ISTITUZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO - Maggioli
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20 AGGIORNAMENTO<br />
informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente.<br />
Quest’ultima, a fronte di tale comunicazione, ha l’onere di emanare un<br />
provvedimento confermativo motivato del diniego di acceso entro 30 giorni<br />
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione.<br />
In mancanza di tale atto confermativo, l’accesso è consentito.<br />
Viene introdotta, pertanto, un’ipotesi di silenzio-assenso [v. cap. XI, par.<br />
8, pag. 288].<br />
Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali<br />
che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il<br />
Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro<br />
il termine di 10 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il<br />
parere si intende reso.<br />
Altra novità della norma in esame è la previsione esplicita di un dovere<br />
di cooperazione reciproca tra la Commissione per l’accesso ed il Garante<br />
per la protezione dei dati personali.<br />
Nel comma 5 dell’art. 25 viene aggiunto un periodo che disciplina la<br />
proposizione del ricorso avverso le determinazioni amministrative concernenti<br />
il diritto di accesso, in pendenza di un ricorso al TAR: in tal<br />
caso, il ricorso “incidentale” dovrà essere proposto con istanza presentata<br />
al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è<br />
assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati,<br />
e verrà deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera<br />
di consiglio. Ciò era in precedenza previsto dall’art. 21 co. 1, ultimo<br />
inciso, della l. 1034/71, ora abrogato dal secondo comma dell’art. 17,<br />
co. 2 l. 15/2005.<br />
Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio<br />
personalmente senza l’assistenza del difensore, mentre l’amministrazione<br />
può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in<br />
possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale<br />
dell’ente (nuovo comma 5-bis, art. 25).<br />
Infine, il nuovo comma 6 dell’art. 25 stabilisce che “Il giudice amministrativo,<br />
sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti<br />
richiesti”.<br />
➢ Anche l’articolo 27 della l. 241/90 è stato totalmente riscritto dalla l.<br />
15/2005.<br />
Esso si occupa della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi,<br />
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.<br />
Le modifiche rispetto al passato possono essere così sintetizzate:<br />
– la Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consi-