STATUTO DEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ... - fopen
STATUTO DEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ... - fopen
STATUTO DEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ... - fopen
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Art. 26 Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e<br />
Responsabilità<br />
1. Il Presidente convoca i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci<br />
ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei<br />
suoi componenti e, comunque con periodicità almeno trimestrale.<br />
2. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o<br />
telegramma, contenente l’ordine del giorno, inviata ai Sindaci almeno otto<br />
giorni prima della data di riunione e, in casi di urgenza, almeno tre giorni<br />
prima.<br />
3. Il Collegio dei Sindaci è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento,<br />
dal Sindaco più anziano di età ed è validamente riunito quando sia presente<br />
la maggioranza dei suoi componenti. Il Collegio dei Sindaci delibera con il<br />
voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di<br />
parità, prevale il voto del Presidente. E’ consentita ai componenti del<br />
Collegio dei Sindaci – compatibilmente con gli argomenti posti all’ordine del<br />
giorno – la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio medesimo,<br />
mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza,<br />
purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di<br />
intervenire in tempo reale alla trattazione dei temi affrontati. Il Presidente<br />
accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video<br />
conferenza, dandone atto nel verbale.<br />
4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione.<br />
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio<br />
sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.<br />
44