STATUTO DEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ... - fopen
STATUTO DEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ... - fopen
STATUTO DEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ... - fopen
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Art. 22 Presidente e Vice Presidente<br />
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di<br />
Amministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera<br />
a). Il Presidente dura in carica tre esercizi e può essere rieletto, fatto salvo il<br />
principio dell’alternanza di cui al richiamato articolo 20.<br />
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo in giudizio e nei<br />
confronti dei terzi; su delibera conforme del Consiglio di Amministrazione,<br />
può conferire ad altri il potere di rappresentare il Fondo per singoli atti,<br />
individuandone i limiti nella procura conferita.<br />
3. Il Presidente del Fondo:<br />
a) sovrintende al funzionamento del Fondo;<br />
b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;<br />
c) provvede all’esecuzione delle delibere assunte da tale organo e<br />
dall’Assemblea dei Delegati;<br />
d) comunica alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o<br />
innovazione della Fonte istitutiva, allegando una nota nella quale sia<br />
descritto il contenuto della variazione stessa;<br />
e) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli<br />
venga attribuito dal Consiglio stesso.<br />
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni<br />
sono esercitati dal Vice Presidente. Nei confronti degli associati e dei terzi,<br />
la firma del Vice Presidente fa fede dell’impedimento del Presidente e della<br />
legittimità della sostituzione.<br />
38