francesco perniciaro - Il Giornale Italiano
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<strong>Il</strong> 2013 è un anno politicamente “intenso”, anche perché, oltre alle<br />
elezioni politiche e a quelle delle regioni Molise e Lombardia, scade<br />
anche il mandato del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,<br />
che a maggio lascia il Colle Quirinale dopo sette anni di reggenza.<br />
A partire da questa fase che trova nelle elezioni la sua espressione<br />
più rilevante e nel rinnovo praticamente totale delle sue istituzioni<br />
la premessa necessaria, l’Italia si inserisce in un percorso<br />
riformista e legislativo che dovrebbe guidarla fuori dalla crisi.<br />
<strong>Il</strong> Presidente della Repubblica Italiana<br />
è il simbolo dell’unità nazionale,<br />
come rappresentanza vivente e giuridica,<br />
secondo la Carta Costituzionale<br />
italiana, in vigore dal 1° gennaio del<br />
1948. <strong>Il</strong> più alto documento di legge<br />
nazionale, stabilisce che può salire<br />
alla carica di Presidente qualsiasi cittadino<br />
italiano che goda dei diritti civili<br />
e politici, purché abbia compiuto<br />
i cinquant’anni d’età. Nella storia d’Italia<br />
tuttavia, non è mai accaduto che<br />
sia stato eletto un presidente fuori dal<br />
Parlamento, preso dalla società civile.<br />
<strong>Il</strong> Presidente della Repubblica è un<br />
organo di “garanzia” costituzionale e<br />
in alcuni casi un organo governante.<br />
L’articolo 87 comma I della Costituzione<br />
dice espressamente che il Presidente<br />
della Repubblica Italiana è “il<br />
Capo dello Stato e il rappresentante<br />
dell’unità nazionale”. Presiede inoltre<br />
il Consiglio Supremo di Difesa e il Consiglio<br />
Superiore della Magistratura. La<br />
residenza ufficiale del Presidente della<br />
Repubblica Italiana è il Palazzo del<br />
Quirinale, che sorge sull’omonimo colle<br />
di Roma. La sua elezione si svolge<br />
in seduta comune del Parlamento, con<br />
l’aggiunta dei rappresentanti di ogni<br />
singola regione. La durata della carica<br />
è di sette anni. La sua elezione è una<br />
“elezione indiretta”. In pratica si tratta<br />
di un processo adottato da molte repubbliche<br />
europee, nel quale i votanti<br />
che prendono parte all’elezione non<br />
scelgono tra i candidati alla carica,<br />
bensì eleggono soggetti che, chiamati<br />
in causa, dovranno scegliere se accedere<br />
o meno, alla carica stessa. Le<br />
elezioni indirette, metodo antico per<br />
la verità, sono spesso usate dai sindacati,<br />
oltre che in certe corporazioni<br />
professionali, civiche o benefiche. Ad<br />
ogni modo, spetta al Presidente della<br />
Lo stendardo del Presidente della Repubblica<br />
...ANCHE LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
Camera convocare, trenta giorni prima<br />
della scadenza effettiva del mandato<br />
del Presidente della Repubblica, tutti<br />
i membri del Parlamento <strong>Italiano</strong>, per<br />
provvedere alle votazioni. Al momento<br />
dell’elezione, dovrà raggiungersi un<br />
quorum elevato, onde evitare, nel rispetto<br />
della democrazia vigente, che il<br />
presidente incaricato sia espressione<br />
della momentanea maggioranza politica<br />
al governo. L’elezione, la quale<br />
avviene a scrutinio segreto, può durare<br />
anche tre scrutini. Nei primi due<br />
pertanto, la maggioranza dovrà essere<br />
pari ai 2/3 dell’Assemblea (si parla in<br />
questo caso di “maggioranza qualificata”).<br />
Qualora non si riesca ad ottenerla,<br />
si procederà al terzo e ultimo<br />
scrutinio, il quale prevede il raggiungimento<br />
della maggioranza assoluta: la<br />
metà dei presenti più uno. L’inizio effettivo<br />
del mandato del Presidente della<br />
Repubblica si ha dal suo Giuramento,<br />
che presta davanti al Parlamento e<br />
dura 7 anni. La fine del mandato presidenziale<br />
può essere determinata, oltre<br />
che dal decorrere naturale dei sette<br />
anni, anche da altri motivi sanciti<br />
dalla Costituzione: dimissioni, morte,<br />
impedimento permanente, decadenza,<br />
destituzione per alto tradimento<br />
sancito dalla Corte Costituzionale. La<br />
Carta fondamentale italiana stabilisce<br />
la sua “irresponsabilità politica”.<br />
<strong>Il</strong> suo ruolo varia col variare del momento<br />
politico nazionale, in base dunque<br />
agli equilibri della maggioranza di<br />
Governo. Per cui, in caso di rapporti<br />
instabili con rischio di crisi imminente,<br />
ha la facoltà di sciogliere le Camere<br />
in vista di una nuova consultazione<br />
elettorale. Lo scioglimento anticipato<br />
si effettua solo in casi gravi e soltanto<br />
dopo aver sentito i Presidenti della<br />
Camera e del Senato, sempre che il<br />
periodo non coincida con gli ultimi sei<br />
mesi del mandato del Presidente della<br />
Repubblica e salvo il caso in cui questi<br />
sei mesi non siano anche gli ultimi sei<br />
del governo. Nei suoi rapporti di Governo,<br />
il Presidente della Repubblica<br />
deve farsi esclusivamente garante del<br />
rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione.<br />
<strong>Il</strong> Presidente della Repubblica<br />
ha responsabilità giuridica, all’interno<br />
dell’esercizio delle proprie funzioni,<br />
unicamente per quanto riguarda i reati<br />
di Alto Tradimento e Attentato alla<br />
Costituzione.<br />
Pag. 24 70/2013