STATUTO DEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ... - fopen
STATUTO DEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ... - fopen
STATUTO DEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ... - fopen
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Art. 24 Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione<br />
1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due<br />
supplenti eletti – separatamente – metà dall’Assemblea dei Delegati in<br />
rappresentanza dei Lavoratori e metà in rappresentanza delle Società<br />
associate.<br />
2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:<br />
a) nell’Assemblea ciascuna categoria di Delegati, eletti in<br />
rappresentanza delle rispettive categorie di associati, procede con<br />
votazione separata alla nomina o alla revoca dei componenti del<br />
Collegio dei Sindaci;<br />
b) la votazione di cui sopra viene effettuata sulla base di liste chiuse<br />
presentate da almeno un terzo dei Delegati, rispettivamente, delle<br />
Società e degli Associati e contenenti ciascuna 2 candidati oltre a 1<br />
supplente. Risulteranno eletti i candidati della lista che, per ciascuna<br />
categoria di associati, avrà riportato il maggior numero di voti.<br />
c) le liste devono essere presentate dai Delegati e depositate presso la<br />
sede del Fondo almeno dieci giorni prima di quello fissato per<br />
l’Assemblea dei Delegati in prima convocazione. Unitamente a<br />
ciascuna lista, entro lo stesso termine, devono depositarsi le<br />
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria<br />
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’esistenza dei<br />
requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.<br />
d) ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.<br />
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di<br />
onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e<br />
incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.<br />
41