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LA TUTELA DELLA SALUTE - Università degli Studi del Molise

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Si è voluto, in sintesi, dar luogo ad un processo di pubblicizzazione <strong>del</strong> sistema<br />

sanitario, tanto che, solo residualmente si prefigurava la possibilità <strong>del</strong>l’attività da<br />

parte <strong>del</strong>le case di cura private con i relativi requisiti di funzionalità e la cui<br />

permanenza incominciava a perdere il ruolo di priorità per assurgere ad elemento<br />

strumentale <strong>del</strong> nuovo sistema assistenziale curativo.<br />

Sostanzialmente anche con tale mo<strong>del</strong>lo di “ Organizzazione “, il legislatore ha<br />

rivolto l’attenzione al mero aspetto curativo/sanitario, tanto che i servizi erano<br />

tipicizzati negli aspetti: - Igienico-organizzative; - Diagnosi e cura integrati dai servizi<br />

amministrativi e generali impostati come supporto funzionale e strumentale<br />

<strong>del</strong>l’apparato politico ( Consiglio di Amministrazione) e <strong>del</strong>l’ attività medicosanitaria<br />

52 .<br />

E già questo determina una grave situazione di passività che si aggravò, in breve<br />

tempo, con le necessità di istituire le strutture di diagnosi e cura nonché con l’obbligo<br />

di assistere tutti i “ malati” .<br />

Con l’entrata in vigore <strong>del</strong>la legge Mariotti ( L.132/68 ), l’intero sistema di<br />

sovvenzionamento <strong>del</strong>la sanità venne trasferito alle finanze pubbliche per cui, come<br />

primo passo, si dovette procedere all’estinzione dei debiti <strong>degli</strong> Enti Mutualistici ed al<br />

finanziamento <strong>del</strong>la spesa sanitaria 53 .<br />

In questa fase ci si accorse <strong>del</strong>le concrete necessità finanziarie, non solo a livello<br />

centrale, ma anche a livello regionale, indispensabile per le nuova assistenza sanitaria<br />

tanto che si cominciò ad avvertire che l’intero settore sanità avrebbe assorbito molte<br />

risorse finanziarie <strong>del</strong>la Regione (oltre che <strong>del</strong>lo Stato) nonché <strong>degli</strong> stessi Enti<br />

ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi <strong>del</strong>lo Stato ed esercitano le<br />

funzioni amministrative proprie o loro <strong>del</strong>egate.<br />

Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti principi:<br />

a) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di<br />

organizzazione <strong>del</strong> territorio di competenza <strong>del</strong>le regioni;<br />

b) unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando la<br />

normativa alle esigenze <strong>del</strong>le singole situazioni regionali;<br />

c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.<br />

Le regioni svolgono la loro attività secondo il metodo <strong>del</strong>la programmazione pluriennale e <strong>del</strong>la più<br />

ampia partecipazione democratica, in armonia con le rispettive norme statutarie. A tal fine,<br />

nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa<br />

consultazione <strong>degli</strong> enti locali, <strong>del</strong>le università presenti nel territorio regionale, <strong>del</strong>le organizzazioni<br />

maggiormente rappresentative <strong>del</strong>le forze sociali e <strong>degli</strong> operatori <strong>del</strong>la sanità, nonché <strong>degli</strong> organi<br />

<strong>del</strong>la sanità militare territoriale competenti.<br />

Con questi ultimi le regioni possono concordare:<br />

a) l'uso <strong>del</strong>le strutture ospedaliere militari in favore <strong>del</strong>le popolazioni civili nei casi di<br />

calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari;<br />

b) l'uso dei servizi di prevenzione <strong>del</strong>le unità sanitarie locali al fine di contribuire al<br />

miglioramento <strong>del</strong>le condizioni igienico-sanitarie dei militari.<br />

Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti territoriali <strong>del</strong>le unità sanitarie<br />

locali, che debbono coincidere con gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali.<br />

All'atto <strong>del</strong>la determinazione <strong>degli</strong> ambiti di cui al comma precedente, le regioni provvedono<br />

altresì ad adeguare la <strong>del</strong>imitazione dei distretti scolastici e di altre unità di servizio in modo che<br />

essi, di regola, coincidano.<br />

52 Il corpus normativo <strong>del</strong>la legge cd. “Mariotti”, espressione e non solo <strong>del</strong>le concessioni politiche<br />

<strong>del</strong> tempo, riteneva di dover tenere distinto l’organo politico da quello tecnico ( non solo sanitario<br />

ma anche amministrativo) e di conseguenza procedeva ad affiancare al Consiglio di<br />

Amministrazione( art. 9 ) due nuove figure ( il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario)<br />

che lo supportassero a livello provvedimentale e un Consiglio dei sanitari( art. 13) cha ha<br />

funzionato come filtro <strong>del</strong>le decisioni politiche. In sostanza il potere decisionale competeva<br />

all’Organo politico, espressione di diversificati interessi e rappresentanze, mentre agli Organo<br />

Tecnici era riservato solo un potere consultivo.<br />

53 Vedi Decreto legislativo n. 264 <strong>del</strong> 1974 successivamente convertito nella legge n. 386 <strong>del</strong> 1974.

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