STATUTO DEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ... - fopen
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Art. 18 Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e<br />
composizione<br />
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da<br />
dodici componenti eletti – separatamente -metà dall’Assemblea dei Delegati<br />
in rappresentanza dei Lavoratori e metà eletti in rappresentanza delle<br />
Società associate.<br />
2. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti<br />
modalità:<br />
a) Nell’Assemblea ciascuna categoria di Delegati, eletti in rappresentanza<br />
delle rispettive categorie di associati, procede con votazione separata<br />
alla nomina o alla revoca dei componenti del Consiglio di<br />
Amministrazione.<br />
b) La votazione di cui sopra viene effettuata sulla base di liste chiuse<br />
presentate da almeno un terzo dei Delegati, rispettivamente, delle<br />
Società e degli Associati e contenenti ciascuna sei candidati, oltre a tre<br />
supplenti. Risulteranno eletti i candidati della lista che, per ciascuna<br />
categoria di associati, avrà riportato il maggior numero di voti.<br />
c) Le liste devono essere presentate dai Delegati e depositate presso la<br />
sede del Fondo almeno dieci giorni prima di quello fissato per<br />
l’Assemblea dei Delegati in prima convocazione. Unitamente a ciascuna<br />
lista, entro lo stesso termine, devono depositarsi le dichiarazioni con le<br />
quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano,<br />
sotto la propria responsabilità, l’esistenza dei requisiti prescritti dalla<br />
normativa vigente per le rispettive cariche.<br />
d) Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.<br />
e) Se nel corso dell’esercizio viene a mancare un amministratore per<br />
qualsiasi causa, la categoria di associati che aveva eletto<br />
l’amministratore venuto a mancare provvede al reintegro della propria<br />
rappresentanza secondo le modalità previste dal presente articolo.<br />
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