Maggio - Direzione regionale Emilia Romagna - Agenzia delle Entrate
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8<br />
PRIMO PIANO<br />
730/2013 – FOCUS SULLE NOVITÀ<br />
Tiziana Sabattini<br />
Si avvicina l’appuntamento<br />
con la dichiarazione dei redditi<br />
per i lavoratori dipendenti<br />
e i pensionati che utilizzano il<br />
modello 730: l’ultimo giorno<br />
utile per presentare il 730 al<br />
sostituto d’imposta è slittato al<br />
16 maggio; hanno tempo, invece,<br />
fino al 31 maggio i contribuenti<br />
che si rivolgono ai<br />
Caf o ai professionisti abilitati.<br />
Il modello, approvato con<br />
provvedimento del 15 gennaio,<br />
è scaricabile dal sito Internet<br />
dell’<strong>Agenzia</strong> <strong>delle</strong> <strong>Entrate</strong><br />
alla voce Strumenti - Modelli,<br />
è disponibile anche la versione<br />
editabile. Diamo uno sguardo<br />
alle principali novità quadro<br />
per quadro.<br />
Quadro A (terreni)<br />
e Quadro B (fabbricati)<br />
La prima new-entry<br />
è quella dell’Imu,<br />
la nuova imposta<br />
municipale propria<br />
che, dall’anno 2012, ha assorbito<br />
l’Irpef, l’addizionale <strong>regionale</strong><br />
e quella comunale.<br />
Queste imposte, quindi, non si<br />
pagano più sul reddito dominicale<br />
dei terreni e sul reddito<br />
dei fabbricati non locati. Il<br />
reddito agrario continua, invece,<br />
a seguire le vecchie regole.<br />
Tutti i dati relativi agli immobili<br />
posseduti devono essere<br />
indicati, come in passato, nei<br />
rispettivi quadri sarà il sostituto<br />
d’imposta a calcolare il reddito<br />
dei terreni non locati tenendo<br />
conto solo del reddito<br />
agrario e il reddito di fabbricati<br />
considerando solo quelli<br />
concessi in locazione.<br />
L’Irpef e le relative addizionali<br />
si applicano, se dovute, agli<br />
immobili esenti da Imu.<br />
La presenza di una causa di<br />
esenzione dall’Imu deve essere<br />
segnalata nelle nuove colonne<br />
9 del quadro A e 12 del<br />
quadro B.<br />
Un’ulteriore novità<br />
in tema di fabbricati<br />
è quella che riguarda<br />
gli immobili<br />
d’interesse storico artistico.<br />
Dal 2012, è stato abolito il regime<br />
fiscale agevolato che<br />
consentiva di calcolare il reddito<br />
in base alla minore <strong>delle</strong><br />
tariffe d’estimo previste per le<br />
abitazioni della zona censuaria<br />
nella quale era collocato il fabbricato.<br />
Da quest’anno, se<br />
l’immobile è utilizzato come<br />
abitazione principale, o è tenuto<br />
a disposizione, oppure è<br />
concesso in uso gratuito, segue<br />
le regole generali, quindi,<br />
è esente da irpef e addizionali.<br />
Se l’immobile d’interesse storico<br />
o artistico, non detenuto<br />
in regime di impresa, è locato<br />
occorre confrontare:<br />
• la rendita catastale rivalutata<br />
del 5% e diminuita<br />
del 50%<br />
• il canone risultante dal<br />
contratto di locazione, ridotto<br />
forfetariamente del<br />
35%<br />
L’imponibile Irpef è dato dal<br />
maggiore dei due importi.<br />
Vediamo, quindi, come indicare<br />
l’immobile nel quadro B del<br />
730/2013.<br />
Colonna 1 (Rendita catastale):<br />
è necessario indicare la<br />
rendita catastale nella misura<br />
ridotta del 50 per cento. La<br />
rivalutazione del 5 per cento<br />
della rendita verrà calcolata da<br />
chi presta l’assistenza fiscale.<br />
Occorre quindi compilare le<br />
Colonne 2 – 3 e 4 indicando<br />
il tipo di utilizzo dell’immobile,<br />
i giorni e la percentuale<br />
di possesso. Se il fabbricato<br />
è concesso in affitto è necessario<br />
compilare la Colonna<br />
5 (Codice canone) indicando<br />
il codice corrispondente alla<br />
percentuale del canone che<br />
sarà riportata nella successiva<br />
Colonna 6 “Canone di locazione”.<br />
In caso di immobili storici<br />
artistici i codici da utilizzare<br />
sono:<br />
‘3’ se si sceglie il regime della<br />
cedolare secca<br />
‘4’ se si opta per la tassazione<br />
ordinaria<br />
Nella Colonna 6 (Canone di<br />
locazione) è necessario riportare<br />
il 100% del canone se nella<br />
colonna 5 è stato indicato il<br />
codice 3 (cedolare secca), il<br />
65% del canone se nella colonna<br />
5 è stato indicato il codice<br />
4 (tassazione ordinaria). Il<br />
canone annuo va rapportato ai<br />
giorni di durata della locazione<br />
indicati nella colonna 3.<br />
Anche per gli immobili di interesse<br />
storico o artistico, così<br />
come per le altre tipologie di<br />
immobili, ubicati in comuni ad<br />
alta densità abitativa e locati<br />
con contratti stipulati o rinnovati<br />
a canone convenzionale,<br />
il reddito così determinato è<br />
ulteriormente ridotto del 30%.<br />
In questo caso è necessario<br />
indicare nella sezione II del<br />
quadro B gli estremi di registrazione<br />
del contratto.