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- un diritto morale, di carattere personale e quindi inalienabile<br />

- un diritto patrimoniale, articolato in una serie di facoltà di utilizzazione dell’opera, tra loro autonome<br />

ed esclusive, nel senso che la cessione di una qualunque di queste facoltà non comporta<br />

automatismi di alcun genere nei confronti delle altre.<br />

Gli autori esercitano quindi sulle loro opere un controllo di natura personale, che dà loro la<br />

possibilità di autorizzare o vietare modifiche formali o sostanziali dell’opera e un controllo sulle<br />

utilizzazioni economiche dell’opera stessa.<br />

Questi diritti spettano soltanto al creatore dell’opera, il quale può disporre di cedere a terzi<br />

una o più facoltà di utilizzazione della stessa; ne consegue che se il soggetto che cede un particolare<br />

diritto non è legittimato a disporne, tale cessione è giuridicamente nulla.<br />

Dal punto di vista della produzione di contenuti, la caratteristica di autonomia ed esclusività<br />

dei diritti patrimoniali si traduce nella necessità per un editore, per un content provider di redigere<br />

con tutti gli autori un contratto analitico, all’interno del quale precisare le utilizzazioni<br />

che si intendono compiere dell’opera.<br />

L’importanza dell’analiticità del contratto deriva dal fatto che tutto quanto non espressamente<br />

ceduto resta nella esclusiva disponibilità dell’autore.<br />

Temi correlati<br />

9.3.1 Diritti d’autore per opere multimediali<br />

Le considerazioni che riguardano il diritto d’autore classico devono essere contestualizzate nell’ambito<br />

di una produzione multimediale, cioè di un’area di convergenza tra testi, immagini, suoni,<br />

animazioni, filmati, alla cui realizzazione hanno contribuito diversi autori.<br />

Le opere multimediali, infatti, sono opere coordinate e composte e l’applicazione dei principi<br />

del diritto d’autore assume una portata più vasta, a seconda del format di riferimento, a cui è<br />

associata una specifica normativa.<br />

161<br />

numero 2<br />

anno I - aprile 2004<br />

Per un content provider del settore e-learning, vi è quindi la necessità di stipulare contratti analitici<br />

riguardo ai contenuti acquisiti da fonti esterne.<br />

Si dovrà in prima istanza avere garanzie che la persona con cui si stipula il contratto sia l’unico<br />

titolare di ogni diritto di utilizzazione economica, cioè che sia l’autore effettivo dell’opera e che<br />

i contenuti da esso prodotti siano il frutto della sua personale e originale ricerca.<br />

Successivamente il content provider ha la facoltà di far sottoscrivere all’autore un contratto di<br />

cessione, in via esclusiva o meno, con o senza limiti di tempo, dei diritti di utilizzazione economica<br />

dell’opera ed eventualmente anche del diritto di utilizzare quegli stessi contenuti in opere<br />

diverse da quelle contemplate nel contratto in oggetto.<br />

I contratti possono ovviamente prevedere ulteriori declinazioni, estensioni o restrizioni in funzione<br />

degli accordi tra le parti.<br />

Tutti questi aspetti non riguardano soltanto il content provider, ma si riflettono inevitabilmente<br />

nell’uso che l’organizzazione committente può fare dei contenuti acquisiti.<br />

L’esigenza dell’organizzazione che commissiona un insieme di prodotti multimediali è infatti quella<br />

di mantenere il controllo sui diritti di uso e riutilizzo dei contenuti, eventualmente anche in contesti<br />

diversi da quelli di origine. Ciò implica che i contratti tra produttore ed organizzazione-cliente<br />

debbano definire in maniera univoca anche questi aspetti, secondo accordi tra le parti.<br />

Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione

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