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Maggio - Direzione regionale Emilia Romagna - Agenzia delle Entrate

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PRIMO PIANO<br />

730/2013 – FOCUS SULLE NOVITÀ<br />

Tiziana Sabattini<br />

Si avvicina l’appuntamento<br />

con la dichiarazione dei redditi<br />

per i lavoratori dipendenti<br />

e i pensionati che utilizzano il<br />

modello 730: l’ultimo giorno<br />

utile per presentare il 730 al<br />

sostituto d’imposta è slittato al<br />

16 maggio; hanno tempo, invece,<br />

fino al 31 maggio i contribuenti<br />

che si rivolgono ai<br />

Caf o ai professionisti abilitati.<br />

Il modello, approvato con<br />

provvedimento del 15 gennaio,<br />

è scaricabile dal sito Internet<br />

dell’<strong>Agenzia</strong> <strong>delle</strong> <strong>Entrate</strong><br />

alla voce Strumenti - Modelli,<br />

è disponibile anche la versione<br />

editabile. Diamo uno sguardo<br />

alle principali novità quadro<br />

per quadro.<br />

Quadro A (terreni)<br />

e Quadro B (fabbricati)<br />

La prima new-entry<br />

è quella dell’Imu,<br />

la nuova imposta<br />

municipale propria<br />

che, dall’anno 2012, ha assorbito<br />

l’Irpef, l’addizionale <strong>regionale</strong><br />

e quella comunale.<br />

Queste imposte, quindi, non si<br />

pagano più sul reddito dominicale<br />

dei terreni e sul reddito<br />

dei fabbricati non locati. Il<br />

reddito agrario continua, invece,<br />

a seguire le vecchie regole.<br />

Tutti i dati relativi agli immobili<br />

posseduti devono essere<br />

indicati, come in passato, nei<br />

rispettivi quadri sarà il sostituto<br />

d’imposta a calcolare il reddito<br />

dei terreni non locati tenendo<br />

conto solo del reddito<br />

agrario e il reddito di fabbricati<br />

considerando solo quelli<br />

concessi in locazione.<br />

L’Irpef e le relative addizionali<br />

si applicano, se dovute, agli<br />

immobili esenti da Imu.<br />

La presenza di una causa di<br />

esenzione dall’Imu deve essere<br />

segnalata nelle nuove colonne<br />

9 del quadro A e 12 del<br />

quadro B.<br />

Un’ulteriore novità<br />

in tema di fabbricati<br />

è quella che riguarda<br />

gli immobili<br />

d’interesse storico artistico.<br />

Dal 2012, è stato abolito il regime<br />

fiscale agevolato che<br />

consentiva di calcolare il reddito<br />

in base alla minore <strong>delle</strong><br />

tariffe d’estimo previste per le<br />

abitazioni della zona censuaria<br />

nella quale era collocato il fabbricato.<br />

Da quest’anno, se<br />

l’immobile è utilizzato come<br />

abitazione principale, o è tenuto<br />

a disposizione, oppure è<br />

concesso in uso gratuito, segue<br />

le regole generali, quindi,<br />

è esente da irpef e addizionali.<br />

Se l’immobile d’interesse storico<br />

o artistico, non detenuto<br />

in regime di impresa, è locato<br />

occorre confrontare:<br />

• la rendita catastale rivalutata<br />

del 5% e diminuita<br />

del 50%<br />

• il canone risultante dal<br />

contratto di locazione, ridotto<br />

forfetariamente del<br />

35%<br />

L’imponibile Irpef è dato dal<br />

maggiore dei due importi.<br />

Vediamo, quindi, come indicare<br />

l’immobile nel quadro B del<br />

730/2013.<br />

Colonna 1 (Rendita catastale):<br />

è necessario indicare la<br />

rendita catastale nella misura<br />

ridotta del 50 per cento. La<br />

rivalutazione del 5 per cento<br />

della rendita verrà calcolata da<br />

chi presta l’assistenza fiscale.<br />

Occorre quindi compilare le<br />

Colonne 2 – 3 e 4 indicando<br />

il tipo di utilizzo dell’immobile,<br />

i giorni e la percentuale<br />

di possesso. Se il fabbricato<br />

è concesso in affitto è necessario<br />

compilare la Colonna<br />

5 (Codice canone) indicando<br />

il codice corrispondente alla<br />

percentuale del canone che<br />

sarà riportata nella successiva<br />

Colonna 6 “Canone di locazione”.<br />

In caso di immobili storici<br />

artistici i codici da utilizzare<br />

sono:<br />

‘3’ se si sceglie il regime della<br />

cedolare secca<br />

‘4’ se si opta per la tassazione<br />

ordinaria<br />

Nella Colonna 6 (Canone di<br />

locazione) è necessario riportare<br />

il 100% del canone se nella<br />

colonna 5 è stato indicato il<br />

codice 3 (cedolare secca), il<br />

65% del canone se nella colonna<br />

5 è stato indicato il codice<br />

4 (tassazione ordinaria). Il<br />

canone annuo va rapportato ai<br />

giorni di durata della locazione<br />

indicati nella colonna 3.<br />

Anche per gli immobili di interesse<br />

storico o artistico, così<br />

come per le altre tipologie di<br />

immobili, ubicati in comuni ad<br />

alta densità abitativa e locati<br />

con contratti stipulati o rinnovati<br />

a canone convenzionale,<br />

il reddito così determinato è<br />

ulteriormente ridotto del 30%.<br />

In questo caso è necessario<br />

indicare nella sezione II del<br />

quadro B gli estremi di registrazione<br />

del contratto.

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