LA TUTELA DELLA SALUTE - Università degli Studi del Molise
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Si è voluto, in sintesi, dar luogo ad un processo di pubblicizzazione <strong>del</strong> sistema<br />
sanitario, tanto che, solo residualmente si prefigurava la possibilità <strong>del</strong>l’attività da<br />
parte <strong>del</strong>le case di cura private con i relativi requisiti di funzionalità e la cui<br />
permanenza incominciava a perdere il ruolo di priorità per assurgere ad elemento<br />
strumentale <strong>del</strong> nuovo sistema assistenziale curativo.<br />
Sostanzialmente anche con tale mo<strong>del</strong>lo di “ Organizzazione “, il legislatore ha<br />
rivolto l’attenzione al mero aspetto curativo/sanitario, tanto che i servizi erano<br />
tipicizzati negli aspetti: - Igienico-organizzative; - Diagnosi e cura integrati dai servizi<br />
amministrativi e generali impostati come supporto funzionale e strumentale<br />
<strong>del</strong>l’apparato politico ( Consiglio di Amministrazione) e <strong>del</strong>l’ attività medicosanitaria<br />
52 .<br />
E già questo determina una grave situazione di passività che si aggravò, in breve<br />
tempo, con le necessità di istituire le strutture di diagnosi e cura nonché con l’obbligo<br />
di assistere tutti i “ malati” .<br />
Con l’entrata in vigore <strong>del</strong>la legge Mariotti ( L.132/68 ), l’intero sistema di<br />
sovvenzionamento <strong>del</strong>la sanità venne trasferito alle finanze pubbliche per cui, come<br />
primo passo, si dovette procedere all’estinzione dei debiti <strong>degli</strong> Enti Mutualistici ed al<br />
finanziamento <strong>del</strong>la spesa sanitaria 53 .<br />
In questa fase ci si accorse <strong>del</strong>le concrete necessità finanziarie, non solo a livello<br />
centrale, ma anche a livello regionale, indispensabile per le nuova assistenza sanitaria<br />
tanto che si cominciò ad avvertire che l’intero settore sanità avrebbe assorbito molte<br />
risorse finanziarie <strong>del</strong>la Regione (oltre che <strong>del</strong>lo Stato) nonché <strong>degli</strong> stessi Enti<br />
ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi <strong>del</strong>lo Stato ed esercitano le<br />
funzioni amministrative proprie o loro <strong>del</strong>egate.<br />
Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti principi:<br />
a) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di<br />
organizzazione <strong>del</strong> territorio di competenza <strong>del</strong>le regioni;<br />
b) unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando la<br />
normativa alle esigenze <strong>del</strong>le singole situazioni regionali;<br />
c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.<br />
Le regioni svolgono la loro attività secondo il metodo <strong>del</strong>la programmazione pluriennale e <strong>del</strong>la più<br />
ampia partecipazione democratica, in armonia con le rispettive norme statutarie. A tal fine,<br />
nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa<br />
consultazione <strong>degli</strong> enti locali, <strong>del</strong>le università presenti nel territorio regionale, <strong>del</strong>le organizzazioni<br />
maggiormente rappresentative <strong>del</strong>le forze sociali e <strong>degli</strong> operatori <strong>del</strong>la sanità, nonché <strong>degli</strong> organi<br />
<strong>del</strong>la sanità militare territoriale competenti.<br />
Con questi ultimi le regioni possono concordare:<br />
a) l'uso <strong>del</strong>le strutture ospedaliere militari in favore <strong>del</strong>le popolazioni civili nei casi di<br />
calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari;<br />
b) l'uso dei servizi di prevenzione <strong>del</strong>le unità sanitarie locali al fine di contribuire al<br />
miglioramento <strong>del</strong>le condizioni igienico-sanitarie dei militari.<br />
Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti territoriali <strong>del</strong>le unità sanitarie<br />
locali, che debbono coincidere con gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali.<br />
All'atto <strong>del</strong>la determinazione <strong>degli</strong> ambiti di cui al comma precedente, le regioni provvedono<br />
altresì ad adeguare la <strong>del</strong>imitazione dei distretti scolastici e di altre unità di servizio in modo che<br />
essi, di regola, coincidano.<br />
52 Il corpus normativo <strong>del</strong>la legge cd. “Mariotti”, espressione e non solo <strong>del</strong>le concessioni politiche<br />
<strong>del</strong> tempo, riteneva di dover tenere distinto l’organo politico da quello tecnico ( non solo sanitario<br />
ma anche amministrativo) e di conseguenza procedeva ad affiancare al Consiglio di<br />
Amministrazione( art. 9 ) due nuove figure ( il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario)<br />
che lo supportassero a livello provvedimentale e un Consiglio dei sanitari( art. 13) cha ha<br />
funzionato come filtro <strong>del</strong>le decisioni politiche. In sostanza il potere decisionale competeva<br />
all’Organo politico, espressione di diversificati interessi e rappresentanze, mentre agli Organo<br />
Tecnici era riservato solo un potere consultivo.<br />
53 Vedi Decreto legislativo n. 264 <strong>del</strong> 1974 successivamente convertito nella legge n. 386 <strong>del</strong> 1974.