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CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA ORDINARIO FLAT IN ...

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stessa, uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge, nonché il foro nella cui circoscrizione si trova lo sportello presso il<br />

quale è costituito il rapporto, come pure uno qualunque dei fori indicati in contratto.<br />

Utilizzabilità del conto in valuta estera<br />

Il conto è utilizzabile anche in valuta estera. Il Correntista si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art. 1279 c.c.<br />

sulle disposizioni impartite. I termini massimi di esecuzione degli ordini di bonifico domestici in euro che contengono le coordinate<br />

bancarie corrette del beneficiario, entro i quali si procede all’accredito sul conto della Banca del beneficiario, sono pari a 5 giorni<br />

lavorativi bancari con decorrenza data dell’ordine.<br />

<strong>IN</strong>FORMAZIONE <strong>IN</strong>ERENTE LE CON<strong>DI</strong>ZIONI GENERALI PER I PAGAMENTI<br />

Le seguenti norme si applicano ai bonifici nazionali in euro di qualunque importo che contengano l’indicazione del soggetto<br />

beneficiario e le coordinate bancarie IBAN complete e corrette. Sono esclusi dall’applicazione delle presenti norme i bonifici che<br />

contengono informazioni per la banca destinataria che impediscono il trattamento automatico della disposizione da parte della<br />

stessa, nonché i bonifici documentati e/o condizionati.<br />

Data di accettazione dell’ordine – Indisponibilità dei fondi<br />

L’ordine di bonifico singolo conferito dal cliente si intende accettato, salvo diverso accordo tra le parti, il giorno di<br />

presentazione allo sportello della disposizione scritta o il giorno lavorativo bancario di trasmissione qualora l’ordine sia<br />

conferito entro le ore 18.00 tramite Internet. Per l’ordine di importo superiore a € 500.000 o urgente di qualsiasi importo<br />

l’orario di consegna/trasmissione è anticipato alle ore 15.30.<br />

In ogni caso, qualora non pervenga in tempo utile, l’ordine si intende accettato il giorno lavorativo successivo a quello di<br />

consegna/trasmissione.<br />

L’ordine di bonifico multiplo conferito dal cliente su supporto cartaceo o magnetico si intende accettato il terzo giorno<br />

lavorativo successivo alla data di consegna. L’ordine di bonifico multiplo trasmesso dal cliente tramite CBI/TLQ si intende<br />

accettato il giorno di trasmissione se conferito entro le ore 16.00. Diversamente l’ordine si intende accettato il giorno<br />

lavorativo successivo al giorno di trasmissione.<br />

La consegna/trasmissione dell’ordine lascia comunque impregiudicato il diritto della banca, in caso di indisponibilità di<br />

fondi sul conto del cliente, a non dare corso al bonifico fino alla data di disponibilità dei fondi stessi.<br />

Tempi massimi di esecuzione<br />

Salvo che sia convenuto tra le parti un termine diverso, la banca esegue i bonifici<br />

- disposti dal proprio cliente, entro il termine massimo del secondo giorno lavorativo successivo alla data di accettazione<br />

dell’ordine<br />

- a favore del proprio cliente, entro il termine massimo del giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione della banca<br />

ordinante.<br />

Il bonifico deve essere eseguito dalla banca entro i tempi di esecuzione di cui al punto precedente ovvero entro il termine<br />

pattuito con il cliente (termine di esecuzione).<br />

In caso di mancata esecuzione entro il termine indicato, per i bonifici di importo fino a € 50.000 la banca è tenuta a<br />

indennizzare il cliente ordinante su richiesta dello stesso, riconoscendogli un interesse calcolato sull’importo del bonifico al<br />

tasso di interesse legale in vigore al momento dell’esecuzione del bonifico stesso per il periodo intercorrente tra lo scadere<br />

del termine di esecuzione pattuito e la data alla quale la somma è stata accreditata sul conto della banca del beneficiario.<br />

Con le stesse modalità la banca è tenuta ad indennizzare il cliente beneficiario in caso di ritardo di esecuzione di bonifici in<br />

arrivo a suo favore, facendo riferimento in tal caso, quale termine finale per il calcolo dell’interesse, alla data in cui<br />

l’importo del bonifico è messo a sua disposizione.<br />

La banca non è responsabile per eventuali ritardi, disguidi, errori od omissioni dipendenti da cause di forza maggiore<br />

come pure dall’operato dei corrispondenti bancari indicati dal cliente ordinante nonché da errate o incomplete informazioni<br />

imputabili all’ordinante o al beneficiario.<br />

Per eventuali reclami relativi all’esecuzione di bonifici il cliente può rivolgersi a tutte le Agenzie di Unicredit Banca. La<br />

risoluzione di eventuali controversie e reclami è demandata all’Ufficio Reclami della clientela e dell’ombudsman bancario.<br />

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LEGENDA<br />

Archivio informatizzato ex D. Lgs. 507/99: archivio costituito per legge in cui sono inseriti, tra l’altro, i dati anagrafici di coloro che hanno emesso un<br />

assegno senza esserne autorizzati o senza avere i fondi necessari per il suo pagamento.<br />

Bonifici: ordine di pagamento disposto a favore di un terzo<br />

Bonifici con valuta antergata: Bonifico con valuta da riconoscere al beneficiario precedente alla data di accredito dei fondi alla banca destinataria<br />

Bonifico “estero”: per bonifico estero si intende un bonifico la cui controparte è non residente o il cui importo è espresso in divisa estera<br />

Bonifico Transfrontaliero: bonifico effettuato da una banca (o ente) insediata in uno stato membro dell’Unione Europea per incarico di un ordinante, al fine di<br />

mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un beneficiario presso una banca (o ente) insediata in un altro Stato membro.; l’ordinante ed il beneficiario di<br />

un’operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere.<br />

Capitalizzazione: meccanismo per cui, normalmente trimestralmente e comunque secondo cadenze e modalità prefissate, gli interessi producono a loro<br />

volta interessi.<br />

Cause di forza maggiore: circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non fossero evitabili, nonostante ogni diligenza<br />

impiegata, nell’esecuzione delle disposizioni ricevute.<br />

Clausola effettivo: clausola che, in presenza di un debito espresso in valuta estera, impone al debitore di onorare il debito esclusivamente con l’utilizzo di tale valuta.<br />

Commissioni per l'invio estratto conto (ogni invio): sono le commissioni per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita.<br />

Commissione per eventuali utilizzi allo scoperto, imprevisti per la Banca, da parte del cliente: commissione applicata ad ogni liquidazione<br />

trimestrale sui conti correnti che non hanno affidamenti ma che hanno maturato interessi debitori.

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