elab 2 NORME TECNICHE ATTUAZIONE.pdf - Regione Molise
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PIANO SPIAGGIA COMUNALE<br />
INDICE<br />
Contenuti ed obiettivi del Piano Spiaggia Comunale<br />
1. Finalità e valenza programmatica del PSC<br />
2. Validità del PSC e suo ambito di applicazione<br />
3. Contenuti e criteri generali di indirizzo<br />
4. Elaborati del PSC<br />
5. Soggetti attuatori<br />
Norme generali<br />
6. Procedure e norme di riferimento<br />
7. Recepimento indicazioni PTPAAV<br />
8. Definizione dei parametri di intervento<br />
9. Zonizzazione secondo le prescrizioni dell’art. 9 del PRUDAM<br />
10. Usi dell’arenile: attività consentite<br />
11. Criteri di intervento sulle aree del demanio marittimo<br />
12. Organizzazione delle strutture sull’arenile<br />
13. Manufatti: tipologie e rapporti metrico quantitativi<br />
14. Processi costruttivi, materiali e finiture utilizzabili<br />
15. Eliminazione delle barriere architettoniche<br />
16. Opere di urbanizzazione<br />
17. Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari<br />
18. Vigilanza sulle aree demaniali marittime<br />
19. Norme relative alle macro-aree<br />
20. Modalità attuative del PSC<br />
Campomarino, 26/04/2012<br />
Il tecnico incaricato<br />
(arch. Giovanna SCIORRA)
CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL<br />
PIANO SPIAGGIA COMUNALE<br />
1 Finalità e valenza programmatica del Piano Spiaggia Comunale<br />
Il piano spiaggia comunale viene redatto in conformità a quanto previsto nella L.R. n. 5/2005 (titolo<br />
V art. 12 Piani Spiaggia Comunali) e nel Piano Territoriale Paesistico Regionale e nel P.R.G.<br />
comunale.<br />
Il PSC regola gli interventi e gli allestimenti di natura edilizia ed infrastrutturale e le modalità d’uso<br />
dell’arenile in attuazione a quanto previsto dal Piano di utilizzazione degli Arenili approvato dalla<br />
<strong>Regione</strong>. In particolare è orientato ad armonizzare le previsioni dello stesso con il retrostante<br />
sistema urbanistico di competenza in tema di viabilità, infrastrutture di penetrazione, parcheggi,<br />
sistema di smaltimento rifiuti solidi e liquidi ed ogni altra infrastruttura necessaria per consentire la<br />
connessione dell’ambiente balneare al territorio.<br />
Il presente Piano si presenta come atto complementare agli atti di pianificazione urbanistica<br />
dell’Amministrazione di Campomarino con i quali si è inteso procedere all’individuazione delle<br />
destinazioni d’uso delle aree comprese nella fascia costiera del territorio comunale che ritiene più<br />
rispondenti agli interessi della collettività.<br />
La pianificazione per le aree demaniali marittime ricadenti all’interno del territorio comunale detta<br />
le destinazioni tese a garantire il giusto equilibrio tra le esigenze del pubblico uso delle spiagge e<br />
del mare territoriale, identificando le aree su cui è possibile concedere l’occupazione e l’uso, anche<br />
esclusivo, e quelle destinate al libero utilizzo della collettività.<br />
Il PSC ha le seguenti finalità generali:<br />
- costituire il quadro di indirizzo ed il riferimento normativo per l’esercizio della funzione<br />
relativa alla gestione amministrativa delle aree del Demanio Marittimo di pertinenza<br />
comunale definendo principi, criteri e modalità per la concessione temporanea dei beni<br />
Demaniali stessi; la disciplina per l’attuazione e l’utilizzo sul piano gestionale è<br />
necessaria per consentire la corretta attuazione delle previsioni della pianificazione<br />
urbanistica. In relazione a questo gli attuali utilizzi, presenti attualmente sulle aree<br />
demaniali marittime e sull’arenile comunale, che sono in contrasto con le indicazioni<br />
spaziali, tipologiche e strutturali del presente strumento sono rientranti nella possibilità<br />
di revoca della concessione ai sensi dell’art. 42 comma 2° del Codice della Navigazione.<br />
- garantire la fondamentale esigenza di tutela e salvaguardia di quei tratti di costa nei quali<br />
la conservazione delle risorse naturali va considerata fattore strategico sia ai fini della<br />
difesa del territorio che per lo sviluppo della stessa attività turistica;<br />
- valorizzare le superfici di arenile oggetto del presente piano, destinate all’esercizio di<br />
una funzione pubblica, anche in senso economico con il miglioramento dei servizi<br />
pubblici, dell’esercizio delle attività con finalità turistico-ricreative; l’attuazione delle<br />
previsioni riportate nel presente strumento è da ritenersi di interesse per tutta la<br />
collettività e quindi di interesse pubblico, in particolare va intesa come strumento per il<br />
raggiungimento di un miglioramento della vita per tutti i cittadini sia sul piano<br />
economico che sociale attraverso la riqualificazione dell’offerta turistica e con<br />
l’indicazione di categorie sociali che primariamente sono individuate per attuare le<br />
previsioni del piano stesso in via preferenziale rispetto ad altri soggetti.<br />
2
2 Ambito di applicazione e Validità del Piano Spiaggia Comunale<br />
L’ambito territoriale di applicazione del Piano in conformità all’art. 2 del PRUADM comprende le<br />
aree demaniali marittime a finalità turistico ricreativa di pertinenza del Comune di Campomarino e<br />
si può suddividere in quattro macro-aree, riconoscibili in base alle caratteristiche ambientali,<br />
urbanistiche, ecc., così individuate:<br />
- zona nord Fiume Biferno – lido Mambo Bar;<br />
- zona centrale lido Mambo Bar – Canale Due Miglia;<br />
- zona Porto Turistico – Happy Family;<br />
- zona Happy Family – foce Saccione.<br />
È opportuno precisare che lungo il litorale di Campomarino ci sono spiagge che, pur rientrando tra<br />
le aree demaniali marittime così come definite dal Codice della Navigazione (e quindi appartenenti<br />
DI FATTO al Demanio Marittimo), ricadono oggi su proprietà private. Per questo motivo, allo stato<br />
attuale, anche a causa della forte erosione che continua ad interessare questi tratti di costa, non<br />
risulta possibile inserirle nell’ambito di applicazione del presente PSC. Pertanto l’ambito di<br />
applicazione viene delimitato considerando le aree appartenenti al Demanio Marittimo sia di diritto<br />
che di fatto con l’attenzione riguardo a queste ultime di inserire nel piano solo quelle non ricadenti<br />
su proprietà private.<br />
Il PSC ha validità ed efficacia nei limiti del quadro legislativo e normativo vigente.<br />
Il riscontro tra le presenti Norme e gli <strong>elab</strong>orati grafici del PSC per quanto riguarda riferimenti<br />
normativi e prescrizioni urbanistico-edilizie si determina attraverso le Tav. n. 1, 2, 3, 4, 6(a,b,c,d),<br />
9, 10(a,b,c,d),11,12.<br />
In caso di difformità tra i diversi <strong>elab</strong>orati grafici prevalgono le previsioni delle Tav. n. 9, 10.<br />
In caso di difformità tra le presenti Norme e gli <strong>elab</strong>orati grafici prevalgono le presenti Norme.<br />
3 Contenuti e criteri generali di indirizzo<br />
Gli interventi ammissibili nelle aree del Demanio Marittimo di pertinenza comunale oggetto del<br />
presente piano tendono al soddisfacimento dei seguenti obiettivi generali:<br />
- consolidamento e riqualificazione degli insediamenti esistenti ai fini turistici e di offerta<br />
di servizi integrativi e connessi agli usi balneari e nautici (ristorazione, ricettività<br />
alberghiera ed extra-alberghiera, stabilimenti balneari, informazione e sostegno al<br />
turista);<br />
- razionalizzazione e riqualificazione del sistema infrastrutturale di supporto alla fruizione<br />
della costa, con particolare riguardo alla sicurezza della persona, allo svolgimento di<br />
attività nautiche, all’abbattimento del congestionamento viario sia per il traffico che per<br />
la sosta, all’accessibilità pubblica del litorale;<br />
- salvaguardia delle fasce costiere non interessate da insediamenti o altri fenomeni di<br />
urbanizzazione;<br />
- conservazione nella fascia costiera della flora arbustiva, della macchia, della flora<br />
arborea e degli elementi flogistici minori, delle sabbie litoranee, delle dune e delle<br />
scogliere.<br />
Le ulteriori modalità di gestione amministrativa delle concessioni per utilizzi di finalità turistico<br />
ricreative per le aree di applicazione non direttamente espresse dal presente Piano sono rimandate<br />
all’applicazione della normativa nazionale e regionale vigente.<br />
Il Piano ha i contenuti previsti dall’art. 11 del P.R.U.A.D.M. e contiene la disciplina in ordine a:<br />
- Spiagge libere, loro quantificazione e individuazione della loro ubicazione a seguito<br />
dell’analisi dello stato di fatto; individuazione di eventuali cordoni dunosi ed<br />
3
elementi isolati di rilevante valenza ambientale e delle modalità per una loro<br />
eventuale riqualificazione.<br />
- Accessibilità e viabilità pedonale o ciclabile con particolare riferimento alla<br />
normativa sull’eliminazione della barriere architettoniche;<br />
- Individuazione della aree ad elevato valore naturalistico destinate alla conservazione<br />
degli habitat e delle specie costiere, con particolare riferimento alle aree SIC e ZPS<br />
protette dalle direttive n.79/49/CEE e n.92/43/CEE (D.P.R n.357/1997), e le modalità<br />
di gestione e valorizzazione delle stesse;<br />
- Nuove concessioni finalizzate allo sviluppo di attività turistico-ricreative compatibili<br />
con la tutela e la conservazione dell’ambiente; allestimento di Aree Polivalenti;<br />
- realizzazione e gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari con l’utilizzo di<br />
tecnologie innovative e sostenibili.<br />
4 Elaborati del PSC<br />
Elab. 1<br />
Elab. 2<br />
Elab. 3<br />
Relazione tecnica<br />
Norme Tecniche di Attuazione<br />
Valutazione di incidenza<br />
INQUADRAMENTO GENERALE:<br />
Tav. 1 Ambito di applicazione del Piano Spiaggia Comunale<br />
Tav. 2 Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta<br />
Tav. 3 Rete Natura 2000: siti SIC e zone ZPS<br />
Tav. 4 Piano Regolatore Generale vigente<br />
RILIEVO:<br />
Tav. 5<br />
Tav. 6a<br />
Tav. 6b<br />
Tav. 6c<br />
Tav. 6d<br />
Tav. 7a<br />
Tav. 7b<br />
Tav. 7c<br />
Tav. 8<br />
Stato attuale: Inquadramento territoriale<br />
Stato attuale: Macro-Area 1 Fiume Biferno – lido Mambo Bar<br />
Stato attuale: Macro-Area 2 Lido Mambo Bar – Canale Due Miglia<br />
Stato attuale: Macro-Area 3 Porto Turistico – Happy Family<br />
Stato attuale: Macro-Area 4 Lido Happy Family – foce Saccione<br />
Stato attuale: Concessioni demaniali esistenti<br />
Stato attuale: Accessi al mare esistenti<br />
Stato attuale: Pinete ricadenti in aree appartenenti al Demanio Marittimo<br />
Stato attuale: Dune esistenti<br />
PROGETTO:<br />
Tav. 9 Progetto: Inquadramento territoriale<br />
Tav.10a Progetto: Macro-Area 1 Fiume Biferno – lido Mambo Bar<br />
Tav.10b Progetto: Macro-Area 2 Lido Mambo Bar – Canale Due Miglia<br />
Tav.10c Progetto: Macro-Area 3 Porto Turistico – Happy Family<br />
Tav.10d Progetto: Macro-Area 4 Lido Happy Family – foce Saccione<br />
Tav. 11 Progetto: Schede esecutive nuovi lotti<br />
Tav. 12 Progetto: Schede esecutive nuovi accessi al mare<br />
Tav. 13 Progetto: tipologie di percorso ammesse<br />
Tav. 14 Progetto: Schede spiagge libere<br />
4
5 Soggetti attuatori<br />
La stessa Amministrazione Comunale, per le aree di competenza, assume la veste di soggetto<br />
attuatore per quanto riguarda le opere di urbanizzazione ed i progetti pubblici previsti dal presente<br />
piano ricadenti su aree demaniali marittime.<br />
I soggetti attuatori delle unità di intervento previste dal Piano Spiaggia Comunale (lotti) sono<br />
rappresentati, in forma singola o associata, dagli operatori di spiaggia (bagnini e gestori di bar e di<br />
servizi) dagli operatori e/o proprietari delle strutture ricettive e di servizio, dalle associazioni per<br />
attività ricreative o sportive, ecc...<br />
5
6 Procedure e norme di riferimento<br />
<strong>NORME</strong> GENERALI<br />
Il Piano Spiaggia Comunale si inserisce in un quadro normativo articolato, di natura<br />
prevalentemente conservativa e di valorizzazione delle risorse ambientali, del quale vengono di<br />
seguito riportati i riferimenti legislativi e di pianificazione.<br />
- Direttive Europee: la Direttiva “Habitat” n.92/43/CEE, e la Direttiva "Uccelli"<br />
n.79/409/CEE.<br />
La Direttiva "Habitat" specifica l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali<br />
(quelli meno modificati dall'uomo) ma anche quelli seminaturali (come le aree ad<br />
agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.).<br />
La cosiddetta Direttiva "Uccelli" n.79/409/CEE, concerne la conservazione di tutte le<br />
specie di uccelli selvatici e prevede:<br />
a) Azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati<br />
della Direttiva stessa.<br />
b) Individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione Europea di aree da<br />
destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale<br />
(ZPS)<br />
Sono individuate nel Piano nella Tavola 3 le perimetrazioni delle aree SIC (Siti di<br />
importanza Comunitaria) e delle aree ZPS (Zone di Protezione Speciale) individuate<br />
dalla Rete Natura 2000 e previste dalla Direttiva n.92/43/CEE.<br />
In tali aree il PSC recepisce gli obiettivi della Direttive CEE e promuove la<br />
conservazione, la valorizzazione e la gestione di tali patrimoni.<br />
Il Comune di Campomarino con l’intenzione di difendere e valorizzare le aree SIC<br />
presenti sul suo territorio ha aderito al progetto LIFE-NATURA 2010<br />
M.A.E.S.T.R.A.L.E. con Delibera di Giunta Comunale n. 131/2010.<br />
- Il Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.A.A.V.) rappresenta il riferimento centrale<br />
della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per<br />
la conservazione dei paesaggi regionali.<br />
- Il Piano Regionale di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalità<br />
turistico-ricreative (P.R.U.A.D.M.) approvato con Delibera di C.R. n. 167/2001 e<br />
successivamente modificato con Delibera di C.R. n. 202/2008<br />
- Il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.) vigente<br />
Il rilascio di nuove concessioni demaniali, l’ampliamento e l’autorizzazione all’esecuzione di lavori<br />
su quelle esistenti e l’accesso al demanio per quanto non previsto all’interno delle presenti norme<br />
restano disciplinati dalla normativa nazionale e regionale vigente.<br />
Le destinazioni d’uso compatibili verranno precisate all’interno della presenti norme.<br />
Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione, si rimanda alla relativa<br />
normativa di settore, nonché alle Ordinanze emesse dagli Enti preposti.<br />
6
7 Recepimento delle indicazioni contenute nel Piano Territoriale Paesistico di<br />
area vasta (PTPAAV)<br />
All’interno dell’ambito di applicazione del Piano Spiaggia Comunale ricadono aree soggette a<br />
vincoli paesaggistici dettati dal Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta.<br />
L’intero ambito, denominato dal suddetto PTPAAV come “FASCIA COSTIERA – A2”, nonostante<br />
l’alto peso dei fattori antropici, gode ancora di caratteristiche ecologiche tali da renderlo<br />
recuperabile. Si rende indispensabile, all’interno di una pianificazione che interessi il territorio in<br />
questione, predisporre opportune previsioni al fine di limitare il degrado imposto dai sistemi<br />
insediativi ed infrastrutturali esistenti ed in previsione. Pertanto la finalità degli interventi dovrà<br />
tendere, considerato il valore strategico dell’ambito di applicazione, al ripristino ed alla<br />
riqualificazione ambientale e paesaggistica integrando ad essi la funzione di uno sviluppo turisticoculturale<br />
sostenibile.<br />
All’interno dell’ambito denominato come “FASCIA COSTIERA – A2”gli interventi ammissibili<br />
variano a seconda delle zone:<br />
A 2 N 2 - DUNE DELLA FASCIA COSTIERA – aree con vegetazione naturale di<br />
eccezionale valore visivo e naturalistico – ELEMENTI SPARSI di interesse naturalistico<br />
(fisico e biologico):<br />
Successione vegetazionale tipica del litorale Mediterraneo, costituite da specie pioniere e<br />
della retrostante vegetazione arbustiva della macchia. Fauna pregiata alle epoche del<br />
passo.<br />
Tali elementi sparsi sono individuati e descritti nell’Allegato A del P.T.P.A.A.V.:<br />
- scheda 1: Biotopo Dune di Campomarino- tratto di fascia costiera a confine<br />
con il torrente Saccione (valore elevato)<br />
- scheda 5: Ex Bosco Le Fantine (valore elevato)<br />
- scheda 2: Dune di Montenero, Petacciato, Campomarino (valore medio)<br />
- scheda 4: Zone Costiere (valore medio)<br />
Le modalità di tutela e conservazione sono del tipo A1 (P.T.P.A.A.V.):<br />
Tutti gli usi in queste aree sono incompatibili e si fa divieto di qualunque intervento di<br />
modificazione dello stato dei luoghi e della vegetazione. Sono ammissibili:<br />
a) sostituzione delle piante non autoctone che non hanno demolitori specifici e non<br />
consentono la crescita di cenosi arbustive, con piante autoctone;<br />
b) rimboschimento con piante autoctone negli spazi vuoti<br />
c) recupero delle aree riparali devastate dalla cementificazione;<br />
d) smantellamento delle canalizzazioni e ripristino degli alvei dei corsi d’acqua;<br />
e) costruzione di stradine pedonali senza abbattimento di alberi;<br />
f) costruzioni di capanni per le osservazioni naturalistiche;<br />
A 2 N 2 – CORSI D’ACQUA - ELEMENTI SPARSI di interesse naturalistico (fisico e<br />
biologico)<br />
L’insieme idromorfologico, vegetazionale e faunistico caratterizzato dai corsi d’acqua,<br />
dalla vegetazione di pertinenza, dalle fustaie collocate in loro prossimità, dalla fauna<br />
stanziale e di passo nonché dalle superfici lacuali e umide e da una fascia di rispetto e così<br />
distinto:<br />
- scheda Fiume Biferno (valore medio): Fiume Biferno e le relative sponde o<br />
piede degli argini per una fascia di 150 mt ciascuna;<br />
- scheda 11: Torrente Saccione (valore medio): Torrente Saccione e le relative<br />
sponde o piede degli argini per una fascia di 150 mt ciascuna;<br />
7
- tutti i valloni e e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 50<br />
mt ciascuna;<br />
A 2 N 1 - FASCE LITORANEE FORTEMENTE CARATTERIZZATE PER ELEMENTI<br />
NATURALI<br />
L’insieme è definito dagli arenili, dai tratti di discontinuità dell’edificazione tra i centri<br />
litoranei, dai residui del preesistente sistema dunale, dalla vegetazione costiera naturale<br />
ed antropica quali le pinete costiere e la vegetazione pioniera litoranea, considerato il<br />
valore strategico ai fini di un “ripristino” ai sensi di una riqualificazione ambientale e<br />
paesaggistica, ed ai fini di tutelare un difficile ed instabile equilibrio dell’ambiente<br />
costiero compromesso dal peso dei fattori antropici e la sua funzione di protezione per le<br />
stesse aree interne.<br />
All’esterno della fascia di mt. 100 misurata dalla battigia. All’interno delle suddette aree,<br />
per le strutture edilizie esistenti sono ammesse solo interventi di manutenzione e<br />
restauro, con esclusione di qualsiasi opera che comporti alterazione delle caratteristiche<br />
visive e paesaggistiche d’ambito.<br />
Sono usi compatibili gli interventi:<br />
a.1 non comportanti volume<br />
a.1.1 opere di attrezzamento (percorsi attrezzati, maneggi, sentieri,<br />
piste pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc)<br />
a.1.2 opere di fruizione (parchi, giardini, verde attrezzato e<br />
attrezzature all’aperto per il tempo libero, impianti sportivi)<br />
a.1.3 piccoli impianti per servizi igienici e manufatti per il soccorso,<br />
chioschi fissi per servizio di ristoro<br />
a.2 comportanti volume<br />
a.2.1 opere di accesso, di stazionamento, di distribuzione (sedi di club<br />
e/o associazioni, stabilimenti balneari, stabilimenti per cure<br />
elioterapiche, termali ecc., centri sportivi polivalenti complessi)<br />
a.2.2 strutture scientifiche culturali, orti botanici, musei e strutture in<br />
genere per l’esposizione<br />
a.3 mobili<br />
a.3.1 chioschi ed edicole, parchi giochi e lunapark, teatrini<br />
all’aperto, campeggi<br />
c11(ferrovia): uso infrastrutturale<br />
MV 1 – AREE CON PARTICOLARI ED ELEVATI VALORI PERCETTIVI<br />
(Trasformazione da sottoporre a VA in sede di formazione dello strumento urbanistico)<br />
(Trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio del<br />
N.O. ai sensi della L. 1497/39);<br />
MS – AREE DEL SISTEMA INSEDIATIVO CON VALORE MEDIO PERCETTIVO<br />
(Trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio del<br />
N.O. ai sensi della L. 1497/39)<br />
MN – AREE FLUVIALI E DI FOCE CON PARTICOLARI CONFIGURAZIONI DI<br />
CARATTERE NATURALISTICO E PERCETTIVO<br />
(Trasformazione da sottoporre a VA in sede di formazione dello strumento urbanistico)<br />
(Trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio del<br />
N.O. ai sensi della L. 1497/39);<br />
8
Il Comune di Campomarino con l’intenzione di difendere e valorizzare le aree SIC presenti sul suo<br />
territorio ha aderito al progetto LIFE-NATURA 2010 M.A.E.S.T.R.A.L.E. con Delibera di Giunta<br />
Comunale n. 131/2010.<br />
I complessi dunali naturali presenti e consolidati nel tempo per la presenza di vegetazione endemica<br />
e per un’altrettanto consolidata morfologia (vedi tav. 8), nel rispetto di quanto previsto dal<br />
P.T.P.A.A.V. e della citata normativa relativa ai siti SIC e ZPS, dovranno essere salvaguardati<br />
rispettando la costituzione e la morfologia naturale.<br />
Pertanto gli interventi in prossimità delle stesse dovranno rispettare anche le seguenti condizioni:<br />
- eventuali stabilimenti balneari previsti in arenili interessati da dune, dovranno essere<br />
posti ad una distanza non inferiore a m 15 dal piede della duna stessa.<br />
- eventuali piste di accesso agli stabilimenti, pedonali e/o di servizio, da realizzarsi da<br />
parte del Comune con un organico progetto, dovranno assecondare planoaltimetricamente<br />
il sistema dunistico ed essere realizzate con tipologia e materiali<br />
naturali. Sono pertanto escluse le pavimentazioni stradali bituminose e lapidee, mentre<br />
sono ammessi i sistemi con uso di masselli cementizi colorati autoincastranti protetti ai<br />
fianchi da binderi in pietra naturale o in massello di legno (vedi tav. 13).<br />
- sono previste zone per interventi di ricostruzione e potenziamento della vegetazione<br />
tipica spontanea ed endemica. Tali interventi sono consentiti anche nelle zone destinate a<br />
strutture stabili a scopo balneare. La ricostruzione del corpo dunoso con o senza<br />
movimenti di terra e l’inserimento di vegetazione possono essere previsti solo all’interno<br />
di specifici progetti <strong>elab</strong>orati nel rispetto delle indicazioni fornite dalla normativa<br />
vigente in materia ed approvati dagli Enti preposti.<br />
- la manutenzione e la pulizia della zona dunale retrostante le concessioni degli arenili,<br />
ferma restando l’osservanza delle norme del Piano Paesistico e della specifica normativa<br />
vigente a tutela del dinamismo morfologico e dell’habitat dunale, è posta in ogni caso a<br />
carico del titolare della concessione.<br />
8 Definizione dei parametri di intervento<br />
Relativamente alle definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi si applica quanto previsto nelle<br />
N.T.A. del P.R.G. comunale e del Regolamento Edilizio vigenti e nel P.R.U.A.D.M., in particolare<br />
si definisce:<br />
Superficie cubabile: superficie coperta da struttura stabile che risulti chiusa da elementi di<br />
tamponamento anche vetrati e/o provvisti di infissi, o sia chiudibile con<br />
elementi mobili, sia ad ante che scorrevoli, che, una volta aperti, la mettano<br />
in diretto collegamento con le superfici esterne.<br />
Struttura amovibile: struttura che, pur solida e saldamente collegata al terreno, possa essere in<br />
ogni momento rimossa dalla posizione in cui era stata impiantata facendo<br />
uso di mezzi e tecnologie ordinari ed acquisiti nella pratica costruttiva<br />
corrente senza dover far ricorso ad operazioni di demolizione pesante. Tutte<br />
le strutture sia fondali che di elevazione che accessorie ai fabbricati<br />
principali debbono possedere le caratteristiche di amovibilità non solo nelle<br />
dichiarazioni progettuali ma anche di fatto (ganci, occhielli, golfari di<br />
salpamento, fori di imbracatura, ecc.).<br />
Struttura stabile:<br />
struttura che, possedendo sempre il requisito dell’amovibilità, sia pensata per<br />
rimanere stabilmente nella posizione di impianto per tutta la durata della<br />
concessione.<br />
Struttura stagionale: Struttura che, possedendo sempre il requisito dell’amovibilità, debba essere<br />
rimossa dalla posizione di impianto al termine della stagione balneare.<br />
9
9 Zonizzazione (art. 9 del PRUADM)<br />
Le aree demaniali marittime oggetto del presente piano vengono distinte in zone oggettivamente<br />
omogenee per consentirne l’organica predisposizione e l’utilizzo (così come individuate dall’art.9<br />
del PRUADM):<br />
Le aree già in concessione all’Amministrazione comunale sono conseguenza di una particolare<br />
scelta tesa a garantire un uso della spiaggia e/o il mantenimento di opere sul Demanio marittimo<br />
ritenuto di primario interesse per la collettività o per interessi spiccatamente pubblici non affidabili<br />
in forma esclusiva ad un soggetto privato.<br />
• A1 -AREE LIBERE: poste in tratti della costa facilmente raggiungibili o in prossimità di<br />
ambienti da salvaguardare.<br />
Nel rispetto di quanto prescritto dal PRUADM a tali aree è stata riservata una percentuale non<br />
inferiore al 30% dell’intero tratto di litorale di competenza, inoltre la localizzazione delle stesse<br />
è stata fatta in modo tale che almeno alcune di esse vadano ad intervallare gli stabilimenti<br />
balneari esistenti o previsti. In particolare nel conteggio della percentuale di aree libere si è<br />
tenuto conto esclusivamente delle aree di arenile attualmente utilizzabili, escludendo<br />
volutamente le aree di ristrutturazione E che non rientrano nell’ambito di applicazione del<br />
P.S.C., pertanto alle previsioni future su tali aree andranno comunque applicate le stesse<br />
percentuali di spiaggia libera (30 % rispetto alle aree prese in considerazione dalla<br />
progettazione). (Elab. 1 scheda allegata alla relazione tecnica)<br />
Si intende per spiaggia libera ogni area demaniale non data in concessione, idonea per la<br />
balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all’uso pubblico. Sono aree destinate alla<br />
libera fruizione per la balneazione e per il godimento dei beni naturali e prive di strutture stabili.<br />
La spiaggia libera dovrà garantire il pieno godimento della stessa nei suoi usi più tradizionali<br />
legati unicamente a sole e mare. Trattasi delle cosiddette “spiagge libere” necessarie per<br />
assicurare il turismo itinerante.<br />
Le aree destinate a “Libero Uso” sono indicate nelle apposite tavole di progetto del presente<br />
Piano con la dicitura A1 seguita da un numero che le contraddistingue, le stesse sono poi<br />
descritte nella tav. 14 mediante schede analitiche. La presenza di arenili destinati come “spiagge<br />
libere” è tesa a garantire la libera fruizione senza limitazioni, se non quelle di una corretta<br />
utilizzazione delle spiagge, che non leda il decoro della spiaggia stessa e la sicurezza degli altri<br />
cittadini utenti del Demanio Marittimo. Tali aree non possono formare oggetto di utilizzo da<br />
parte di terzi se non nei modi indicati nel presente Piano. In ogni caso, il fronte mare delle aree<br />
libere non può essere frazionato e diviso per utilizzi da parte di terzi concessionari adiacenti e<br />
non, ma deve essere totalmente occupato ed utilizzato per le finalità di libera fruizione<br />
dell’arenile pubblico.<br />
• A2 –SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE dall’Amministrazione Comunale: aree demaniali<br />
marittime non servite da stabilimenti balneari, destinate alla libera fruizione per la balneazione e<br />
caratterizzate da accesso libero e gratuito.<br />
Tali aree sono state dimensionate tenendo conto della prescrizione del PRUADM che prevede<br />
per i comuni con un litorale maggiore o uguale a 10 km una zona A2 da 100 ml oppure più zone<br />
il cui fronte mare sommato risulti non inferiore a 100 ml. In particolare nel presente piano sono<br />
state previste aree A2 per un fronte mare complessivo di 160 m (tav.11 schede A2).<br />
In tali aree devono essere garantiti i servizi minimi gratuiti quali la pulizia, il salvamento, i<br />
servizi igienici, la sorveglianza e primo soccorso al fine di assicurare una migliore fruibilità di<br />
tali aree alla collettività. Una parte di tali aree può anche essere utilizzata per il ristoro e i giochi.<br />
L’Amministrazione Comunale attrezza e gestisce tali aree direttamente o mediante terzi facendo<br />
ricorso all’istituto di cui all’art. 45bis del Codice della Navigazione.<br />
10
Tali aree sono mantenute dall’ Amministrazione comunale per l’offerta di servizi o per<br />
incrementare la sicurezza degli altri cittadini utenti del Demanio Marittimo attraverso<br />
l’allestimento di servizi sulla spiaggia a favore di tutta la collettività. Qualora ritenuto<br />
necessario per garantire l’attuazione delle attuali previsioni, si potrà procedere alla assegnazione<br />
a soggetti terzi della gestione dell’oggetto della concessione nel rispetto della procedura di cui<br />
all’art. 45bis del Codice della Navigazione, in base a indirizzi selettivi inseriti nei bandi<br />
conformi approvati dalla Giunta Comunale, qualora ritenuto opportuno, allo scopo di migliorare<br />
l’offerta complessiva del servizio pubblico disposto per la collettività.<br />
In ogni caso la titolarità della concessione resta comunque all’Amministrazione Comunale. Le<br />
opere da realizzare su tali aree dovranno quindi essere chieste in concessione<br />
dall’Amministrazione Comunale.<br />
È compito dell’Amministrazione provvedere alla pulizia dell’arenile e dell’eventuale fascia<br />
arbustiva immediatamente retrostante, nonché alla sicurezza della balneazione in mare se esegue<br />
la gestione diretta delle aree, nel caso di affidamento di cui all’art. 45bis tali oneri spettano al<br />
soggetto che ha la gestione di tutta l’area o di una porzione rilevante di essa.<br />
Tali strutture dovranno rispettare la tipologia di manufatti indicata al paragrafo 13 e in ogni caso<br />
dovranno essere decorose e armonicamente inserite nell’ambiente circostante.<br />
Deve essere rispettata la normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla<br />
L.104/1992 e s.m.i. in modo da garantire la completa fruibilità dell’area da parte dei portatori di<br />
handicap.<br />
• B - FASCE DI RISPETTO: posizionate in prossimità delle foci dei fiumi o torrenti, di<br />
insediamenti quali porti o attività simili, realizzate o in progetto; sono aree caratterizzate per la<br />
presenza di corsi d’acqua, pinete o simili o perché sono interessate da progetti di intervento da<br />
parte di Enti pubblici.<br />
Nell’individuazione di tali aree sono state recepite le indicazioni del vigente P.T.P.A.A.V.<br />
nonché quelle di cui al D.M. Ambiente3/4/2000 che, in attuazione delle direttive 92/43/CEE e<br />
79/409/CEE, ha classificato quali siti di importanza comunitaria i seguenti:<br />
Foce Biferno – Litorale di Campomarino IT7282216 - ZPS<br />
Foce Saccione – Bonifica Ramitelli IT7282217<br />
L’applicazione del presente strumento resta subordinata a quanto prescritto dalla vigente<br />
normativa in materia (D.M. 03/04/2000, DPR 357/1997, DPR 120/2003 e s.m.i.) per il rispetto<br />
delle aree classificate come SIC o ZPS.<br />
Nel rispetto di quanto all’art. 9 del P.R.U.A.D.M., il PSC individua le aree di demanio<br />
marittimo occupate dalle pinete; l’utilizzo di tali aree dovrà avvenire nel rispetto di quanto già<br />
previsto dal P.R.G. comunale vigente (tav. 7c). Nelle aree in cui non è presente alcuna<br />
indicazione sul piano suddetto, sono ammessi solo interventi di recupero e salvaguardia della<br />
pineta da effettuare di concerto con gli Enti competenti.<br />
Rientrano nelle zone B (fasce di rispetto) il Porto Turistico di Campomarino (assoggettato, oltre<br />
che alle suddette norme ambientali, alla specifica normativa sui porti vigente in materia), il<br />
Canale Due Miglia, la Foce Biferno e quella del Saccione (queste ultime due coincidenti con le<br />
aree escluse dalla delega alle Regioni ai sensi del D.P.C.M. 21/12/1995).<br />
In tali aree è fatto ovviamente divieto di collocare manufatti amovibili o meno di qualsiasi tipo<br />
da parte di privati.<br />
Ai sensi della normativa vigente in materia, la balneazione è vietata laddove sussistono<br />
condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Il divieto viene espresso attraverso<br />
Ordinanza da parte dell’Ente competente alle funzioni di salvaguardia della sicurezza in mare e<br />
della sicurezza in genere; in generale la balneazione risulta vietata:<br />
a) negli specchi acquei dei bacini portuali e degli approdi<br />
b) in prossimità delle zone di mare interessate da lavori marittimi in genere, entro un<br />
raggio di 100 m dall’area.<br />
11
c) A meno di 200 m dalle navi all’ancora.<br />
d) All’interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati o in<br />
zone destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf ecc)..<br />
e) Nelle zone di mare circostanti le scogliere frangiflutti per un’ampiezza di 10 m dalle<br />
stesse verso terra e dalle estremitàà e per un’ampiezza di 20 m dalle stesse verso mare.<br />
f) Nella fascia di mare di rispetto di 3 m dal perimetro dei pennelli presenti lungo il<br />
litorale.<br />
g) Entro 100 m da insediamenti industriali che utilizzano strutture per prelievo e scarico<br />
di acqua.<br />
h) Negli specchi acquei antistanti foci dei fiumi e canali navigabili per un raggio di 100m.<br />
i) In tutte le altre zone interdette alla balneazione con provvedimenti emanati a vario<br />
titolo dalle Autorità competenti.<br />
• C1 – CONCESSIONI ORDINARIE (Stabilimenti balneari): aree destinate alla<br />
localizzazione di tutte le attrezzature turistico-ricreative legate alla balneazione ed al mare in<br />
genere. Sono previsti in tali aree stabilimenti per la balneazione collocati a terra o a mare con<br />
relative cabine spogliatoio, docce, servizi igienici, aree per la preparazione e l’allestimento di<br />
cibi e bevande, ristorazione, nonché attrezzature stabili di spiaggia (lotti da C1-1 a C1-10).<br />
• C2 - Concessioni speciali (solo ombrelloni): aree destinate alla balneazione, dotate di<br />
postazioni fisse per ombrelloni e di servizi. Su tali aree è prevista la sola posa di ombrelloni su<br />
postazioni fisse, sedie, sdraio, semplici attrezzature di spiaggia, docce, oltrechè i WC e locale<br />
PS (pronto soccorso). Si precisa che, qualora l’area non sia servita dalla rete fognante sarà<br />
consentita solo l’installazione di bagni di tipo chimico (lotti da C2-1 a C2-6).<br />
• D - AREE DI RICREAZIONE: sono aree complementari, ma sempre finalizzate alla<br />
ricreazione ed al riposo. Sono aree destinate alla realizzazione di parchi gioco, di zone per la<br />
ricreazione ed il riposo e possono essere dotate di strutture stabili quali chioschi per la vendita di<br />
generi vari, edicole, giostre, gelaterie, giochi d’acqua, e quant’altro necessario per le attività<br />
ricreative (ove non in contrasto con attività già esistenti negli stabilimenti limitrofi e, comunque,<br />
a discrezione dell’Amministrazione concedente). Sono collocate alle spalle degli stabilimenti<br />
balneari laddove la profondità dell’arenile lo consente e la loro profondità (in senso ortogonale<br />
alla spiaggia) risulta variabile. Vi saranno realizzate attrezzature stabili di tipo aperto quali<br />
giostre, aree giochi, per le quali andrà valutato attentamente l’impatto ambientale che le stesse<br />
potrebbero avere (lotto D2).<br />
Tali aree possono essere destinate anche alle attività sportive acquatiche o all’attività di<br />
noleggio e rimessaggio di natanti da diporto; per questi uso possono essere ubicate in prossimità<br />
della linea di costa e, comunque, in maniera tale da non recare intralcio alle attività delle<br />
limitrofe concessioni (lotti D1- D3).<br />
L’utilizzo di tali aree, consentito dietro richiesta di concessione, è vincolato all’assenso del<br />
Comune che provvederà all’organizzazione complessiva delle stesse disciplinando le diverse<br />
attività secondo le esigenze della collettività.<br />
In tali aree deve essere rispettata la normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche di<br />
cui alla legge 104/1992 e s.m.i. in modo da garantire la completa fruibilità delle stesse da parte<br />
dei portatori di handicap.<br />
• E - AREE DI RISTRUTTURAZIONE: sono aree soggette a ristrutturazione e<br />
consolidamento perché fortemente erose e/o altamente degradate dal punto di vista ambientale<br />
ed urbanistico. In tali aree possono essere rilasciati provvedimenti per la loro bonifica e/o<br />
risanamento solo in favore degli Enti Pubblici.<br />
12
In tali aree è impossibile allo stato attuale fare previsioni di utilizzo o di sorta. Qualora in<br />
seguito ad interventi di riqualificazione si creino le condizioni per un utilizzo di tali aree, si<br />
potrà procedere alla riclassificazione delle stesse attraverso la revisione del presente strumento.<br />
Sono aree liberamente balneabili, se non esiste apposito divieto.<br />
• F - AREE DI INTERESSE PUBBLICO:<br />
Sono aree destinate ad opere pubbliche. Vi rientrano tipologie di opere quali strade litoranee,<br />
passeggiate, marciapiedi, piste ciclabili, zone a verde, parcheggi ecc…<br />
In tali aree deve essere rispettata la normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche di<br />
cui alla legge 104/1992 e s.m.i. in modo da garantire la completa fruibilità delle stesse da parte<br />
dei portatori di handicap.<br />
10 USI DELL’ARENILE: attività consentite<br />
Sull’arenile, in osservanza di quanto previsto nell’art. 5 del P.R.U.A.D.M. e coerentemente con la<br />
zonizzazione delle aree sono consentite le seguenti tipologie di attività:<br />
1) stabilimenti balneari ad uso pubblico<br />
2) pubblici esercizi di mescita e ristorazione dotati anch’essi di servizi igienici e di<br />
supporto<br />
3) rivendite di giornali, tabacchi e di tutti i generi commerciali in qualche modo connessi al<br />
turismo e la ricreazione<br />
4) noleggio e/o rimessaggio di natanti da diporto<br />
5) servizi sportivi e ricreativi e loro attrezzature<br />
6) strutture ricettive all’aria aperta, campeggi, terrazze, belvedere, giardini pubblici<br />
compresi i servizi igienici di pertinenza<br />
7) piste da ballo, cinema all’aperto<br />
8) piazzali e parcheggi e ogni altro impianto compatibile con l’attività turistica e ad essa<br />
connesso<br />
9) attrezzature per il soccorso e il salvataggio<br />
10) capanni di osservazione naturalistica<br />
ATTIVITÀ CONSENTITE NELL’AMBITO DELLE AREE LIBERE A1 E A2<br />
Punti di osservazione naturalistica<br />
Strutture precarie temporanee che per la loro particolarità possono permanere<br />
sull’arenile anche tutto l’anno; sono realizzati interamente in legno, con dimensioni<br />
massime di mq 3.00 e altezza massima al colmo di m 2.50, con struttura appoggiata<br />
sulla sabbia, dotata di ancoraggi leggeri che non prevedano l’uso di fondazioni.<br />
Sono strutture destinate all’osservazione naturalistica (birdwatching, ecc…)<br />
Attrezzature per il salvataggio ed il soccorso<br />
Sono strutture temporanee facilmente removibili di dimensioni non superiori ai 10<br />
mq di superficie coperta e di altezza non superiore a 3 m. Esse servono al ricovero<br />
delle attrezzature in dotazione al personale addetto. Le torrette di avvistamento sono<br />
parte integrante di queste strutture ma sono da considerarsi arredo e quindi non<br />
costituenti superficie coperta. Esse dovranno essere stagionalmente posizionate in<br />
base a quanto previsto nell’apposito Piano di Salvataggio.<br />
Nelle spiagge libere dovranno essere installate a cura dell’Ente competente in<br />
ragione di quanto prescritto nel piano di Salvataggio e nella normativa vigente in<br />
materia.<br />
13
Servizi igienici<br />
Sono costituiti da Strutture precarie temporanee, che sono di uso pubblico e che<br />
comprendono le tipologie “wc e doccia”, possono essere realizzate nelle spiagge<br />
libere sulla base di specifici progetti pubblici da parte dell’Ente competente.<br />
ATTIVITÀ CONSENTITE NELL’AMBITO DELLE CONCESSIONI ORDINARIE C1<br />
Sono ammesse nell’ambito di tali concessioni le seguenti attività:<br />
Stabilimenti Balneari ad uso pubblico<br />
Devono essere costituiti da Strutture compatibili a quanto prescritto negli art. 12,13 e<br />
14 delle presenti norme; sono finalizzati a fornire servizi igienici adeguati alla<br />
richiesta, servizi di ombreggio, servizi per il gioco ed il benessere, custodia di<br />
attrezzature balneari, nonché servizi e/o attività compatibili occasionalmente previste<br />
da specifiche autorizzazioni.<br />
A supporto delle suddette attività tipiche dello stabilimento è consentita l’attività di<br />
somministrazione di alimenti e bevande annessa.<br />
Lo specchio acqueo antistante la concessione è destinato alla balneazione.<br />
Pubblici esercizi di mescita e ristorazione dotati anch’essi di servizi igienici e di<br />
supporto<br />
Devono essere costituiti da Strutture compatibili a quanto prescritto negli art. 12,13 e<br />
14 delle presenti norme e sono assoggettati alle stesse prescrizioni relative agli<br />
stabilimenti balneari.<br />
Aree polifunzionali:<br />
All’interno delle concessioni demaniali marittime ordinarie (C1) possono essere<br />
individuate aree polifunzionali; aree cioè nelle quali è possibile lo svolgimento di<br />
diverse attività equivalenti ed intercambiabili senza la neccessità di realizzazione di<br />
strutture fisse ma con l’installazione di sole attrezzature precarie. Sono costituite da<br />
allestimenti d’area nei quali è possibile lo svolgimento di diverse attività (per lo<br />
svago, il benessere, il gioco e lo sport) equivalenti ed intercambiabili, attrezzate con<br />
Strutture precarie temporanee e con caratteristiche tali da comportare/permettere<br />
gestioni autonome e/o coordinate.<br />
Rientrano in questa tipologia anche le piste da ballo e i cinema all’aperto.<br />
Al loro interno non è consentito l’Ombreggio organizzato.<br />
Lo specchio acqueo antistante è destinato alla balneazione, salvo specifico uso<br />
alternativo previsto nelle prescritte autorizzazioni.<br />
ATTIVITÀ CONSENTITE NELL’AMBITO DELLE CONCESSIONI SPECIALI C2<br />
All’interno delle concessioni demaniali marittime speciali (C2) è ammessa solo la<br />
posa di ombrelloni su postazioni fisse, sedie, sdraio, semplici attrezzature da<br />
spiaggia, docce oltrechè WC e locale Pronto Soccorso. Tali strutture devono essere<br />
costituite nel rispetto di quanto prescritto negli art. 12,13 e 14 delle presenti norme.<br />
ATTIVITÀ CONSENTITE NELL’AMBITO DELLE AREE DI RICREAZIONE D<br />
Aree per servizi sportivi e ricreativi e loro attrezzature<br />
Sono costituite da allestimenti d’area razionalmente attrezzati, funzionali allo<br />
svolgimento delle attività sportive, nonché da Strutture precarie temporanee<br />
finalizzate a fornire i Servizi igienici adeguati alla richiesta, i servizi di guardiania,<br />
servizi generali, scuola-vela, spogliatoi, custodia attrezzature, somministrazione di<br />
14
alimenti e bevande annessa. L’allestimento di Basi operative di società sportive è<br />
comunque subordinato alla possibilità di realizzare un accesso carraio all’area di<br />
pertinenza: in sede di presentazione di DIA o di istanza di Permesso di Costruire<br />
dovrà quindi essere dimostrata la disponibilità dell’accesso carraio. E’ consentita la<br />
delimitazione dell’arenile di pertinenza con Recinzione.<br />
In tali aree non è consentito l’Ombreggio organizzato.<br />
Lo specchio acqueo antistante l’Area di pertinenza è destinato esclusivamente a<br />
Corridoio di uscita: al suo interno è pertanto vietata la balneazione ed il suo uso è<br />
regolamentato dall’ Ordinanza Balneare e dalle disposizioni sulla navigazione.<br />
I manufatti dovranno essere realizzati conformente a quanto prescritto negli art.<br />
12,13 e 14.<br />
5) Aree per noleggio e/o rimessaggio di natanti da diporto<br />
Sono costituite da allestimenti d’area razionalmente attrezzati, idonei a permettere<br />
l’utilizzo dei natanti, e Strutture precarie temporanee adibite a guardiania, Servizi<br />
igienici e custodia attrezzature.<br />
L’allestimento di Spiagge attrezzate per il rimessaggio di natanti è comunque<br />
subordinato alla possibilità di realizzare un accesso carraio all’Area di pertinenza: in<br />
sede di presentazione di DIA o di istanza di Permesso di Costruire dovrà quindi<br />
essere dimostrata la disponibilità dell’accesso carraio.<br />
E’ consentita la delimitazione dell’arenile di pertinenza con Recinzione.<br />
In tali aree non è consentito l’Ombreggio organizzato.<br />
Lo specchio acqueo antistante l’Area di pertinenza è destinato esclusivamente a<br />
corridoio di uscita: al suo interno è pertanto vietata la balneazione ed il suo uso è<br />
regolamentato dall’ Ordinanza e dalle disposizioni sulla navigazione.<br />
I manufatti dovranno essere realizzati conformente a quanto prescritto negli art.<br />
12,13 e 14.<br />
6) rivendite di giornali, tabacchi e di tutti i generi commerciali in qualche modo<br />
connessi al turismo e la ricreazione<br />
Devono essere costituiti da Strutture compatibili a quanto prescritto negli art. 12 e 13<br />
delle presenti norme e sono assoggettati alle stesse prescrizioni relative agli<br />
stabilimenti balneari.<br />
I manufatti dovranno essere realizzati conformente a quanto prescritto negli art.<br />
12,13 e 14.<br />
11 CRITERI DI INTERVENTO sulle aree del Demanio Marittimo<br />
Il presente articolo definisce le modalità di intervento sulle aree del demanio marittimo in relazione<br />
alle tipologie di attività consentite su di esse.<br />
Nella concessione dei beni del Demanio marittimo e nella realizzazione di nuove opere in<br />
prossimità del Demanio marittimo deve essere salvaguardata la possibilità di libero accesso a mare,<br />
nei modi più idonei in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività.<br />
In fase di rilascio e rinnovo di concessioni o autorizzazioni, l’ufficio competente è tenuto a<br />
verificare l’esistenza del suddetto requisito valutandone le condizioni e le modalità e dandone atto<br />
nei relativi provvedimenti. Analogamente, al fine di verificare la rispondenza delle concessioni al<br />
suddetto requisito, dovranno essere effettuate ricognizioni atte ad individuare le misure<br />
eventualmente da adottare al riguardo.<br />
Sono prioritariamente concedibili le superfici di cui sia fatta richiesta per la<br />
realizzazione di passeggiate ad esclusivo uso pubblico, camminamenti, piazze,<br />
15
aiuole, solarium, parcheggi, nonché le concessioni necessarie all’adeguamento delle<br />
strutture e dei manufatti esistenti in forza di leggi o regolamenti.<br />
Qualora si verifichi un aumento in profondità dell’arenile tra un’area in concessione<br />
e il mare, l’area così creata è da attribuirsi, previa autorizzazione, al concessionario<br />
frontista. Solo qualora lo stesso non lo richieda la stessa potrà essere oggetto di<br />
concessione demaniale ad altro soggetto.<br />
All’interno dei centri abitati sono ammissibili nuove concessioni per aree di<br />
pertinenza da adibire a mostra/vendita di prodotti nei limiti di mq 20 all’interno dell’<br />
area individuata nella zonizzazione come D2 (aree per la ricreazione ed il riposo).<br />
Il rilascio di nuove concessioni in aree demaniali e negli specchi d’acqua è da<br />
riservarsi a quelle attività che abbiano un effettivo beneficio o la stretta necessità di<br />
essere collegate al mare o dentro il mare.<br />
Le superfici e gli specchi acquei compresi nella fascia del Demanio Marittimo di<br />
competenza comunale sono concedibili nei limiti fissati dalle norme vigenti;<br />
Le tipologie di aree soggette a concessione sono le seguenti:<br />
A2<br />
Gestite direttamente<br />
dall’Amministrazione<br />
Comunale<br />
SPIAGGE LIBERE<br />
ATTREZZATE<br />
IN CONCESSIONE AL<br />
COMUNE<br />
A2<br />
Gestite da terzi per<br />
conto<br />
dell’Amministrazione<br />
Comunale<br />
C1<br />
concessioni ordinarie<br />
CONCESSIONI<br />
BALNEARI<br />
NUOVE CONCESSIONI<br />
C2<br />
solo posa ombrelloni<br />
D<br />
Sport acquatici<br />
AREE DI<br />
RICREAZIONE<br />
D<br />
Chioschi per la vendita,<br />
giochi, ecc…<br />
D<br />
aree attrezzate a<br />
servizio della nautica<br />
CRITERI DI INTERVENTO SU ZONE A1 - Spiagge libere<br />
Sono aree destinate alla libera fruizione per la balneazione e per il godimento dei beni naturali e<br />
prive di strutture stabili. La spiaggia libera dovrà garantire il pieno godimento della stessa nei suoi<br />
usi più tradizionali legati unicamente a sole e mare. Trattasi delle cosiddette “spiagge libere”<br />
necessarie per assicurare il turismo itinerante.<br />
L’eventuale concessione può riguardare il servizio di salvataggio e delle relative strutture da<br />
realizzare per lo svolgimento dello stesso attraverso l’attuazione dell’apposito Piano di Salvataggio.<br />
CRITERI DI INTERVENTO SU ZONE A2– Spiagge libere attrezzate in concessione<br />
all’Amministrazione comunale<br />
Per le aree attrezzate per servizi lo scopo dell’azione dell’Amministrazione è quello di creare spazi<br />
variamente destinati ad attività connesse alla balneazione ed alla fruizione più completa dell’arenile<br />
e del Demanio Marittimo in genere attraverso l’allestimento di spazi sulla spiaggia per usi diversi<br />
16
da quelli della semplice attività di noleggio di ombrelloni e sdraio, garantendo l’ampliamento della<br />
tipologia dell’offerta turistica.<br />
Tali aree sono principalmente destinate ad usi particolari rivolti a favorire l’accesso e l’uso pubblico<br />
del mare anche attraverso la promozione ed il sostegno di attività culturali e ricreative, a fini<br />
naturalistici, ad esempio rivolte alla conoscenza della flora e della fauna marina.<br />
Il vigente P.R.U.A.D.M. individua con il simbolo A2 i tratti di spiaggia demaniale destinati a<br />
quest’utilizzo, per le suddette aree il concessionario resta sempre l’Amministrazione Comunale.<br />
La proposta per una nuova struttura da parte del proponente deve essere riferita all’intera unità di<br />
intervento (lotto) indicata dal presente Piano e si riferisce sempre all’attività di gestione affidata<br />
dall’Amministrazione Comunale.<br />
Nel caso di più domande concorrenti per la realizzazione di nuovi interventi nelle Aree Attrezzate<br />
Servizi di tipo generale e quindi anche per la gestione, affidata ai sensi dell’art. 45bis del Codice<br />
della Navigazione, in uso di tratti di spiaggia demaniale si individuano i seguenti indirizzi istruttori<br />
e di decisione, fermo restando la qualità progettuale indicata nell’articolo 12: dovrà darsi la<br />
preferenza ai comitati/associazioni che hanno sede nel Comune ed sono regolarmente costituiti con<br />
apposito atto costitutivo e statuto e che propongono di realizzare impianti per la libera fruizione<br />
della spiaggia che rispondano ad un più rilevante interesse pubblico.<br />
In relazione alla particolare qualificazione dei soggetti beneficiari, il possesso del requisito di<br />
preferenza sopra indicato dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di vigenza della gestione<br />
dell’area demaniale per conto dell’Amministrazione Comunale e la stessa potrà essere ceduta ai<br />
sensi dell’articolo 46 del Codice della Navigazione solo a soggetti in possesso dei medesimi<br />
requisiti dei cedenti, costituendo motivo di decadenza la perdita da parte anche di uno solo dei<br />
soggetti beneficiari.<br />
L’assegnazione dei tratti di spiaggia non potrà essere superiore ad una di quelle disponibili per le<br />
categorie sopra indicate.<br />
Le gestione di tratti di spiaggia in concessione all’Amministrazione Comunale non potranno,<br />
comunque, eccedere in fronte mare i tratti di spiaggia contrassegnati nelle tavole di P.R.U.A.D.M.<br />
con il relativo simbolo A2.<br />
CRITERI DI INTERVENTO SU ZONE C1 E C2<br />
Con appositi bandi saranno indicati modalità, procedure e termini per la presentazione delle istanze<br />
per poter ottenere concessioni demaniali.<br />
L’istruttoria delle richieste di concessione in uso di tratti di spiaggia demaniale per le varie tipologie<br />
di utilizzi previsti dalla pianificazione dovranno essere effettuate dagli Uffici competenti allo scopo<br />
di consentire la valutazione preliminare della qualità progettuale e quella complessiva della<br />
proposta.<br />
La proposta per la nuova struttura balneare da parte del proponente va essere riferita all’intera unità<br />
minima di intervento (lotto) individuata dal presente Piano.<br />
Per la richiesta di uso di un tratto di spiaggia per la realizzazione di nuove concessioni (C1 e C2),<br />
nel caso di più domande concorrenti, fermo restando la qualità progettuale indicata nell’articolo 12,<br />
ai sensi dell’articolo 37 del Codice della Navigazione è preferito il richiedente che offra maggiori<br />
garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso<br />
che, a giudizio dell' amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Pertanto nel<br />
caso di uguaglianza dei contenuti progettuali e di possesso di caratteristiche soggettive, si procederà<br />
alla licitazione privata tra i soggetti proponenti l’intervento progettuale per la scelta del soggetto<br />
attuatore.<br />
Le concessioni in uso di tratti di spiaggia ai suddetti eventuali nuovi stabilimenti non potranno,<br />
comunque, eccedere in fronte mare i tratti di spiaggia contrassegnati nelle tavole del presente piano<br />
con il relativo simbolo.<br />
17
CRITERI DI INTERVENTO SU ZONE D - Aree di ricreazione<br />
Per le Aree di ricreazione il concessionario è sempre l’Amministrazione comunale che potrà,<br />
qualora sia ritenuto necessario per garantire l’attuazione della previsione del presente piano,<br />
procedere all’affidamento della gestione dell’oggetto della concessione a soggetti terzi ai sensi<br />
dell’art. 45bis del Codice della Navigazione.<br />
Per le aree attrezzate per la ricreazione (D) lo scopo dell’azione dell’Amministrazione è quello di<br />
creare spazi variamente destinati ad attività connesse alla balneazione ed alla fruizione più completa<br />
dell’arenile e del Demanio Marittimo in genere attraverso l’allestimento di spazi sulla spiaggia per<br />
usi diversi da quelli della semplice attività di noleggio di ombrelloni e sdraio, garantendo<br />
l’ampliamento della tipologia dell’offerta turistica.<br />
Tali aree possono essere destinate ad usi particolari comunque rivolti a favorire l’accesso e l’uso<br />
pubblico del mare.<br />
Prima di procedere all’affidamento l’Amministrazione comunale dovrà effettuare per le aree<br />
suddette un’ulteriore differenziazione in relazione alla tipologia delle attività consentite,<br />
specificando le caratteristiche dimensionali delle stesse, in particolare l’area D2 dovrà essere<br />
assoggettata ad una preventiva progettazione d’insieme per la delimitazione dei singoli posti da<br />
attribuire ai chioschi per la vendita.<br />
Ai sensi dell’articolo 37 del Codice della Navigazione sarà preferito il richiedente che offra<br />
maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa<br />
per un uso che, a giudizio dell' amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.<br />
Pertanto nel caso di uguaglianza dei contenuti progettuali e di possesso di caratteristiche soggettive,<br />
si procederà alla licitazione privata tra i soggetti proponenti l’intervento progettuale per la scelta del<br />
soggetto attuatore.<br />
Dovrà essere proposta la realizzazione di strutture esclusivamente destinate a tali attività ed a tale<br />
scopo progettate e realizzate con caratteristiche tali da poter ottenere le omologazioni ufficiali degli<br />
Enti competenti anche per l’eventuale svolgimento di gare di livello nazionale ed internazionale di<br />
settore.<br />
Come previsto dall’art. 12 la qualità del progetto costituisce criterio fondamentale per<br />
l’assegnazione in concessione dei singoli lotti destinati a chioschi, giochi, ecc…<br />
Per le parti pubbliche su cui tali lotti insistono sarà cura dell’Amministrazione Comunale<br />
provvedere in concomitanza con l’effettuazione dei bandi per l’assegnazione delle concessioni per<br />
suddetti lotti alla predisposizione di opportuni progetti volti a garantire la fruibilità delle aree stesse.<br />
CRITERI DI INTERVENTO SU ZONE F – Progetti pubblici - Percorsi di accesso a mare<br />
I percorsi pedonali di accesso al mare consentono di distribuire l’afflusso al mare dei bagnanti e<br />
permettono l’attraversamento degli ambienti naturali della fascia costiera; essi sono di uso pubblico,<br />
attuabili mediante progetti esecutivi di natura pubblica.<br />
L’individuazione degli accessi possibili al litorale ha lo scopo essenziale di restituire alla collettività<br />
l’uso di vasti tratti di arenile situati a ridosso di estese costruzioni residenziali di fatto privatizzati ed<br />
interdetti con barriere e recinzioni anche alle autorità competenti.<br />
Gli accessi precedentemente esistenti che sono stati chiusi nel tempo mediante recinzioni, barriere,<br />
ecc.. dovranno essere riaperti per restituire alla collettività un miglior uso dell’arenile.<br />
Al fine di garantire la massima fruibilità pubblica della zona del Demanio marittimo, il Comune di<br />
Campomarino intende perseguire l’obiettivo di acquisire all’uso pubblico gli accessi individuati dal<br />
PSC laddove ricadano anche solo parzialmente su proprietà privata.<br />
Deve essere garantito il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia<br />
antistante l’area ricompresa nelle concessioni, anche al fine della balneazione, così come disposto al<br />
comma 254 dell’art. 1 della L.296/2006 (Finanziaria 2007). Pertanto i concessionari di zone di<br />
18
Demanio marittimo sono tenuti a garantire rispettare tale norma e a garantire il libero accesso al<br />
mare anche nel periodo di chiusura della struttura balneare.<br />
I percorsi di accesso al Demanio marittimo sono indicati nella cartografia del presente piano, con la<br />
distinzione tra accessi al mare esistenti (tav. 7b) e nuovi accessi da realizzare (tav. 12 – 13).<br />
Gli accessi all’arenile realizzabili su aree demaniali hanno una larghezza di minimo 5 m per gli<br />
accessi collocati tra stabilimenti e/o da realizzare, mentre risulta variabile per gli accessi tra la<br />
viabilità principale e l’arenile essendo funzione della disponibilità degli spazi demaniali relativi<br />
(tav. 7b, 12, 13).<br />
Il sistema di accessi al litorale previsto dal presente piano identifica due tipi di accesso:<br />
- Accessi carrabili di normale accesso alla spiaggia devono avere caratteristiche idonee a<br />
garantire il transito degli automezzi privati autorizzati, degli automezzi di servizio alle<br />
attività, di servizi di pulizia e gestione dell’arenile e degli automezzi di soccorso;<br />
- Accessi pedonali e ciclabili debbono essere separati da altri accessi carrabili e garantire<br />
la sicurezza di pedoni e ciclisti e l’eliminazione delle barriere architettoniche.<br />
Nella realizzazione di nuovi accessi all’arenile sarà opportuno valutare insieme agli Enti competenti<br />
la localizzazione degli stessi anche ai fini di garantire una maggiore sicurezza e prevenzione dagli<br />
incendi attraverso la realizzazione di opportune linee tagliafuoco nella pineta esistente.<br />
Gli accessi dovranno essere realizzati in modo da consentire la fruizione delle spiagge a tutti e<br />
dovrà quindi essere rispettata la normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui<br />
alla legge 104/1992 e s.m.i. in modo da garantire la completa fruibilità delle stesse da parte dei<br />
portatori di handicap motori e funzionali.<br />
Non è ammessa l’apertura di accessi privati sul Demanio marittimo, mentre sono sempre<br />
autorizzabili accessi pubblici con le caratteristiche previste nella tav.13, nel rispetto delle norme del<br />
P.R.G. e del presente piano.<br />
Al di fuori delle strade e delle vie che sono espressamente destinate a tale funzione, è vietato<br />
l’accesso al mare e l’attraversamento degli habitat costieri ad ogni mezzo meccanico che non sia di<br />
servizio o che non sia regolarmente autorizzato.<br />
Nelle aree occupate dalle pinete, ricadenti nel demanio marittimo (così come indicate nella tav. 7c)<br />
il PSC prescrive che l’utilizzo avvenga ai sensi di quanto già previsto dal P.R.G. comunale vigente.<br />
Pertanto gli interventi in suddette aree potranno riguardare solo la realizzazione di parchi, giochi per<br />
bambini e chioschi in legno laddove consentita (zona V1 di PRG indicata sugli <strong>elab</strong>orati grafici<br />
dello stesso e corredata dagli specifici simboli unificati riguardanti suddetta destinazione), mentre<br />
nella zona V3 Salvaguardia Ambientale non è consentita alcuna costruzione sia a carattere<br />
permanente che temporaneo, fatte salve alcune indicazioni per gli edifici già esistenti per le quali si<br />
rimanda alle NTA del P.R.G. comunale vigente. Nelle aree in cui non è presente alcuna indicazione<br />
sulla zonizzazione del piano suddetto, sono ammessi solo interventi di recupero e salvaguardia della<br />
pineta da effettuare di concerto con gli Enti competenti.<br />
CRITERI DI INTERVENTO - Specchi acquei<br />
Negli specchi acquei antistanti gli arenili individuati dagli allegati alle presenti norme non sono<br />
ammesse attività diverse da quelle turistico-ricreative.<br />
Non è ammesso il prelievo dell’acqua di mare con tubazioni fisse. Può essere autorizzato il prelievo<br />
con tubazioni mobili in orari diversi da quelli della balneazione.<br />
Le corsie di lancio per le imbarcazioni devono essere regolarmente autorizzate dagli Enti<br />
competenti. In ogni caso la localizzazione dei corridoi di transito a mare deve tener conto delle<br />
esigenze di sicurezza della balneazione.<br />
Tutte le attrezzature in mare sono soggette al pagamento del canone demaniale calcolato secondo le<br />
modalità delle leggi vigenti.<br />
19
CRITERI DI INTERVENTO - Opere marittime<br />
Il rilascio di concessioni di opere marittime per la difesa della costa è subordinato alla verifica della<br />
rispondenza dei relativi progetti, nonché alle prescritte verifiche di impatto ambientale. Gli<br />
interventi suddetti dovranno essere eseguiti previo rilascio dell’atto di concessione, fatto salvo<br />
l’istituto della consegna.<br />
Le opere marittime, quali dighe, pennelli, scogliere ecc., non sono utilizzabili per scopi diversi<br />
dall’uso pubblico, dall’accesso o dal miglioramento della fruizione delle aree limitrofe.<br />
Sono vietate l’estrazione e la raccolta di arena senza la necessaria concessione demaniale.<br />
Gli interventi di difesa costiera sono predisposti dalle Amministrazioni competenti.<br />
12 Organizzazione delle strutture sull’arenile<br />
Il presente articolo disciplina i criteri di progettazione per la disposizione delle strutture<br />
sull’arenile.<br />
Nella zonizzazione sono definite i lotti di Intervento (distinti per C1 e C2) disposti ortogonalmente<br />
alla linea di costa e corrispondenti generalmente alle aree date in concessione d’uso agli stabilimenti<br />
balneari ed agli spazi liberi gestibili dal Comune.<br />
I progetti per la realizzazione dei nuovi stabilimenti balneari o la ristrutturazione di quelli esistenti<br />
dovranno comunque possedere le caratteristiche necessarie ad inquadrare l’intervento nell’ottica del<br />
potenziamento qualitativo della capacità di accoglienza del turista con strutture ricettive capaci di<br />
garantire una qualità superiore della offerta turistica.<br />
Nell’ottica di promuovere uno sviluppo sostenibile, la qualità progettuale degli interventi proposti,<br />
fatte salve le esigenze tecniche e strutturali per le infrastrutture pubbliche e per le operazioni di<br />
risanamento degli scarichi a mare dei fossi laddove presenti lungo l’arenile, dovrà avere<br />
caratteristiche di sostenibilità tali da salvaguardare l’ambiente costiero e prevedere l’uso di materiali<br />
compatibili, nel rispetto dei seguenti fattori:<br />
- risparmio energetico<br />
- minimizzazione dell’impatto ambientale di tutti i processi relativi ai materiali impiegati<br />
- protezione della salute umana e dell’ambiente<br />
- modalità di gestione del fine vita dell’edificio che garantiscano il rispetto dell’ambiente.<br />
In base ai criteri di efficienza energetica, attraverso l’uso razionale delle risorse climatiche ed<br />
energetiche, e della sostenibilità ambientale, l’utilizzo di architetture bioclimatiche costituirà un<br />
elemento di preferenza in sede di presentazione delle offerte in vista della realizzazione di un più<br />
rilevante interesse pubblico. Andranno pertanto privilegiate scelte progettuali che instaurino un<br />
rapporto di dialogo, integrazione, rispetto e valorizzazione con l’ambiente in cui si inseriscono con<br />
particolare attenzione a:<br />
- opportuno orientamento per ridurre l’esposizione al soleggiamento e agli effetti negativi<br />
dei venti;<br />
- utilizzo di opportuni filtri spaziali per il raffrescamento (vegetazione, acqua ecc..)<br />
- utilizzo di dispositivi per favorire la ventilazione naturale<br />
- utilizzo di opportuni dispositivi di ombreggiamento per minimizzare gli effetti del<br />
soleggiamento.<br />
Sarà consentito un aumento del 15 % delle superfici ammissibili per le relative tipologie se per la<br />
realizzazione degli interventi sarà garantito l’utilizzo di tecnologie e materiali sostenibili.<br />
Nel rispetto di quanto già prescritto nel P.R.U.A.D.M. circa i materiali, i processi costruttivi e le<br />
finiture si precisa che sono utilizzabili processi costruttivi e materiali, anche innovativi, che<br />
rispondano a due essenziali requisiti:<br />
- amovibilità (facile rimozione)<br />
- sostenibilità ambientale (efficienza energetica, riduzione dei consumi, riduzione<br />
dell’inquinamento)<br />
20
La valutazione della “facile” o difficile” “rimozione delle opere da realizzare sul Demanio<br />
marittimo proposte per la realizzazione dell’intervento sarà attestata dal progettista attraverso una<br />
propria dichiarazione resa ai sensi della L.622/1996 e s.m.i. da rilasciarsi secondo gli schemi<br />
indicati nella circolare del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture n.120 del 5 maggio 2001.<br />
Il soggetto promotore deve avere la disponibilità complessiva a qualunque titolo idoneo al possesso<br />
continuato di tutte le aree comprese nelle unità di intervento identificate dalla pianificazione<br />
urbanistica.<br />
Le strutture fisse principali degli stabilimenti balneari adibite a bar, ristorante e servizi sono<br />
dimensionate in relazione alla combinazione di più variabili: superficie in concessione, larghezza<br />
del fronte mare asservito, quantità di strutture fisse esistenti.<br />
Tutte i manufatti devono essere posti perpendicolarmente al mare o in modo tale da non realizzare<br />
alcun tipo di barriera visiva. Se ciò non fosse possibile deve essere prodotto uno specifico studio al<br />
fine di mantenere almeno opportuni cannocchiali visivi.<br />
In ciascuna area in cui è possibile realizzare uno stabilimento balneare la distribuzione dello stesso<br />
potrà essere organizzata in fasce parallele al lungomare laddove la profondità del lotto sia superiore<br />
a 50m:<br />
• Fascia “filtro”: per verde attrezzato, finalizzato a realizzare un diverso<br />
rapporto tra città ed arenile; la fascia è ampliabile verso la città con la<br />
trasformazione delle aree pubbliche prospicienti la spiaggia;<br />
• Fascia per “attrezzature e servizi”: in cui è possibile collocare i manufatti a<br />
servizio dello stabilimento (cabine, locali di servizio ed igienici, pubblici<br />
esercizi…); i manufatti devono essere accorpati e la collocazione dovrà<br />
ottemperare precise norme tecniche ed architettoniche (definite all’interno<br />
delle presenti N.T.A.);<br />
• Fascia per “ombreggio”: destinata alla funzione di base del turismo balneare,<br />
cioè al soggiorno, in essa è possibile collocare solo le attrezzature stagionali a<br />
servizio della specifica funzione;<br />
• Fascia di “battigia”: destinata al libero passeggio, in essa non è ammessa la<br />
collocazione di alcun materiale.<br />
In ragione delle possibili modifiche della linea di battigia, si assume come variabile la profondità<br />
della Zona di Spiaggia Attrezzabile per l’ombreggio.<br />
Particolare attenzione alla scelta della vegetazione della fascia “filtro” andrà posta nei lotti 3 – 4 – 5<br />
– 6, in quanto la fascia dunale da ricostruire e la relativa area di rispetto della stessa, poste nell’area<br />
retrostante tali lotti e contigue alla passeggiata lungomare di nuova realizzazione, impongono il<br />
rispetto delle norme relative alla salvaguardia delle dune stabilite dalla normativa in materia.<br />
All’interno della fascia destinata ad attrezzature e servizi si dovrà comunque prevedere l’impianto<br />
di vegetazione adatta a vivere in ambiente salmastro.<br />
Possono essere impiantati solo manufatti di tipo D così come definiti dal P.R.D.U.A.M.<br />
Le opere pubbliche possono essere realizzate da Enti Pubblici con caratteristiche di difficile<br />
rimozione allorquando ciò sia richiesto per garantire una migliore stabilità e sicurezza. Le<br />
caratteristiche della facile/difficile rimozione devono essere necessariamente comprovate con<br />
perizia tecnica giurata.<br />
I completamenti, gli ampliamenti e le ristrutturazioni di impianti e/o strutture esistenti saranno<br />
effettuati nel rispetto della presente normativa e le relative domande dovranno essere corredate di<br />
tutta la documentazione, grafica e non, necessaria per la verifica di compatibilità e la definizione<br />
delle ulteriori eventuali opere che la rendono possibile.<br />
Nelle aree demaniali e marittime ad uso turistico-ricreativo non sono ammesse attività estrattive,<br />
escavazioni, sottrazioni di arena e naturali sedimenti, emungimenti, modifiche del regime idraulico,<br />
realizzazioni di costruzioni con tipologia edilizia diversa da quelle che, per essere ammesse dal<br />
presente Piano, siano state assentite e autorizzate dall’ Autorità Competente.<br />
21
Nelle stesse aree sono invece ammesse piccole attività di ripiantamento e di manutenzione degli<br />
arenili con sedimenti provenienti da zone di accumulo di arena o con materiali naturalmente<br />
depositati in banchi di riva e altri materiali morfologicamente compatibili, semprechè tali attività, di<br />
lieve entità e limitate all’arenile di competenza della concessione, siano previamente comunicate<br />
all’autorità concedente ed essere nel rispetto della normativa reggente la materia.<br />
Sono ammissibili servizi di deposito attrezzi per la manutenzione spiaggia purchè realizzati in uno<br />
con il manufatto principale e con esso armonicamente connesso. E’ assolutamente vietata la<br />
realizzazione di annessi precari.<br />
Vanno salvaguardati e conservati gli alberi ed i sistemi vegetali originari eventualmente<br />
integrandoli con essenze compatibili resistenti all’azione dei venti dominanti previo nulla osta<br />
dell’Autorità Concedente.<br />
E’ assolutamente esclusa la costruzione di edifici o villaggi turistici residenziali nelle aree regolate<br />
dal presente Piano.<br />
Le eventuali aree di parcheggio previste devono essere ricavate in appositi spazi, protetti e<br />
possibilmente schermati con piantumazioni arboree ed inoltre opportunamente intervallati da spazi<br />
di sosta pedonale tenuti a giardino.<br />
Potranno essere realizzati lungo l’arenile percorsi obbligati con sistemazioni a terra di passerelle in<br />
legno removibili e comunque ordinate e ben disposte.<br />
13 Manufatti: Tipologie e rapporti metrico quantitativi<br />
Il presente articolo stabilisce i rapporti metrico quantitativi e la tipologia dei manufatti da realizzare<br />
sull’arenile per la realizzazione di qualsiasi nuovo intervento.<br />
CONCESSIONI ORDINARIE C1<br />
Per quanto attiene le caratteristiche degli stabilimenti balneari innanzitutto occorre distinguerli in<br />
due categorie: stabilimenti a terra e a mare.<br />
La tipologia degli stabilimenti, a terra o a mare, è legata alla larghezza dell’arenile che dovrà essere<br />
accertata e asseverata dal tecnico progettista dell’opera. Ove tale larghezza sia superiore a 35 m si<br />
dovrà applicare la tipologia a terra, ove risulti invece minore o uguale a 35 m potrà essere utilizzata<br />
la tipologia a mare. Quest’ultima tipologia (stabilimento a mare) dovrà essere suffragata da<br />
documentati studi geomarini che ne attestino la fattibilità nel pieno rispetto dell’ambiente e da<br />
opportuni progetti riguardanti le soluzioni tecnologiche da adottare per gli allacci alla rete idrica e<br />
fognante comunale.<br />
Stabilimenti a terra:<br />
Per gli stabilimenti è consentito un solo livello di utilizzo ferma restando la possibilità di<br />
attrezzare l’eventuale terrazzo superiore praticabile con strutture di ombreggiamento anche<br />
stabili munite di teli o materiali simili.<br />
Non si rileva nel tratto di costa oggetto del presente piano un dislivello consistente tra<br />
arenile e passeggiata, per cui gli stabilimenti possono essere tutti considerati appartenenti<br />
alla tipologia a raso e saranno preferibilmente posizionati lateralmente, lungo la linea di<br />
confine della concessione, al fine di garantire una maggiore apertura verso il mare del<br />
contesto retrostante gli stabilimenti e in modo comunque da rispettare il piano<br />
particolareggiato dei lotti di cui alle relative tavole (tav. 10abcd e 11).<br />
La superficie degli stabilimenti balneari non potrà superare, per le parti cubabili, cioè<br />
chiuse e chiudibili, i 150 mq (vedi definizione di cubabili);<br />
22
La superficie coperta da strutture stabili di ombreggiamento potrà essere pari a 1/10<br />
dell’area in concessione e comunque mai superiore a 300 mq.<br />
Le strutture di ombreggiamento non possono essere chiuse per alcun motivo, pena il loro<br />
computo come superficie cubabile.<br />
L’altezza massima degli stabilimenti e di tutte le strutture facenti parte della concessione è<br />
fissata in 3,50 m. dal piano di sistemazione. Per piano di sistemazione si intende l’arenile.<br />
Per gli stabilimenti esistenti detto limite può essere superato in caso di ampliamento del<br />
corpo principale dello stabilimento, regolarmente concesso alla data di pubblicazione delle<br />
presenti norme, o di parti annesse allo stesso, per motivi di uniformità e continuità con la<br />
preesistente struttura ed in ogni caso nel limite massimo di mt. 4,20 dal piano dell’arenile.<br />
Gli stabilimenti devono essere realizzati su di un solo livello. La copertura superiore può<br />
essere sistemata a terrazzo e sulla stessa possono essere posizionate anche strutture di<br />
ombreggiamento stabili per un’altezza massima pari a m. 2,20 senza alcun tipo di chiusura<br />
laterale tale da ostacolare la libera visuale. Tale prescrizione è valida anche per gli<br />
stabilimenti esistenti.<br />
I limiti di cui ai punti precedenti possono essere superati dagli stabilimenti balneari<br />
esistenti già dotati di impianti di balneazione supplementare, conformi agli standard<br />
previsti dal C.O.N.I. per consentire l’utilizzo degli stessi durante tutto l’anno.<br />
Le cabine, utilizzate come spogliatoi attrezzate o meno con servizi igienici, dovranno<br />
avere dimensione minima pari a 2 mq e massima pari a 4 mq netta in pianta e altezza<br />
media pari a 2,40 m;<br />
Il locale di primo soccorso dovrà avere altezza utile non inferiore a 2,7 m e superficie netta<br />
in pianta di almeno 10 mq.<br />
Ove le cabine, spogliatoi, docce, WC e simili, locale di pronto soccorso, in quanto servizi<br />
di spiaggia autonomi, non facciano parte del corpo di fabbrica dello stabilimento, la loro<br />
superficie complessiva non potrà eccedere i 100 mq.<br />
In ogni caso la superficie di arenile occupata dalla totalità dei manufatti, quali<br />
stabilimento, locali di primo soccorso, spogliatoi, docce, WC, camminamenti fissi,<br />
piazzole, piste e pedane, aree a verde ed ogni altra area oggetto di sistemazione stabile non<br />
potrà eccedere 1/3 dell’area in concessione.<br />
Gli stabilimenti dovranno rispettare la normativa per l’eliminazione delle barriere<br />
architettoniche di cui alla legge L.104/92, in modo da garantire la completa fruibilità<br />
dell’opera da parte dei portatori di handicap.<br />
I parapetti e le altre strutture di protezione dei terrazzi devono essere realizzati non in<br />
muratura ma con ringhiere semplici e lineari, tali da non impedire la libera visuale, di<br />
altezza non superiore a quanto previsto dalla legge e non coperti da insegne pubblicitarie e<br />
simili.<br />
Eventuali insegne pubblicitarie attinenti l’attività del concessionario devono essere<br />
apposte sulle facciate del corpo centrale dello stabilimento solo se preventivamente<br />
autorizzate.<br />
Le insegne recanti la denominazione dello stabilimento devono essere apposte sulla<br />
facciata dello stesso e/o sul portale al suo ingresso e, in quest’ultimo caso. Il materiale<br />
utilizzato per queste ultime dovrà essere in legno:<br />
- nel suo colore naturale per i montanti;<br />
- in colori che ben si armonizzano all’ambiente marino per quanto concerne l’insegna<br />
vera e propria bifrontale (lato strada/lato mare).<br />
E’ consentita l’installazione di tecnologie e impianti finalizzati al risparmio energetico<br />
(pannelli solari) esteticamente armonizzati con le strutture esistenti, acquisiti i pareri<br />
previsti dalla vigente normativa.<br />
23
Per le concessioni in essere è consentito procedere alla totale demolizione dei fabbricati<br />
esistenti all’interno dello stabilimento. In tal caso il nuovo stabilimento andrà edificato nel<br />
rispetto delle presenti norme rivolgendo particolare attenzione all’utilizzo di materiali e<br />
tecnologie sostenibili conformemente all’art.12 del presente piano. La demolizione che<br />
interessi il 60% dell’intero stabilimento è equiparata all’abbattimento totale. Si configura<br />
come parziale demolizione un intervento che interessi non più del 60% dello stabilimento.<br />
In caso di demolizione parziale si può ricostruire facendo salve le volumetrie acquisite.<br />
Ove si proceda all’abbattimento totale di un singolo fabbricato presente all’interno della<br />
concessione (che non sia il corpo centrale) lo stesso può essere ricostruito e dislocato nel<br />
rispetto dei limiti massimi di altezza previsti dalle presenti norme, facendo salva la<br />
superficie già acquisita in ordine allo stesso. Il concessionario può dislocare, all’interno<br />
della propria concessione, i fabbricati già assentiti mantenendo comunque le loro unità<br />
dimensionali.<br />
Stabilimenti a mare:<br />
Gli stabilimenti, ad un livello, dovranno essere realizzati con strutture rigorosamente<br />
lignee per quanto attiene impalcato, passerella e strutture in elevazione in genere, con<br />
elementi assemblati per mezzo di piastre. Per la struttura di supporto in acqua è ammesso<br />
l’uso di pali in legno o profilato di acciaio debitamente trattato.<br />
Gli stabilimenti, compresa la passerella di accesso, dovranno rispettare la normativa per<br />
l’eliminazione delle barriere architettoniche L.104/92 in modo da garantire la completa<br />
fruibilità da parte dei portatori di handicap. La passerella inoltre dovrà essere disposta in<br />
modo tale da non costituire ostacolo sull’arenile lasciando libera la fascia di battigia.<br />
L’impalcato sopra mare potrà avere una superficie massima di 350 mq di cui 150 mq<br />
massimo potranno essere coperti a dovrà essere posto sul livello del mare ad un’altezza<br />
pari a 2,50 m.<br />
L’altezza max degli stabilimenti, è fissata in 3,50 m misurata dal piano dell’impalcato.<br />
Le cabine, utilizzate come spogliatoi attrezzate o meno con servizi igienici, dovranno<br />
avere dimensione minima pari a 2 mq e massima pari a 4 mq netta in pianta e altezza<br />
media pari a 2,40 m;<br />
Il locale di primo soccorso dovrà avere altezza utile non inferiore a 2,7 m e superficie netta<br />
in pianta di almeno 10 mq.<br />
Ove le cabine, spogliatoi, docce, WC e simili, locale di pronto soccorso, in quanto servizi<br />
di spiaggia autonomi, non facciano parte del corpo di fabbrica dello stabilimento, la loro<br />
superficie complessiva non potrà eccedere i 100 mq.<br />
Le cabine, i servizi igienici, le docce ed il locale di primo soccorso non potranno essere<br />
disposti a mare.<br />
In ogni caso la superficie di arenile occupata dalla totalità dei manufatti, quali<br />
stabilimento, locali di primo soccorso, spogliatoi, docce, WC, camminamenti fissi,<br />
piazzole, piste e pedane, aree a verde ed ogni altra area oggetto di sistemazione stabile non<br />
potrà eccedere 1/3 dell’area in concessione.<br />
Ove a seguito di ripascimento uno stabilimento a mare dovesse risultare posizionato in<br />
secca sull’arenile, il concessionario avrà cura di smontare l’impianto delle palafitte, della<br />
piattaforma e di tutto quello che costituiva lo stabilimento a mare e realizzare ex novo uno<br />
stabilimento a terra, uniformandosi ai canoni del P.R.U.A.<br />
Resta inteso che qualunque sia la tipologia adottata le spese per gli allacci di tutti i servizi necessari<br />
dagli stabilimenti sono a carico del concessionario fino al raggiungimento delle reti comunali.<br />
Deve essere garantita la visuale verso il mare sia dai percorsi pedonali che da quelli viari su tutta<br />
l’area demaniale. La barriera visiva, costituita da volumi e superfici accessorie coperte, non può<br />
essere estesa per tutto il fronte concesso ma sarà ammessa al massimo per il 30 % dello stesso.<br />
24
CONCESSIONI SPECIALI C2<br />
Su tali aree è prevista la sola posa ombrelloni, sedie, sdraio , semplici attrezzature di spiaggia, docce<br />
oltrechè WC e locale Pronto Soccorso. Questi ultimi tre manufatti non possono superare una<br />
superficie massima in pianta di 30 mq.<br />
Si precisa che, qualora l’area non sia servita dalla rete fognante sarà consentita solo l’installazione<br />
di bagni di tipo chimico.<br />
Trattandosi di concessioni ubicate sempre in prossimità di elementi naturali da salvaguardare (dune,<br />
macchia mediterranea, pineta ecc.) le strutture consentite dovranno essere costruite esclusivamente<br />
in legno con processi costruttivi e finiture adeguati al contesto naturalistico in cui vanno installate.<br />
SPIAGGE LIBERE A1<br />
Su tali aree, non servite da stabilimenti balneari, possono essere consentite solo strutture di legno<br />
fino ad una superficie massima di 30 mq, utilizzate per servizi igienici gratuiti, servizi di vigilanza e<br />
di primo soccorso. Si precisa che, qualora l’area non sia servita dalla rete fognante sarà consentita<br />
solo l’installazione di bagni di tipo chimico.Tali eventuali strutture dovranno essere preferibilmente<br />
collocate nella prima zona utile più distante dal mare o a ridosso dell’eventuale fascia arborata<br />
sempre nel rispetto dei limiti imposti dal P.T.A.V.V.A.. L’installazione di tali strutture è soggetta al<br />
rilascio di concessione demaniale marittima che verrà rilasciata dal Servizio Demanio Marittimo<br />
della <strong>Regione</strong> <strong>Molise</strong> all’Amministrazione Comunale. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale<br />
provvedere alla pulizia dell’area nonché ad assicurare il servizio di salvataggio sulle stesse o, in<br />
mancanza, ad apporre idonea cartellonistica informativa e monitoria. Tali strutture dovranno<br />
rispettare la tipologia indicata, in ogni caso dovranno essere decorose, rispettose dell’ambiente<br />
circostante e armonicamente inserite in esso.<br />
Su tali aree possono essere, altresì, realizzate anche strutture in legno, di dimensione in pianta di<br />
3x3 m, utilizzabili dietro autorizzazione (senza oneri finanziari), da parte dei Comuni, della Guardia<br />
Costiera e di Enti Pubblici o assimilabili:<br />
per la rimessa degli attrezzi per la pulizia della spiaggia;<br />
per la creazione di punti di vigilanza per la polizia urbana e costiera per la<br />
sorveglianza ed il salvataggio;<br />
per la creazione di punti di osservazione naturalistica e di godimento della natura<br />
(norme P.T.P.A.A.V.art. 34 punto 6 lettera f (costruzione di capanni per le<br />
osservazioni naturalistiche)<br />
punti di informazione turistica ed alberghiera collegati telematicamente in<br />
L.A.N.(Comuni).<br />
SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE A2<br />
In queste aree devono essere garantiti servizi minimi gratuiti quali la pulizia, il salvamento, i servizi<br />
igienici, la sorveglianza e il primo soccorso a mezzo di strutture stabili fino ad una superficie<br />
massima di 30 mq utilizzabili per la mescita e la ristorazione al banco. Le strutture devono essere<br />
collocate nella prima zona utile pìù distante dal mare o a ridosso dell’eventuale fascia arborata<br />
sempre nel rispetto del contesto naturalistico in cui si inseriscono.<br />
Trattandosi di concessioni ubicate in prossimità di elementi naturali da salvaguardare (dune,<br />
macchia mediterranea, pineta ecc.) le strutture consentite dovranno essere costruite esclusivamente<br />
in legno con processi costruttivi e finiture adeguati al contesto naturalistico in cui vanno installate.<br />
25
AREE DI RICREAZIONE D<br />
D1: all’interno di questo lotto utilizzabile per gli sport acquatici è consentita la realizzazione<br />
strutture stabili fino ad una superficie massima di 30 mq;<br />
D2: Per ogni lotto individuato all’interno dell’area D2, in fase di progettazione specifica<br />
propedeutica all’emanazione del bando di assegnazione, l’estensione massima dei manufatti non<br />
potrà comunque eccedere i 20 mq di superficie coperta.<br />
D3: all’interno di questo lotto utilizzabile per rimessaggio e noleggio di piccoli natanti da diporto,<br />
sport nautici e sport acquatici è consentita la realizzazione strutture stabili fino ad una superficie<br />
massima di 60 mq;<br />
14 Processi costruttivi, materiali e finiture utilizzabili<br />
Processi costruttivi<br />
Sono utilizzabili processi costruttivi e materiali, anche innovativi, che rispondano a due essenziali<br />
requisiti:<br />
- amovibilità (facile rimozione)<br />
- sostenibilità ambientale (efficienza energetica, riduzione dei consumi, riduzione<br />
dell’inquinamento)<br />
Per tutti gli interventi va assicurata pertanto l’assoluta smontabilità delle strutture per cui non<br />
saranno ammessi giunti che per essere disciolti dovessero richiedere pesanti azioni di demolizione e<br />
l’uso di attrezzi demolitori ingombranti e rumorosi. Saranno predilette le giunzioni a mezzo di<br />
piastre, bulloni, viti e chiodi. Le giunzioni potranno essere ricoperte per dare luogo alle superfici<br />
orizzontali e verticali in progetto, ma tali risarciture dovranno essere realizzate in modo tale da<br />
rendere scoperta l’area di giunzione senza azioni di pesante demolizione onde favorire la<br />
manutenzione del giunto ed eventualmente il suo disassemblaggio. La realizzazione della<br />
sistemazione dell’area di sedime dei fabbricati e lo scavo dei bulbi per l’alloggiamento delle opere<br />
di fondazione dovranno essere effettuati col minor movimento di materie possibile e dovrà essere<br />
curato a fine lavori il ripristino dell’area circostante e l’asportazione di ogni residuo di cantiere.<br />
Dovranno essere preferiti materiali naturali ed ecologici e sistemi costruttivi che coniughino<br />
l’innovazione tecnologica con l’eco-efficienza con un alto risparmio energetico e basso livello di<br />
inquinamento.<br />
Materiali e finiture<br />
Secondo quanto prescritto dal P.R.U.A.D.M. (art. 16 ) premesso che tutte le strutture devono essere<br />
amovibili e gli eventuali pali sfilabili, si ipotizzano le seguenti tipologie:<br />
strutture fondali:<br />
• travi prefabbricate su pali in cls centrifugati, getti ed armature di completamento;<br />
• travi di profilati di acciaio con trattamenti anticorrosione, su pali di legno forte o acciaio<br />
infissi nella sabbia.<br />
Strutture portanti verticali:<br />
• pilastri in profilato HE trattati e preverniciati fissati alla base ed in sommità con piastre<br />
imbullonate, eventualmente rivestiti in legno lamellare trattato ignifugo, preimpregnato e<br />
verniciato;<br />
• pilastri in legno lamellare fissati alla base ed in sommità con piastre e ferramenta in<br />
acciaio zincato e tropicalizzato e bulloneria in acciaio inox ad alta resistenza; in<br />
26
alternativa per i locali umidi quali docce e WC cellule prefabbricate in c.a.v. retinato o<br />
similari;<br />
• pareti setto in c.a. sia ordinario che alleggerito fissate alle altre strutture con tenoni,<br />
staffe ed attacchi a baionetta, risarciti con malte siliconiche e feltri di compenso.<br />
Pareti divisorie:<br />
• in sandwich di cartongesso retinato con interposizione di telaio in lamierino zincato da<br />
6-8 d.mi<br />
• sandwich c.s. ma col tegumento esterno in legno preverniciato;<br />
• ogni altro sistema prefabbricato valido da porre in opera con giunti sistematicamente<br />
rigidi ma facilmente smontabili.<br />
Pareti esterne:<br />
• come per le pareti divisorie ma di maggior spessore (10-16 cm) con interposizione di<br />
isolante stirene ad alta densità;<br />
• nel caso di tegumento ligneo va fatto trattamento antimuffa, ignifugo e impregnatura<br />
profonda con impregnante positivo.<br />
• sandwich c.s., ma con pannelli di fibra naturale mineralizzata, finiti al vinile e laccati<br />
con tinte pastello semi-matt.<br />
• ogni altro sistema prefabbricato valido da porre in opera con giunti sistematicamente<br />
rigidi ma facilmente smontabili.<br />
Coperture:<br />
• per cabine e spogliatoi, pannelli in legno tamburato, tavolato in legno a falda, con<br />
superiore tavolato scalettato ed interposta guaina impermeabilizzante oppure con<br />
superiore strato di coppi alla romana; in alternativa al tavolato può utilizzarsi l’onduline<br />
sotto coppo e un semplice frontalino di legno;<br />
• per i prefabbricati copertura come per cabine e spogliatoi oppure in tegoloni di c.a.<br />
normale o alleggerito e sovrastante pavimento a terrazzo nei materiali consentiti.<br />
Orizzontamenti a terra:<br />
la quota del pavimento rispetto all’arenile circostante non potrà eccedere 50 cm. Per<br />
l’accesso si dovrà provvedere con scale o rampe a norma per portatori di handicap. La<br />
struttura della piattaforma sarà realizzata da tegoli cementizi prefabbricati posti a secco<br />
poggianti sulle travi di fondazione o direttamente a terra oppure con la realizzazione di<br />
una piattaforma in legno. Per le pavimentazioni sono consentiti pavimenti in ceramica o<br />
cotto o moduli cementizi colorati (betonelle o similari) posti a secco o con sistemi<br />
facilmente rimovibili. Sono vietati massetti e battuti cementizi, armati e non.<br />
Infissi:<br />
sarà consentito utilizzare come materiali legno naturale o verniciato e profilati di<br />
duralluminio preverniciato. La tipologia è libera in genere ma vanno esclusi gli infissi a<br />
sporgere nelle zone interessate dal transito delle persone.<br />
Scarichi:<br />
gli scarichi provenienti da servizi igienici, docce, cucine o altro dovranno essere<br />
convogliati nella fognatura comunale, se esistente, anche per mezzo di impianti di<br />
sollevamento ove le condizioni altimetriche lo imponessero. In caso di mancanza di<br />
fogna comunale, le acque provenienti da siffatti scarichi dovranno essere convogliate in<br />
apposito impianto di depurazione idoneo oppure in fosse settiche stagne con uno o più<br />
pozzi di decantazione secondo la normativa vigente. Quanto previsto al riguardo dovrà<br />
essere adeguatamente contemplato nel progetto per la realizzazione dello stabilimento e<br />
sarà valutato ai fini del rilascio della permesso dai competenti organi sanitari.<br />
Recinzioni:<br />
le intere aree oggetto di concessione non potranno essere recintate con recinti di nessun<br />
tipo né delimitate con corde o altro per non costituire pericolo per la pubblica<br />
incolumità. Potranno essere segnalati i limiti di concessione con picchetti o paletti di<br />
27
forma, materiale e dimensioni tali da non costituire pericolo. È ammessa invece la<br />
recinzione degli stabilimenti o parti di esso purché realizzate mediante staccionate in<br />
legno semplicemente infisse nel terreno e per altezze non superiori a m. 1,00, in ogni<br />
caso tali staccionate dovranno essere di estensione limitata e perimetrare solo lo<br />
stabilimento.<br />
15 Eliminazione delle barriere architettoniche<br />
La sistemazione dell’arenile concesso per la realizzazione di stabilimenti balneari e per le aree<br />
attrezzate di servizi, deve garantire, ai sensi dell’art. 23 comma 3 della legge n. 104/92, la<br />
visitabilità degli impianti realizzati ai sensi del D.M. LL.PP. n. 236/89 di attuazione della L. n.<br />
13/89, e l’effettiva possibilità di accesso al mare da parte di coloro che, per qualsiasi causa, abbiano<br />
la ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale in forma permanente o temporanea.<br />
Per l’accesso all’arenile, indipendentemente dalla presenza di passaggi pubblici, attrezzati e non, i<br />
concessionari sono obbligati a garantire il libero transito ai portatori di handicap attraverso le<br />
concessioni demaniali marittime e comunali rilasciate per l’uso dell’arenile e per l’esercizio delle<br />
attività balneari senza alcuna discriminazione tra utenti.<br />
L’ordinanza di balneazione detta annualmente le modalità più opportune per garantire il passaggio<br />
obbligato di cui al secondo comma del presente articolo.<br />
16 Opere di urbanizzazione<br />
Le seguenti opere, con i relativi allacciamenti, necessari a garantire il concreto esercizio,<br />
configurano il quadro delle opere di urbanizzazione afferenti la sistemazione dell’arenile:<br />
a. Aree di verde attrezzato;<br />
b. Piazze e percorsi pedonali e ciclabili;<br />
c. Viabilità carrabile;<br />
d. Parcheggi pubblici;<br />
Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, in particolare per quanto concerne la rete dei<br />
percorsi pedonali e ciclabili, dovrà assicurare adeguata omogeneità delle soluzione tipologiche,<br />
dimensionali e formali per tratti organici di consistente ampiezza.<br />
Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione dovrà in ogni caso risultare conforme alle<br />
disposizioni normative per l’eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, L. 104/92,<br />
D.P.R. 503/96 e s.m.i.).<br />
Le opere di urbanizzazione, eventualmente contenute o individuate negli <strong>elab</strong>orati grafici del<br />
presente strumento, hanno un valore indicativo; esse potranno quindi essere riprese, modificate ed<br />
adeguate in sede di progetto esecutivo delle stesse.<br />
17 Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari<br />
Nell’ottica di una migliore gestione ambientale delle proprie attività e servizi l’Amministrazione<br />
Comunale auspica la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno<br />
sviluppo sostenibile del turismo che consenta di preservare l’ecosistema e permetta ai gestori degli<br />
stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (attraverso la diminuzione dei costi di<br />
gestione) e, nel contempo, di rispettare l’ambiente.<br />
La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ma,<br />
preferibilmente, contestuali strumenti di azione:<br />
a. il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli<br />
elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi:<br />
28
• attraverso l’installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di<br />
abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;<br />
• mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli<br />
strumenti adottati nell’impianto per la riduzione dei consumi idrici e, al<br />
contempo, che li inviti ad un uso più parsimonioso del bene acqua;<br />
• attraverso l’organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far<br />
loro comprendere che l’acqua è un bene prezioso e non può essere sprecato;<br />
• attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce ed il loro<br />
riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a<br />
quello principale che alimenti gli scarichi dei water-closet e gli impianti di<br />
irrigazione;<br />
• attraverso l’introduzione di pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare<br />
l’acqua destinata ai servizi igienici e alle docce;<br />
• attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia<br />
elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;<br />
• attraverso il contenimento dei consumi mediante l’uso di temporizzatori,<br />
dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.<br />
b. l’utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili relativamente alle modalità di<br />
gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela:<br />
• raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in<br />
spiaggia, quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc. con la creazione di isole<br />
ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto<br />
che può essere immesso. La creazione di tali isole va concordata con l’azienda<br />
che provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso i turisti andranno esortati ad<br />
effettuare la raccolta differenziata mediante adeguate forme di sensibilizzazione.<br />
• creazione di info-point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione<br />
nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona,<br />
sull’irraggiamento solare e sui consigli per l’esposizione al sole tali da indurre gli<br />
utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l’ambiente che<br />
per la propria salute.<br />
• Educazione ambientale mediante l’introduzione di percorsi “vita sostenibile” con<br />
giochi didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l’importanza sulla<br />
dinamica dell’erosione costiera e sulla qualità delle acque.<br />
I gestori degli stabilimenti balneari che intendono adeguarsi al piano sono pertanto tenuti a<br />
modificare gli aspetti strutturali ed organizzativi degli impianti gestiti, ponendo in essere gli<br />
accorgimenti tecnici e gestionali sopra descritti.<br />
18 Vigilanza sulle aree demaniali marittime<br />
Ferme restando le funzioni di Polizia Marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal<br />
relativo Regolamento di attuazione, le funzioni di vigilanza sull’uso delle aree del Demanio<br />
Marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate dall’Amministrazione comunale per<br />
mezzo dei propri organi competenti.<br />
Il Comando Polizia Municipale ha la competenza e l’obbligo di effettuare sopralluoghi e controlli<br />
sulle aree in concessione e sull’arenile demaniale marittimo e comunale in genere sia di propria<br />
iniziativa che a richiesta degli uffici interessati.<br />
In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni delle norme sull’esercizio delle<br />
concessioni demaniali marittime o di altre disposizioni riguardanti limitazioni alle attività degli<br />
operatori sul Demanio marittimo e/o sull’arenile comunale, gli organi comunali competenti<br />
adottano rispettivamente i provvedimenti di decadenza dalla concessione medesima.<br />
29
Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite<br />
opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal<br />
titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.<br />
30
19 <strong>NORME</strong> RELATIVE ALLE MACRO-AREE<br />
Macro-area 1: zona nord Fiume Biferno – lido Mambo Bar<br />
Complessivamente il fronte mare di quest’area è di circa 1850 m, che sono così ripartiti:<br />
MACRO-AREA 1<br />
COD<br />
DESCRIZIONE<br />
FRONTE<br />
MARE<br />
NOTE<br />
A1 aree libere \<br />
A2 spiagge libere attrezzate \<br />
fasce di rispetto<br />
B<br />
(DPCM 21/12/1995 /art. 23 PTPAAV)<br />
300 m<br />
C1 concessioni ordinarie \<br />
C2 concessioni speciali \<br />
Foce fiume<br />
Biferno<br />
D aree di ricreazione 95 m D1<br />
E aree di ristrutturazione<br />
1750 m<br />
Esterna<br />
all’ambito di<br />
applicazione<br />
PSC<br />
\ Interna al PSC<br />
F aree di interesse pubblico 5 m<br />
Accesso a<br />
mare<br />
L’area ha un grande valore naturalistico, risulta caratterizzata da elementi naturali di rilevante<br />
interesse: Foce del Fiume Biferno e Laghetti salmastri. Il PTPAAV prescrive per quest’area<br />
interventi di ricostruzione e potenziamento della vegetazione tipica dunale ed endemica, nonché<br />
rimboschimento con specie autoctone (art. 34 punto 6 lett. a e b del P.T.P.A.A.V.). Viene prescritto<br />
inoltre di salvaguardare le dune e la loro flora e fauna endemica anche con piantumazione di nuove<br />
essenze reperite in zone limitrofe. Sono ammessi punti di osservazione naturalistica secondo quanto<br />
previsto dall’art. 34 p.6 lett. F del P.T.P.A.A.V..<br />
La macro area ricade inoltre nel sito SIC 7222216, individuato anche come Zona a Protezione<br />
Speciale (ZPS) e risulta pertanto assoggettata alle prescrizioni dettate dalla vigente normativa in<br />
materia (D.M. 03/04/2000, DPR 357/1997, DPR 120/2003 e s.m.i.).<br />
Vista la forte presenza sull’area di dune vanno attuati progetti volti a salvaguardare le dune e la loro<br />
flora e fauna endemica anche con piantumazione di nuove essenze reperite in zone limitrofe e a<br />
realizzare punti di osservazione naturalistica secondo quanto previsto dall’art. 34 p.6 lett. F del<br />
P.T.P.A.A.V..<br />
All’estremità della macro-area, a nord del lido Mambo Bar, è presente una zona D (D1), così come<br />
definita dal P.R.D.U.A.M., essa è destinata ad attività ricreative (sport acquatici senza l’uso di<br />
mezzi a motore: vela, surf, windsurf, ecc..).<br />
Le previsioni del presente piano su questa macroarea sono direttamente attuabili, infatti la zona D1<br />
suddetta può essere immediatamente concessa in quanto direttamente accessibile anche come<br />
accesso carrabile.<br />
31
Macro-area 2: zona centrale lido Mambo Bar – Canale Due Miglia<br />
All’interno di questa macro-area ricadono anche alcune zone F, così come definite dal<br />
P.R.D.U.A.M., in particolare:<br />
- il tratto di lungomare di nuova realizzazione,<br />
- il tracciato del lungomare in previsione,<br />
- un passaggio pubblico più largo dei 5 m previsti per i nuovi accessi al mare situato alle<br />
spalle del Lido Rosa dei Venti;<br />
- un passaggio pubblico, più largo dei 5 m previsti per i nuovi accessi al mare, situato tra il<br />
lido Toschi e il lido Conchiglia Azzurra; in questa previsione è compreso anche il<br />
disegno dell’area antistante attualmente destinata a parcheggio pubblico;<br />
- un parcheggio nei pressi del lido Lucio;<br />
- i nuovi accessi al mare dal n. 1 al n. 20 compresa la modifica dell’accesso esistente “s”<br />
in prossimità del Vallone Due Miglia (vedi tav. 12).<br />
L’attuazione del piano dovrà procedere quindi con la realizzazione di tali progetti anche in<br />
considerazione del fatto che i nuovi accessi sono necessari per l’utilizzazione dei nuovi lotti da dare<br />
in concessione.<br />
Complessivamente il fronte mare di questa macro-area è di circa 3000 m così ripartiti:<br />
MACRO-AREA 2<br />
COD<br />
DESCRIZIONE<br />
FRONTE<br />
MARE<br />
NOTE<br />
A1 aree libere 831 m<br />
A2 spiagge libere attrezzate \<br />
B fasce di rispetto (art. 23 PTPAAV) 50 m<br />
Canale Due<br />
Miglia<br />
C1 concessioni ordinarie 1730<br />
C2 concessioni speciali 110 m C2 lotti 1 e 2<br />
D2<br />
Area priva di<br />
425 m fronte mare<br />
D aree di ricreazione<br />
(retrostante i<br />
lotti)<br />
42 m D3<br />
E aree di ristrutturazione<br />
\<br />
Esterna<br />
all’ambito di<br />
applicazione<br />
PSC<br />
\ Interna al PSC<br />
F aree di interesse pubblico<br />
Lungomare realizzato e<br />
lungomare in fase di previsione<br />
Passaggi pubblici dietro Rosa<br />
dei Venti e tra Lido Toschi e<br />
Conchiglia Azzurra<br />
170 m<br />
Accessi al<br />
mare<br />
32
L’ area destinata a ricreazione denominata area D2 posta a sud del lido Mare Chiaro retrostante i<br />
nuovi lotti per concessioni C1 (lotti 3-4-5-6), adiacente al lungomare di nuova realizzazione, è<br />
direttamente attuabile in quanto servita da accessi esistenti; essa è destinata ad attività ricreative e<br />
per il riposo: all’interno di essa, fatti salvi i necessari percorsi pedonali, sono posizionabili chioschi<br />
per la vendita di prodotti di artigianato ecc..(massimo 20 mq cadauno), giostre e giochi per bambini;<br />
tale area è a ridosso di una duna da assoggettare a ristrutturazione (vedi prescrizioni autorizzazione<br />
n. 4173 Reg. <strong>Molise</strong> Servizio Beni Ambientali), pertanto le strutture andranno realizzate con<br />
l’utilizzo di materiali e tecnologie che non arrechino alcun danno alla duna suddetta.<br />
Per quanto attiene l’area D3 a nord del Canale Due Miglia destinata ad attività ricreative (sport<br />
acquatici senza l’uso di mezzi a motore: vela, surf, windsurf, ecc..) e/o ad attività connesse con la<br />
nautica (noleggio, rimessaggio di piccoli natanti, sport nautici con mezzi a motore) occorrerà<br />
provvedere prima alla modifica dell’accesso esistente “s” per consentire il ripristino della duna<br />
esistente fortemente degradata.<br />
Le nuove concessioni di tipo ordinario C1 previste dal presente Piano sono le seguenti:<br />
- lotto 1: area compresa tra il lido La Playa ed il lido Oasi, con un fronte mare di 43.50 m;<br />
- lotto 2: area compresa tra il lido Oasi ed il lido Toschi, avente un fronte mare di 50 m;<br />
- lotti 3 – 4 – 5 - 6: area a sud del lido Mare Chiaro, aventi fronte mare 40 mt;<br />
- lotti 7 – 8 – 9 –10 - 11: area a nord del lido Ritz, aventi fronte mare rispettivamente di 60<br />
m, 50 m, 40m, 45m.<br />
Le nuove concessioni di tipo speciale C2 previste dal presente Piano sono i lotti 1 e 2, nell’area a<br />
sud del lido Mambo Bar, aventi un fronte mare di 55 m. Tra i nuovi lotti da dare in concessione<br />
sono previsti accessi al mare di larghezza pari a 5 m, ove ciò risulti possibile sono previsti nuovi<br />
accessi a mare anche a ridosso di stabilimenti esistenti (vedi tav. 7b - 9 –10 - 12). Sarà facoltà<br />
dell’Amministrazione competente, alla scadenza delle concessioni attualmente esistenti, provvedere<br />
a realizzare nuovi accessi al mare pubblici tra le stesse mediante (larghezza 5 m) mediante la<br />
riduzione delle aree in concessione.<br />
Andranno inoltre attivati opportuni progetti sulla ricostruzione delle dune con stato di<br />
conservazione insufficiente o in degrado totale (vedi tav. 8).<br />
Macro-area 3: zona Porto Turistico – Happy Family<br />
L’area è fortemente condizionata dalla presenza del Canale Due Miglia e del Porto Turistico.<br />
Nei tratti a nord e a sud di questi elementi è prevista una fascia di rispetto (zona B) che, per quanto<br />
riguarda il Canale Due Miglia, è di 50 m come previsto dall’art. 23 del P.T.P.A.A.V., mentre nel<br />
caso del Porto, si estende dal Canale Due Miglia fino al terzo pennello in direzione sud: 1000 m –<br />
Zona Portuale, tale area resta assoggettata alla specifica normativa vigente in materia.<br />
L’area ricade in zona A 2 N 1 (fasce litoranee fortemente caratterizzate per elementi naturali) del<br />
P.T.P.A.A.V. che prevede che al suo interno siano effettuati interventi di ricostruzione e<br />
potenziamento della vegetazione tipica dunale ed endemica, nonché rimboschimento con specie<br />
autoctone (art. 34 punto 6 lett. a e b del P.T.P.A.A.V.). Sono ammessi punti di osservazione<br />
naturalistica e di godimento della natura (art. 34 punto 6 lett. f del P.T.P.A.A.V.). Restano valide le<br />
prescrizioni riguardanti il rispetto della pineta, delle dune e di flora e fauna endemiche.<br />
La macro area ricade inoltre nel sito SIC 7222217 e risulta pertanto assoggettata alle prescrizioni<br />
dettate dalla vigente normativa in materia (D.M. 03/04/2000, DPR 357/1997, DPR 120/2003 e<br />
s.m.i.).<br />
L’attuabilità delle previsioni su quest’area è subordinata alla realizzazione dei nuovi accessi a mare<br />
ed alla riapertura di quelli esistenti che nel tempo sono stati ostruiti dalla vegetazione o da<br />
recinzioni effettuate dai proprietari dei terreni retrostanti le aree demaniali (vedi tav. 7b); in<br />
particolare:<br />
- accesso “t”<br />
- accesso “u”<br />
33
- accesso “v”<br />
- accesso “w”<br />
Complessivamente il fronte mare di quest’area è di circa 2600 m così ripartiti:<br />
MACRO-AREA 3<br />
COD<br />
DESCRIZIONE<br />
FRONTE<br />
MARE<br />
NOTE<br />
A1 aree libere 150 m<br />
A2 spiagge libere attrezzate \<br />
B fasce di rispetto 1000 m Porto Turistico<br />
C1 concessioni ordinarie 70 m<br />
C2 concessioni speciali 320 m C2 lotti 3 - 6<br />
D aree di ricreazione \<br />
E<br />
aree di ristrutturazione<br />
F aree di interesse pubblico 35 m<br />
Esterna<br />
all’ambito di<br />
\<br />
applicazione<br />
PSC<br />
1007 Interna al PSC<br />
Accessi al<br />
mare<br />
Nelle aree utilizzate dai campeggi a sud del Porto Turistico esiste la necessità di avere accessi liberi<br />
all’arenile anche per poter rendere operativi i 4 lotti C2 previsti nell’area demaniale antistante tali<br />
attività.<br />
Infine nell’ottica della prevenzione degli incendi si suggerisce l’apertura di due nuovi accessi a sud<br />
della struttura della “ex-colonia” che svolgano anche la funzione di piste tagliafuoco. Inoltre è<br />
previsto un percorso a ridosso della pineta che colleghi i due accessi al mare posti all’estremità della<br />
zona destinata ai lotti C2 affinchè gli stessi possano essere serviti all’occorrenza dai mezzi di<br />
soccorso (vedi tav. 12).<br />
All’interno della macro-area sono delimitate due zone E che, per essere caratterizzate da una forte<br />
erosione, necessitano di interventi di ristrutturazione da attuarsi nel rispetto delle norme di cui<br />
sopra.<br />
Macro Area 4: zona Happy Family – foce Saccione.<br />
Si tratta di un’area in cui è molto forte la presenza di elementi naturalistici di valore elevato, essa<br />
ricade all’interno della zona A 2 N 1 (fasce litoranee fortemente caratterizzate per elementi naturali)<br />
del P.T.P.A.A.V., che individua anche elementi sparsi di valore: schede 1 – 11 dell’allegato A.<br />
Sono ammessi punti di osservazione naturalistica e di godimento della natura (art. 34 punto 6 lett. f<br />
del P.T.P.A.A.V.).<br />
La macro area ricade inoltre nel sito SIC 7222217 e risulta pertanto assoggettata alle prescrizioni<br />
dettate dalla vigente normativa in materia (D.M. 03/04/2000, DPR 357/1997, DPR 120/2003 e<br />
s.m.i.).<br />
34
L’utilizzo dell’area per i fini previsti dal PSC è subordinato pertanto ad alcune condizioni<br />
essenziali:<br />
- rispetto della fascia dunale suddetta, in adempimento a quanto prescritto dal<br />
P.T.P.A.A.V.(art. 20 “DUNE DELLE FASCIA COSTIERA: tutti gli usi in queste aree<br />
sono incompatibili e si fa divieto di qualunque intervento di modificazione dello stato dei<br />
luoghi e della vegetazione”), in relazione alle caratteristiche eccezionali della stessa<br />
anche in ragione dell’adesione da parte del Comune di Campomarino al progetto Life-<br />
Maestrale che promuove la valorizzazione e la fruizione dei siti SIC della costa<br />
molisana;<br />
- eventuale raggiungimento di una profondità dell’arenile di almeno 35 m;<br />
- realizzazione di opportuni accessi mediante attraversamento ferrovia.<br />
E’ stata individuata una zona di ristrutturazione di circa 770 m, da considerarsi ESTERNA<br />
all’ambito di applicazione del PSC, in quanto in essa la spiaggia, pur rientrando tra le aree<br />
demaniali marittime così come definite dal Codice della Navigazione (e quindi appartenente DI<br />
FATTO al Demanio Marittimo), ricade oggi su proprietà private.<br />
La zona B – fascia di rispetto di 300 m è stata individuata ai sensi del DPCM 21/12/1995, inoltre la<br />
stessa coincide in parte con quanto previsto dal P.T.P.A.A.V. (fascia di rispetto in prossimità dei<br />
fiumi pari a 150 m).<br />
Il fronte mare della macro-area è di circa 3600 m così ripartiti:<br />
MACRO-AREA 4<br />
COD<br />
DESCRIZIONE<br />
FRONTE<br />
MARE<br />
NOTE<br />
A1 aree libere 1619 m<br />
A2 spiagge libere attrezzate 160 m<br />
fasce di rispetto<br />
B<br />
(DPCM 21/12/1995 /art. 23 PTPAAV)<br />
300 m<br />
Torrente<br />
Saccione<br />
C1 concessioni ordinarie /<br />
C2 concessioni speciali 150 m (futura espansione)<br />
D aree di ricreazione /<br />
E aree di ristrutturazione<br />
770 m<br />
Esterna<br />
all’ambito di<br />
applicazione<br />
PSC<br />
605 m Interna al PSC<br />
F aree di interesse pubblico 15 m<br />
Accessi al<br />
mare<br />
All’interno della macro-area è presente un’area, di circa 600 m, a cui non risulta possibile attribuire<br />
una destinazione d’uso allo stato attuale, a causa dei consistenti fenomeni erosivi che hanno ridotto<br />
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considerevolmente la profondità dell’arenile (a nord del Rio Salzo), pertanto la stessa è stata<br />
individuata come area di ristrutturazione E secondo la definizione data dal P.R.D.U.A.M..<br />
In questa macro-area sono inoltre previsti n. 2 lotti di tipo A/2 il cui fronte mare consentito è di<br />
circa 80 m. Per tali lotti eventuali camminamenti di accesso e le opere consentite dovranno essere<br />
realizzati rispettando la pineta, le dune, la fauna e la flora endemiche; laddove mancassero è<br />
raccomandata la piantumazione di specie endemiche prelevate, con i dovuti accorgimenti, da aree<br />
attigue più floride (mediante appositi progetti approvati dalle autorità competenti).<br />
Attualmente sono presenti solo due accessi a questa Macro-area: uno nei pressi del Rio Salzo,<br />
mediante sottopasso alla ferrovia, e l’altro in prossimità del Fiume Saccione. Tuttavia questo<br />
accesso non possiede i requisiti di sicurezza necessari a garantire la pubblica e privata incolumità,<br />
pertanto l’utilizzazione dell’arenile (aree libere A1 e spiagge attrezzate A2) è subordinata alla<br />
realizzazione di un ulteriore sottopasso alla ferrovia, peraltro già oggetto di Protocollo di Intesa tra<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, <strong>Regione</strong> <strong>Molise</strong>,<br />
Comune di Campomarino, Ferrovie dello Stato. Si precisa che le progressive di tale sottopasso non<br />
sono state definite e dovranno comunque essere oggetto di atto successivo.<br />
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20 MODALITA’ ATTUATIVE DEL PSC<br />
LOTTI DI INTERVENTO<br />
Dei lotti previsti in progetto solo i lotti destinati alle aree D sono immediatamente utilizzabili per i<br />
fini a cui sono destinati, tutti gli altri lotti previsti dalla zonizzazione sono subordinati alla<br />
realizzazione dei relativi accessi al mare.<br />
ACCESSI A MARE<br />
Alcuni dei nuovi accessi previsti in progetto non sono direttamente connessi alla viabilità urbana<br />
pertanto la loro realizzazione è strettamente subordinata a quella di altri accessi sempre in progetto;<br />
in particolare:<br />
- l’accesso 12-13-14 è subordinato alla realizzazione dell’accesso 15-16-17 in quanto<br />
quest’ultimo è collegato tramite l’accesso esistente “q” alla viabilità urbana;<br />
- l’accesso 21 nord e sud è subordinato alla realizzazione degli accessi 22-23 nord e sud<br />
connessi all’accesso esistente “x” che è collegato alla viabilità urbana;<br />
L’accesso 25 potrà essere reso carrabile solo nel tratto che attraversa la pineta poiché dopo la<br />
presenza della duna e il rispetto della stessa non rendono possibile realizzare un percorso con<br />
carrabile.<br />
Inoltre risultano essere carrabili soltanto alcuni accessi:<br />
- esistenti: b, c, e, f, q, r, s, x, xy e xz fino a sotto il ponte della ferrovia;<br />
- di progetto: 2, 6, 24<br />
pertanto sarà opportuno segnalarli adeguatamente al fine di programmare coerentemente le<br />
operazioni di pulizia dell’arenile e indirizzare opportunamente gli eventuali mezzi di soccorso.<br />
DUNE<br />
Laddove siano presenti dune (vedi tav. 8), nel rispetto di quanto previsto dal P.T.P.A.A.V. e della<br />
citata normativa relativa ai siti SIC e ZPS, gli interventi dovranno rispettare anche le seguenti<br />
condizioni:<br />
- eventuali stabilimenti balneari previsti in arenili interessati da dune, dovranno essere<br />
posti ad una distanza non inferiore a m 15 dal piede della duna stessa.<br />
- eventuali piste di accesso agli stabilimenti, pedonali e/o di servizio, da realizzarsi da<br />
parte del Comune con un organico progetto, dovranno assecondare planoaltimetricamente<br />
il sistema dunistico ed essere realizzate con tipologia e materiali<br />
naturali. Sono pertanto escluse le pavimentazioni stradali bituminose e lapidee, mentre<br />
sono ammessi i sistemi con uso di masselli cementizi colorati autoincastranti protetti ai<br />
fianchi da binderi in pietra naturale o in massello di legno (vedi tav. 13).<br />
- sono previste zone per interventi di ricostruzione e potenziamento della vegetazione<br />
tipica spontanea ed endemica. Tali interventi sono consentiti anche nelle zone destinate a<br />
strutture stabili a scopo balneare. Suddetti interventi dovranno essere programmati e<br />
progettati organicamente nel rispetto delle indicazioni fornite dalla normativa vigente in<br />
materia ed essere approvati dagli Enti preposti.<br />
- la manutenzione e la pulizia della zona dunale retrostante le concessioni degli arenili,<br />
ferma restando l’osservanza delle norme del Piano Paesistico e della specifica normativa<br />
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vigente a tutela del dinamismo morfologico e dell’habitat dunale, è posta in ogni caso a<br />
carico del titolare della concessione.<br />
Inoltre andranno attivati opportuni progetti sulla ricostruzione delle dune con stato di conservazione<br />
insufficiente o in degrado totale (vedi tav. 8).<br />
Campomarino, 26/04/2012<br />
Il tecnico incaricato<br />
(arch. Giovanna SCIORRA)<br />
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