PCT - Specifiche di interfaccia PDA-GC v2.pdf - Majorana
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A.<br />
PROCESSO CIVILE TELEMATICO<br />
Versione 2.0<br />
SPECIFICHE DI INTERFACCIA TRA PUNTO DI ACCESSO E GESTORE CENTRALE<br />
I dati da registrare sono i seguenti:<br />
a) dati identificativi dell’utente, così come definiti per il Registro Generale degli In<strong>di</strong>rizzi<br />
Elettronici (ReGIndE): nome e cognome, co<strong>di</strong>ce fiscale, data e luogo <strong>di</strong> nascita, residenza,<br />
certificato <strong>di</strong>gitale relativo alla chiave pubblica da utilizzare per la cifratura, ecc.<br />
b) altri dati utente necessari (ruolo, dati relativi ai <strong>di</strong>fensori, ecc.).<br />
Le Regole Tecniche stabiliscono, agli articoli 14, 16 e 17, un flusso abilitativo che viene <strong>di</strong><br />
seguito schematizzato:<br />
1. i soggetti esterni che desiderano registrarsi presso un Punto <strong>di</strong> Accesso, devono<br />
produrre una richiesta scritta, comunicando i seguenti dati (art. 14):<br />
• nome e cognome;<br />
• luogo e data <strong>di</strong> nascita;<br />
• co<strong>di</strong>ce fiscale;<br />
• residenza;<br />
• domicilio;<br />
• certificato <strong>di</strong>gitale, relativo alla chiave pubblica, per la cifratura;<br />
• consiglio dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> appartenenza;<br />
inoltre è richiesto un certificato:<br />
• per i <strong>di</strong>fensori, un certificato, rilasciato in data non anteriore a venti giorni, in<br />
cui il consiglio dell'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> appartenenza attesta l'iscrizione all'albo, all'albo<br />
speciale, al registro dei praticanti abilitati oppure la qualifica che legittima<br />
all’esercizio della <strong>di</strong>fesa e l'assenza <strong>di</strong> cause ostative allo svolgimento<br />
dell'attività <strong>di</strong>fensiva;<br />
• per gli esperti e gli ausiliari del giu<strong>di</strong>ce, il certificato <strong>di</strong> iscrizione all'albo dei<br />
consulenti tecnici o copia della nomina da parte del giu<strong>di</strong>ce dalla quale risulta<br />
che l'incarico non è esaurito.<br />
2. (art. 14 comma 7) il Punto <strong>di</strong> Accesso acquisisce tutti i dati necessari all’inserimento<br />
nei registri degli in<strong>di</strong>rizzi elettronici, genera l’in<strong>di</strong>rizzo elettronico e invia i dati<br />
acquisiti al Gestore Centrale dell’accesso e, per i soli avvocati, al consiglio dell’or<strong>di</strong>ne<br />
<strong>di</strong> appartenenza;<br />
3. (art. 16, comma 4 e 5) avvocati e CTU comunicano, rispettivamente al consiglio<br />
dell’or<strong>di</strong>ne ed alla cancelleria, i propri dati identificativi insieme all’in<strong>di</strong>rizzo<br />
elettronico rilasciato dal PdA ed ai dati identificativi del Punto <strong>di</strong> Accesso.<br />
3.1.1 Descrizione del flusso abilitativo<br />
Per la realizzazione del flusso abilitativo sopra descritto, tutti i soggetti coinvolti (Punti <strong>di</strong><br />
Accesso, Gestore Centrale, Consigli dell’Or<strong>di</strong>ne) devono implementare delle procedure<br />
organizzative e dotarsi <strong>di</strong> adeguate infrastrutture informatiche che consentano la registrazione<br />
degli utenti.<br />
Viene definita una modalità <strong>di</strong> scambio dati che si <strong>di</strong>fferenzia per avvocati e CTU.<br />
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