COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Governo Italiano
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Governo Italiano
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Governo Italiano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Art. 27<br />
La responsabilità penale è personale.<br />
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.<br />
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e<br />
devono tendere alla rieducazione del condannato.<br />
Non è ammessa la pena di morte. (*)<br />
NOTE:<br />
(*) L'art. 27 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007,<br />
n. 1.<br />
Il testo originario dell'articolo era il seguente:<br />
«La responsabilità penale è personale.<br />
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.<br />
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e<br />
devono tendere alla rieducazione del condannato.<br />
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di<br />
guerra.»<br />
Art. 28<br />
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente<br />
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in<br />
violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli<br />
enti pubblici.<br />
Titolo II. Rapporti etico-sociali<br />
Art. 29<br />
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul<br />
matrimonio.<br />
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti<br />
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.<br />
8