12.01.2015 Views

Massimario di Giustizia sportiva 2006-08.pdf - Comitato Italiano ...

Massimario di Giustizia sportiva 2006-08.pdf - Comitato Italiano ...

Massimario di Giustizia sportiva 2006-08.pdf - Comitato Italiano ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

tempestivamente inoltrata. - C.U. n. 429 del 4/01/2008 C.G.N. n. 37; C.U. n. 699<br />

dell’11/04/2008 C.G.N. n. 70<br />

Art. 12<br />

Il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> trasferimento per gli atleti senior <strong>di</strong> cui all’art. 12, 4° comma del<br />

Regolamento esecutivo, riguarda i giocatori che siano stati tesserati “per la prima<br />

volta” per la società cedente. Le parole “per la prima volta” sono riferite, infatti, al<br />

tesseramento dell’atleta, non al momento in cui quest’ultimo è <strong>di</strong>venuto senior,<br />

circostanza del tutto in<strong>di</strong>fferente per la <strong>di</strong>sposizione in esame. - C.U. n. 1036 del<br />

7.6.2007 C.F. n. 54.<br />

Art. 13<br />

La <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui agli artt. 3 e 13 del Regolamento esecutivo secondo cui il<br />

tesseramento può avvenire “comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno<br />

antecedente lo svolgimento della gara” richiamano un termine limite meramente<br />

eventuale e residuale, da osservarsi nella ipotesi che le Disposizioni Organizzative<br />

Annuali <strong>di</strong> riferimento per l’anno in corso, non abbiano <strong>di</strong>sposto nulla in<br />

proposito. I termini stabiliti dalle D.O.A. come previsto dagli artt. 3 e 13 del<br />

Regolamento esecutivo sono perentori e non meramente or<strong>di</strong>natori. - C.U. n. 369<br />

del 6.12.<strong>2006</strong> - C.F. n. 33.<br />

Art. 14<br />

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento esecutivo, nel caso in cui la società non si<br />

iscrive al campionato seniores cui aveva <strong>di</strong>ritto ovvero rinuncia a partecipare o<br />

venga esclusa per cause non imputabili ai giocatori, questi possono chiedere il<br />

tesseramento ad altra società, talchè è conforme alla normativa in vigore il<br />

provve<strong>di</strong>mento della Commissione Tesseramento che abbia consentito lo<br />

“svincolo” della atleta ed il tesseramento per altra società a seguito della mancata<br />

partecipazione al Campionato <strong>di</strong> Serie A2 Femminile non imputabile alla<br />

giocatrice, bensì alla <strong>di</strong>rigenza della società <strong>sportiva</strong>. - C.U. n. 355 del 29/11/<strong>2006</strong><br />

C.F. n. 32; C.U. n. 582 del 1.3.2007 C.F. n. 36; C.U. n. 583 del 1.3.2007 C.F. n. 37.<br />

Art. 16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!