COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Governo Italiano
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Governo Italiano
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Governo Italiano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
(*) L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18<br />
ottobre 2001, n. 3.<br />
Il testo originario dell'articolo era il seguente:<br />
«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e<br />
regionale.<br />
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni<br />
esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.»<br />
Art. 130<br />
(Abrogato) (*)<br />
NOTE:<br />
(*) L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18<br />
ottobre 2001, n. 3.<br />
Il testo originario dell'articolo era il seguente:<br />
«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica,<br />
esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle<br />
Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.<br />
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella<br />
forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro<br />
deliberazione.»<br />
Art. 131<br />
Sono costituite le seguenti Regioni:<br />
Piemonte;<br />
Valle d'Aosta;<br />
Lombardia;<br />
Trentino-Alto Adige;<br />
Veneto;<br />
Friuli-Venezia Giulia;<br />
Liguria;<br />
Emilia-Romagna;<br />
Toscana;<br />
Umbria;<br />
Marche;<br />
Lazio;<br />
Abruzzi;<br />
Molise;<br />
52