CONTRATTO AZIENDALE DI GRUPPO FS - Fit Cisl
CONTRATTO AZIENDALE DI GRUPPO FS - Fit Cisl
CONTRATTO AZIENDALE DI GRUPPO FS - Fit Cisl
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Trasporto Regionale e, per i treni della Divisione Cargo solo nel caso<br />
in cui la prestazione lavorativa eccedente l’8 a ora non sia effettuata<br />
in condotta.<br />
2.3.2 Nello stesso ambito, in attuazione del punto 2.6.3 dello stesso art. 22<br />
del CCNL e nel rispetto delle relative limitazioni, possono altresì<br />
essere concordati tra le parti servizi di sola andata o di solo ritorno<br />
con RFR con durata massima della prestazione giornaliera pari ad 8<br />
ore .<br />
2.3.3 In attuazione del secondo capoverso del punto 2.6.4 dello stesso art.<br />
22 del CCNL, per i servizi di andata e ritorno della Divisione<br />
Trasporto Regionale effettuati ad agente unico per almeno 2 ore e<br />
collocati nella fascia oraria 5.00 – 24.00, il limite massimo della<br />
prestazione giornaliera è fissato in 8 ore qualora la somma tra la<br />
pausa di cui al punto 2.12 dell’art. 22 del CCNL e i tempi<br />
programmati intercorrenti tra l’effettuazione di più treni risulti di<br />
almeno 40 minuti.<br />
Ai soli fini di quanto previsto al precedente comma, per il P.d.B. si<br />
intende ad agente unico il servizio espletato con i compiti previsti<br />
dalle regolamentazioni per il servizio di condotta ad agente unico.<br />
2.3.4 Nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8<br />
le parti, in applicazione del secondo capoverso dello stesso punto<br />
2.6.4 dell’art. 22 del CCNL, fermi restando i limiti massimi della<br />
prestazione lavorativa di cui al primo capoverso del citato punto<br />
2.6.4 dell’art. 22 del CCNL, potranno concordare, a livello di<br />
Divisione o di unità produttiva secondo competenza, l’ampliamento<br />
della fascia oraria 5.00 – 24.00 estendendola alla fascia oraria 4.00 –<br />
5.00, nonché concordare servizi di andata e ritorno ad agente unico<br />
della stessa Divisione con i limiti massimi della prestazione<br />
giornaliera di cui al primo capoverso del precedente punto 2.3.3<br />
anche collocati nella fascia oraria 24.00 – 1.00.<br />
2.4 Riposo giornaliero in residenza<br />
2.4.1 In attuazione del secondo capoverso del punto 2.7.1 dell’art. 22 del<br />
CCNL, il riposo minimo giornaliero in residenza è fissato in 11 ore<br />
solo per i servizi di andata e ritorno della Divisione Trasporto<br />
Regionale collocati su due giornate solari ed entrambi nella fascia<br />
oraria 6.00 – 22.00.<br />
2.4.2 Nell’ambito della procedura negoziale aziendale di cui al<br />
successivo punto 2.8 ed in attuazione dello stesso secondo<br />
capoverso del punto 2.7.1 del citato art. 22 del CCNL, possono<br />
altresì essere concordati tra le parti turni di servizio programmati<br />
con il limite minimo del riposo giornaliero di cui al precedente<br />
punto 2.4.1 per servizi di andata e ritorno della Divisione Trasporto