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PCT - Specifiche di interfaccia PDA-GC v2.pdf - Majorana

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A.<br />

PROCESSO CIVILE TELEMATICO<br />

Versione 2.0<br />

SPECIFICHE DI INTERFACCIA TRA PUNTO DI ACCESSO E GESTORE CENTRALE<br />

I dati da registrare sono i seguenti:<br />

a) dati identificativi dell’utente, così come definiti per il Registro Generale degli In<strong>di</strong>rizzi<br />

Elettronici (ReGIndE): nome e cognome, co<strong>di</strong>ce fiscale, data e luogo <strong>di</strong> nascita, residenza,<br />

certificato <strong>di</strong>gitale relativo alla chiave pubblica da utilizzare per la cifratura, ecc.<br />

b) altri dati utente necessari (ruolo, dati relativi ai <strong>di</strong>fensori, ecc.).<br />

Le Regole Tecniche stabiliscono, agli articoli 14, 16 e 17, un flusso abilitativo che viene <strong>di</strong><br />

seguito schematizzato:<br />

1. i soggetti esterni che desiderano registrarsi presso un Punto <strong>di</strong> Accesso, devono<br />

produrre una richiesta scritta, comunicando i seguenti dati (art. 14):<br />

• nome e cognome;<br />

• luogo e data <strong>di</strong> nascita;<br />

• co<strong>di</strong>ce fiscale;<br />

• residenza;<br />

• domicilio;<br />

• certificato <strong>di</strong>gitale, relativo alla chiave pubblica, per la cifratura;<br />

• consiglio dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> appartenenza;<br />

inoltre è richiesto un certificato:<br />

• per i <strong>di</strong>fensori, un certificato, rilasciato in data non anteriore a venti giorni, in<br />

cui il consiglio dell'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> appartenenza attesta l'iscrizione all'albo, all'albo<br />

speciale, al registro dei praticanti abilitati oppure la qualifica che legittima<br />

all’esercizio della <strong>di</strong>fesa e l'assenza <strong>di</strong> cause ostative allo svolgimento<br />

dell'attività <strong>di</strong>fensiva;<br />

• per gli esperti e gli ausiliari del giu<strong>di</strong>ce, il certificato <strong>di</strong> iscrizione all'albo dei<br />

consulenti tecnici o copia della nomina da parte del giu<strong>di</strong>ce dalla quale risulta<br />

che l'incarico non è esaurito.<br />

2. (art. 14 comma 7) il Punto <strong>di</strong> Accesso acquisisce tutti i dati necessari all’inserimento<br />

nei registri degli in<strong>di</strong>rizzi elettronici, genera l’in<strong>di</strong>rizzo elettronico e invia i dati<br />

acquisiti al Gestore Centrale dell’accesso e, per i soli avvocati, al consiglio dell’or<strong>di</strong>ne<br />

<strong>di</strong> appartenenza;<br />

3. (art. 16, comma 4 e 5) avvocati e CTU comunicano, rispettivamente al consiglio<br />

dell’or<strong>di</strong>ne ed alla cancelleria, i propri dati identificativi insieme all’in<strong>di</strong>rizzo<br />

elettronico rilasciato dal PdA ed ai dati identificativi del Punto <strong>di</strong> Accesso.<br />

3.1.1 Descrizione del flusso abilitativo<br />

Per la realizzazione del flusso abilitativo sopra descritto, tutti i soggetti coinvolti (Punti <strong>di</strong><br />

Accesso, Gestore Centrale, Consigli dell’Or<strong>di</strong>ne) devono implementare delle procedure<br />

organizzative e dotarsi <strong>di</strong> adeguate infrastrutture informatiche che consentano la registrazione<br />

degli utenti.<br />

Viene definita una modalità <strong>di</strong> scambio dati che si <strong>di</strong>fferenzia per avvocati e CTU.<br />

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