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ISTITUZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO - Maggioli

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20 AGGIORNAMENTO<br />

informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente.<br />

Quest’ultima, a fronte di tale comunicazione, ha l’onere di emanare un<br />

provvedimento confermativo motivato del diniego di acceso entro 30 giorni<br />

dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione.<br />

In mancanza di tale atto confermativo, l’accesso è consentito.<br />

Viene introdotta, pertanto, un’ipotesi di silenzio-assenso [v. cap. XI, par.<br />

8, pag. 288].<br />

Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali<br />

che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il<br />

Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro<br />

il termine di 10 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il<br />

parere si intende reso.<br />

Altra novità della norma in esame è la previsione esplicita di un dovere<br />

di cooperazione reciproca tra la Commissione per l’accesso ed il Garante<br />

per la protezione dei dati personali.<br />

Nel comma 5 dell’art. 25 viene aggiunto un periodo che disciplina la<br />

proposizione del ricorso avverso le determinazioni amministrative concernenti<br />

il diritto di accesso, in pendenza di un ricorso al TAR: in tal<br />

caso, il ricorso “incidentale” dovrà essere proposto con istanza presentata<br />

al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è<br />

assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati,<br />

e verrà deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera<br />

di consiglio. Ciò era in precedenza previsto dall’art. 21 co. 1, ultimo<br />

inciso, della l. 1034/71, ora abrogato dal secondo comma dell’art. 17,<br />

co. 2 l. 15/2005.<br />

Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio<br />

personalmente senza l’assistenza del difensore, mentre l’amministrazione<br />

può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in<br />

possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale<br />

dell’ente (nuovo comma 5-bis, art. 25).<br />

Infine, il nuovo comma 6 dell’art. 25 stabilisce che “Il giudice amministrativo,<br />

sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti<br />

richiesti”.<br />

➢ Anche l’articolo 27 della l. 241/90 è stato totalmente riscritto dalla l.<br />

15/2005.<br />

Esso si occupa della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi,<br />

istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.<br />

Le modifiche rispetto al passato possono essere così sintetizzate:<br />

– la Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consi-

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