La rateizzazione dei premi Inail da autoliquidazione
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Il punto di pratica professionale<br />
<strong>La</strong> <strong>rateizzazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>premi</strong> <strong>Inail</strong> <strong>da</strong><br />
autoliqui<strong>da</strong>zione<br />
a cura di Monica Livella – Funzionario <strong>Inail</strong> ∗<br />
<strong>La</strong> <strong>rateizzazione</strong><br />
in quattro rate<br />
ex L. n.499/97 e<br />
L. n.144/99<br />
L’<strong>Inail</strong>, con comunicato n.2105 del 29 gennaio 2009, ha reso noto che il tasso<br />
di interesse sulle rateizzazioni <strong>dei</strong> <strong>premi</strong> per il 2009 è pari al 4,09%, nel<br />
pezzo che segue si forniscono tutte le indicazioni operative per assolvere a<br />
tale adempimento.<br />
Scadenze e mo<strong>da</strong>lità di pagamento<br />
Il pagamento della rata e/o della regolazione del <strong>premi</strong>o <strong>Inail</strong> <strong>da</strong> autoliqui<strong>da</strong>zione può essere<br />
effettuato in quattro rate di uguale importo, <strong>da</strong> versare entro le scadenze del 16 febbraio, 16<br />
maggio, 16 agosto e 16 novembre, così come previsto <strong>da</strong>lla L. n.499/97, art.59, co.19 e <strong>da</strong>lla L.<br />
n.144/99, art.55, co.5.<br />
Se il termine per il versamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento può essere<br />
effettuato il primo giorno lavorativo successivo e, pertanto, per il 2009 le scadenze sono: 16<br />
febbraio, 18 maggio, 17 agosto e 16 novembre.<br />
Il versamento rateizzato comporta che le somme relative alle scadenze successive a quella del 16<br />
febbraio vanno maggiorate degli interessi fissati per ciascun anno con decreto del Ministero<br />
dell’Economia e delle Finanze.<br />
Dal 1° gennaio 1999, come per tutti i pagamento dovuti all’<strong>Inail</strong>, sia a titolo di <strong>premi</strong>o che di<br />
sanzione civile o interesse, anche agli importi rateizzati si applica il sistema <strong>dei</strong> versamenti unificati<br />
per la riscossione tramite il modello F24 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (ex D.Lgs.<br />
n.241/97, art.18 e D.Lgs. n.422/98, art.2), utilizzando la sezione riservata all’<strong>Inail</strong>.<br />
Codice Sede: è il codice identificativo<br />
della Sede <strong>Inail</strong> competente<br />
territorialmente rispetto alla sede legale<br />
azien<strong>da</strong>le rilevabile <strong>da</strong>l Modulo di<br />
dichiarazione delle retribuzioni 10 3 1<br />
Codice di controllo del<br />
Codice Ditta<br />
Causale: valorizzare con<br />
la lettera “P”<br />
Codice Ditta, e non Posizione<br />
Assicurativa (come erroneamente<br />
indicato sul mod. F24)<br />
Numero di riferimento della<br />
autoliqui<strong>da</strong>zione 2008/2009: 902009<br />
(<strong>da</strong> indicare per ciascuna delle 4 rate)<br />
∗ Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere<br />
in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione.<br />
Circolare n. 8/2009, pag. 17
Manifestazione della volontà a rateizzare<br />
Il pagamento di quanto dovuto a titolo di rata e/o regolazione <strong>da</strong> autoliqui<strong>da</strong>zione in quattro rate è<br />
subordinato solo alla espressa richiesta <strong>da</strong> parte del <strong>da</strong>tore di lavoro barrando al casella “SÌ” posta<br />
in calce al modello 10.31.<br />
<strong>La</strong> volontà va però manifestata una sola volta e salvo revoca (<strong>da</strong> effettuarsi con apposito<br />
modello scaricabile <strong>da</strong>l sito <strong>Inail</strong>) poiché una volta espressa rimane vali<strong>da</strong> anche per gli anni<br />
successivi.<br />
Non sono previste condizioni particolari per poter procedere alla <strong>rateizzazione</strong>, né in termini di<br />
importo minimo né di garanzie o allegati particolari.<br />
È anche possibile presentare un modello di revoca della <strong>rateizzazione</strong>, che permette di cambiare<br />
la volontà precedentemente espressa.<br />
Evidentemente in caso di mancato rispetto delle scadenze e degli importi dovuti verranno applicate<br />
d’ufficio <strong>da</strong>ll’Istituto le relative sanzioni civili per tar<strong>da</strong>to o omesso pagamento del <strong>premi</strong>o<br />
assicurativo.<br />
Gli interessi applicati<br />
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato stabilito che, per l’anno 2009, gli<br />
interessi applicabili alle tre rate poste in scadenza al 18 maggio, 17 agosto e 16 novembre sono<br />
pari al 4,09%.<br />
Per agevolare i calcoli vengono di seguito indicati i coefficienti <strong>da</strong> moltiplicare per ciascuna delle<br />
rate:<br />
Scadenza rata<br />
Coefficiente<br />
18 maggio 0.009972877<br />
17 agosto 0.020281918<br />
16 novembre 0.030590959<br />
Esempio con versamento al 16 febbraio<br />
Importo dovuto a titolo di <strong>premi</strong>o <strong>da</strong> autoliqui<strong>da</strong>zione (rata e regolazione): euro 1.000,00<br />
Quota ANMIL (1% del <strong>premi</strong>o <strong>Inail</strong>): euro 10,00<br />
Importo <strong>premi</strong>o per singola rata <strong>premi</strong>o:1.000:4: euro 250,00<br />
Quota ANMIL per singola rata:10:4: euro 2,50<br />
Versamento al 16 febbraio 2009:250+2,50: euro 252,50<br />
Versamento al 18 maggio 2009: 250+ (250 * 0.009972877)+2,50: euro 254,99<br />
Versamento al 17 agosto 2009:250+ (250*0.020281918)+2,50: euro 257,57<br />
Versamento al 16 novembre 2009: 250+ (250*0.030590959)+2,50: euro 260,15<br />
Per i clienti di nuova costituzione (posizioni emesse alla fine dell’anno) può accadere che, essendo<br />
la <strong>da</strong>ta di emissione successiva a quella in cui l’<strong>Inail</strong> elabora e invia ai <strong>da</strong>tori di lavoro le c.d. basi di<br />
calcolo, non sia possibile effettuare l’autoliqui<strong>da</strong>zione entro il 16 febbraio.<br />
In questo caso la scadenza viene fissata al 16 giugno, ma ciò non pregiudica la facoltà del <strong>da</strong>tore<br />
di lavoro di chiedere di rateizzare il <strong>premi</strong>o ex L. n.499/97 e L. n.449/98; le scadenze per i<br />
pagamenti saranno allora 16 giugno, 17 agosto e 16 novembre. I coefficienti per effettuare i relativi<br />
calcoli sono:<br />
Circolare n. 8/2009, pag. 18
Scadenza rata<br />
Coefficiente<br />
17 agosto 0.006835342<br />
16 novembre 0.017144384<br />
Esempio autoliqui<strong>da</strong>zione in scadenza al 16 giugno<br />
Importo dovuto a titolo di <strong>premi</strong>o <strong>da</strong> autoliqui<strong>da</strong>zione (rata e regolazione): euro 1.000,00<br />
Quota ANMIL (1% del <strong>premi</strong>o <strong>Inail</strong>): euro 10,00<br />
Importo <strong>premi</strong>o per singola rata <strong>premi</strong>o:1.000:4: euro 250,00<br />
Quota ANMIL per singola rata:10:4: euro 2,50<br />
Versamento al 16 giugno 2009: (250+2,50)+ (250+2,50): euro 505,00<br />
Versamento al 17 agosto 2009: 250 + (250 *0.006835342 )+2,50: euro 254,99<br />
Versamento al 16 novembre 2009: 250+ (250*0.017144384)+2,50: euro 256,79<br />
<strong>La</strong> <strong>rateizzazione</strong> tradizionale<br />
Il <strong>da</strong>tore di lavoro può anche chiedere la <strong>rateizzazione</strong> del <strong>premi</strong>o mensilmente (con scadenze al<br />
16 di ogni mese, salvo le cadenze di sabato o festive).<br />
Questa mo<strong>da</strong>lità di pagamento può non riguar<strong>da</strong>re solo il dovuto <strong>da</strong> autoliqui<strong>da</strong>zione, ma anche<br />
debiti pregressi, ossia i cui termini sono già scaduti. Devono inoltre essere soddisfatte alcune<br />
condizioni preventive che si espongono di seguito, rinviandone, tuttavia, l’approfondimento a una<br />
trattazione successiva:<br />
1. l’importo complessivo del debito <strong>da</strong> pagare deve essere pari o superiore a 1.000,00 euro;<br />
2. presentazione di un’istanza motivata (non esiste un modulo ad hoc predisposto <strong>da</strong>ll’<strong>Inail</strong>) <strong>da</strong> cui<br />
risulti: la temporanea e obiettiva difficoltà a pagare in un’unica soluzione; l’impegno formale a<br />
rispettare il piano di rateazione e a versare i relativi interessi nella misura fissata <strong>da</strong>lla legge e in<br />
vigore alla <strong>da</strong>ta della presentazione della richiesta di rateazione. Va detto che in caso di<br />
mancato o tar<strong>da</strong>to pagamento, anche di una sola delle rate, il piano di rateazione decade e<br />
verranno applicale le relative sanzioni civili;<br />
3. presentazione di idonee garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella circolare <strong>Inail</strong> n.60/08;<br />
4. all’istanza va allegata la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento di una rata a titolo di<br />
acconto, pari all’importo delle rate successive e in relazione al numero di rate richieste;<br />
5. i piani di rateazione eventualmente concessi nel biennio precedente devono essere stati<br />
perfettamente rispettati.<br />
Nel casi si inten<strong>da</strong> rateizzare il dovuto <strong>da</strong> autoliqui<strong>da</strong>zione (inteso come debito corrente ,ossia<br />
debito per il quale non è ancora scaduto il termine) l’acconto andrà versato entro il 16 febbraio<br />
2009.<br />
È evidente che questo tipo di rateazione non ha nulla a che vedere con la c.d. rateazione in<br />
quattro, ex L. n.449/97 e L. n.144/99, sia per quanto attiene alle mo<strong>da</strong>lità della richiesta che per la<br />
valutazione <strong>da</strong> parte dell’<strong>Inail</strong>; infatti, nella rateazione mensile l’<strong>Inail</strong> può, entrando in una questione<br />
di merito, negare il beneficio.<br />
Circolare n. 8/2009, pag. 19