12.01.2015 Views

Massimario di Giustizia sportiva 2006-08.pdf - Comitato Italiano ...

Massimario di Giustizia sportiva 2006-08.pdf - Comitato Italiano ...

Massimario di Giustizia sportiva 2006-08.pdf - Comitato Italiano ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

accaduto nulla <strong>di</strong> rilevante ai fini del risultato della partita” - determina comunque<br />

la posizione irregolare delle giocatrici la conseguente omologazione della gara con<br />

il risultato <strong>di</strong> 0-20 (artt. 62 e 110 del Regolamento Esecutivo). - C.U. n. 226 del<br />

25/10/<strong>2006</strong> C.G.N. n. 7<br />

Art. 79<br />

Ai sensi dell’art. 79 del Regolamento Esecutivo, l’arbitro (o, in caso <strong>di</strong> più arbitri, il<br />

primo arbitro) è l’unico giu<strong>di</strong>ce insindacabile della regolarità del campo <strong>di</strong> gioco<br />

prima e durante la gara. - C.U. n. 285 del 9.11.<strong>2006</strong> - C.F. n. 23.<br />

Art. 81<br />

Ai sensi dell’art. 81 del Regolamento esecutivo l’arbitro è l’unico giu<strong>di</strong>ce<br />

insindacabile della regolarità delle attrezzature e la società che non con<strong>di</strong>vida la<br />

decisione adottata deve, a pena <strong>di</strong> improce<strong>di</strong>bilità del successivo reclamo, prima<br />

dell’inizio della gara presentare agli arbitri reclamo scritto e sinteticamente<br />

motivato; in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> tale reclamo la società che contesti la regolarità delle<br />

attrezzature non può proporre ricorso <strong>di</strong>nanzi alla Commissione Giu<strong>di</strong>cante<br />

Nazionale. - C.U. n. 986 del 21.5.2007 C.F. n. 52.<br />

Ai sensi dellʹart. 81 5° comma del Regolamento <strong>di</strong> <strong>Giustizia</strong> “nessuna gara può essere<br />

annullata dʹufficio ad eccezione <strong>di</strong> quanto previsto nellʹart. 81 ultimo comma del<br />

Regolamento Esecutivo” il quale a sua volta <strong>di</strong>spone che “la gara può essere<br />

annullata dʹufficio soltanto se <strong>di</strong>sputata senza utilizzazione delle attrezzature<br />

in<strong>di</strong>spensabili e delle corrispondenti attrezzature <strong>di</strong> riserva”. - C.U. n. 585 del 27/02/2008<br />

C.G.N. n. 57<br />

Ai sensi dellʹart. 81, comma 1, del Regolamento Esecutivo “lʹarbitro è lʹunico giu<strong>di</strong>ce<br />

insindacabile della regolarità del campo <strong>di</strong> gioco e delle attrezzature”; tale insindacabilità<br />

è confermata dalla previsione <strong>di</strong> cui allʹart. 74 9° comma del Regolamento<br />

Esecutivo secondo cui alla decisione assunta dagli arbitri <strong>di</strong> non <strong>di</strong>sputare una<br />

partita per motivi attinenti la regolarità del campo da gioco non può essere<br />

opposta la precedente omologazione. - C.U. n. 585 del 27/02/2008 C.G.N. n. 57<br />

Qualora la società che contesti la regolarità delle attrezzature (canestri) non abbia<br />

presentato agli arbitri prima dellʹinizio della gara reclamo scritto e sinteticamente<br />

motivato avverso la loro decisione come <strong>di</strong>sposto dallʹart. 81 del Regolamento<br />

Esecutivo, va <strong>di</strong>chiarato improce<strong>di</strong>bile il reclamo successivo, atteso che lʹart. 81, 2 °<br />

comma, del Regolamento Esecutivo stabilisce che la proposizione agli arbitri prima

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!