ISTITUZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO - Maggioli
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10 AGGIORNAMENTO<br />
ministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi<br />
comunque denominati da altre amministrazioni pubbliche), ed aggiunge<br />
– al secondo comma dell’art. 14 – un’ulteriore ipotesi di indizione<br />
(facoltativa) della conferenza dei servizi quando, nello stesso termine, è<br />
intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate. Quindi,<br />
non solo in caso di silenzio da parte delle altre amministrazioni pubbliche,<br />
ma anche in caso di espresso dissenso circa il rilascio degli atti richiesti,<br />
l’Amministrazione procedente può ricorrere allo strumento della<br />
conferenza dei servizi.<br />
In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici, la conferenza<br />
di servizi può essere convocata, non più solo dal concedente, ma anche<br />
dal concessionario col consenso del concedente. In quest’ultimo caso,<br />
spetta comunque al concedente il diritto di voto.<br />
All’art. 14 è aggiunto, infine, il comma 5-bis ai sensi del quale la convocazione<br />
e lo svolgimento della conferenza dei servizi possono avvenire<br />
mediante l’uso di strumenti informatici, secondo i tempi e le modalità<br />
stabiliti dalle medesime amministrazioni e previo accordo fra le amministrazioni<br />
coinvolte.<br />
– Articolo 14-bis l. 241/90 (modificato dall’art. 9 l. 15/2005). La<br />
legge 15/2005 ha inciso anche sulla conferenza di servizi preliminare, prevista<br />
dall’art. 14-bis (introdotto dalla l. 127/97 e integralmente sostituito<br />
dalla l. 340/2000). In particolare, si consente all’interessato di documentare<br />
la propria richiesta di convocare la conferenza dei servizi, in assenza<br />
di un progetto preliminare, semplicemente mediante la presentazione di<br />
uno studio di fattibilità.<br />
– Articolo 14-ter l. 241/90 (modificato dall’art. 10 l. 15/2005). Questo<br />
articolo, concernente i lavori della conferenza dei servizi, è stato ampiamente<br />
ritoccato:<br />
• è stato introdotto un termine per la convocazione della prima riunione<br />
(15 o 30 giorni a seconda della complessità dell’istruttoria), convocazione<br />
che deve pervenire, anche per via telematica o informatica, almeno<br />
5 giorni prima;<br />
• decorso il termine massimo di 90 giorni entro cui si devono concludere<br />
i lavori della conferenza, così come all’esito della conferenza, l’Amministrazione<br />
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione<br />
del procedimento, tenendo conto delle risultanze della conferenza e<br />
delle posizioni prevalenti in quella sede (comma 6-bis art. 14-ter, questo<br />
comma – si noti – costituisce una riformulazione del comma 2 dell’art.<br />
14-quater abrogato dalla stessa l. 15/2005).<br />
– Articolo 14-quater l. 241/90 (modificato dall’art. 11 l. 15/2005).