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ISTITUZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO - Maggioli

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6 AGGIORNAMENTO<br />

Maggior rilievo va riconosciuto al comma 1-bis della norma in esame,<br />

il quale consente alle amministrazioni pubbliche di operare secondo le<br />

norme del diritto privato anche per la realizzazione di propri compiti<br />

istituzionali, cioè per la cura concreta degli interessi pubblici ad esse affidati<br />

dalla legge.<br />

Nelle intenzioni del legislatore, si tratta di una scelta culturale ed istituzionale,<br />

prima che tecnica, in quanto “esprime un principio tendenziale<br />

dell’attuale ordinamento, in favore del superamento del vecchio dogma che<br />

attribuiva alla pubblica amministrazione, in generale, il dovere di agire mediante<br />

poteri di imperio ed attraverso atti unilaterali” (relazione Bassanini<br />

al d.d.l. S 1281).<br />

La modifica si inquadra nelle moderne tendenze di privatizzazione volte<br />

a sottrarre parte delle connotazioni pubblicistiche tipiche dell’amministrare,<br />

anche se poi, al comma 1-ter, si ribadisce che qualsiasi attività di<br />

rilievo pubblico (da chiunque posta in essere) resta assoggettata alla disciplina<br />

ed ai principi che governano l’azione amministrativa.<br />

In termini pratici, il comma 1-bis dell’art. 1 della 241/90 non farebbe<br />

altro che indicare alle amministrazioni pubbliche un criterio di preferenza<br />

dello strumento privatistico tutte le volte in cui esse debbano adottare<br />

atti di natura non autoritativa, salvo che la legge disponga diversamente.<br />

Per fare qualche esempio, si pensi alla vendita in luogo dell’espropriazione,<br />

all’affitto in luogo della requisizione, ecc.<br />

Altre disposizioni della novella legislativa che riguardano i criteri ed i<br />

principi generali dell’azione amministrativa sono quelle contenute nell’art.<br />

3 della l. 15/2005 – che prevede un maggior impiego dell’informatica<br />

nell’ambito della pubblica amministrazione [v. cap. IX, par. 2, pag. 204]<br />

– e nell’art. 14 della stessa legge, il quale introduce otto norme (dall’art.<br />

21-bis all’art. 21-nonies) fortemente ispirate al principio di legalità: l’esecutorietà<br />

[v. cap. IX, par. 3, pag. 208], l’efficacia e l’esecutività del provvedimento;<br />

la revoca del provvedimento in autotutela [v. cap. XII, par. 9,<br />

pag. 304]; la nullità e l’annullabilità (o non annullabilità). Su queste norme<br />

si tornerà in seguito.<br />

• La l. 15/2005 e il procedimento amministrativo<br />

➢ RICORSO CONTRO IL SILENZIO DELL’AMMINISTRAZIONE<br />

L’art. 2 della l. 15/2005 aggiunge, nel corpo dell’art. 2 l. 241/90 [v. cap.<br />

X, par. 6, pag. 234], il comma 4-bis, ai sensi del quale, decorso il termine<br />

entro cui il procedimento deve concludersi, “il ricorso avverso il silenzio,

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