27.07.2014 Views

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Governo Italiano

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Governo Italiano

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Governo Italiano

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 112<br />

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.<br />

Art. 113<br />

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela<br />

giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di<br />

giurisdizione ordinaria o amministrativa.<br />

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di<br />

impugnazione o per determinate categorie di atti.<br />

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della<br />

pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.<br />

Titolo V. Le Regioni, le Province, i Comuni<br />

Art. 114<br />

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,<br />

dalle Regioni e dallo Stato.<br />

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con<br />

propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.<br />

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo<br />

ordinamento. (*)<br />

NOTE:<br />

(*) L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre<br />

2001, n. 3.<br />

Il testo originario dell'articolo era il seguente:<br />

«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.»<br />

Art. 115<br />

(Abrogato) (*)<br />

37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!