COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Governo Italiano
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Governo Italiano
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Governo Italiano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Campania;<br />
Puglia;<br />
Basilicata;<br />
Calabria;<br />
Sicilia;<br />
Sardegna. (*)<br />
NOTE:<br />
(*) L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3,<br />
che ha disposto la costituzione del Molise come regione a sé stante.<br />
Art. 132<br />
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di<br />
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di<br />
abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino<br />
almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con<br />
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.<br />
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o<br />
delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa<br />
mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,<br />
consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da<br />
una Regione e aggregati ad un'altra. (*)<br />
NOTE:<br />
(*) L'art. 132 è stato modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale<br />
18 ottobre 2001, n. 3.<br />
Il testo originario dell'articolo era il seguente:<br />
«Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di<br />
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di<br />
abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino<br />
almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con<br />
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.<br />
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,<br />
consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da<br />
una Regione ed aggregati ad un'altra.»<br />
53