ISTITUZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO - Maggioli
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ANTONELLA CRISAFULLI<br />
<strong>ISTITUZIONI</strong><br />
<strong>DI</strong><br />
<strong>DI</strong>RITTO <strong>AMMINISTRATIVO</strong><br />
ISBN 88.387.3049.0<br />
AGGIORNAMENTO<br />
Legge 11 febbraio 2005, n. 15<br />
di modifica e integrazione della legge 241/90
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e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i paesi.<br />
Finito di stampare nel mese di aprile 2005<br />
dalla Litografia Titanlito s.a.<br />
Dogana (Repubblica di San Marino)
Più volte, all’interno del volume “Istituzioni di diritto amministrativo”, è<br />
possibile imbattersi in alcuni riferimenti al d.d.l. S 1281-B avente ad oggetto<br />
“Modifiche ed integrazioni alla l. 241/90, concernenti norme generali sull’azione<br />
amministrativa”.<br />
All’indomani della pubblicazione del testo citato, il d.d.l. è divenuto legge,<br />
per la precisione, legge n. 15/2005 dell’11 febbraio 2005, pubblicata in<br />
G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005, che è entrata in vigore l’8 marzo 2005.<br />
Ciò rende quanto mai opportuna una breve integrazione del volume, onde<br />
dar conto delle modifiche effettivamente apportate dal recentissimo intervento<br />
legislativo alla legge sul procedimento amministrativo.<br />
Per consentire una comoda e veloce integrazione delle novità apportate<br />
dalla l. 15/2005, sono stati inseriti, di volta in volta, i richiami ai capitoli ed<br />
ai paragrafi del volume in cui sono trattati gli argomenti interessati dalle<br />
modifiche.<br />
Legge 11 febbraio 2005, n. 15<br />
“Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241,<br />
concernenti norme generali sull’azione amministrativa”<br />
• Introduzione<br />
La legge n. 15 dell’11 febbraio 2005 comprende 23 articoli, che vanno,<br />
quasi tutti, ad incidere sul testo della l. 241/90 (fanno eccezione l’art. 13,<br />
che riguarda la l. 340/2000, e l’ultimo comma dell’art. 17 che incide in<br />
minima parte – e senza implicare conseguenze sostanziali – sulla l. 205/<br />
2000 e sulla l. 1034/71).<br />
Il testo originario del disegno di legge, di iniziativa governativa (assun-
4 AGGIORNAMENTO<br />
ta, nel corso della XIV legislatura, dal Presidente del Consiglio dei Ministri,<br />
Silvio Berlusconi, e dal Ministro per la funzione pubblica, Franco<br />
Frattini, di concerto col Ministro per gli affari regionali, Enrico La Loggia),<br />
si ispirava alla proposta di legge dell’On. Cerulli Irelli (C 6844), successivamente<br />
decaduta per la fine della legislatura.<br />
Approvato in prima istanza al Senato (S 1281) il 10 aprile 2003, il disegno<br />
di legge è stato, poi, modificato sia alla Camera (C 3890), che al Senato<br />
(S 1281-B), per essere, infine, approvato in via definitiva dalla Camera<br />
dei deputati (C 3890-B) il 26 gennaio 2005.<br />
Le finalità perseguite dal legislatore sono quelle espresse nella relazione<br />
della 1 a commissione permanente del Senato, comunicata alla Presidenza<br />
nel marzo 2003: “Il presente disegno di legge rivisita, aggiornandola e<br />
integrandola, la legge sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n.<br />
241. Esso aggiorna le disposizioni generali sull’azione amministrativa, adeguandole<br />
alle consistenti innovazioni intervenute negli ultimi anni. Innovazioni<br />
del sistema costituzionale e normativo, a partire dalla nuova forma di<br />
Stato ispirata al modello federale, introdotta con la legge costituzionale n. 3<br />
del 2001. Innovazioni del contesto culturale e sociale, nel quale è fortemente<br />
avanzata la esigenza di amministrazioni più trasparenti, più efficienti, più<br />
rapide nelle decisioni, meno invadenti, più capaci di offrire servizi di buona<br />
qualità ai cittadini senza imporre eccessivi carichi tributari, burocratici e<br />
normativi”.<br />
• Cosa cambia con la legge 15/2005<br />
Le principali innovazioni si possono schematizzare in quattro punti<br />
(CERULLI IRELLI):<br />
1. quelle che riguardano i principi generali dell’azione amministrativa<br />
ed il rapporto fra diritto pubblico e diritto privato;<br />
2. quelle che riguardano il procedimento amministrativo (il silenzio,<br />
la partecipazione, la conferenza dei servizi);<br />
3. quelle che riguardano i procedimenti di secondo grado, l’efficacia e<br />
l’esecuzione del provvedimento, nonché l’invalidità dello stesso;<br />
4. quelle che riscrivono la disciplina dell’accesso.<br />
• La l. 15/2005 e i principi generali dell’azione amministrativa<br />
L’art. 1 della l. 241/90, nella nuova formulazione, recita testualmente<br />
(in neretto le parti nuove):<br />
“1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è<br />
retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza,<br />
secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposi-
LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15<br />
5<br />
zioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento<br />
comunitario.<br />
1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura<br />
non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo<br />
che la legge disponga diversamente.<br />
1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative<br />
assicurano il rispetto dei princípi di cui al comma 1.<br />
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se<br />
non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”.<br />
A livello di principi generali, le recenti modifiche ribadiscono il principio<br />
di trasparenza dell’azione amministrativa [v. cap. IX, par. 3, pag.<br />
210] ed esplicitano la necessità di tener conto dei principi comunitari.<br />
A quest’ultimo riguardo, meritano un cenno le disposizioni della Costituzione<br />
per l’Europa (firmata a Roma il 29 ottobre 2004 ed in attesa di<br />
ratifica da parte dei 25 Paesi membri), parte II (Carta dei diritti fondamentali<br />
dell’Unione), Titolo V (Cittadinanza), articoli 41 (Diritto ad una<br />
buona amministrazione) e 42 (Diritto d’accesso ai documenti). Si tratta<br />
di principi ormai pacificamente acquisiti nell’ambito del nostro ordinamento:<br />
l’imparzialità, la partecipazione, l’accesso, l’obbligo di motivazione,<br />
la risarcibilità dei danni prodotti dall’amministrazione, il termine<br />
ragionevole entro il quale le pubbliche amministrazioni devono pronunciarsi.<br />
Nell’inserire un simile riferimento ai principi comunitari, il legislatore<br />
aveva in mente (come emerge dalla relazione Bassanini al d.d.l. S<br />
1281) il principio di proporzionalità, espressione del principio di ragionevolezza<br />
[v. cap. IX, par. 3, pag. 210], ed il principio del legittimo<br />
affidamento del privato [v. cap. IX, par. 3, pag. 211]. Tali principi, seppure<br />
già conosciuti ed applicati nell’ordinamento nazionale, in ambito<br />
comunitario sarebbero maggiormente proiettati nel senso di una sostanziale<br />
tutela dei cittadini, piuttosto che di una migliore soddisfazione del<br />
pubblico interesse.<br />
In particolare, il principio dell’affidamento, o della legittima aspettativa,<br />
di derivazione comunitaria, si traduce nell’affermazione che una situazione<br />
di vantaggio, assicurata ad un privato da un atto specifico e concreto<br />
dell’autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa,<br />
salvo indennizzo della posizione acquisita. Inteso in questi termini, il<br />
principio in esame viene fortemente ad interferire con il potere di autotutela<br />
riconosciuto alla P. A. [v. cap. IX, par. 7, pag. 223].
6 AGGIORNAMENTO<br />
Maggior rilievo va riconosciuto al comma 1-bis della norma in esame,<br />
il quale consente alle amministrazioni pubbliche di operare secondo le<br />
norme del diritto privato anche per la realizzazione di propri compiti<br />
istituzionali, cioè per la cura concreta degli interessi pubblici ad esse affidati<br />
dalla legge.<br />
Nelle intenzioni del legislatore, si tratta di una scelta culturale ed istituzionale,<br />
prima che tecnica, in quanto “esprime un principio tendenziale<br />
dell’attuale ordinamento, in favore del superamento del vecchio dogma che<br />
attribuiva alla pubblica amministrazione, in generale, il dovere di agire mediante<br />
poteri di imperio ed attraverso atti unilaterali” (relazione Bassanini<br />
al d.d.l. S 1281).<br />
La modifica si inquadra nelle moderne tendenze di privatizzazione volte<br />
a sottrarre parte delle connotazioni pubblicistiche tipiche dell’amministrare,<br />
anche se poi, al comma 1-ter, si ribadisce che qualsiasi attività di<br />
rilievo pubblico (da chiunque posta in essere) resta assoggettata alla disciplina<br />
ed ai principi che governano l’azione amministrativa.<br />
In termini pratici, il comma 1-bis dell’art. 1 della 241/90 non farebbe<br />
altro che indicare alle amministrazioni pubbliche un criterio di preferenza<br />
dello strumento privatistico tutte le volte in cui esse debbano adottare<br />
atti di natura non autoritativa, salvo che la legge disponga diversamente.<br />
Per fare qualche esempio, si pensi alla vendita in luogo dell’espropriazione,<br />
all’affitto in luogo della requisizione, ecc.<br />
Altre disposizioni della novella legislativa che riguardano i criteri ed i<br />
principi generali dell’azione amministrativa sono quelle contenute nell’art.<br />
3 della l. 15/2005 – che prevede un maggior impiego dell’informatica<br />
nell’ambito della pubblica amministrazione [v. cap. IX, par. 2, pag. 204]<br />
– e nell’art. 14 della stessa legge, il quale introduce otto norme (dall’art.<br />
21-bis all’art. 21-nonies) fortemente ispirate al principio di legalità: l’esecutorietà<br />
[v. cap. IX, par. 3, pag. 208], l’efficacia e l’esecutività del provvedimento;<br />
la revoca del provvedimento in autotutela [v. cap. XII, par. 9,<br />
pag. 304]; la nullità e l’annullabilità (o non annullabilità). Su queste norme<br />
si tornerà in seguito.<br />
• La l. 15/2005 e il procedimento amministrativo<br />
➢ RICORSO CONTRO IL SILENZIO DELL’AMMINISTRAZIONE<br />
L’art. 2 della l. 15/2005 aggiunge, nel corpo dell’art. 2 l. 241/90 [v. cap.<br />
X, par. 6, pag. 234], il comma 4-bis, ai sensi del quale, decorso il termine<br />
entro cui il procedimento deve concludersi, “il ricorso avverso il silenzio,
LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15<br />
7<br />
ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive<br />
modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida<br />
all’amministrazione inadempiente, fin tanto che perdura l’inadempimento<br />
e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di cui sopra.<br />
È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove<br />
ne ricorrano i presupposti”.<br />
La novità sta nell’aver specificato che non occorre la previa diffida dell’amministrazione<br />
per poterla considerare tecnicamente inadempiente e<br />
agire in giudizio contro di essa e il suo “silenzio”.<br />
Prima dell’entrata in vigore di questa norma, alcuni autori e l’indirizzo<br />
giurisprudenziale prevalente ritenevano che, in caso di silenzio dell’amministrazione,<br />
il cittadino dovesse prima diffidarla ad adempiere (ai sensi<br />
dell’articolo 25 t.u. impiegati civili dello Stato) e solo dopo si potesse<br />
instaurare il contenzioso giudiziale.<br />
Una parte minoritaria della dottrina riteneva, invece, inutile la diffida,<br />
specie dopo che la legge 241 aveva introdotto un obbligo generalizzato di<br />
emanare il provvedimento amministrativo nel termine massimo di trenta<br />
giorni (salvo diversa disposizione di legge o di regolamento).<br />
La norma in questione chiude tutte le dispute in proposito, stabilendo<br />
che l’amministrazione è automaticamente inadempiente nell’ipotesi in cui<br />
non emetta il provvedimento nel termine prescritto.<br />
Tale disposizione introduce, inoltre, una regola del tutto nuova nello<br />
stabilire che il ricorso può essere inoltrato non oltre un anno dalla scadenza<br />
del termine finale del procedimento.<br />
➢ FASE ISTRUTTORIA DEL PROCE<strong>DI</strong>MENTO<br />
L’art. 4 della l. 15/2005 aggiunge un periodo al termine dell’art. 6 della<br />
l. 241 dedicato al responsabile del procedimento [v. cap. X, par. 8, pag.<br />
238]: “L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove<br />
diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze<br />
dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se<br />
non indicandone la motivazione nel provvedimento finale”.<br />
Si tratta di una disposizione che vale a conferire maggiore forza ed<br />
autonoma connotazione alla fase istruttoria del procedimento rispetto a<br />
quella decisoria (CERULLI IRELLI). Ne consegue, peraltro, che nei procedimenti<br />
in cui fase istruttoria e fase decisoria siano strutturalmente separate,<br />
la prima debba concludersi con una relazione scritta che viene formalmente<br />
a condizionare la decisione finale.
8 AGGIORNAMENTO<br />
➢ LA PARTECIPAZIONE PROCE<strong>DI</strong>MENTALE<br />
Gli articoli 5 e 6 della l. 15/2005 comportano un ulteriore rafforzamento<br />
della partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo [v.<br />
cap. X, par. 10, pag. 242].<br />
– L’art. 5 integra l’art. 8, co. 2 della l. 241/90, ampliando il contenuto<br />
della comunicazione di avvio del procedimento, la quale deve indicare,<br />
fra l’altro, “la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo<br />
2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in<br />
caso di inerzia dell’amministrazione (c-bis); nei procedimenti ad iniziativa<br />
di parte, la data di presentazione della relativa istanza (c-ter)”.<br />
Questa integrazione va correlata con quella apportata all’art. 2 (v. sopra)<br />
circa l’esperibilità del ricorso avverso il silenzio, senza previa diffida.<br />
Essa tiene conto del fatto che per il ricorrente può non essere facile<br />
conoscere il termine di conclusione del procedimento (previsto spesso in<br />
leggi speciali di difficile reperibilità). A ciò si aggiunga l’ulteriore difficoltà<br />
di individuare il giudice competente. L’articolo 8 novellato, pertanto,<br />
agevola il ricorrente, mettendolo in grado di tutelarsi con maggiore efficacia.<br />
– L’art. 6 ha inserito, nel corpo della l. 241, l’art. 10-bis, il quale, sotto<br />
la rubrica “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”,<br />
stabilisce che “nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile<br />
del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione<br />
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i<br />
motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di<br />
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto<br />
di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate<br />
da documenti”.<br />
Tale disposizione, di fatto, introduce un’ulteriore fase partecipativa ed<br />
istruttoria nei procedimenti ad istanza di parte, ogniqualvolta l’amministrazione<br />
ritenga di non dover o poter accogliere l’istanza del privato.<br />
“La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per<br />
concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla<br />
data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza<br />
del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento<br />
di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento<br />
finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano<br />
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e<br />
assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”.
LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15<br />
9<br />
➢ ACCOR<strong>DI</strong> SOSTITUTIVI ED INTEGRATIVI EX ART. 11 L. 241/90<br />
L’art. 7 della l. 15/2005 ha introdotto significative innovazioni in materia<br />
di accordi fra privati ed amministrazione, previsti dall’articolo 11 della<br />
l. 241/90 [v. cap. X, par. 13, pag. 251].<br />
Anzitutto, il nuovo comma 1 dell’articolo in esame non contiene più la<br />
limitazione del ricorso agli accordi sostitutivi “nei casi previsti dalla legge”.<br />
Ciò significa un ribaltamento di prospettiva rispetto al passato, in quanto<br />
comporta la generale facoltà, in ogni procedimento discrezionale, di<br />
concludere accordi sostitutivi coi privati, sicché la conclusione negoziata<br />
del procedimento diviene modalità ordinaria – e non più eccezione – della<br />
fase decisoria.<br />
In secondo luogo, è stato inserito il comma 4-bis, secondo cui “a garanzia<br />
dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa,<br />
in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi<br />
nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell’accordo è preceduta<br />
da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione<br />
del provvedimento”.<br />
In dottrina (CERULLI IRELLI) si è detto che tale determinazione avrebbe<br />
una funzione analoga a quella della deliberazione a contrattare nei contratti<br />
ad evidenza pubblica; costituirebbe, cioè, la volontà dell’amministrazione<br />
di aderire al contenuto dell’accordo, volontà formatasi sulla base<br />
delle risultanze istruttorie di cui si deve dar conto nella determinazione<br />
stessa.<br />
➢ LA CONFERENZA DEI SERVIZI<br />
Ben cinque articoli della l. 15/2005 (dall’art. 8 all’art. 12) sono dedicati<br />
all’istituto della conferenza dei servizi [v. cap. X, par. 14, pag. 257], nell’ambito<br />
del quale operano una serie di modifiche non radicali, ma comunque<br />
significative.<br />
Esse fanno tesoro delle problematiche emerse dall’esperienza degli ultimi<br />
anni, introducendo una più puntuale definizione della tempistica<br />
procedurale ed una specifica disciplina di ruoli e competenze delle autorità<br />
istituzionalmente coinvolte: Stato, Regioni, Conferenza permanente<br />
per i rapporti Stato-Regioni e Conferenza unificata.<br />
– Articolo 14 l. 241/90 (modificato dall’art. 8 l. 15/2005). Nella fase<br />
istruttoria della conferenza dei servizi (quella di cui al comma 1 dell’art.<br />
14) non cambia nulla; viceversa, nella fase decisoria, la l. 15/2005 estende<br />
il termine entro cui deve essere indetta la conferenza dei servizi, da 15 a<br />
30 giorni, nei casi in cui l’indizione è obbligatoria (ovvero quando l’am-
10 AGGIORNAMENTO<br />
ministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi<br />
comunque denominati da altre amministrazioni pubbliche), ed aggiunge<br />
– al secondo comma dell’art. 14 – un’ulteriore ipotesi di indizione<br />
(facoltativa) della conferenza dei servizi quando, nello stesso termine, è<br />
intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate. Quindi,<br />
non solo in caso di silenzio da parte delle altre amministrazioni pubbliche,<br />
ma anche in caso di espresso dissenso circa il rilascio degli atti richiesti,<br />
l’Amministrazione procedente può ricorrere allo strumento della<br />
conferenza dei servizi.<br />
In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici, la conferenza<br />
di servizi può essere convocata, non più solo dal concedente, ma anche<br />
dal concessionario col consenso del concedente. In quest’ultimo caso,<br />
spetta comunque al concedente il diritto di voto.<br />
All’art. 14 è aggiunto, infine, il comma 5-bis ai sensi del quale la convocazione<br />
e lo svolgimento della conferenza dei servizi possono avvenire<br />
mediante l’uso di strumenti informatici, secondo i tempi e le modalità<br />
stabiliti dalle medesime amministrazioni e previo accordo fra le amministrazioni<br />
coinvolte.<br />
– Articolo 14-bis l. 241/90 (modificato dall’art. 9 l. 15/2005). La<br />
legge 15/2005 ha inciso anche sulla conferenza di servizi preliminare, prevista<br />
dall’art. 14-bis (introdotto dalla l. 127/97 e integralmente sostituito<br />
dalla l. 340/2000). In particolare, si consente all’interessato di documentare<br />
la propria richiesta di convocare la conferenza dei servizi, in assenza<br />
di un progetto preliminare, semplicemente mediante la presentazione di<br />
uno studio di fattibilità.<br />
– Articolo 14-ter l. 241/90 (modificato dall’art. 10 l. 15/2005). Questo<br />
articolo, concernente i lavori della conferenza dei servizi, è stato ampiamente<br />
ritoccato:<br />
• è stato introdotto un termine per la convocazione della prima riunione<br />
(15 o 30 giorni a seconda della complessità dell’istruttoria), convocazione<br />
che deve pervenire, anche per via telematica o informatica, almeno<br />
5 giorni prima;<br />
• decorso il termine massimo di 90 giorni entro cui si devono concludere<br />
i lavori della conferenza, così come all’esito della conferenza, l’Amministrazione<br />
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione<br />
del procedimento, tenendo conto delle risultanze della conferenza e<br />
delle posizioni prevalenti in quella sede (comma 6-bis art. 14-ter, questo<br />
comma – si noti – costituisce una riformulazione del comma 2 dell’art.<br />
14-quater abrogato dalla stessa l. 15/2005).<br />
– Articolo 14-quater l. 241/90 (modificato dall’art. 11 l. 15/2005).
LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15<br />
11<br />
La legge 15/2005 introduce alcune significative innovazioni in tema di<br />
dissensi qualificati.<br />
Questi ultimi sono i dissensi, previsti dall’art. 14-quater co. 3, espressi<br />
da alcune amministrazioni coinvolte e che non possono essere superati in<br />
sede di conferenza di servizi ma richiedono la rimessione della decisione<br />
ad altro e superiore livello di governo.<br />
La nuova disciplina amplia il novero delle amministrazioni “titolari”<br />
del dissenso qualificato, aggiungendo alle amministrazioni preposte alla<br />
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico<br />
o alla tutela della salute, quelle preposte alla tutela della pubblica<br />
incolumità. L’espressione “pubblica incolumità” è di contenuto assai ampio,<br />
sicché la nuova disposizione estende il dissenso qualificato a molteplici<br />
amministrazioni (forze dell’ordine, vigili del fuoco, corpo forestale,<br />
protezione civile, ecc. ).<br />
In realtà, fra tutte le norme della l. 241/90 dedicate alla Conferenza dei<br />
servizi, l’art. 14-quater è quello che è stato maggiormente modificato dalla<br />
l. 15/2005, nella prospettiva di adeguare l’istituto de quo al nuovo assetto<br />
costituzionale dei poteri e delle competenze delineato dal vigente nuovo<br />
titolo V della parte II della Costituzione.<br />
– Articolo 14-quiquies l. 241/90 (inserito dall’art. 12 l. 15/2005).<br />
Viene introdotta ex novo la conferenza di servizi in materia di finanza di<br />
progetto: “1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all’approvazione<br />
del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione<br />
le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11<br />
febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di<br />
voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito<br />
della procedura di cui all’articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994,<br />
ovvero le società di progetto di cui all’articolo 37-quinquies della medesima<br />
legge”.<br />
• La l. 15/2005 e i procedimenti di secondo grado<br />
I procedimenti di secondo grado sono quelli che conducono all’emanazione<br />
di provvedimenti che incidono su atti dell’amministrazione emanati<br />
precedentemente, estinguendoli, modificandoli o consolidandoli [v.<br />
cap. XI, par. 7, pag. 285 e cap. XII].<br />
Al riguardo, la legge15/2005 realizza una grossa innovazione, introducendo<br />
nel corpo della l. 241/90 un intero capo, il IV-bis, intitolato “Efficacia<br />
ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso”.<br />
Esso comprende otto norme che, sebbene rappresentino una novità<br />
sul piano normativo, costituiscono per lo più un sostanziale recepimento
12 AGGIORNAMENTO<br />
di principi elaborati in sede giurisprudenziale.<br />
Delle otto norme, le prime quattro concernono i provvedimenti di secondo<br />
grado, la quinta riguarda i contratti della P.A., le ultime tre si occupano<br />
dell’invalidità dell’atto amministrativo.<br />
➢ L’articolo 21-bis – intitolato Efficacia del provvedimento limitativo<br />
della sfera giuridica dei privati – si occupa dei provvedimenti limitativi<br />
della sfera giuridica dei privati, ossia degli atti ablativi in genere.<br />
Esso stabilisce che tali atti acquistano efficacia nei confronti di ciascun<br />
destinatario nel momento in cui questi riceve la comunicazione<br />
personale effettuata, se del caso, anche a norma del codice di procedura<br />
civile. Si stabilisce, pertanto, la natura recettizia dei provvedimenti sfavorevoli.<br />
La disposizione contiene, peraltro, una disciplina analoga a quella prevista<br />
per la comunicazione di avvio del procedimento nel caso in cui la<br />
comunicazione personale sia impossibile o particolarmente gravosa.<br />
Ancora, “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati<br />
non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola<br />
di immediata efficacia”. Si consente cioè all’amministrazione di derogare,<br />
per motivate ragioni, all’obbligo di previa comunicazione dell’atto,<br />
sempre che non si tratti di atti a carattere sanzionatorio, per i quali la<br />
deroga non è ammessa. Detto altrimenti, l’eventuale clausola motivata di<br />
immediata efficacia dell’atto esonera l’amministrazione dall’obbligo di<br />
comunicare l’atto al destinatario con le forme sopra previste.<br />
Trattandosi di eccezione alla regola, va interpretata in termini rigorosi.<br />
Infine, “i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi<br />
carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci”.<br />
Riepilogando: l’atto limitativo della sfera giuridica di un privato non è<br />
efficace se non quando giunga a conoscenza del suo destinatario nei modi<br />
di legge, a meno che non si tratti di un atto immediatamente efficace in<br />
forza di una clausola motivata discrezionalmente apposta dalla P. A. (sempre<br />
che l’atto non abbia carattere sanzionatorio) oppure sia un provvedimento<br />
cautelare urgente.<br />
➢ L’art. 21-ter – Esecutorietà – è molto importante poiché finalmente<br />
codifica quello che era divenuto l’orientamento giurisprudenziale prevalente<br />
in merito all’esecutorietà dei provvedimenti amministrativi.<br />
Più esattamente, si tratta del principio di non esecutorietà degli atti [v.<br />
cap. IX, par. 3, pag. 208] affermato in ossequio al principio di legalità: le
LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15<br />
13<br />
pubbliche amministrazioni non possono imporre coattivamente l’adempimento<br />
degli obblighi nei loro confronti, se non nei casi e con le modalità<br />
previste dalla legge.<br />
Il secondo comma stabilisce, poi, che per l’esecuzione di obbligazioni<br />
aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l’esecuzione<br />
coattiva dei crediti dello Stato, confermando, in tal modo, la normativa<br />
vigente in materia di esecuzione coattiva delle obbligazioni pecuniarie,<br />
che si applica a tutte le pubbliche amministrazioni.<br />
➢ L’articolo 21-quater – intitolato Efficacia ed esecutività del provvedimento<br />
– anzitutto, mostra di recepire la distinzione dottrinale fra efficacia<br />
ed esecuzione: la prima è un fenomeno prettamente giuridico, la<br />
seconda costituisce un insieme di attività materiali (CERULLI IRELLI).<br />
La norma in esame sancisce l’immediata esecutività dei provvedimenti<br />
amministrativi efficaci, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o<br />
dal provvedimento stesso.<br />
Si ricordi la disciplina, parzialmente diversa, che l’art. 21-bis ha previsto<br />
per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, i quali<br />
acquistano efficacia con la comunicazione (v. sopra).<br />
Al secondo comma viene disciplinato, per la prima volta in maniera<br />
espressa, il potere della P. A. di sospendere<br />
• l’efficacia, ossia gli effetti giuridici del provvedimento,<br />
• oppure l’esecuzione degli atti, ovvero l’attività esecutiva materiale.<br />
Presupposto della sospensione, secondo la norma, è che ricorrano gravi<br />
ragioni non meglio definite.<br />
La sospensione può essere disposta per “il tempo strettamente necessario”<br />
il quale deve essere espressamente indicato nell’atto con l’indicazione<br />
di un termine che può essere prorogato o differito per una sola<br />
volta, o ridotto per sopravvenute esigenze.<br />
Il potere di sospensione del provvedimento spetta allo stesso organo<br />
che lo ha emanato o ad altro organo previsto dalla legge.<br />
➢ Anche l’espressa previsione del potere generale di revoca (come quello<br />
di sospensione) costituisce una novità per il nostro ordinamento giuridico.<br />
La revoca è quel provvedimento che incide sull’efficacia di un atto precedentemente<br />
emanato, impedendogli di produrre effetti ulteriori, in seguito<br />
alla valutazione di circostanze sopravvenute rispetto a quelle che<br />
avevano dato luogo al provvedimento da revocare [v. cap. XII, par. 9,<br />
pag. 304].
14 AGGIORNAMENTO<br />
Oggi, l’art. 21-quinquies della l. 241/90 – Revoca del provvedimento –<br />
stabilisce:<br />
– i presupposti del potere di revoca: sopravvenuti motivi di pubblico<br />
interesse, il mutamento della situazione di fatto, una nuova valutazione<br />
dell’interesse pubblico originario;<br />
– gli atti che possono essere revocati: i provvedimenti amministrativi<br />
ad efficacia durevole;<br />
– i soggetti titolari del potere di revoca: l’organo che ha emanato l’atto<br />
revocando ovvero altro organo previsto dalla legge;<br />
– gli effetti della revoca: l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre<br />
ulteriori effetti (efficacia ex nunc) e l’obbligo per l’amministrazione<br />
di indennizzare i soggetti direttamente interessati che dalla revoca abbiano<br />
subito un pregiudizio.<br />
Dalla lettera della norma, pare potersi desumere che l’obbligo di indennizzo<br />
sussista a prescindere dalle ragioni di interesse pubblico che<br />
hanno portato l’amministrazione al provvedimento di revoca e ciò, si può<br />
supporre, nel tentativo di bilanciare il potere di revoca col contrapposto<br />
principio della legittima aspettativa o affidamento.<br />
Da notare che la previsione dell’indennizzo per il caso della revoca richiama<br />
l’analoga disposizione prevista dall’art. 11 co. 4 l. 241/90 per il<br />
recesso unilaterale dall’accordo da parte dell’amministrazione.<br />
Tale circostanza finisce col corroborare le tesi di quanti vedevano nel<br />
potere previsto dall’art. 11 co. 4 più l’esercizio dell’autotutela (e quindi un<br />
potere di revoca) che un potere di recesso di matrice civilistica [v. cap. X,<br />
par. 13, pag. 256].<br />
L’ultimo comma dell’art. 21-quinquies, infine, attribuisce alla giurisdizione<br />
esclusiva del G. A. le controversie in materia di determinazione e<br />
corresponsione dell’indennizzo.<br />
➢ L’articolo 21-sexies – Recesso dai contratti – appare una norma<br />
fuori contesto, giacché non concerne i provvedimenti amministrativi, bensì<br />
i contratti della P. A. [v. cap. XIV, par. 4, pag. 323].<br />
Ad ogni modo, in linea con le disposizioni precedenti, esso costituisce<br />
un’attuazione del principio di legalità e stabilisce che “il recesso unilaterale<br />
dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti<br />
dalla legge o dal contratto”.<br />
È, in pratica, una limitazione del potere della P. A. di recedere unilateralmente,<br />
un compromesso fra l’azione funzionalizzata dell’amministrazione<br />
e la necessità di osservare il diritto civile quando essa agisca iure<br />
privatorum, un ulteriore elemento di discrimine fra i contratti della P. A. ,
LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15<br />
15<br />
i provvedimenti (per i quali vige il potere generale di revoca) e gli accordi<br />
sostitutivi di cui all’art. 11 l. 241.<br />
Gli articoli 21-septies, 21-octies e 21-nonies si occupano dell’invalidità<br />
del provvedimento amministrativo.<br />
➢ L’articolo 21-septies – Nullità del provvedimento – contiene, apparentemente,<br />
una grossa novità, ovvero la menzione delle cause di nullità<br />
dell’atto amministrativo [v. cap. XII, par. 2, pag. 292]. In realtà, la norma<br />
de qua non fa altro che recepire quelle figure di nullità già da tempo<br />
conosciute nel nostro ordinamento grazie all’interpretazione giurisprudenziale.<br />
Esse sono:<br />
1. mancanza degli elementi essenziali (sebbene non vi sia un’espressa<br />
specificazione di quali siano tali elementi, pacifico appare il richiamo<br />
all’art. 1325 c. c. che indica i requisiti essenziali del contratto);<br />
2. difetto assoluto di attribuzione (la c. d. carenza di potere in astratto);<br />
3. provvedimento emanato in violazione o elusione del giudicato;<br />
4. altri casi espressamente previsti dalla legge (si pensi, da ultimo, al<br />
d.l. 293/94 – convertito in l. 444/94, articoli 3 e 6 che statuiscono la nullità,<br />
rispettivamente, degli atti non urgenti o indifferibili posti in essere dagli<br />
organi prorogati e di quelli adottati dagli organi decaduti).<br />
Il secondo comma devolve alla giurisdizione esclusiva del G. A. la competenza<br />
in ordine alle controversie sulla nullità di atti emanati in violazione<br />
o elusione del giudicato.<br />
Per tutte le altre questioni concernenti la nullità degli atti, la competenza<br />
apparterrà al giudice ordinario o al giudice amministrativo, in base<br />
alla situazione giuridica lesa dall’atto nullo, secondo il tradizionale criterio<br />
di riparto.<br />
L’art. 21-septies tace, invece, circa la disciplina sostanziale degli atti<br />
nulli. Se è pacifico che l’atto nullo non sia in grado di produrre effetti,<br />
dubbi sorgono in ordine all’azione di nullità (è imprescrittibile come l’analoga<br />
azione di matrice privatistica Quali sono i soggetti legittimati È<br />
rilevabile d’ufficio).<br />
Nel silenzio della legge, occorrerà attendere le prime pronunce giurisprudenziali<br />
o ricorrere a quelle già intervenute sull’argomento.<br />
➢ Il primo comma dell’art. 21-octies – Annullabilità del provvedimento<br />
– non fa che riproporre i tre vizi di legittimità già contemplati dall’art.
16 AGGIORNAMENTO<br />
26 della legge sul Consiglio di Stato (r. d. 1054/24) e dall’art. 3 della legge<br />
TAR (l. 1034/71): è annullabile il provvedimento amministrativo adottato<br />
in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.<br />
Dopo tale incipit per nulla innovativo [v. cap. XII, par. 3, pag. 293], il<br />
legislatore prosegue stabilendo quali atti non sono annullabili o, meglio,<br />
quali vizi non danno luogo all’annullabilità dell’atto.<br />
Si tratta dei cosiddetti vizi meramente formali, ovvero quelli derivanti<br />
dalla violazione di norme sul procedimento o sulla forma, che non comportano<br />
l’annullabilità dell’atto purché risulti evidente che, per la natura<br />
vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe<br />
potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />
Già prima dell’emanazione della legge 15/2005, la giurisprudenza aveva<br />
individuato tre categorie di violazioni di carattere formale:<br />
1. quelle costituenti mera irregolarità dell’atto [v. cap. XII, par. 7, pag.<br />
300], caratterizzate dal carattere minimale dell’anomalia;<br />
2. quelle inidonee ad alterare lo scopo cui in astratto è preordinata la<br />
norma violata;<br />
3. quelle che in concreto non hanno influito sul contenuto dispositivo<br />
del provvedimento emanato.<br />
L’operatività di questa norma, che è pur sempre un’eccezione alla regola<br />
dell’annullabilità degli atti viziati, è stata opportunamente circoscritta<br />
dal legislatore ai soli atti vincolati.<br />
Ai sensi dell’ultimo inciso del secondo comma dell’art. 21-octies, infine,<br />
non dà luogo ad annullabilità dell’atto la mancata comunicazione dell’avvio<br />
del procedimento “qualora l’amministrazione dimostri in giudizio<br />
che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da<br />
quello in concreto adottato”.<br />
Qui, la norma non distingue tra provvedimenti vincolati e provvedimenti<br />
discrezionali, dice piuttosto che il provvedimento (qualunque esso<br />
sia) non è “comunque” annullabile, purché la stessa amministrazione dimostri<br />
che il provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso,<br />
ovvero che l’apporto del privato tempestivamente avvisato dell’avvio del<br />
procedimento sarebbe stato del tutto irrilevante.<br />
➢ L’art. 21-nonies l. 241/90 – Annullamento d’ufficio – nei suoi due<br />
commi, si occupa degli istituti dell’annullamento d’ufficio [v. cap. XII,<br />
par. 9, pag. 304] e della convalida [v. cap. XII, par. 9, pag. 307].<br />
Secondo la nuova normativa, che in sostanza recepisce l’elaborazione<br />
dottrinale e giurisprudenziale, presupposti del legittimo esercizio del potere<br />
di annullamento d’ufficio sono:
LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15<br />
17<br />
– la sussistenza di ragioni di interesse pubblico all’annullamento;<br />
– la necessità per l’amministrazione di provvedere entro un termine<br />
ragionevole;<br />
– il dovere di tener conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.<br />
Titolare del suddetto potere è l’organo che ha emanato il provvedimento<br />
illegittimo ai sensi dell’art. 21-octies, a meno che la legge non abbia<br />
attribuito la competenza ad altro organo.<br />
Nel silenzio della legge riguardo agli effetti dell’annullamento d’ufficio,<br />
si ritiene confermato l’orientamento tradizionale circa la sua efficacia<br />
retroattiva.<br />
Quanto alla convalida del provvedimento annullabile, valgono due dei<br />
presupposti richiesti per l’annullamento: le ragioni di pubblico interesse<br />
e il tempo ragionevole entro cui convalidare l’atto.<br />
• La legge 15/2005 e il diritto d’accesso<br />
Gli articoli 15, 16, 17 e 18 della l. 15/2005 riscrivono la disciplina dell’accesso<br />
[v. cap. X, par. 12, pag. 245].<br />
L’art. 23, poi, autorizza il Governo ad emanare un regolamento di integrazione<br />
e modifica del d.P.R. 352/92 (attuazione del diritto d’accesso) e<br />
rinvia all’entrata in vigore di tale regolamento gli effetti della nuova disciplina.<br />
➢ L’art. 15 sostituisce integralmente l’art. 22 della l. 241/90, intitolandolo<br />
Definizioni e principi in materia di accesso.<br />
Il primo comma contiene le definizioni – valide ai fini del capo V della<br />
l. 241/90 – di “diritto d’accesso”, “soggetti interessati”, “controinteressati”,<br />
documento amministrativo” e “pubblica amministrazione”.<br />
Il secondo comma, nell’affermare, fra l’altro, che l’accesso attiene “ai<br />
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che<br />
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo<br />
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”, riconosce valenza<br />
costituzionale al diritto d’accesso quale situazione giuridica rilevante di<br />
per sé, e non in ragione della tutela dell’interesse ad esso sotteso (come,<br />
peraltro, aveva già affermato il Consiglio di Stato con sentenza n. 14/2004).<br />
La norma prosegue sancendo la regola generale della libera accessibilità<br />
di tutti i documenti amministrativi, ad eccezione di quelli indicati<br />
dall’art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 (v. infra).<br />
Importante è il riferimento che il quarto comma del nuovo art. 22 fa al<br />
codice sulla privacy, d.lgs. 196/2003, nel tentativo di contemperare quelle
18 AGGIORNAMENTO<br />
opposte esigenze di tutela della riservatezza e dell’attuazione della trasparenza<br />
che tanto hanno animato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale<br />
in materia di accesso degli ultimi anni.<br />
Si afferma il principio di leale cooperazione istituzionale cui deve conformarsi<br />
l’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti<br />
pubblici.<br />
Infine, si stabilisce che il diritto di accesso è esercitabile fino a quando<br />
la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi<br />
ai quali si chiede di accedere.<br />
➢ Il nuovo art. 24 della l. 241/90, così come riscritto dall’art. 16 della l.<br />
15/2005, contempla i casi di esclusione dal diritto di accesso.<br />
I sette commi della disposizione in esame possono così riassumersi:<br />
1. vengono elencate quattro categorie di atti per i quali è escluso il<br />
diritto d’accesso (la novità più evidente, rispetto al passato, è il divieto<br />
di accesso, nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti<br />
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale<br />
relativi a terzi);<br />
2. si conferma la specifica competenza delle singole amministrazioni<br />
nell’individuare le categorie di cui al comma 1;<br />
3. viene codificato il principio, affermatosi in via interpretativa, secondo<br />
cui sono inammissibili le “istanze di accesso preordinate ad<br />
un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”;<br />
4. viene esclusa la possibilità per l’amministrazione di negare l’accesso,<br />
laddove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento;<br />
5. per quanto concerne i documenti contenenti informazioni connesse<br />
agli interessi sottesi ai casi di esclusione di cui al comma 1, verranno<br />
“considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione.<br />
A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni<br />
categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il<br />
quale essi sono sottratti all’accesso”;<br />
6. si demanda al Governo la possibilità di integrare, con regolamento<br />
autorizzato, il novero degli atti sottratti all’accesso in una serie di<br />
casi individuati dal presente comma: quando la loro divulgazione<br />
possa cagionare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza<br />
e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla<br />
continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali; quando<br />
l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di<br />
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valuta-
LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15<br />
19<br />
ria; quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni,<br />
il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine<br />
pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità<br />
con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla<br />
identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle<br />
persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione<br />
delle indagini; quando i documenti riguardino la vita privata o la<br />
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese<br />
e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare,<br />
sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale<br />
di cui siano in concreto titolari; quando i documenti riguardino l’attività<br />
in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli<br />
atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato;<br />
7. l’ultimo comma dell’art. 24 costituisce un’eccezione all’eccezione (e<br />
dunque si torna alla regola della libertà di accesso) qualora la conoscenza<br />
dei documenti amministrativi dei quali si chiede l’accesso<br />
sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.<br />
Tale esigenza è oggi tutelata in tutti i casi di esclusione, anche se<br />
poi, lo stesso comma, richiamando le disposizioni del codice sulla<br />
privacy, fa salvi i cd. dati supersensibili, ribadendo che l’ostensione<br />
degli stessi è limitata ai casi di “stretta indispensabilità” e, comunque,<br />
da effettuarsi con le cautele già previste dal legislatore del 2003.<br />
➢ L’articolo 25 l. 241/90, rubricato Modalità di esercizio del diritto<br />
di accesso e ricorsi, è stato modificato dall’art. 17 della l. 15/2005.<br />
In particolare, il quarto comma (già sostituito dalla l. 340/2000) è stato<br />
integralmente sostituito con una disposizione molto lunga e complessa<br />
che concerne le ipotesi di silenzio-rifiuto della P. A. , di diniego espresso e<br />
di differimento dell’accesso ai sensi dell’art. 24, co. 4.<br />
In tali casi, il richiedente ha due possibilità:<br />
– o ricorrere al TAR entro 30 giorni;<br />
– oppure, chiedere, sempre entro 30 giorni, al difensore civico territorialmente<br />
competente nei confronti degli atti delle amministrazioni degli<br />
enti locali, o alla Commissione per l’accesso prevista dall’art. 27 nei confronti<br />
degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, di<br />
riesaminare la determinazione negativa.<br />
Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro<br />
30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente<br />
tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione<br />
per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne
20 AGGIORNAMENTO<br />
informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente.<br />
Quest’ultima, a fronte di tale comunicazione, ha l’onere di emanare un<br />
provvedimento confermativo motivato del diniego di acceso entro 30 giorni<br />
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione.<br />
In mancanza di tale atto confermativo, l’accesso è consentito.<br />
Viene introdotta, pertanto, un’ipotesi di silenzio-assenso [v. cap. XI, par.<br />
8, pag. 288].<br />
Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali<br />
che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il<br />
Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro<br />
il termine di 10 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il<br />
parere si intende reso.<br />
Altra novità della norma in esame è la previsione esplicita di un dovere<br />
di cooperazione reciproca tra la Commissione per l’accesso ed il Garante<br />
per la protezione dei dati personali.<br />
Nel comma 5 dell’art. 25 viene aggiunto un periodo che disciplina la<br />
proposizione del ricorso avverso le determinazioni amministrative concernenti<br />
il diritto di accesso, in pendenza di un ricorso al TAR: in tal<br />
caso, il ricorso “incidentale” dovrà essere proposto con istanza presentata<br />
al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è<br />
assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati,<br />
e verrà deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera<br />
di consiglio. Ciò era in precedenza previsto dall’art. 21 co. 1, ultimo<br />
inciso, della l. 1034/71, ora abrogato dal secondo comma dell’art. 17,<br />
co. 2 l. 15/2005.<br />
Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio<br />
personalmente senza l’assistenza del difensore, mentre l’amministrazione<br />
può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in<br />
possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale<br />
dell’ente (nuovo comma 5-bis, art. 25).<br />
Infine, il nuovo comma 6 dell’art. 25 stabilisce che “Il giudice amministrativo,<br />
sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti<br />
richiesti”.<br />
➢ Anche l’articolo 27 della l. 241/90 è stato totalmente riscritto dalla l.<br />
15/2005.<br />
Esso si occupa della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi,<br />
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.<br />
Le modifiche rispetto al passato possono essere così sintetizzate:<br />
– la Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consi-
LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15<br />
21<br />
glio dei Ministri (non più con d.P.R.);<br />
– è composta da dodici membri, anziché sedici;<br />
– può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità;<br />
– ai tradizionali compiti della Commissione, viene aggiunta l’espressa<br />
menzione di quelli previsti dal comma 4 dell’art. 25 (v. sopra).<br />
• Disposizioni finali della legge 15/2005<br />
Per completezza, è bene passare brevemente in rassegna i contenuti<br />
delle ultime cinque norme della l. 15/2005.<br />
• L’articolo 19 della l. 15/2005 sostituisce l’art. 29 della l. 241/90 relativo<br />
all’ambito di applicazione della legge, con particolare riguardo alla<br />
competenza in materia delle regioni e degli enti locali.<br />
• L’articolo 20 abroga l’art. 31 della l. 241 che stabiliva l’entrata in<br />
vigore delle norme sul diritto d’accesso, oggi prevista – per le nuove disposizioni<br />
– dal successivo articolo 23 della l. 15/2005.<br />
• L’articolo 21 appone, ad ogni articolo della l. 241/90, una rubrica.<br />
• L’articolo 22 prevede che “Fino alla data di entrata in vigore della<br />
disciplina regionale di cui all’articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto<br />
1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 19 della presente legge, i procedimenti<br />
amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza,<br />
si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata<br />
dalla presente legge”.<br />
• L’articolo 23, detta le scadenze per la piena attuazione della l. 15/2005:<br />
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la<br />
Presidenza del Consiglio dei ministri adotta le misure necessarie alla ricostituzione<br />
della Commissione per l’accesso. Decorso tale termine, l’attuale Commissione<br />
decade.<br />
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il<br />
Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della<br />
legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modificare<br />
il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno<br />
1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte<br />
dalla presente legge.<br />
3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera a),<br />
della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento<br />
di cui al comma 2 del presente articolo.<br />
4. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell’autonomia<br />
ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche<br />
apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge<br />
nonché al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.