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francesco perniciaro - Il Giornale Italiano

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<strong>Il</strong> 2013 è un anno politicamente “intenso”, anche perché, oltre alle<br />

elezioni politiche e a quelle delle regioni Molise e Lombardia, scade<br />

anche il mandato del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,<br />

che a maggio lascia il Colle Quirinale dopo sette anni di reggenza.<br />

A partire da questa fase che trova nelle elezioni la sua espressione<br />

più rilevante e nel rinnovo praticamente totale delle sue istituzioni<br />

la premessa necessaria, l’Italia si inserisce in un percorso<br />

riformista e legislativo che dovrebbe guidarla fuori dalla crisi.<br />

<strong>Il</strong> Presidente della Repubblica Italiana<br />

è il simbolo dell’unità nazionale,<br />

come rappresentanza vivente e giuridica,<br />

secondo la Carta Costituzionale<br />

italiana, in vigore dal 1° gennaio del<br />

1948. <strong>Il</strong> più alto documento di legge<br />

nazionale, stabilisce che può salire<br />

alla carica di Presidente qualsiasi cittadino<br />

italiano che goda dei diritti civili<br />

e politici, purché abbia compiuto<br />

i cinquant’anni d’età. Nella storia d’Italia<br />

tuttavia, non è mai accaduto che<br />

sia stato eletto un presidente fuori dal<br />

Parlamento, preso dalla società civile.<br />

<strong>Il</strong> Presidente della Repubblica è un<br />

organo di “garanzia” costituzionale e<br />

in alcuni casi un organo governante.<br />

L’articolo 87 comma I della Costituzione<br />

dice espressamente che il Presidente<br />

della Repubblica Italiana è “il<br />

Capo dello Stato e il rappresentante<br />

dell’unità nazionale”. Presiede inoltre<br />

il Consiglio Supremo di Difesa e il Consiglio<br />

Superiore della Magistratura. La<br />

residenza ufficiale del Presidente della<br />

Repubblica Italiana è il Palazzo del<br />

Quirinale, che sorge sull’omonimo colle<br />

di Roma. La sua elezione si svolge<br />

in seduta comune del Parlamento, con<br />

l’aggiunta dei rappresentanti di ogni<br />

singola regione. La durata della carica<br />

è di sette anni. La sua elezione è una<br />

“elezione indiretta”. In pratica si tratta<br />

di un processo adottato da molte repubbliche<br />

europee, nel quale i votanti<br />

che prendono parte all’elezione non<br />

scelgono tra i candidati alla carica,<br />

bensì eleggono soggetti che, chiamati<br />

in causa, dovranno scegliere se accedere<br />

o meno, alla carica stessa. Le<br />

elezioni indirette, metodo antico per<br />

la verità, sono spesso usate dai sindacati,<br />

oltre che in certe corporazioni<br />

professionali, civiche o benefiche. Ad<br />

ogni modo, spetta al Presidente della<br />

Lo stendardo del Presidente della Repubblica<br />

...ANCHE LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />

Camera convocare, trenta giorni prima<br />

della scadenza effettiva del mandato<br />

del Presidente della Repubblica, tutti<br />

i membri del Parlamento <strong>Italiano</strong>, per<br />

provvedere alle votazioni. Al momento<br />

dell’elezione, dovrà raggiungersi un<br />

quorum elevato, onde evitare, nel rispetto<br />

della democrazia vigente, che il<br />

presidente incaricato sia espressione<br />

della momentanea maggioranza politica<br />

al governo. L’elezione, la quale<br />

avviene a scrutinio segreto, può durare<br />

anche tre scrutini. Nei primi due<br />

pertanto, la maggioranza dovrà essere<br />

pari ai 2/3 dell’Assemblea (si parla in<br />

questo caso di “maggioranza qualificata”).<br />

Qualora non si riesca ad ottenerla,<br />

si procederà al terzo e ultimo<br />

scrutinio, il quale prevede il raggiungimento<br />

della maggioranza assoluta: la<br />

metà dei presenti più uno. L’inizio effettivo<br />

del mandato del Presidente della<br />

Repubblica si ha dal suo Giuramento,<br />

che presta davanti al Parlamento e<br />

dura 7 anni. La fine del mandato presidenziale<br />

può essere determinata, oltre<br />

che dal decorrere naturale dei sette<br />

anni, anche da altri motivi sanciti<br />

dalla Costituzione: dimissioni, morte,<br />

impedimento permanente, decadenza,<br />

destituzione per alto tradimento<br />

sancito dalla Corte Costituzionale. La<br />

Carta fondamentale italiana stabilisce<br />

la sua “irresponsabilità politica”.<br />

<strong>Il</strong> suo ruolo varia col variare del momento<br />

politico nazionale, in base dunque<br />

agli equilibri della maggioranza di<br />

Governo. Per cui, in caso di rapporti<br />

instabili con rischio di crisi imminente,<br />

ha la facoltà di sciogliere le Camere<br />

in vista di una nuova consultazione<br />

elettorale. Lo scioglimento anticipato<br />

si effettua solo in casi gravi e soltanto<br />

dopo aver sentito i Presidenti della<br />

Camera e del Senato, sempre che il<br />

periodo non coincida con gli ultimi sei<br />

mesi del mandato del Presidente della<br />

Repubblica e salvo il caso in cui questi<br />

sei mesi non siano anche gli ultimi sei<br />

del governo. Nei suoi rapporti di Governo,<br />

il Presidente della Repubblica<br />

deve farsi esclusivamente garante del<br />

rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione.<br />

<strong>Il</strong> Presidente della Repubblica<br />

ha responsabilità giuridica, all’interno<br />

dell’esercizio delle proprie funzioni,<br />

unicamente per quanto riguarda i reati<br />

di Alto Tradimento e Attentato alla<br />

Costituzione.<br />

Pag. 24 70/2013

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