ISTITUZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO - Maggioli
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8 AGGIORNAMENTO<br />
➢ LA PARTECIPAZIONE PROCE<strong>DI</strong>MENTALE<br />
Gli articoli 5 e 6 della l. 15/2005 comportano un ulteriore rafforzamento<br />
della partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo [v.<br />
cap. X, par. 10, pag. 242].<br />
– L’art. 5 integra l’art. 8, co. 2 della l. 241/90, ampliando il contenuto<br />
della comunicazione di avvio del procedimento, la quale deve indicare,<br />
fra l’altro, “la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo<br />
2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in<br />
caso di inerzia dell’amministrazione (c-bis); nei procedimenti ad iniziativa<br />
di parte, la data di presentazione della relativa istanza (c-ter)”.<br />
Questa integrazione va correlata con quella apportata all’art. 2 (v. sopra)<br />
circa l’esperibilità del ricorso avverso il silenzio, senza previa diffida.<br />
Essa tiene conto del fatto che per il ricorrente può non essere facile<br />
conoscere il termine di conclusione del procedimento (previsto spesso in<br />
leggi speciali di difficile reperibilità). A ciò si aggiunga l’ulteriore difficoltà<br />
di individuare il giudice competente. L’articolo 8 novellato, pertanto,<br />
agevola il ricorrente, mettendolo in grado di tutelarsi con maggiore efficacia.<br />
– L’art. 6 ha inserito, nel corpo della l. 241, l’art. 10-bis, il quale, sotto<br />
la rubrica “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”,<br />
stabilisce che “nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile<br />
del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione<br />
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i<br />
motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di<br />
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto<br />
di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate<br />
da documenti”.<br />
Tale disposizione, di fatto, introduce un’ulteriore fase partecipativa ed<br />
istruttoria nei procedimenti ad istanza di parte, ogniqualvolta l’amministrazione<br />
ritenga di non dover o poter accogliere l’istanza del privato.<br />
“La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per<br />
concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla<br />
data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza<br />
del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento<br />
di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento<br />
finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano<br />
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e<br />
assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”.