24.11.2014 Views

bozza di regolamento dei corsi di laurea delle professioni ... - Medicina

bozza di regolamento dei corsi di laurea delle professioni ... - Medicina

bozza di regolamento dei corsi di laurea delle professioni ... - Medicina

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Articolo 17 . Perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o all’estero<br />

Gli studenti possono svolgere parte <strong>dei</strong> propri stu<strong>di</strong> presso Università estere o Istituti equiparati,<br />

nell’ambito <strong>dei</strong> programmi europei e/o <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> bilaterali che potranno prevedere anche il<br />

conseguimento del doppio titolo.<br />

Lo studente che intenda svolgere parte <strong>dei</strong> propri stu<strong>di</strong> presso Università estere deve presentare al<br />

CCL apposita domanda nella quale dovrà in<strong>di</strong>care gli insegnamenti che si propone <strong>di</strong> seguire.<br />

Il CCL delibererà in merito, sulla base <strong>di</strong> criteri generali precedentemente definiti che tengano<br />

conto <strong>delle</strong> corrispondenze del piano <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o da svolgere all’estero con le attività formative<br />

previste nel piano ufficiale degli stu<strong>di</strong>.<br />

Il CCL delibererà il riconoscimento degli stu<strong>di</strong> effettuati all’estero sulla base <strong>di</strong> adeguata<br />

documentazione attestante i contenuti <strong>dei</strong> Corsi seguiti, le modalità <strong>di</strong> svolgimento degli stessi, la<br />

valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre.<br />

Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui sussista apposita convenzione oppure nel caso<br />

in cui il CCL abbia approvato, nell’ambito <strong>di</strong> altri programmi <strong>di</strong> scambio, tabelle <strong>di</strong> equivalenza con<br />

Corsi e seminari tenuti presso l’università straniera partner.<br />

Il CCL attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base <strong>di</strong> tabelle <strong>di</strong><br />

conversione precedentemente fissate.<br />

Ove il riconoscimento sia richiesto nell’ambito <strong>di</strong> un programma che ha adottato un sistema <strong>di</strong><br />

trasferimento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti attribuiti ai<br />

Corsi seguiti all’estero.<br />

Le attività formative seguite all’estero per le quali non sia in<strong>di</strong>viduabile alcuna corrispondenza<br />

possono essere considerate dalla commissione in sede <strong>di</strong> valutazione dell’esame finale.<br />

Articolo 18. Ammissione a Corsi singoli<br />

Il CCL può ammettere, a richiesta, studenti iscritti presso altre Università italiane ed estere a<br />

seguire singole attività formative e sostenere le relative verifiche avendone regolare attestazione,<br />

previo versamento <strong>di</strong> un contributo pari al 20 % del minimo <strong>di</strong> quanto dovuto per tasse e contributi<br />

per l’iscrizione come studente regolare per il relativo anno <strong>di</strong> corso, per ogni attività attestata.<br />

Tale delibera non è richiesta nel caso <strong>di</strong> studenti iscritti presso Università con le quali siano in atto<br />

specifici accor<strong>di</strong> in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi <strong>di</strong> mobilità.<br />

Articolo 19. Verifica dell’appren<strong>di</strong>mento e acquisizione <strong>dei</strong> CFU<br />

19.1. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il<br />

superamento dell’esame o <strong>di</strong> altra forma <strong>di</strong> verifica del profitto. La modalità con cui si perviene<br />

alla valutazione del profitto in<strong>di</strong>viduale dello studente deve essere espressa me<strong>di</strong>ante una<br />

votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale con eventuale lode.<br />

19.2. Il CCL stabilisce le tipologie ed il numero <strong>delle</strong> prove <strong>di</strong> esame necessarie per valutare<br />

l’appren<strong>di</strong>mento degli studenti nonché, su proposta <strong>dei</strong> Coor<strong>di</strong>natori <strong>dei</strong> Corsi, la composizione<br />

<strong>delle</strong> relative Commissioni.<br />

19.3. Il numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello <strong>dei</strong> <strong>corsi</strong> ufficiali<br />

stabiliti dall’or<strong>di</strong>namento e non deve comunque superare il numero <strong>di</strong> 18 nei tre anni <strong>di</strong> corso<br />

(sei per anno). La verifica dell’appren<strong>di</strong>mento può avvenire attraverso valutazioni formative e<br />

valutazioni certificative. Le valutazioni formative (prove in itinere) sono esclusivamente intese a<br />

rilevare l’efficacia <strong>dei</strong> processi <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento e d’insegnamento nei confronti <strong>di</strong> contenuti<br />

determinati. Le valutazioni certificative (esami <strong>di</strong> profitto) sono invece finalizzate a valutare e<br />

quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi <strong>dei</strong> <strong>corsi</strong>, certificando il grado <strong>di</strong><br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!