Disposizioni Codice Procedura Civile Art. 412-bis. (1) (Procedibilità ...
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<strong>Disposizioni</strong> <strong>Codice</strong> <strong>Procedura</strong> <strong>Civile</strong><br />
<strong>Art</strong>. <strong>412</strong>-<strong>bis</strong>. ( 1 )<br />
(Procedibilità della domanda)<br />
L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilita` della domanda.<br />
L'improcedibilita` deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416<br />
e puo` essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.<br />
Il giudice ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda<br />
giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso,<br />
sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il<br />
tentativo di conciliazione.<br />
Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-<strong>bis</strong>, il processo puo` essere riassunto<br />
entro il termine perentorio di centottanta giorni.<br />
Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del<br />
processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308.<br />
Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei<br />
provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV.<br />
(1) <strong>Art</strong>icolo così da ultimo modificato dal Dlgs. 29 ottobre 1998, n. 387.<br />
<strong>Art</strong>. 474. ( 1 )<br />
(Titolo esecutivo)<br />
L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto certo,<br />
liquido ed esigibile.<br />
Sono titoli esecutivi:<br />
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia<br />
esecutiva;<br />
2) le scritture private autenticate,relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse<br />
contenute, le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la<br />
sua stessa efficacia;<br />
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.<br />
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo' aver luogo che in virtu' dei titoli esecutivi di<br />
cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi<br />
dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo<br />
comma.<br />
(1) <strong>Art</strong>icolo così sostituito dal D.L. 35/2005 e successivamente modificato dalla legge 263/2005 con<br />
decorrenza dal 1 marzo 2006.<br />
Il testo precedente recitava:<br />
"<strong>Art</strong>. 474. (Titolo esecutivo)<br />
L'esecuzione forzata non puo` avere luogo che in virtu` di un titolo esecutivo per un diritto certo,<br />
liquido ed esigibile.<br />
Sono titoli esecutivi:<br />
1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;<br />
2) le cambiali nonche` gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la<br />
stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli<br />
relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute."<br />
<strong>Art</strong>. 612.<br />
(Provvedimento)<br />
Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo<br />
di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice<br />
dell'esecuzione ( 1 ) che siano determinate le modalita' dell'esecuzione.<br />
Il giudice dell'esecuzione ( 1 ) provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa<br />
l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al<br />
compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.<br />
(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal Dlgs. 19 febbraio<br />
1998, n. 51.