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ISTITUZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO - Maggioli

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ANTONELLA CRISAFULLI<br />

<strong>ISTITUZIONI</strong><br />

<strong>DI</strong><br />

<strong>DI</strong>RITTO <strong>AMMINISTRATIVO</strong><br />

ISBN 88.387.3049.0<br />

AGGIORNAMENTO<br />

Legge 11 febbraio 2005, n. 15<br />

di modifica e integrazione della legge 241/90


© Copyright 2005 by <strong>Maggioli</strong> S.p.A.<br />

<strong>Maggioli</strong> Editore è un marchio di <strong>Maggioli</strong> S.p.A.<br />

Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2000<br />

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Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione<br />

e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i paesi.<br />

Finito di stampare nel mese di aprile 2005<br />

dalla Litografia Titanlito s.a.<br />

Dogana (Repubblica di San Marino)


Più volte, all’interno del volume “Istituzioni di diritto amministrativo”, è<br />

possibile imbattersi in alcuni riferimenti al d.d.l. S 1281-B avente ad oggetto<br />

“Modifiche ed integrazioni alla l. 241/90, concernenti norme generali sull’azione<br />

amministrativa”.<br />

All’indomani della pubblicazione del testo citato, il d.d.l. è divenuto legge,<br />

per la precisione, legge n. 15/2005 dell’11 febbraio 2005, pubblicata in<br />

G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005, che è entrata in vigore l’8 marzo 2005.<br />

Ciò rende quanto mai opportuna una breve integrazione del volume, onde<br />

dar conto delle modifiche effettivamente apportate dal recentissimo intervento<br />

legislativo alla legge sul procedimento amministrativo.<br />

Per consentire una comoda e veloce integrazione delle novità apportate<br />

dalla l. 15/2005, sono stati inseriti, di volta in volta, i richiami ai capitoli ed<br />

ai paragrafi del volume in cui sono trattati gli argomenti interessati dalle<br />

modifiche.<br />

Legge 11 febbraio 2005, n. 15<br />

“Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241,<br />

concernenti norme generali sull’azione amministrativa”<br />

• Introduzione<br />

La legge n. 15 dell’11 febbraio 2005 comprende 23 articoli, che vanno,<br />

quasi tutti, ad incidere sul testo della l. 241/90 (fanno eccezione l’art. 13,<br />

che riguarda la l. 340/2000, e l’ultimo comma dell’art. 17 che incide in<br />

minima parte – e senza implicare conseguenze sostanziali – sulla l. 205/<br />

2000 e sulla l. 1034/71).<br />

Il testo originario del disegno di legge, di iniziativa governativa (assun-


4 AGGIORNAMENTO<br />

ta, nel corso della XIV legislatura, dal Presidente del Consiglio dei Ministri,<br />

Silvio Berlusconi, e dal Ministro per la funzione pubblica, Franco<br />

Frattini, di concerto col Ministro per gli affari regionali, Enrico La Loggia),<br />

si ispirava alla proposta di legge dell’On. Cerulli Irelli (C 6844), successivamente<br />

decaduta per la fine della legislatura.<br />

Approvato in prima istanza al Senato (S 1281) il 10 aprile 2003, il disegno<br />

di legge è stato, poi, modificato sia alla Camera (C 3890), che al Senato<br />

(S 1281-B), per essere, infine, approvato in via definitiva dalla Camera<br />

dei deputati (C 3890-B) il 26 gennaio 2005.<br />

Le finalità perseguite dal legislatore sono quelle espresse nella relazione<br />

della 1 a commissione permanente del Senato, comunicata alla Presidenza<br />

nel marzo 2003: “Il presente disegno di legge rivisita, aggiornandola e<br />

integrandola, la legge sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n.<br />

241. Esso aggiorna le disposizioni generali sull’azione amministrativa, adeguandole<br />

alle consistenti innovazioni intervenute negli ultimi anni. Innovazioni<br />

del sistema costituzionale e normativo, a partire dalla nuova forma di<br />

Stato ispirata al modello federale, introdotta con la legge costituzionale n. 3<br />

del 2001. Innovazioni del contesto culturale e sociale, nel quale è fortemente<br />

avanzata la esigenza di amministrazioni più trasparenti, più efficienti, più<br />

rapide nelle decisioni, meno invadenti, più capaci di offrire servizi di buona<br />

qualità ai cittadini senza imporre eccessivi carichi tributari, burocratici e<br />

normativi”.<br />

• Cosa cambia con la legge 15/2005<br />

Le principali innovazioni si possono schematizzare in quattro punti<br />

(CERULLI IRELLI):<br />

1. quelle che riguardano i principi generali dell’azione amministrativa<br />

ed il rapporto fra diritto pubblico e diritto privato;<br />

2. quelle che riguardano il procedimento amministrativo (il silenzio,<br />

la partecipazione, la conferenza dei servizi);<br />

3. quelle che riguardano i procedimenti di secondo grado, l’efficacia e<br />

l’esecuzione del provvedimento, nonché l’invalidità dello stesso;<br />

4. quelle che riscrivono la disciplina dell’accesso.<br />

• La l. 15/2005 e i principi generali dell’azione amministrativa<br />

L’art. 1 della l. 241/90, nella nuova formulazione, recita testualmente<br />

(in neretto le parti nuove):<br />

“1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è<br />

retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza,<br />

secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposi-


LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15<br />

5<br />

zioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento<br />

comunitario.<br />

1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura<br />

non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo<br />

che la legge disponga diversamente.<br />

1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative<br />

assicurano il rispetto dei princípi di cui al comma 1.<br />

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se<br />

non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”.<br />

A livello di principi generali, le recenti modifiche ribadiscono il principio<br />

di trasparenza dell’azione amministrativa [v. cap. IX, par. 3, pag.<br />

210] ed esplicitano la necessità di tener conto dei principi comunitari.<br />

A quest’ultimo riguardo, meritano un cenno le disposizioni della Costituzione<br />

per l’Europa (firmata a Roma il 29 ottobre 2004 ed in attesa di<br />

ratifica da parte dei 25 Paesi membri), parte II (Carta dei diritti fondamentali<br />

dell’Unione), Titolo V (Cittadinanza), articoli 41 (Diritto ad una<br />

buona amministrazione) e 42 (Diritto d’accesso ai documenti). Si tratta<br />

di principi ormai pacificamente acquisiti nell’ambito del nostro ordinamento:<br />

l’imparzialità, la partecipazione, l’accesso, l’obbligo di motivazione,<br />

la risarcibilità dei danni prodotti dall’amministrazione, il termine<br />

ragionevole entro il quale le pubbliche amministrazioni devono pronunciarsi.<br />

Nell’inserire un simile riferimento ai principi comunitari, il legislatore<br />

aveva in mente (come emerge dalla relazione Bassanini al d.d.l. S<br />

1281) il principio di proporzionalità, espressione del principio di ragionevolezza<br />

[v. cap. IX, par. 3, pag. 210], ed il principio del legittimo<br />

affidamento del privato [v. cap. IX, par. 3, pag. 211]. Tali principi, seppure<br />

già conosciuti ed applicati nell’ordinamento nazionale, in ambito<br />

comunitario sarebbero maggiormente proiettati nel senso di una sostanziale<br />

tutela dei cittadini, piuttosto che di una migliore soddisfazione del<br />

pubblico interesse.<br />

In particolare, il principio dell’affidamento, o della legittima aspettativa,<br />

di derivazione comunitaria, si traduce nell’affermazione che una situazione<br />

di vantaggio, assicurata ad un privato da un atto specifico e concreto<br />

dell’autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa,<br />

salvo indennizzo della posizione acquisita. Inteso in questi termini, il<br />

principio in esame viene fortemente ad interferire con il potere di autotutela<br />

riconosciuto alla P. A. [v. cap. IX, par. 7, pag. 223].


6 AGGIORNAMENTO<br />

Maggior rilievo va riconosciuto al comma 1-bis della norma in esame,<br />

il quale consente alle amministrazioni pubbliche di operare secondo le<br />

norme del diritto privato anche per la realizzazione di propri compiti<br />

istituzionali, cioè per la cura concreta degli interessi pubblici ad esse affidati<br />

dalla legge.<br />

Nelle intenzioni del legislatore, si tratta di una scelta culturale ed istituzionale,<br />

prima che tecnica, in quanto “esprime un principio tendenziale<br />

dell’attuale ordinamento, in favore del superamento del vecchio dogma che<br />

attribuiva alla pubblica amministrazione, in generale, il dovere di agire mediante<br />

poteri di imperio ed attraverso atti unilaterali” (relazione Bassanini<br />

al d.d.l. S 1281).<br />

La modifica si inquadra nelle moderne tendenze di privatizzazione volte<br />

a sottrarre parte delle connotazioni pubblicistiche tipiche dell’amministrare,<br />

anche se poi, al comma 1-ter, si ribadisce che qualsiasi attività di<br />

rilievo pubblico (da chiunque posta in essere) resta assoggettata alla disciplina<br />

ed ai principi che governano l’azione amministrativa.<br />

In termini pratici, il comma 1-bis dell’art. 1 della 241/90 non farebbe<br />

altro che indicare alle amministrazioni pubbliche un criterio di preferenza<br />

dello strumento privatistico tutte le volte in cui esse debbano adottare<br />

atti di natura non autoritativa, salvo che la legge disponga diversamente.<br />

Per fare qualche esempio, si pensi alla vendita in luogo dell’espropriazione,<br />

all’affitto in luogo della requisizione, ecc.<br />

Altre disposizioni della novella legislativa che riguardano i criteri ed i<br />

principi generali dell’azione amministrativa sono quelle contenute nell’art.<br />

3 della l. 15/2005 – che prevede un maggior impiego dell’informatica<br />

nell’ambito della pubblica amministrazione [v. cap. IX, par. 2, pag. 204]<br />

– e nell’art. 14 della stessa legge, il quale introduce otto norme (dall’art.<br />

21-bis all’art. 21-nonies) fortemente ispirate al principio di legalità: l’esecutorietà<br />

[v. cap. IX, par. 3, pag. 208], l’efficacia e l’esecutività del provvedimento;<br />

la revoca del provvedimento in autotutela [v. cap. XII, par. 9,<br />

pag. 304]; la nullità e l’annullabilità (o non annullabilità). Su queste norme<br />

si tornerà in seguito.<br />

• La l. 15/2005 e il procedimento amministrativo<br />

➢ RICORSO CONTRO IL SILENZIO DELL’AMMINISTRAZIONE<br />

L’art. 2 della l. 15/2005 aggiunge, nel corpo dell’art. 2 l. 241/90 [v. cap.<br />

X, par. 6, pag. 234], il comma 4-bis, ai sensi del quale, decorso il termine<br />

entro cui il procedimento deve concludersi, “il ricorso avverso il silenzio,


LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15<br />

7<br />

ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive<br />

modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida<br />

all’amministrazione inadempiente, fin tanto che perdura l’inadempimento<br />

e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di cui sopra.<br />

È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove<br />

ne ricorrano i presupposti”.<br />

La novità sta nell’aver specificato che non occorre la previa diffida dell’amministrazione<br />

per poterla considerare tecnicamente inadempiente e<br />

agire in giudizio contro di essa e il suo “silenzio”.<br />

Prima dell’entrata in vigore di questa norma, alcuni autori e l’indirizzo<br />

giurisprudenziale prevalente ritenevano che, in caso di silenzio dell’amministrazione,<br />

il cittadino dovesse prima diffidarla ad adempiere (ai sensi<br />

dell’articolo 25 t.u. impiegati civili dello Stato) e solo dopo si potesse<br />

instaurare il contenzioso giudiziale.<br />

Una parte minoritaria della dottrina riteneva, invece, inutile la diffida,<br />

specie dopo che la legge 241 aveva introdotto un obbligo generalizzato di<br />

emanare il provvedimento amministrativo nel termine massimo di trenta<br />

giorni (salvo diversa disposizione di legge o di regolamento).<br />

La norma in questione chiude tutte le dispute in proposito, stabilendo<br />

che l’amministrazione è automaticamente inadempiente nell’ipotesi in cui<br />

non emetta il provvedimento nel termine prescritto.<br />

Tale disposizione introduce, inoltre, una regola del tutto nuova nello<br />

stabilire che il ricorso può essere inoltrato non oltre un anno dalla scadenza<br />

del termine finale del procedimento.<br />

➢ FASE ISTRUTTORIA DEL PROCE<strong>DI</strong>MENTO<br />

L’art. 4 della l. 15/2005 aggiunge un periodo al termine dell’art. 6 della<br />

l. 241 dedicato al responsabile del procedimento [v. cap. X, par. 8, pag.<br />

238]: “L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove<br />

diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze<br />

dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se<br />

non indicandone la motivazione nel provvedimento finale”.<br />

Si tratta di una disposizione che vale a conferire maggiore forza ed<br />

autonoma connotazione alla fase istruttoria del procedimento rispetto a<br />

quella decisoria (CERULLI IRELLI). Ne consegue, peraltro, che nei procedimenti<br />

in cui fase istruttoria e fase decisoria siano strutturalmente separate,<br />

la prima debba concludersi con una relazione scritta che viene formalmente<br />

a condizionare la decisione finale.


8 AGGIORNAMENTO<br />

➢ LA PARTECIPAZIONE PROCE<strong>DI</strong>MENTALE<br />

Gli articoli 5 e 6 della l. 15/2005 comportano un ulteriore rafforzamento<br />

della partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo [v.<br />

cap. X, par. 10, pag. 242].<br />

– L’art. 5 integra l’art. 8, co. 2 della l. 241/90, ampliando il contenuto<br />

della comunicazione di avvio del procedimento, la quale deve indicare,<br />

fra l’altro, “la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo<br />

2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in<br />

caso di inerzia dell’amministrazione (c-bis); nei procedimenti ad iniziativa<br />

di parte, la data di presentazione della relativa istanza (c-ter)”.<br />

Questa integrazione va correlata con quella apportata all’art. 2 (v. sopra)<br />

circa l’esperibilità del ricorso avverso il silenzio, senza previa diffida.<br />

Essa tiene conto del fatto che per il ricorrente può non essere facile<br />

conoscere il termine di conclusione del procedimento (previsto spesso in<br />

leggi speciali di difficile reperibilità). A ciò si aggiunga l’ulteriore difficoltà<br />

di individuare il giudice competente. L’articolo 8 novellato, pertanto,<br />

agevola il ricorrente, mettendolo in grado di tutelarsi con maggiore efficacia.<br />

– L’art. 6 ha inserito, nel corpo della l. 241, l’art. 10-bis, il quale, sotto<br />

la rubrica “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”,<br />

stabilisce che “nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile<br />

del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione<br />

di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i<br />

motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di<br />

dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto<br />

di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate<br />

da documenti”.<br />

Tale disposizione, di fatto, introduce un’ulteriore fase partecipativa ed<br />

istruttoria nei procedimenti ad istanza di parte, ogniqualvolta l’amministrazione<br />

ritenga di non dover o poter accogliere l’istanza del privato.<br />

“La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per<br />

concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla<br />

data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza<br />

del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento<br />

di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento<br />

finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano<br />

alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e<br />

assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”.


LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15<br />

9<br />

➢ ACCOR<strong>DI</strong> SOSTITUTIVI ED INTEGRATIVI EX ART. 11 L. 241/90<br />

L’art. 7 della l. 15/2005 ha introdotto significative innovazioni in materia<br />

di accordi fra privati ed amministrazione, previsti dall’articolo 11 della<br />

l. 241/90 [v. cap. X, par. 13, pag. 251].<br />

Anzitutto, il nuovo comma 1 dell’articolo in esame non contiene più la<br />

limitazione del ricorso agli accordi sostitutivi “nei casi previsti dalla legge”.<br />

Ciò significa un ribaltamento di prospettiva rispetto al passato, in quanto<br />

comporta la generale facoltà, in ogni procedimento discrezionale, di<br />

concludere accordi sostitutivi coi privati, sicché la conclusione negoziata<br />

del procedimento diviene modalità ordinaria – e non più eccezione – della<br />

fase decisoria.<br />

In secondo luogo, è stato inserito il comma 4-bis, secondo cui “a garanzia<br />

dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa,<br />

in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi<br />

nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell’accordo è preceduta<br />

da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione<br />

del provvedimento”.<br />

In dottrina (CERULLI IRELLI) si è detto che tale determinazione avrebbe<br />

una funzione analoga a quella della deliberazione a contrattare nei contratti<br />

ad evidenza pubblica; costituirebbe, cioè, la volontà dell’amministrazione<br />

di aderire al contenuto dell’accordo, volontà formatasi sulla base<br />

delle risultanze istruttorie di cui si deve dar conto nella determinazione<br />

stessa.<br />

➢ LA CONFERENZA DEI SERVIZI<br />

Ben cinque articoli della l. 15/2005 (dall’art. 8 all’art. 12) sono dedicati<br />

all’istituto della conferenza dei servizi [v. cap. X, par. 14, pag. 257], nell’ambito<br />

del quale operano una serie di modifiche non radicali, ma comunque<br />

significative.<br />

Esse fanno tesoro delle problematiche emerse dall’esperienza degli ultimi<br />

anni, introducendo una più puntuale definizione della tempistica<br />

procedurale ed una specifica disciplina di ruoli e competenze delle autorità<br />

istituzionalmente coinvolte: Stato, Regioni, Conferenza permanente<br />

per i rapporti Stato-Regioni e Conferenza unificata.<br />

– Articolo 14 l. 241/90 (modificato dall’art. 8 l. 15/2005). Nella fase<br />

istruttoria della conferenza dei servizi (quella di cui al comma 1 dell’art.<br />

14) non cambia nulla; viceversa, nella fase decisoria, la l. 15/2005 estende<br />

il termine entro cui deve essere indetta la conferenza dei servizi, da 15 a<br />

30 giorni, nei casi in cui l’indizione è obbligatoria (ovvero quando l’am-


10 AGGIORNAMENTO<br />

ministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi<br />

comunque denominati da altre amministrazioni pubbliche), ed aggiunge<br />

– al secondo comma dell’art. 14 – un’ulteriore ipotesi di indizione<br />

(facoltativa) della conferenza dei servizi quando, nello stesso termine, è<br />

intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate. Quindi,<br />

non solo in caso di silenzio da parte delle altre amministrazioni pubbliche,<br />

ma anche in caso di espresso dissenso circa il rilascio degli atti richiesti,<br />

l’Amministrazione procedente può ricorrere allo strumento della<br />

conferenza dei servizi.<br />

In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici, la conferenza<br />

di servizi può essere convocata, non più solo dal concedente, ma anche<br />

dal concessionario col consenso del concedente. In quest’ultimo caso,<br />

spetta comunque al concedente il diritto di voto.<br />

All’art. 14 è aggiunto, infine, il comma 5-bis ai sensi del quale la convocazione<br />

e lo svolgimento della conferenza dei servizi possono avvenire<br />

mediante l’uso di strumenti informatici, secondo i tempi e le modalità<br />

stabiliti dalle medesime amministrazioni e previo accordo fra le amministrazioni<br />

coinvolte.<br />

– Articolo 14-bis l. 241/90 (modificato dall’art. 9 l. 15/2005). La<br />

legge 15/2005 ha inciso anche sulla conferenza di servizi preliminare, prevista<br />

dall’art. 14-bis (introdotto dalla l. 127/97 e integralmente sostituito<br />

dalla l. 340/2000). In particolare, si consente all’interessato di documentare<br />

la propria richiesta di convocare la conferenza dei servizi, in assenza<br />

di un progetto preliminare, semplicemente mediante la presentazione di<br />

uno studio di fattibilità.<br />

– Articolo 14-ter l. 241/90 (modificato dall’art. 10 l. 15/2005). Questo<br />

articolo, concernente i lavori della conferenza dei servizi, è stato ampiamente<br />

ritoccato:<br />

• è stato introdotto un termine per la convocazione della prima riunione<br />

(15 o 30 giorni a seconda della complessità dell’istruttoria), convocazione<br />

che deve pervenire, anche per via telematica o informatica, almeno<br />

5 giorni prima;<br />

• decorso il termine massimo di 90 giorni entro cui si devono concludere<br />

i lavori della conferenza, così come all’esito della conferenza, l’Amministrazione<br />

procedente adotta la determinazione motivata di conclusione<br />

del procedimento, tenendo conto delle risultanze della conferenza e<br />

delle posizioni prevalenti in quella sede (comma 6-bis art. 14-ter, questo<br />

comma – si noti – costituisce una riformulazione del comma 2 dell’art.<br />

14-quater abrogato dalla stessa l. 15/2005).<br />

– Articolo 14-quater l. 241/90 (modificato dall’art. 11 l. 15/2005).


LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15<br />

11<br />

La legge 15/2005 introduce alcune significative innovazioni in tema di<br />

dissensi qualificati.<br />

Questi ultimi sono i dissensi, previsti dall’art. 14-quater co. 3, espressi<br />

da alcune amministrazioni coinvolte e che non possono essere superati in<br />

sede di conferenza di servizi ma richiedono la rimessione della decisione<br />

ad altro e superiore livello di governo.<br />

La nuova disciplina amplia il novero delle amministrazioni “titolari”<br />

del dissenso qualificato, aggiungendo alle amministrazioni preposte alla<br />

tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico<br />

o alla tutela della salute, quelle preposte alla tutela della pubblica<br />

incolumità. L’espressione “pubblica incolumità” è di contenuto assai ampio,<br />

sicché la nuova disposizione estende il dissenso qualificato a molteplici<br />

amministrazioni (forze dell’ordine, vigili del fuoco, corpo forestale,<br />

protezione civile, ecc. ).<br />

In realtà, fra tutte le norme della l. 241/90 dedicate alla Conferenza dei<br />

servizi, l’art. 14-quater è quello che è stato maggiormente modificato dalla<br />

l. 15/2005, nella prospettiva di adeguare l’istituto de quo al nuovo assetto<br />

costituzionale dei poteri e delle competenze delineato dal vigente nuovo<br />

titolo V della parte II della Costituzione.<br />

– Articolo 14-quiquies l. 241/90 (inserito dall’art. 12 l. 15/2005).<br />

Viene introdotta ex novo la conferenza di servizi in materia di finanza di<br />

progetto: “1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all’approvazione<br />

del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione<br />

le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11<br />

febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di<br />

voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito<br />

della procedura di cui all’articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994,<br />

ovvero le società di progetto di cui all’articolo 37-quinquies della medesima<br />

legge”.<br />

• La l. 15/2005 e i procedimenti di secondo grado<br />

I procedimenti di secondo grado sono quelli che conducono all’emanazione<br />

di provvedimenti che incidono su atti dell’amministrazione emanati<br />

precedentemente, estinguendoli, modificandoli o consolidandoli [v.<br />

cap. XI, par. 7, pag. 285 e cap. XII].<br />

Al riguardo, la legge15/2005 realizza una grossa innovazione, introducendo<br />

nel corpo della l. 241/90 un intero capo, il IV-bis, intitolato “Efficacia<br />

ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso”.<br />

Esso comprende otto norme che, sebbene rappresentino una novità<br />

sul piano normativo, costituiscono per lo più un sostanziale recepimento


12 AGGIORNAMENTO<br />

di principi elaborati in sede giurisprudenziale.<br />

Delle otto norme, le prime quattro concernono i provvedimenti di secondo<br />

grado, la quinta riguarda i contratti della P.A., le ultime tre si occupano<br />

dell’invalidità dell’atto amministrativo.<br />

➢ L’articolo 21-bis – intitolato Efficacia del provvedimento limitativo<br />

della sfera giuridica dei privati – si occupa dei provvedimenti limitativi<br />

della sfera giuridica dei privati, ossia degli atti ablativi in genere.<br />

Esso stabilisce che tali atti acquistano efficacia nei confronti di ciascun<br />

destinatario nel momento in cui questi riceve la comunicazione<br />

personale effettuata, se del caso, anche a norma del codice di procedura<br />

civile. Si stabilisce, pertanto, la natura recettizia dei provvedimenti sfavorevoli.<br />

La disposizione contiene, peraltro, una disciplina analoga a quella prevista<br />

per la comunicazione di avvio del procedimento nel caso in cui la<br />

comunicazione personale sia impossibile o particolarmente gravosa.<br />

Ancora, “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati<br />

non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola<br />

di immediata efficacia”. Si consente cioè all’amministrazione di derogare,<br />

per motivate ragioni, all’obbligo di previa comunicazione dell’atto,<br />

sempre che non si tratti di atti a carattere sanzionatorio, per i quali la<br />

deroga non è ammessa. Detto altrimenti, l’eventuale clausola motivata di<br />

immediata efficacia dell’atto esonera l’amministrazione dall’obbligo di<br />

comunicare l’atto al destinatario con le forme sopra previste.<br />

Trattandosi di eccezione alla regola, va interpretata in termini rigorosi.<br />

Infine, “i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi<br />

carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci”.<br />

Riepilogando: l’atto limitativo della sfera giuridica di un privato non è<br />

efficace se non quando giunga a conoscenza del suo destinatario nei modi<br />

di legge, a meno che non si tratti di un atto immediatamente efficace in<br />

forza di una clausola motivata discrezionalmente apposta dalla P. A. (sempre<br />

che l’atto non abbia carattere sanzionatorio) oppure sia un provvedimento<br />

cautelare urgente.<br />

➢ L’art. 21-ter – Esecutorietà – è molto importante poiché finalmente<br />

codifica quello che era divenuto l’orientamento giurisprudenziale prevalente<br />

in merito all’esecutorietà dei provvedimenti amministrativi.<br />

Più esattamente, si tratta del principio di non esecutorietà degli atti [v.<br />

cap. IX, par. 3, pag. 208] affermato in ossequio al principio di legalità: le


LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15<br />

13<br />

pubbliche amministrazioni non possono imporre coattivamente l’adempimento<br />

degli obblighi nei loro confronti, se non nei casi e con le modalità<br />

previste dalla legge.<br />

Il secondo comma stabilisce, poi, che per l’esecuzione di obbligazioni<br />

aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l’esecuzione<br />

coattiva dei crediti dello Stato, confermando, in tal modo, la normativa<br />

vigente in materia di esecuzione coattiva delle obbligazioni pecuniarie,<br />

che si applica a tutte le pubbliche amministrazioni.<br />

➢ L’articolo 21-quater – intitolato Efficacia ed esecutività del provvedimento<br />

– anzitutto, mostra di recepire la distinzione dottrinale fra efficacia<br />

ed esecuzione: la prima è un fenomeno prettamente giuridico, la<br />

seconda costituisce un insieme di attività materiali (CERULLI IRELLI).<br />

La norma in esame sancisce l’immediata esecutività dei provvedimenti<br />

amministrativi efficaci, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o<br />

dal provvedimento stesso.<br />

Si ricordi la disciplina, parzialmente diversa, che l’art. 21-bis ha previsto<br />

per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, i quali<br />

acquistano efficacia con la comunicazione (v. sopra).<br />

Al secondo comma viene disciplinato, per la prima volta in maniera<br />

espressa, il potere della P. A. di sospendere<br />

• l’efficacia, ossia gli effetti giuridici del provvedimento,<br />

• oppure l’esecuzione degli atti, ovvero l’attività esecutiva materiale.<br />

Presupposto della sospensione, secondo la norma, è che ricorrano gravi<br />

ragioni non meglio definite.<br />

La sospensione può essere disposta per “il tempo strettamente necessario”<br />

il quale deve essere espressamente indicato nell’atto con l’indicazione<br />

di un termine che può essere prorogato o differito per una sola<br />

volta, o ridotto per sopravvenute esigenze.<br />

Il potere di sospensione del provvedimento spetta allo stesso organo<br />

che lo ha emanato o ad altro organo previsto dalla legge.<br />

➢ Anche l’espressa previsione del potere generale di revoca (come quello<br />

di sospensione) costituisce una novità per il nostro ordinamento giuridico.<br />

La revoca è quel provvedimento che incide sull’efficacia di un atto precedentemente<br />

emanato, impedendogli di produrre effetti ulteriori, in seguito<br />

alla valutazione di circostanze sopravvenute rispetto a quelle che<br />

avevano dato luogo al provvedimento da revocare [v. cap. XII, par. 9,<br />

pag. 304].


14 AGGIORNAMENTO<br />

Oggi, l’art. 21-quinquies della l. 241/90 – Revoca del provvedimento –<br />

stabilisce:<br />

– i presupposti del potere di revoca: sopravvenuti motivi di pubblico<br />

interesse, il mutamento della situazione di fatto, una nuova valutazione<br />

dell’interesse pubblico originario;<br />

– gli atti che possono essere revocati: i provvedimenti amministrativi<br />

ad efficacia durevole;<br />

– i soggetti titolari del potere di revoca: l’organo che ha emanato l’atto<br />

revocando ovvero altro organo previsto dalla legge;<br />

– gli effetti della revoca: l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre<br />

ulteriori effetti (efficacia ex nunc) e l’obbligo per l’amministrazione<br />

di indennizzare i soggetti direttamente interessati che dalla revoca abbiano<br />

subito un pregiudizio.<br />

Dalla lettera della norma, pare potersi desumere che l’obbligo di indennizzo<br />

sussista a prescindere dalle ragioni di interesse pubblico che<br />

hanno portato l’amministrazione al provvedimento di revoca e ciò, si può<br />

supporre, nel tentativo di bilanciare il potere di revoca col contrapposto<br />

principio della legittima aspettativa o affidamento.<br />

Da notare che la previsione dell’indennizzo per il caso della revoca richiama<br />

l’analoga disposizione prevista dall’art. 11 co. 4 l. 241/90 per il<br />

recesso unilaterale dall’accordo da parte dell’amministrazione.<br />

Tale circostanza finisce col corroborare le tesi di quanti vedevano nel<br />

potere previsto dall’art. 11 co. 4 più l’esercizio dell’autotutela (e quindi un<br />

potere di revoca) che un potere di recesso di matrice civilistica [v. cap. X,<br />

par. 13, pag. 256].<br />

L’ultimo comma dell’art. 21-quinquies, infine, attribuisce alla giurisdizione<br />

esclusiva del G. A. le controversie in materia di determinazione e<br />

corresponsione dell’indennizzo.<br />

➢ L’articolo 21-sexies – Recesso dai contratti – appare una norma<br />

fuori contesto, giacché non concerne i provvedimenti amministrativi, bensì<br />

i contratti della P. A. [v. cap. XIV, par. 4, pag. 323].<br />

Ad ogni modo, in linea con le disposizioni precedenti, esso costituisce<br />

un’attuazione del principio di legalità e stabilisce che “il recesso unilaterale<br />

dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti<br />

dalla legge o dal contratto”.<br />

È, in pratica, una limitazione del potere della P. A. di recedere unilateralmente,<br />

un compromesso fra l’azione funzionalizzata dell’amministrazione<br />

e la necessità di osservare il diritto civile quando essa agisca iure<br />

privatorum, un ulteriore elemento di discrimine fra i contratti della P. A. ,


LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15<br />

15<br />

i provvedimenti (per i quali vige il potere generale di revoca) e gli accordi<br />

sostitutivi di cui all’art. 11 l. 241.<br />

Gli articoli 21-septies, 21-octies e 21-nonies si occupano dell’invalidità<br />

del provvedimento amministrativo.<br />

➢ L’articolo 21-septies – Nullità del provvedimento – contiene, apparentemente,<br />

una grossa novità, ovvero la menzione delle cause di nullità<br />

dell’atto amministrativo [v. cap. XII, par. 2, pag. 292]. In realtà, la norma<br />

de qua non fa altro che recepire quelle figure di nullità già da tempo<br />

conosciute nel nostro ordinamento grazie all’interpretazione giurisprudenziale.<br />

Esse sono:<br />

1. mancanza degli elementi essenziali (sebbene non vi sia un’espressa<br />

specificazione di quali siano tali elementi, pacifico appare il richiamo<br />

all’art. 1325 c. c. che indica i requisiti essenziali del contratto);<br />

2. difetto assoluto di attribuzione (la c. d. carenza di potere in astratto);<br />

3. provvedimento emanato in violazione o elusione del giudicato;<br />

4. altri casi espressamente previsti dalla legge (si pensi, da ultimo, al<br />

d.l. 293/94 – convertito in l. 444/94, articoli 3 e 6 che statuiscono la nullità,<br />

rispettivamente, degli atti non urgenti o indifferibili posti in essere dagli<br />

organi prorogati e di quelli adottati dagli organi decaduti).<br />

Il secondo comma devolve alla giurisdizione esclusiva del G. A. la competenza<br />

in ordine alle controversie sulla nullità di atti emanati in violazione<br />

o elusione del giudicato.<br />

Per tutte le altre questioni concernenti la nullità degli atti, la competenza<br />

apparterrà al giudice ordinario o al giudice amministrativo, in base<br />

alla situazione giuridica lesa dall’atto nullo, secondo il tradizionale criterio<br />

di riparto.<br />

L’art. 21-septies tace, invece, circa la disciplina sostanziale degli atti<br />

nulli. Se è pacifico che l’atto nullo non sia in grado di produrre effetti,<br />

dubbi sorgono in ordine all’azione di nullità (è imprescrittibile come l’analoga<br />

azione di matrice privatistica Quali sono i soggetti legittimati È<br />

rilevabile d’ufficio).<br />

Nel silenzio della legge, occorrerà attendere le prime pronunce giurisprudenziali<br />

o ricorrere a quelle già intervenute sull’argomento.<br />

➢ Il primo comma dell’art. 21-octies – Annullabilità del provvedimento<br />

– non fa che riproporre i tre vizi di legittimità già contemplati dall’art.


16 AGGIORNAMENTO<br />

26 della legge sul Consiglio di Stato (r. d. 1054/24) e dall’art. 3 della legge<br />

TAR (l. 1034/71): è annullabile il provvedimento amministrativo adottato<br />

in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.<br />

Dopo tale incipit per nulla innovativo [v. cap. XII, par. 3, pag. 293], il<br />

legislatore prosegue stabilendo quali atti non sono annullabili o, meglio,<br />

quali vizi non danno luogo all’annullabilità dell’atto.<br />

Si tratta dei cosiddetti vizi meramente formali, ovvero quelli derivanti<br />

dalla violazione di norme sul procedimento o sulla forma, che non comportano<br />

l’annullabilità dell’atto purché risulti evidente che, per la natura<br />

vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe<br />

potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />

Già prima dell’emanazione della legge 15/2005, la giurisprudenza aveva<br />

individuato tre categorie di violazioni di carattere formale:<br />

1. quelle costituenti mera irregolarità dell’atto [v. cap. XII, par. 7, pag.<br />

300], caratterizzate dal carattere minimale dell’anomalia;<br />

2. quelle inidonee ad alterare lo scopo cui in astratto è preordinata la<br />

norma violata;<br />

3. quelle che in concreto non hanno influito sul contenuto dispositivo<br />

del provvedimento emanato.<br />

L’operatività di questa norma, che è pur sempre un’eccezione alla regola<br />

dell’annullabilità degli atti viziati, è stata opportunamente circoscritta<br />

dal legislatore ai soli atti vincolati.<br />

Ai sensi dell’ultimo inciso del secondo comma dell’art. 21-octies, infine,<br />

non dà luogo ad annullabilità dell’atto la mancata comunicazione dell’avvio<br />

del procedimento “qualora l’amministrazione dimostri in giudizio<br />

che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da<br />

quello in concreto adottato”.<br />

Qui, la norma non distingue tra provvedimenti vincolati e provvedimenti<br />

discrezionali, dice piuttosto che il provvedimento (qualunque esso<br />

sia) non è “comunque” annullabile, purché la stessa amministrazione dimostri<br />

che il provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso,<br />

ovvero che l’apporto del privato tempestivamente avvisato dell’avvio del<br />

procedimento sarebbe stato del tutto irrilevante.<br />

➢ L’art. 21-nonies l. 241/90 – Annullamento d’ufficio – nei suoi due<br />

commi, si occupa degli istituti dell’annullamento d’ufficio [v. cap. XII,<br />

par. 9, pag. 304] e della convalida [v. cap. XII, par. 9, pag. 307].<br />

Secondo la nuova normativa, che in sostanza recepisce l’elaborazione<br />

dottrinale e giurisprudenziale, presupposti del legittimo esercizio del potere<br />

di annullamento d’ufficio sono:


LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15<br />

17<br />

– la sussistenza di ragioni di interesse pubblico all’annullamento;<br />

– la necessità per l’amministrazione di provvedere entro un termine<br />

ragionevole;<br />

– il dovere di tener conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.<br />

Titolare del suddetto potere è l’organo che ha emanato il provvedimento<br />

illegittimo ai sensi dell’art. 21-octies, a meno che la legge non abbia<br />

attribuito la competenza ad altro organo.<br />

Nel silenzio della legge riguardo agli effetti dell’annullamento d’ufficio,<br />

si ritiene confermato l’orientamento tradizionale circa la sua efficacia<br />

retroattiva.<br />

Quanto alla convalida del provvedimento annullabile, valgono due dei<br />

presupposti richiesti per l’annullamento: le ragioni di pubblico interesse<br />

e il tempo ragionevole entro cui convalidare l’atto.<br />

• La legge 15/2005 e il diritto d’accesso<br />

Gli articoli 15, 16, 17 e 18 della l. 15/2005 riscrivono la disciplina dell’accesso<br />

[v. cap. X, par. 12, pag. 245].<br />

L’art. 23, poi, autorizza il Governo ad emanare un regolamento di integrazione<br />

e modifica del d.P.R. 352/92 (attuazione del diritto d’accesso) e<br />

rinvia all’entrata in vigore di tale regolamento gli effetti della nuova disciplina.<br />

➢ L’art. 15 sostituisce integralmente l’art. 22 della l. 241/90, intitolandolo<br />

Definizioni e principi in materia di accesso.<br />

Il primo comma contiene le definizioni – valide ai fini del capo V della<br />

l. 241/90 – di “diritto d’accesso”, “soggetti interessati”, “controinteressati”,<br />

documento amministrativo” e “pubblica amministrazione”.<br />

Il secondo comma, nell’affermare, fra l’altro, che l’accesso attiene “ai<br />

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che<br />

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo<br />

117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”, riconosce valenza<br />

costituzionale al diritto d’accesso quale situazione giuridica rilevante di<br />

per sé, e non in ragione della tutela dell’interesse ad esso sotteso (come,<br />

peraltro, aveva già affermato il Consiglio di Stato con sentenza n. 14/2004).<br />

La norma prosegue sancendo la regola generale della libera accessibilità<br />

di tutti i documenti amministrativi, ad eccezione di quelli indicati<br />

dall’art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 (v. infra).<br />

Importante è il riferimento che il quarto comma del nuovo art. 22 fa al<br />

codice sulla privacy, d.lgs. 196/2003, nel tentativo di contemperare quelle


18 AGGIORNAMENTO<br />

opposte esigenze di tutela della riservatezza e dell’attuazione della trasparenza<br />

che tanto hanno animato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale<br />

in materia di accesso degli ultimi anni.<br />

Si afferma il principio di leale cooperazione istituzionale cui deve conformarsi<br />

l’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti<br />

pubblici.<br />

Infine, si stabilisce che il diritto di accesso è esercitabile fino a quando<br />

la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi<br />

ai quali si chiede di accedere.<br />

➢ Il nuovo art. 24 della l. 241/90, così come riscritto dall’art. 16 della l.<br />

15/2005, contempla i casi di esclusione dal diritto di accesso.<br />

I sette commi della disposizione in esame possono così riassumersi:<br />

1. vengono elencate quattro categorie di atti per i quali è escluso il<br />

diritto d’accesso (la novità più evidente, rispetto al passato, è il divieto<br />

di accesso, nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti<br />

amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale<br />

relativi a terzi);<br />

2. si conferma la specifica competenza delle singole amministrazioni<br />

nell’individuare le categorie di cui al comma 1;<br />

3. viene codificato il principio, affermatosi in via interpretativa, secondo<br />

cui sono inammissibili le “istanze di accesso preordinate ad<br />

un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”;<br />

4. viene esclusa la possibilità per l’amministrazione di negare l’accesso,<br />

laddove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento;<br />

5. per quanto concerne i documenti contenenti informazioni connesse<br />

agli interessi sottesi ai casi di esclusione di cui al comma 1, verranno<br />

“considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione.<br />

A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni<br />

categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il<br />

quale essi sono sottratti all’accesso”;<br />

6. si demanda al Governo la possibilità di integrare, con regolamento<br />

autorizzato, il novero degli atti sottratti all’accesso in una serie di<br />

casi individuati dal presente comma: quando la loro divulgazione<br />

possa cagionare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza<br />

e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla<br />

continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali; quando<br />

l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di<br />

determinazione e di attuazione della politica monetaria e valuta-


LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15<br />

19<br />

ria; quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni,<br />

il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine<br />

pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità<br />

con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla<br />

identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle<br />

persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione<br />

delle indagini; quando i documenti riguardino la vita privata o la<br />

riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese<br />

e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare,<br />

sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale<br />

di cui siano in concreto titolari; quando i documenti riguardino l’attività<br />

in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli<br />

atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato;<br />

7. l’ultimo comma dell’art. 24 costituisce un’eccezione all’eccezione (e<br />

dunque si torna alla regola della libertà di accesso) qualora la conoscenza<br />

dei documenti amministrativi dei quali si chiede l’accesso<br />

sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.<br />

Tale esigenza è oggi tutelata in tutti i casi di esclusione, anche se<br />

poi, lo stesso comma, richiamando le disposizioni del codice sulla<br />

privacy, fa salvi i cd. dati supersensibili, ribadendo che l’ostensione<br />

degli stessi è limitata ai casi di “stretta indispensabilità” e, comunque,<br />

da effettuarsi con le cautele già previste dal legislatore del 2003.<br />

➢ L’articolo 25 l. 241/90, rubricato Modalità di esercizio del diritto<br />

di accesso e ricorsi, è stato modificato dall’art. 17 della l. 15/2005.<br />

In particolare, il quarto comma (già sostituito dalla l. 340/2000) è stato<br />

integralmente sostituito con una disposizione molto lunga e complessa<br />

che concerne le ipotesi di silenzio-rifiuto della P. A. , di diniego espresso e<br />

di differimento dell’accesso ai sensi dell’art. 24, co. 4.<br />

In tali casi, il richiedente ha due possibilità:<br />

– o ricorrere al TAR entro 30 giorni;<br />

– oppure, chiedere, sempre entro 30 giorni, al difensore civico territorialmente<br />

competente nei confronti degli atti delle amministrazioni degli<br />

enti locali, o alla Commissione per l’accesso prevista dall’art. 27 nei confronti<br />

degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, di<br />

riesaminare la determinazione negativa.<br />

Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro<br />

30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente<br />

tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione<br />

per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne


20 AGGIORNAMENTO<br />

informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente.<br />

Quest’ultima, a fronte di tale comunicazione, ha l’onere di emanare un<br />

provvedimento confermativo motivato del diniego di acceso entro 30 giorni<br />

dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione.<br />

In mancanza di tale atto confermativo, l’accesso è consentito.<br />

Viene introdotta, pertanto, un’ipotesi di silenzio-assenso [v. cap. XI, par.<br />

8, pag. 288].<br />

Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali<br />

che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il<br />

Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro<br />

il termine di 10 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il<br />

parere si intende reso.<br />

Altra novità della norma in esame è la previsione esplicita di un dovere<br />

di cooperazione reciproca tra la Commissione per l’accesso ed il Garante<br />

per la protezione dei dati personali.<br />

Nel comma 5 dell’art. 25 viene aggiunto un periodo che disciplina la<br />

proposizione del ricorso avverso le determinazioni amministrative concernenti<br />

il diritto di accesso, in pendenza di un ricorso al TAR: in tal<br />

caso, il ricorso “incidentale” dovrà essere proposto con istanza presentata<br />

al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è<br />

assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati,<br />

e verrà deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera<br />

di consiglio. Ciò era in precedenza previsto dall’art. 21 co. 1, ultimo<br />

inciso, della l. 1034/71, ora abrogato dal secondo comma dell’art. 17,<br />

co. 2 l. 15/2005.<br />

Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio<br />

personalmente senza l’assistenza del difensore, mentre l’amministrazione<br />

può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in<br />

possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale<br />

dell’ente (nuovo comma 5-bis, art. 25).<br />

Infine, il nuovo comma 6 dell’art. 25 stabilisce che “Il giudice amministrativo,<br />

sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti<br />

richiesti”.<br />

➢ Anche l’articolo 27 della l. 241/90 è stato totalmente riscritto dalla l.<br />

15/2005.<br />

Esso si occupa della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi,<br />

istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.<br />

Le modifiche rispetto al passato possono essere così sintetizzate:<br />

– la Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consi-


LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15<br />

21<br />

glio dei Ministri (non più con d.P.R.);<br />

– è composta da dodici membri, anziché sedici;<br />

– può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità;<br />

– ai tradizionali compiti della Commissione, viene aggiunta l’espressa<br />

menzione di quelli previsti dal comma 4 dell’art. 25 (v. sopra).<br />

• Disposizioni finali della legge 15/2005<br />

Per completezza, è bene passare brevemente in rassegna i contenuti<br />

delle ultime cinque norme della l. 15/2005.<br />

• L’articolo 19 della l. 15/2005 sostituisce l’art. 29 della l. 241/90 relativo<br />

all’ambito di applicazione della legge, con particolare riguardo alla<br />

competenza in materia delle regioni e degli enti locali.<br />

• L’articolo 20 abroga l’art. 31 della l. 241 che stabiliva l’entrata in<br />

vigore delle norme sul diritto d’accesso, oggi prevista – per le nuove disposizioni<br />

– dal successivo articolo 23 della l. 15/2005.<br />

• L’articolo 21 appone, ad ogni articolo della l. 241/90, una rubrica.<br />

• L’articolo 22 prevede che “Fino alla data di entrata in vigore della<br />

disciplina regionale di cui all’articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto<br />

1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 19 della presente legge, i procedimenti<br />

amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza,<br />

si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata<br />

dalla presente legge”.<br />

• L’articolo 23, detta le scadenze per la piena attuazione della l. 15/2005:<br />

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la<br />

Presidenza del Consiglio dei ministri adotta le misure necessarie alla ricostituzione<br />

della Commissione per l’accesso. Decorso tale termine, l’attuale Commissione<br />

decade.<br />

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il<br />

Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della<br />

legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modificare<br />

il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno<br />

1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte<br />

dalla presente legge.<br />

3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera a),<br />

della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento<br />

di cui al comma 2 del presente articolo.<br />

4. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell’autonomia<br />

ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche<br />

apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge<br />

nonché al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

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