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sentenza tar abruzzo concorso ds - FLC CGIL Lombardia

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N. 00710/2013 REG.PROV.COLL.<br />

N. 00565/2012 REG.RIC.<br />

R E P U B B L I C A I T A L I A N A<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo<br />

(Sezione Prima)<br />

ha pronunciato la presente<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso numero di registro generale 565 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />

Davide Angrilli, Silvia Barracchini, Barbara Bernardone, Maura Bonanni, Maria Orsola Boschiero,<br />

Sabrina Brandiferro, Laura Caronna, Antonio Domenico Caruso, Costantina Chessa, Ada Ciampini,<br />

Paola Silvana Cianciosi, Mariano Cifone, Giorgio Colantonio, Benedetta Colella, Daniela Colella,<br />

Domenica Coletti, Brigida Cristallo, Anna Maria De Arcangelis, Rosanna De Nobile, Maria De<br />

Sanctis, Ernesta De Simone, Liliana De Vincentiis, Raffaella Giovanna Maria Dell'Erede, Rosanna<br />

Di Berardino, Emanuela Di Fabio, Tiziana Di Fabio, Francesco Di Girolamo, Anna Rita Di Paolo,<br />

Nicola Faraone, Rita Fazio, Marina Fiacchi, Elisabetta Filograsso, Cristina Freund, Assunta Fusco,<br />

Rossana Gentilini, Annelisa Giansante, Concetta Maria Giuliante, Nadia Graziani, Maria Italia,<br />

Cinzia Lely, Roberta Leone, Federica Lizzi, Valeria Maiorani, Elvira Mancini, Maura Massari,<br />

Giovanni Mastronardi, Colomba Mazza, Alessandra Camilla Medoro, Remo Michelangeli, Pamela<br />

Nardicchia, Manuela Nerone, Carlo Niscola, Fabiola Ortolano, Maria Pacchione, Elvira Pagliuca,<br />

Nicla Pantoli, Gabriella Paolucci, Tiziana Patriarca, Floriana Peracchia, Rossana Petricola, Fausta<br />

Pietrolungo, Giuseppina Pimpini, Maria Cristina Proia, Pasqualina Quaglieri Tonelli, Carlo<br />

Quartapelle, Sabatino Quieti, Ines Ricci, Antonino Scutti, Lucia Sinibaldi, Francesca Tempesta,<br />

Manuela Trapasso, Pietro Trematore, Margherita Trua, Maria Emilia Uras, Livia Valletta,<br />

Margherita Verratti, Paola Visone, Giuseppina Volpe, Maria Paola Valeria Zaino, Paola Zolfo,<br />

Antonella Zuccarini, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso<br />

Roberto Avv. Colagrande in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26 - Pile;<br />

contro<br />

Ministero Dell'Istruzione Dell'Universita' E Della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Per<br />

L'Abruzzo -, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila,<br />

Complesso Monumentale S. Domenico;<br />

nei confronti di<br />

Achille Volpini, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Gliatta, Giulio Guidarelli, con domicilio<br />

eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est; Maristella Fortunato, rappresentato<br />

e difeso dagli avv. Mario Sanino, Fabrizio Viola, Francesco Camerini, con domicilio eletto presso<br />

Francesco Avv. Camerini in L'Aquila, via Garibaldi,62; Elena Marullo, rappresentato e difeso dagli<br />

avv. Francesco Camerini, Mario Sanino, Fabrizio Viola, con domicilio eletto presso Francesco Avv.<br />

Camerini in L'Aquila, via Garibaldi,62; Antonella Sanvitale, rappresentato e difeso dagli avv.<br />

Fabrizio Viola, Mario Sanino, Francesco Camerini, con domicilio eletto presso Francesco Avv.<br />

Camerini in L'Aquila, via Garibaldi,62; Sandra Renzi, Ivana Marroncelli, Daniela Marsibilio, Maria<br />

Venuti, Pierluigi Bandiera, Monica Di Marcello, Sabrina Del Gaone, Adriana Pisciella, Angela<br />

Pallini, Paola Angeloni, Rossella Rodorico, Irene Frida Consiglia Vizzarri, Mauro Scorrano,<br />

Nicoletta Paolini, Giuliano Perilli, Angela Mancini, Emanuela Salvischiani, Giovanna Maria<br />

Santini, Raffaella Cocco, Daniela Morgione, Angela Potenza, Fabiana Iacovitti, Daniela Bianco,<br />

Carlo Cappello, Angela Serafini, Emilia Galante, Fausta Vivarelli, Maria Teresa Vitale, Silvia<br />

Recchiuti, Maria Letizia Fatigati, Silvana Romeo, Ester Castaldo, rappresentati e difesi dagli avv.<br />

Vincenzo Cerulli Irelli, Emanuela Stipa, con domicilio eletto presso Tullio Avv. Buzzelli in


L'Aquila, via San Basilio, 3; Maria Chiara Marola, rappresentato e difeso dall'avv. Maria<br />

Colagrande, con domicilio eletto presso Maria Avv. Colagrande in L'Aquila, via Colle Pre<strong>tar</strong>a,<br />

33/B; Clara Moschella, Grazia Angeloni, Agata Nonnati, Maria Grazia Angelini, Anna Elisa<br />

Barbone, Vincenza Medina, Antonella Conio, Liberata Colanzi, Gabriella Liberatore, Renzina<br />

Ciocca, Alessandro Battistella, Maria Pia Lentinio, Eleonora Magno, Simona Marinelli, Mariella<br />

Centurione, Maria Teresa Marsili, Daniela Massarotto, Iside Lanciaprima, Maria Assunta<br />

Michelangeli, Mirella Orlandi, Patrizia D’Ambrosio, Marco De Marinis, Maria Paola De Angelis,<br />

Eleonora Dell’Oso, Rossella Di Donato, Rosanna D’Aversa, Nadia Di Gaspare, Manuela Divisi,<br />

Patrizia Corazzini, Serenella Ottaviano, Stefania Petracca, Domenica Pagano, Angela Pizzi, Anna<br />

Orsatti, Antonella Pupillo, Caterina Provvisiero, Barbara Rastelli, Adriana Sigismondi, Michela<br />

Terrigni, Lia Valeri, Nicoletta Del Re, Anna Paola Sabatini, Teresa Ascione, Alessandra Di Pietro,<br />

Mirella Spinelli, Concetta Delledonne, Giovanna Falconi, rappresentati e difesi dagli avv. Emanuela<br />

Stipa, Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso Tullio Avv. Buzzelli in L'Aquila, via San<br />

Basilio, 3;<br />

per l'annullamento<br />

del decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo di approvazione<br />

dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale" del <strong>concorso</strong> per il reclutamento di<br />

2386 dirigenti scolastici , da cui risultano esclusi i riccorrenti.<br />

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Istruzione Dell'Universita' E Della Ricerca<br />

- Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo - e di Achille Volpini e di Maristella Fortunato e di<br />

Elena Marullo e di Antonella Sanvitale e di Sandra Renzi e di Maria Chiara Marola e di Clara<br />

Moschella e di Grazia Angeloni e di Agata Nonnati e di Maria Grazia Angelini e di Anna Elisa<br />

Barbone e di Vincenza Medina e di Antonella Conio e di Liberata Colanzi e di Gabriella Liberatore<br />

e di Renzina Ciocca e di Alessandro Battistella e di Maria Pia Lentinio e di Eleonora Magno e di<br />

Simona Marinelli e di Mariella Centurione e di Maria Teresa Marsili e di Daniela Massarotto e di<br />

Iside Lanciaprima e di Maria Assunta Michelangeli e di Mirella Orlandi e di Patrizia D’Ambrosio e<br />

di Marco De Marinis e di Maria Paola De Angelis e di Eleonora Dell’Oso e di Rossella Di Donato e<br />

di Rosanna D’Aversa e di Nadia Di Gaspare e di Manuela Divisi e di Patrizia Corazzini e di<br />

Serenella Ottaviano e di Stefania Petracca e di Domenica Pagano e di Angela Pizzi e di Anna<br />

Orsatti e di Antonella Pupillo e di Caterina Provvisiero e di Barbara Rastelli e di Adriana<br />

Sigismondi e di Michela Terrigni e di Lia Valeri e di Nicoletta Del Re e di Anna Paola Sabatini e di<br />

Teresa Ascione e di Alessandra Di Pietro e di Mirella Spinelli e di Concetta Delledonne e di<br />

Giovanna Falconi e di Ivana Marroncelli e di Daniela Marsibilio e di Maria Venuti e di Pierluigi<br />

Bandiera e di Monica Di Marcello e di Sabrina Del Gaone e di Adriana Pisciella e di Angela Pallini<br />

e di Paola Angeloni e di Rossella Rodorico e di Irene Frida Consiglia Vizzarri e di Mauro Scorrano<br />

e di Nicoletta Paolini e di Giuliano Perilli e di Angela Mancini e di Emanuela Salvischiani e di<br />

Giovanna Maria Santini e di Raffaella Cocco e di Daniela Morgione e di Angela Potenza e di<br />

Fabiana Iacovitti e di Daniela Bianco e di Carlo Cappello e di Angela Serafini e di Emilia Galante e<br />

di Fausta Vivarelli e di Maria Teresa Vitale e di Silvia Recchiuti e di Maria Letizia Fatigati e di<br />

Silvana Romeo e di Ester Castaldo;<br />

Viste le memorie difensive;<br />

Visti tutti gli atti della causa;<br />

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i<br />

difensori come specificato nel verbale;<br />

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />

FATTO<br />

Con determinazione dirigenziale del 13.7.2011, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della<br />

Ricerca ha indetto un <strong>concorso</strong> per il reclutamento di 2.386 dirigenti scolastici (di cui 68 riservati


alla Regione Abruzzo) per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo<br />

grado e gli Istituti Educativi, ripartiti fra 18 Regioni.<br />

A tale procedura hanno partecipato i ricorrenti nominati in epigrafe.<br />

Lo svolgimento di tutte le fasi concorsuali ha avuto rilevanza regionale, in quanto ai diversi Uffici<br />

Scolastici Regionali è stata demandata l’intera organizzazione del <strong>concorso</strong>, con distinte graduatorie<br />

regionali approvate dal competente Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.<br />

All’esito delle prove, in data 16.7.2012, è stato pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova orale.<br />

Gli odierni ricorrenti –esclusi da tale elenco- hanno proposto il presente gravame deducendo<br />

articolate doglianze in ordine:<br />

-alla variegata composizione della commissione, a seguito dell’intenso avvicendarsi di Presidenti e<br />

Commissari;<br />

-alla determinazione dei criteri di valutazione, ritenuti illogici, incoerenti e fittizi;<br />

-alla discontinuità e non omogeneità dei tempi di correzione;<br />

-alla non originalità delle tracce assegnate.<br />

-alla mancanza del requisito di “tecnico esperto nelle materie oggetto del <strong>concorso</strong>” in capo al<br />

Presidente Marsilio;<br />

Con due successivi atti di motivi aggiunti è stata inoltre dedotta:<br />

-la non originalità delle tracce assegnate;<br />

-l’incompatibilità dei Presidenti Marsilio e Di Plinio.<br />

Parimenti con motivi aggiunti è stata estesa l’impugnazione alla graduatoria definitiva, medio<br />

tempore approvata.<br />

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentata e difesa dall’Avvocatura<br />

Distrettuale dello Stato.<br />

Si sono poi costituiti i soggetti controinteressati nominati in epigrafe.<br />

Le parti resistenti, a mezzo dei rispettivi patroni, hanno eccepito l’inammissibilità del gravame e dei<br />

motivi aggiunti, sostenendone comunque l’infondatezza nel merito.<br />

Con ordinanza n. 284 del 25.10.12 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione, mentre alla<br />

pubblica udienza del 26.6.13 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />

DIRITTO<br />

Va preliminarmente dato atto della dichiarata sopravvenuta carenza di interesse al gravame da parte<br />

della ricorrente sig.ra Valeria Maiorani, come da comunicazione del 13.3.13, depositata agli di<br />

causa.<br />

Vanno poi respinte le eccezioni di inammissibilità del presente gravame collettivo, basate sul fatto<br />

che sussisterebbero rendimenti concorsuali necessariamente differenziati in capo ai vari candidati<br />

esclusi (rendimenti neanche illustrati in ricorso), che caratterizzerebbero comunque in modo<br />

conflittuale le stesse posizioni giuridiche dei vari concorrenti, coalizzati, per l’occasione, nell’unica<br />

impugnativa avverso le sfavorevoli risultanze concorsuali.<br />

In realtà, il ricorrente patrono ha puntualizzato come tutte le censure dedotte afferiscono a profili di<br />

illegittimità che, se condivisi, determinerebbero la caducazione dell’intera procedura (composizione<br />

della Commissione, determinazione criteri di valutazione, discontinuità e non omogeneità dei tempi<br />

e modalità di correzione, non originalità delle tracce assegnate etc.), senza che pertanto rilevino<br />

doglianze basate sul merito valutativo delle singole prove sostenute dai vari concorrenti-ricorrenti,<br />

ai fini di un loro subentro fra i vincitori (doglianze che se interpretate in tal senso determinerebbero<br />

invece la loro fatale declaratoria di inammissibilità, in conformità ai principi di diritto rammentati<br />

dai patroni resistenti).<br />

Parimenti infondata è l’eccezione di <strong>tar</strong>dività collegata all’impugnativa della lex specialis di gara,<br />

trattandosi di disposizioni non escludenti, da poter pertanto contes<strong>tar</strong>e all’esito delle infruttuose<br />

procedure di gara, secondo i noti insegnamenti dell’adunanza plenaria del consiglio di Stato n.<br />

1/2003 (senza sopravvenuti revirement, in disparte il pendente riesame rimesso alla stessa<br />

Adunanza con ord. 634/13 della VI sez. del Consiglio).


Per economia processuale ritiene poi il collegio di non esaminare le eccezioni di <strong>tar</strong>dività sollevate<br />

dall’Avvocatura Distrettuale dello stato di L’Aquila unitamente ad alcuni controinteressati, a<br />

proposito dell’impugnativa mediante motivi aggiunti operata dai ricorrenti, circa la presunta<br />

incompatibilità del Prof. Di Plinio a presiedere la Commissione giudicatrice; come meglio potrà<br />

vedersi in seguito, trattasi infatti di una delle doglianze che, agli esiti del giudizio, risulteranno<br />

assorbite e quindi prive di rilievo ai fini della presente decisione.<br />

Nel merito trova infatti assorbente rilievo l’accoglimento delle censure relative all’anomalo<br />

avvicendarsi dei Presidenti e dei commissari nella commissione giudicatrice.<br />

Sul punto, va premesso che:<br />

-in data 11.10.2011 l’Ufficio Scolastico Regionale costituiva la commissione esaminatrice così<br />

composta: Prof. Leonardo Della Salda (Presidente) Prof. Agnello Scura (componente dirigente<br />

scolastico), prof.ssa Concetta Pulejo (componente dirigente tecnico MIUR);<br />

-in data 12.10.2011 si svolgeva la prova preselettiva che i ricorrenti sostenevano e superavano;<br />

-in data 25.11.2011 veniva costituita la commissione supplente ex art. 10 DPR 140/08, presieduta<br />

dal dott. Michele De Gregorio;<br />

-in data 8.12.2011 il Presidente della Commissione esaminatrice Prof. Leonardo Della Salda,<br />

rassegnava le proprie dimissioni (“per personali motivi di salute”), e veniva sostituito , in data<br />

12,12.2011, dal Prof. Michele De Gregorio;<br />

-in data 14.12.2011 i ricorrenti sostenevano la prima prova, seguita in data 15.12.2011 dalla<br />

seconda prova scritta;<br />

-in data 27.1.2012 il Presidente De Gregorio rassegnava le proprie dimissioni (“per gravissimi<br />

motivi di salute”); al suo posto veniva nominato il Prof. Franco Eugeni, inserito due giorni prima<br />

nella lista nell’elenco degli aspiranti Presidenti;<br />

-il 14.2.2012 si dimetteva però anche il Prof. Franco Eugeni (“per sussistenza di incompatibilità con<br />

un candidato”), così che il 17.2.2012 la presidenza veniva assunta dal Prof. Concezio Ezio Sciarra;<br />

-a seguito di ennesime dimissioni –non pubblicizzate- del Presidente di turno (prof. Sciarra), il<br />

23.2.12 l’USR pubblicava altro avviso per la presentazione di nuove candidature al ruolo di<br />

Presidente;<br />

-in data 1.3.2012 “vista la dichiarazione di disponibilità, pervenuta nei termini, da parte del Prof.<br />

Giampiero Di Plinio”, l’USR conferiva la presidenza a quest’ultimo (la quinta in cinque mesi e la<br />

quarta in poco più di due);<br />

-in data 5.3.2012 iniziavano le operazioni di correzione degli elaborati;<br />

-in data 10.5.2012 si dimetteva anche la commissaria Dott.ssa Concetta Pulejo (“per gravi motivi di<br />

salute”), sostituita il 21.5.2012 dalla dott.ssa Angiolina Ponziano;<br />

-in data 7.6.2012 si dimetteva anche il quinto Presidente, prof. Di Plinio (“per motivi sia di salute<br />

che istituzionali”), al quale succedeva in data 11.6.2012 il Prof. Fulvio Marsilio, ordinario di<br />

Malattie Infettive degli Animali, presso la Facoltà di Veterinaria dell’università di Teramo;<br />

-infine il 16.7.2012 veniva pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova orale.<br />

Premesso in fatto quanto sopra, osserva in via generale il Collegio che l’interesse pubblico a che<br />

una commissione giudicatrice possa iniziare ed ultimare i suoi lavori con la medesima<br />

composizione resta logicamente connaturato all’esigenza di consentire che l’intera attività di<br />

giudizio si svolga con le migliori garanzie di continuità e di coerenza valutativa, evitando –per<br />

quanto possibile- sostituzioni e subentri in corsa di nuovi commissari, con i conseguenti adattamenti<br />

collegiali che ogni volta un nuovo innesto comporta all’interno della commissione stessa.<br />

Ciò non di meno, le normative di settore (come quelle in rilievo nella vertenza) prevedono e<br />

pianificano a monte le ipotesi di supplenze, con la finalità di escludere che eventuali dipartite di<br />

singoli componenti, nel corso delle complesse procedure di valutazione, possano compromettere le<br />

fasi procedurali medio tempore ultimate, soprattutto quando tali fasi abbiano già riguardato lo<br />

svolgimento di verifiche ad opera dei candidati, il cui gravoso impegno finirebbe per essere<br />

vanificato nel caso di integrale riedizione del <strong>concorso</strong>.


Tale principio non può tuttavia essere applicato ad oltranza e senza alcun vaglio di proporzionalità,<br />

nei casi in cui circostanze del tutto anomale determinino l’uscita sistematica ed insistita –uno dopo<br />

l’altro- anche degli stessi supplenti che erano stati chiamati a sostituire il componente titolare, tanto<br />

da dover provvedere in corsa ad interpelli mirati a reperire disponibilità di altri soggetti disposti a<br />

subentrare, per aver esaurito tutte le alternative fra i membri supplenti (al di là della poca<br />

trasparenza con cui, come si vedrà meglio in seguito, i nuovi supplenti sono stati reclutati).<br />

Detto discorso vale a maggior ragione nel caso di specie, ove l’impressionante sostituzione seriale<br />

ha direttamente riguardato la Presidenza del collegio, vale a dire la carica più delicata chiamata a<br />

regolamen<strong>tar</strong>e il modus operandi delle operazioni valutative (basti pensare all’approccio dei<br />

commissari alla correzione degli elaborati scritti, governato da sensibilità e priorità di metodo che<br />

possono variare in relazione alle direttive, che volta per volta il Presidente in carica può impartire).<br />

Del resto, la funzione presidenziale qui in rilievo –pur non “specializzata” sulle discipline di esame<br />

(presidiate dagli altri commissari, con le rispettive competenze di settore)- attiene proprio<br />

all’indirizzo valutativo di metodo, mediante cui poter verificare la propensione del candidato alla<br />

direzione di uffici dirigenziali.<br />

Ora, sembra al collegio che collida con principi logici prima ancora che giuridici l’ostinato modus<br />

operandi seguito dalla PA scolastica intimata, durante l’intera catena di “infortuni” che a vario titolo<br />

hanno visto succedersi in pochi mesi –in una surreale catena di dimissioni- sei presidenti all’interno<br />

della stessa procedura concorsuale, con una correzione “intermittente” degli scritti caratterizzata<br />

dalle continue new entry. Quanto sopra, senza neanche aver indagato o verificato (dando conto di<br />

averlo fatto) su eventuali ragioni di fondo anche di tipo ambientale, magari sottintese dai Presidenti<br />

dimissionari, e che potrebbero aver quantomeno <strong>concorso</strong> a determinare forti disagi<br />

nell’espletamento dei vari mandati.<br />

Deve in proposito precisarsi che l’art. 9 del DPR 487/1994 esige in via generale che i commissari<br />

supplenti possono essere nominati titolari solo “nelle ipotesi di impedimento grave e documentato<br />

degli effettivi”.<br />

Non vi è chi non veda come il ricorso a locuzioni telegrafiche sui motivi di salute (a prescindere<br />

dalla privacy sui dettagli clinici) non possa affatto formalizzare ex se il vaglio di documentata<br />

gravità, al quale l’amministrazione è invece tenuta prima di passare ad ogni surrogazione del<br />

componente effettivo, specie in un contesto –torna ad insistersi sul punto- via via caratterizzato<br />

dalla progressiva anomalia delle citate dimissioni a catena. Né l’autorità scolastica ha inteso dare un<br />

pur minimo cenno su interlocuzioni qualificate eventualmente intercorse sul punto, non ultimo al<br />

fine di dissuadere il Presidente di turno dall’abbandono dell’incarico. Anzi, nel censurato contesto<br />

di disinvolta “normalizzazione” degli avvicendamenti de quibus, l’amministrazione ha finanche<br />

omesso di formalizzare le dimissioni del Presidente Concezio Ezio Sciarra, visto che con propria<br />

nota del 23.2.12 –senza aver allegato alcun atto a firma del Prof. Sciarra- la PA stessa si è limitata<br />

ad una laconica premessa in tal senso, solo per spiegare la solita ricerca del sostituto (“…si informa<br />

che a seguito delle dimissioni del Presidente della commissione esaminatrice di cui in oggetto, la<br />

scrivente deve procedere alla sostituzione del Presidente stesso….”).<br />

Pertanto anche le dimissioni del Prof. Sciarra (intervenute per motivi mai esplicitati o mai resi<br />

pubblici) sono state “recepite” dall’Ufficio Scolastico procedente, senza alcun sindacato di legge<br />

sulla gravità dell’impedimento, e stavolta senza neanche potersi basare sulla locuzione telegrafica<br />

relativa ai motivi di salute.<br />

Ancor più grave è il comportamento di superficialità istruttoria tenuto dalla PA intimata in<br />

occasione delle dimissioni del prof. Di Plinio; queste ultime venivano infatti motivate anche da<br />

ragioni “istituzionali”, espressione quest’ultima che non avrebbe potuto e dovuto passare<br />

inosservata, specie per il fatto che in quel momento si stava consumando il sesto avvicendamento<br />

presidenziale in pochi mesi; eppure il prof. Di Plinio, con l’allegato motivo “istituzionale”, ha<br />

inteso dare un significativo segnale di discontinuità rispetto alle motivazioni rese dai predecessori,<br />

scegliendo così di non fermarsi al motivo di salute, parimenti allegato (come avrebbe potuto ben<br />

fare alla luce dei citati precedenti).


Ora, anche a voler concedere che l’amministrazione si sia ritenuta in precedenza vincolata alle<br />

laconiche dichiarazioni degli altri Presidenti uscenti (sul merito delle quali ovviamente il collegio<br />

non può e non intende esprimere alcuna riserva), resta il fatto che una volta allegata dall’ultimo<br />

Presidente dimissionario una motivazione diversa –seppur altamente criptica- in grado di far<br />

percepire come altamente probabile la compresenza di fattori ambientali e/o istituzionali di disturbo<br />

al buon andamento delle procedure in corso, sarebbe stata a quel punto una provvidenziale<br />

opportunità in mano all’amministrazione stessa quella di indagare –finalmente con doverosi<br />

approfondimenti istruttori- su di un indizio troppo generico, e nel contempo troppo importante, per<br />

essere lasciato cadere nel vuoto della solita acritica presa d’atto delle dimissioni di turno.<br />

Ma anche in questa che poteva essere un’utile occasione per fare chiarezza su di un quadro<br />

progressivo di così spiccata anomalia, l’Ufficio Scolastico ha avuto invece la sola premura di<br />

procedere all’ennesimo reperimento dell’ennesimo supplente, tra l’altro con modalità irrituali<br />

estranee alle procedure previste dall’art. 10 del DPR 140/2008, secondo cui per ogni nomina di un<br />

effettivo avrebbe dovuto essere indicato il suo eventuale sostituto, a sua volta previamente incluso a<br />

domanda in un apposito elenco (nella specie sia il Prof. Di Plinio che il prof. Marsilio sono stati<br />

invece immessi nella funzione, attraverso la frettolosa acquisizione di irrituali “disponibilità”,<br />

quando ormai il posto del predecessore era già diventato vacante).<br />

Anche tale ultimo rilievo non appare secondario, nel delineato contesto di affollata successione di<br />

componenti dell’Organo valutativo; resta infatti evidente che, se ai continui strappi procedurali<br />

dovuti a tali avvicendamenti, si aggiunge l’irritualità con la quale volta per volta si è proceduto alle<br />

sistematiche sostituzioni, emerge uno scenario che conduce a ritenere compromesse anche le<br />

garanzie, per i candidati, di vedersi scrutinati da personale scelto in virtù di trasparenti procedure di<br />

nomina.<br />

In buona sostanza, l’amministrazione scolastica, con il censurato modus operandi, è incorsa in un<br />

triplice ordine di illegittimità:<br />

Non ha effettuato alcun controllo che pure la legge le imponeva (art. 9 DPR 487/94), per valu<strong>tar</strong>e<br />

l’ineluttabilità dei vari impedimenti che hanno portato i componenti in carica alle loro dimissioni<br />

seriali, ed alle conseguenti nomine dei supplenti; nelle vicende in cui venivano (tout court)<br />

rappresentati motivi di salute, è stata peraltro omessa qualsiasi interlocuzione mirata, quantomeno, a<br />

persuadere il componente dimissionario di ritornare suoi passi, almeno nei casi (tutti da verificare<br />

nella omessa sede istruttoria) in cui la prosecuzione dell’incarico avrebbe potuto affiancarsi, con<br />

opportuni adattamenti, alle terapie e cure mediche di riferimento, specie nei casi non aggettivati<br />

dalla gravità; ancor più evidenti appaiono poi le lacune di mancata verifica dell’impedimento grave<br />

e documentato, nel caso del Prof. Sciarra, in cui non sono stati neanche resi pubblici l’atto di<br />

dimissioni ed i motivi che lo hanno sorretto, ovvero nel caso delle dimissioni del Prof. Di Plinio,<br />

ove sono stati da quest’ultimo denunciati motivi “istituzionali” senza aver indagato (dandone<br />

contezza pubblica) su cosa in concreto si sia inteso denunciare con tale grave ma ermetica<br />

espressione;<br />

Nel corso dell’illustrata girandola di titolari dimissionari e di supplenti, a loro volta divenuti prima<br />

effettivi e poi dimissionari, si è violata anche la normativa di settore (art. 10 DPR 140/08),<br />

preordinata a dare garanzie procedurali nella nomina dei supplenti, mediante utilizzo di un elenco<br />

pubblico (procedura radicalmente omessa nel caso dei Professori Di Plinio e Marsilio);<br />

In stretta conseguenza di tali violazioni formali, l’Autorità scolastica è incorsa poi in ulteriori vizi<br />

logici nella conduzione delle fasi concorsuali, ostinatamente portate avanti nonostante le inquietanti<br />

defezioni all’interno della Commissione giudicatrice (con un unico componente originario rimasto<br />

in carica), senza aver mai ritenuto di operare –man mano che si sviluppavano le dimissioni a catena,<br />

e comunque al più <strong>tar</strong>di allorquando l’ennesimo Presidente dimissionario aveva delineato frizioni<br />

“istituzionali”- una motivata verifica di fondo in ordine alle possibili ricadute di tali dimissioni<br />

sull’attendibilità e sulla continuità valutativa delle procedure in atto. Il tutto secondo criteri<br />

precauzionali mirati a stabilire l’eventuale superamento di ogni limite di tollerabilità e di


proporzionalità entro il quale poter applicare il rimedio della supplenza ed il salvataggio dell’intero<br />

<strong>concorso</strong>.<br />

Quanto appena detto postula pertanto l’illegittimità degli atti impugnati, a prescindere dallo<br />

specifico vaglio giudiziario (al quale comunque il patrono ricorrente non si è sottratto) sugli effetti<br />

distorsivi che in concreto il censurato modus operandi avrebbe determinato sull’andamento generale<br />

delle procedure de quibus e sulla discontinuità valutativa della Commissione.<br />

Rilevano infatti in modo assorbente gli illustrati deficit istruttori (associati a violazioni frontali di<br />

leggi di settore) che impongono l’azzeramento della procedura concorsuale in esame, in virtù di una<br />

loro incidenza lesiva, capace “in astratto” di viziare le concludenze della selezione, minando in<br />

radice i legittimi affidamenti dei candidati non vincitori.<br />

In conclusione, previa declaratoria di improcedibilità per la ricorrente sig.ra Valeria Maiorani, il<br />

gravame trova accoglimento per gli altri ricorrenti sulla base dei profili censori sviluppati in<br />

motivazione, assorbita ogni altra doglianza proposta nello stesso gravame introduttivo e nei motivi<br />

aggiunti, con l’intesa che l’azzeramento delle procedure concorsuali determina comunque in via<br />

conseguenziale anche l’annullamento dell’atto di approvazione della graduatoria definitiva.<br />

Sussistono ragioni per compensare le spese di lite.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Unica), definitivamente<br />

pronunciandosi sul ricorso collettivo in epigrafe (come compendiato da motivi aggiunti):<br />

-lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti della sig.ra Valeria<br />

Maiorani;<br />

lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, quanto ai restanti ricorrenti.<br />

Compensa le spese, eccetto che per il rimborso (a carico della PA intimata) del contributo unificato,<br />

Ordina che la presente <strong>sentenza</strong> sia eseguita dall'autorità amministrativa.<br />

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l'intervento dei<br />

magistrati:<br />

Saverio Corasaniti, Presidente<br />

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore<br />

Maria Abbruzzese, Consigliere<br />

L'ESTENSORE<br />

IL PRESIDENTE<br />

DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />

Il 11/07/2013<br />

IL SEGRETARIO<br />

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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