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CONTRATTO AZIENDALE DI GRUPPO FS - Fit Cisl

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ART. 31 -<br />

TRE<strong>DI</strong>CESIMA MENSILITA’<br />

1. A decorrere dall’1.8.2003, la 13 a mensilità di cui all’art. 65 (Tredicesima e<br />

quattordicesima mensilità) del CCNL delle Attività Ferroviarie è composta dai<br />

seguenti elementi retributivi:<br />

a) minimi contrattuali, di cui al punto 4.1 dell’art. 63 (Retribuzione) del<br />

CCNL;<br />

b) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 28 del presente<br />

accordo;<br />

c) aumenti di anzianità, di cui all’art. 64 del CCNL e all’art. 29 del presente<br />

accordo;<br />

d) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 30 del presente<br />

accordo, con le modalità di erogazione ivi previste;<br />

e) assegno ad personam, di cui al punto 2 dell’art. 41 del presente accordo.<br />

2. A decorrere dall’1.9.2003, in aggiunta agli elementi retributivi di cui al citato<br />

art. 65 del CCNL, la 13 a mensilità è integrata dai seguenti ulteriori elementi<br />

retributivi:<br />

a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 28 del presente<br />

accordo;<br />

b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 30 del presente<br />

accordo, con le modalità di erogazione ivi previste;<br />

c) assegno ad personam, di cui all’art. 29 del presente accordo.<br />

d) assegno ad personam, di cui al punto 2 dell’art. 41 del presente accordo.<br />

La corresponsione della 13 a mensilità avverrà con le modalità definite nel<br />

ripetuto art. 65 del CCNL e nel punto 3 dell’art. 41 (Disposizioni finali) del<br />

presente accordo.<br />

3. Resta confermato quanto previsto ai punti 4 e 5 dell’art. 65 del CCNL delle<br />

Attività Ferroviarie.<br />

4. Fino al 31.8.2003 restano confermati i trattamenti in essere alla data di<br />

sottoscrizione del presente accordo.

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