03.11.2014 Views

La rateizzazione dei premi Inail da autoliquidazione

La rateizzazione dei premi Inail da autoliquidazione

La rateizzazione dei premi Inail da autoliquidazione

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Il punto di pratica professionale<br />

<strong>La</strong> <strong>rateizzazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>premi</strong> <strong>Inail</strong> <strong>da</strong><br />

autoliqui<strong>da</strong>zione<br />

a cura di Monica Livella – Funzionario <strong>Inail</strong> ∗<br />

<strong>La</strong> <strong>rateizzazione</strong><br />

in quattro rate<br />

ex L. n.499/97 e<br />

L. n.144/99<br />

L’<strong>Inail</strong>, con comunicato n.2105 del 29 gennaio 2009, ha reso noto che il tasso<br />

di interesse sulle rateizzazioni <strong>dei</strong> <strong>premi</strong> per il 2009 è pari al 4,09%, nel<br />

pezzo che segue si forniscono tutte le indicazioni operative per assolvere a<br />

tale adempimento.<br />

Scadenze e mo<strong>da</strong>lità di pagamento<br />

Il pagamento della rata e/o della regolazione del <strong>premi</strong>o <strong>Inail</strong> <strong>da</strong> autoliqui<strong>da</strong>zione può essere<br />

effettuato in quattro rate di uguale importo, <strong>da</strong> versare entro le scadenze del 16 febbraio, 16<br />

maggio, 16 agosto e 16 novembre, così come previsto <strong>da</strong>lla L. n.499/97, art.59, co.19 e <strong>da</strong>lla L.<br />

n.144/99, art.55, co.5.<br />

Se il termine per il versamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento può essere<br />

effettuato il primo giorno lavorativo successivo e, pertanto, per il 2009 le scadenze sono: 16<br />

febbraio, 18 maggio, 17 agosto e 16 novembre.<br />

Il versamento rateizzato comporta che le somme relative alle scadenze successive a quella del 16<br />

febbraio vanno maggiorate degli interessi fissati per ciascun anno con decreto del Ministero<br />

dell’Economia e delle Finanze.<br />

Dal 1° gennaio 1999, come per tutti i pagamento dovuti all’<strong>Inail</strong>, sia a titolo di <strong>premi</strong>o che di<br />

sanzione civile o interesse, anche agli importi rateizzati si applica il sistema <strong>dei</strong> versamenti unificati<br />

per la riscossione tramite il modello F24 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (ex D.Lgs.<br />

n.241/97, art.18 e D.Lgs. n.422/98, art.2), utilizzando la sezione riservata all’<strong>Inail</strong>.<br />

Codice Sede: è il codice identificativo<br />

della Sede <strong>Inail</strong> competente<br />

territorialmente rispetto alla sede legale<br />

azien<strong>da</strong>le rilevabile <strong>da</strong>l Modulo di<br />

dichiarazione delle retribuzioni 10 3 1<br />

Codice di controllo del<br />

Codice Ditta<br />

Causale: valorizzare con<br />

la lettera “P”<br />

Codice Ditta, e non Posizione<br />

Assicurativa (come erroneamente<br />

indicato sul mod. F24)<br />

Numero di riferimento della<br />

autoliqui<strong>da</strong>zione 2008/2009: 902009<br />

(<strong>da</strong> indicare per ciascuna delle 4 rate)<br />

∗ Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere<br />

in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione.<br />

Circolare n. 8/2009, pag. 17


Manifestazione della volontà a rateizzare<br />

Il pagamento di quanto dovuto a titolo di rata e/o regolazione <strong>da</strong> autoliqui<strong>da</strong>zione in quattro rate è<br />

subordinato solo alla espressa richiesta <strong>da</strong> parte del <strong>da</strong>tore di lavoro barrando al casella “SÌ” posta<br />

in calce al modello 10.31.<br />

<strong>La</strong> volontà va però manifestata una sola volta e salvo revoca (<strong>da</strong> effettuarsi con apposito<br />

modello scaricabile <strong>da</strong>l sito <strong>Inail</strong>) poiché una volta espressa rimane vali<strong>da</strong> anche per gli anni<br />

successivi.<br />

Non sono previste condizioni particolari per poter procedere alla <strong>rateizzazione</strong>, né in termini di<br />

importo minimo né di garanzie o allegati particolari.<br />

È anche possibile presentare un modello di revoca della <strong>rateizzazione</strong>, che permette di cambiare<br />

la volontà precedentemente espressa.<br />

Evidentemente in caso di mancato rispetto delle scadenze e degli importi dovuti verranno applicate<br />

d’ufficio <strong>da</strong>ll’Istituto le relative sanzioni civili per tar<strong>da</strong>to o omesso pagamento del <strong>premi</strong>o<br />

assicurativo.<br />

Gli interessi applicati<br />

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato stabilito che, per l’anno 2009, gli<br />

interessi applicabili alle tre rate poste in scadenza al 18 maggio, 17 agosto e 16 novembre sono<br />

pari al 4,09%.<br />

Per agevolare i calcoli vengono di seguito indicati i coefficienti <strong>da</strong> moltiplicare per ciascuna delle<br />

rate:<br />

Scadenza rata<br />

Coefficiente<br />

18 maggio 0.009972877<br />

17 agosto 0.020281918<br />

16 novembre 0.030590959<br />

Esempio con versamento al 16 febbraio<br />

Importo dovuto a titolo di <strong>premi</strong>o <strong>da</strong> autoliqui<strong>da</strong>zione (rata e regolazione): euro 1.000,00<br />

Quota ANMIL (1% del <strong>premi</strong>o <strong>Inail</strong>): euro 10,00<br />

Importo <strong>premi</strong>o per singola rata <strong>premi</strong>o:1.000:4: euro 250,00<br />

Quota ANMIL per singola rata:10:4: euro 2,50<br />

Versamento al 16 febbraio 2009:250+2,50: euro 252,50<br />

Versamento al 18 maggio 2009: 250+ (250 * 0.009972877)+2,50: euro 254,99<br />

Versamento al 17 agosto 2009:250+ (250*0.020281918)+2,50: euro 257,57<br />

Versamento al 16 novembre 2009: 250+ (250*0.030590959)+2,50: euro 260,15<br />

Per i clienti di nuova costituzione (posizioni emesse alla fine dell’anno) può accadere che, essendo<br />

la <strong>da</strong>ta di emissione successiva a quella in cui l’<strong>Inail</strong> elabora e invia ai <strong>da</strong>tori di lavoro le c.d. basi di<br />

calcolo, non sia possibile effettuare l’autoliqui<strong>da</strong>zione entro il 16 febbraio.<br />

In questo caso la scadenza viene fissata al 16 giugno, ma ciò non pregiudica la facoltà del <strong>da</strong>tore<br />

di lavoro di chiedere di rateizzare il <strong>premi</strong>o ex L. n.499/97 e L. n.449/98; le scadenze per i<br />

pagamenti saranno allora 16 giugno, 17 agosto e 16 novembre. I coefficienti per effettuare i relativi<br />

calcoli sono:<br />

Circolare n. 8/2009, pag. 18


Scadenza rata<br />

Coefficiente<br />

17 agosto 0.006835342<br />

16 novembre 0.017144384<br />

Esempio autoliqui<strong>da</strong>zione in scadenza al 16 giugno<br />

Importo dovuto a titolo di <strong>premi</strong>o <strong>da</strong> autoliqui<strong>da</strong>zione (rata e regolazione): euro 1.000,00<br />

Quota ANMIL (1% del <strong>premi</strong>o <strong>Inail</strong>): euro 10,00<br />

Importo <strong>premi</strong>o per singola rata <strong>premi</strong>o:1.000:4: euro 250,00<br />

Quota ANMIL per singola rata:10:4: euro 2,50<br />

Versamento al 16 giugno 2009: (250+2,50)+ (250+2,50): euro 505,00<br />

Versamento al 17 agosto 2009: 250 + (250 *0.006835342 )+2,50: euro 254,99<br />

Versamento al 16 novembre 2009: 250+ (250*0.017144384)+2,50: euro 256,79<br />

<strong>La</strong> <strong>rateizzazione</strong> tradizionale<br />

Il <strong>da</strong>tore di lavoro può anche chiedere la <strong>rateizzazione</strong> del <strong>premi</strong>o mensilmente (con scadenze al<br />

16 di ogni mese, salvo le cadenze di sabato o festive).<br />

Questa mo<strong>da</strong>lità di pagamento può non riguar<strong>da</strong>re solo il dovuto <strong>da</strong> autoliqui<strong>da</strong>zione, ma anche<br />

debiti pregressi, ossia i cui termini sono già scaduti. Devono inoltre essere soddisfatte alcune<br />

condizioni preventive che si espongono di seguito, rinviandone, tuttavia, l’approfondimento a una<br />

trattazione successiva:<br />

1. l’importo complessivo del debito <strong>da</strong> pagare deve essere pari o superiore a 1.000,00 euro;<br />

2. presentazione di un’istanza motivata (non esiste un modulo ad hoc predisposto <strong>da</strong>ll’<strong>Inail</strong>) <strong>da</strong> cui<br />

risulti: la temporanea e obiettiva difficoltà a pagare in un’unica soluzione; l’impegno formale a<br />

rispettare il piano di rateazione e a versare i relativi interessi nella misura fissata <strong>da</strong>lla legge e in<br />

vigore alla <strong>da</strong>ta della presentazione della richiesta di rateazione. Va detto che in caso di<br />

mancato o tar<strong>da</strong>to pagamento, anche di una sola delle rate, il piano di rateazione decade e<br />

verranno applicale le relative sanzioni civili;<br />

3. presentazione di idonee garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella circolare <strong>Inail</strong> n.60/08;<br />

4. all’istanza va allegata la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento di una rata a titolo di<br />

acconto, pari all’importo delle rate successive e in relazione al numero di rate richieste;<br />

5. i piani di rateazione eventualmente concessi nel biennio precedente devono essere stati<br />

perfettamente rispettati.<br />

Nel casi si inten<strong>da</strong> rateizzare il dovuto <strong>da</strong> autoliqui<strong>da</strong>zione (inteso come debito corrente ,ossia<br />

debito per il quale non è ancora scaduto il termine) l’acconto andrà versato entro il 16 febbraio<br />

2009.<br />

È evidente che questo tipo di rateazione non ha nulla a che vedere con la c.d. rateazione in<br />

quattro, ex L. n.449/97 e L. n.144/99, sia per quanto attiene alle mo<strong>da</strong>lità della richiesta che per la<br />

valutazione <strong>da</strong> parte dell’<strong>Inail</strong>; infatti, nella rateazione mensile l’<strong>Inail</strong> può, entrando in una questione<br />

di merito, negare il beneficio.<br />

Circolare n. 8/2009, pag. 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!