stessa efficacia;<br />

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.<br />

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo' aver luogo che in virtu' dei titoli esecutivi di<br />

cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi<br />

dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo<br />

comma.<br />

(1) <strong>Art</strong>icolo così sostituito dal D.L. 35/2005 e successivamente modificato dalla legge 263/2005 con<br />

decorrenza dal 1 marzo 2006.<br />

Il testo precedente recitava:<br />

"<strong>Art</strong>. 474. (Titolo esecutivo)<br />

L'esecuzione forzata non puo` avere luogo che in virtu` di un titolo esecutivo per un diritto certo,<br />

liquido ed esigibile.<br />

Sono titoli esecutivi:<br />

1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;<br />

2) le cambiali nonche` gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la<br />

stessa efficacia;


3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli<br />

relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute."<br />

<strong>Art</strong>. 612.<br />

(Provvedimento)<br />

Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo<br />

di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice<br />

dell'esecuzione ( 1 ) che siano determinate le modalita' dell'esecuzione.<br />

Il giudice dell'esecuzione ( 1 ) provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa<br />

l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al<br />

compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.<br />

(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal Dlgs. 19 febbraio<br />

1998, n. 51.

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