ISTITUZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO - Maggioli
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4 AGGIORNAMENTO<br />
ta, nel corso della XIV legislatura, dal Presidente del Consiglio dei Ministri,<br />
Silvio Berlusconi, e dal Ministro per la funzione pubblica, Franco<br />
Frattini, di concerto col Ministro per gli affari regionali, Enrico La Loggia),<br />
si ispirava alla proposta di legge dell’On. Cerulli Irelli (C 6844), successivamente<br />
decaduta per la fine della legislatura.<br />
Approvato in prima istanza al Senato (S 1281) il 10 aprile 2003, il disegno<br />
di legge è stato, poi, modificato sia alla Camera (C 3890), che al Senato<br />
(S 1281-B), per essere, infine, approvato in via definitiva dalla Camera<br />
dei deputati (C 3890-B) il 26 gennaio 2005.<br />
Le finalità perseguite dal legislatore sono quelle espresse nella relazione<br />
della 1 a commissione permanente del Senato, comunicata alla Presidenza<br />
nel marzo 2003: “Il presente disegno di legge rivisita, aggiornandola e<br />
integrandola, la legge sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n.<br />
241. Esso aggiorna le disposizioni generali sull’azione amministrativa, adeguandole<br />
alle consistenti innovazioni intervenute negli ultimi anni. Innovazioni<br />
del sistema costituzionale e normativo, a partire dalla nuova forma di<br />
Stato ispirata al modello federale, introdotta con la legge costituzionale n. 3<br />
del 2001. Innovazioni del contesto culturale e sociale, nel quale è fortemente<br />
avanzata la esigenza di amministrazioni più trasparenti, più efficienti, più<br />
rapide nelle decisioni, meno invadenti, più capaci di offrire servizi di buona<br />
qualità ai cittadini senza imporre eccessivi carichi tributari, burocratici e<br />
normativi”.<br />
• Cosa cambia con la legge 15/2005<br />
Le principali innovazioni si possono schematizzare in quattro punti<br />
(CERULLI IRELLI):<br />
1. quelle che riguardano i principi generali dell’azione amministrativa<br />
ed il rapporto fra diritto pubblico e diritto privato;<br />
2. quelle che riguardano il procedimento amministrativo (il silenzio,<br />
la partecipazione, la conferenza dei servizi);<br />
3. quelle che riguardano i procedimenti di secondo grado, l’efficacia e<br />
l’esecuzione del provvedimento, nonché l’invalidità dello stesso;<br />
4. quelle che riscrivono la disciplina dell’accesso.<br />
• La l. 15/2005 e i principi generali dell’azione amministrativa<br />
L’art. 1 della l. 241/90, nella nuova formulazione, recita testualmente<br />
(in neretto le parti nuove):<br />
“1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è<br />
retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza,<br />
secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposi-