13.01.2015 Views

CONTRATTO AZIENDALE DI GRUPPO FS - Fit Cisl

CONTRATTO AZIENDALE DI GRUPPO FS - Fit Cisl

CONTRATTO AZIENDALE DI GRUPPO FS - Fit Cisl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Trasporto Regionale e, per i treni della Divisione Cargo solo nel caso<br />

in cui la prestazione lavorativa eccedente l’8 a ora non sia effettuata<br />

in condotta.<br />

2.3.2 Nello stesso ambito, in attuazione del punto 2.6.3 dello stesso art. 22<br />

del CCNL e nel rispetto delle relative limitazioni, possono altresì<br />

essere concordati tra le parti servizi di sola andata o di solo ritorno<br />

con RFR con durata massima della prestazione giornaliera pari ad 8<br />

ore .<br />

2.3.3 In attuazione del secondo capoverso del punto 2.6.4 dello stesso art.<br />

22 del CCNL, per i servizi di andata e ritorno della Divisione<br />

Trasporto Regionale effettuati ad agente unico per almeno 2 ore e<br />

collocati nella fascia oraria 5.00 – 24.00, il limite massimo della<br />

prestazione giornaliera è fissato in 8 ore qualora la somma tra la<br />

pausa di cui al punto 2.12 dell’art. 22 del CCNL e i tempi<br />

programmati intercorrenti tra l’effettuazione di più treni risulti di<br />

almeno 40 minuti.<br />

Ai soli fini di quanto previsto al precedente comma, per il P.d.B. si<br />

intende ad agente unico il servizio espletato con i compiti previsti<br />

dalle regolamentazioni per il servizio di condotta ad agente unico.<br />

2.3.4 Nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8<br />

le parti, in applicazione del secondo capoverso dello stesso punto<br />

2.6.4 dell’art. 22 del CCNL, fermi restando i limiti massimi della<br />

prestazione lavorativa di cui al primo capoverso del citato punto<br />

2.6.4 dell’art. 22 del CCNL, potranno concordare, a livello di<br />

Divisione o di unità produttiva secondo competenza, l’ampliamento<br />

della fascia oraria 5.00 – 24.00 estendendola alla fascia oraria 4.00 –<br />

5.00, nonché concordare servizi di andata e ritorno ad agente unico<br />

della stessa Divisione con i limiti massimi della prestazione<br />

giornaliera di cui al primo capoverso del precedente punto 2.3.3<br />

anche collocati nella fascia oraria 24.00 – 1.00.<br />

2.4 Riposo giornaliero in residenza<br />

2.4.1 In attuazione del secondo capoverso del punto 2.7.1 dell’art. 22 del<br />

CCNL, il riposo minimo giornaliero in residenza è fissato in 11 ore<br />

solo per i servizi di andata e ritorno della Divisione Trasporto<br />

Regionale collocati su due giornate solari ed entrambi nella fascia<br />

oraria 6.00 – 22.00.<br />

2.4.2 Nell’ambito della procedura negoziale aziendale di cui al<br />

successivo punto 2.8 ed in attuazione dello stesso secondo<br />

capoverso del punto 2.7.1 del citato art. 22 del CCNL, possono<br />

altresì essere concordati tra le parti turni di servizio programmati<br />

con il limite minimo del riposo giornaliero di cui al precedente<br />

punto 2.4.1 per servizi di andata e ritorno della Divisione Trasporto

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!