27.07.2014 Views

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Governo Italiano

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Governo Italiano

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Governo Italiano

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Campania;<br />

Puglia;<br />

Basilicata;<br />

Calabria;<br />

Sicilia;<br />

Sardegna. (*)<br />

NOTE:<br />

(*) L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3,<br />

che ha disposto la costituzione del Molise come regione a sé stante.<br />

Art. 132<br />

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di<br />

Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di<br />

abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino<br />

almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con<br />

referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.<br />

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o<br />

delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa<br />

mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,<br />

consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da<br />

una Regione e aggregati ad un'altra. (*)<br />

NOTE:<br />

(*) L'art. 132 è stato modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale<br />

18 ottobre 2001, n. 3.<br />

Il testo originario dell'articolo era il seguente:<br />

«Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di<br />

Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di<br />

abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino<br />

almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con<br />

referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.<br />

Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,<br />

consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da<br />

una Regione ed aggregati ad un'altra.»<br />

53

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!