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LA TUTELA DELLA SALUTE - Università degli Studi del Molise

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ospedaliero basato su di una molteplicità di enti e di istituti ad un Servizio sanitario<br />

nazionale unico 62 .<br />

Con 1'istituzione <strong>del</strong> Servizio sanitario nazionale si intese abbandonare la disparità di<br />

trattamento e la limitatezza <strong>degli</strong> interventi che contraddistingueva il sistema <strong>del</strong>le<br />

mutue, per definire un vero e proprio servizio pubblico sanitario, caratterizzato da<br />

principi di universalità, di uguaglianza e di globalità <strong>degli</strong> interventi, che intendono<br />

assicurare - a differenza di quanta avveniva precedentemente - la prevenzione <strong>del</strong>le<br />

malattie e 1'accesso dei cittadini alle cure in condizioni di equità ed uniformità.<br />

Nell’evoluzione legislativa italiana in materia sanitaria, la legge “833” costituisce una<br />

tappa fondamentale che chiude definitivamente l’era mutualista per volgersi verso<br />

obiettivi diretti ad una maggiore omegeneità, equità ed efficienza, anche con maggior<br />

preoccupazione per il bilancio <strong>del</strong>lo Stato che aveva dovuto far fronte ad una mole<br />

consistenti di debiti 63 .<br />

Insomma la nuova riforma, quella introdotta dalla L. 833/77, si può a ben ragione<br />

definire come espressione Walferiana <strong>del</strong> pianeta <strong>del</strong>la sanità 64 .<br />

Con tale riforma si sono tentati di attuare i principi costituzionali attraverso la<br />

“globalizzazione” <strong>del</strong>la Salute, la regionalizzazione 65 <strong>del</strong> personale e la utilizzazione,<br />

integrativa, di strutture private.<br />

Ancora una volta la riforma era espressione <strong>del</strong>le evoluzioni concettuali-politiche <strong>del</strong><br />

tempo 66 .<br />

62 Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso <strong>del</strong>le funzioni, <strong>del</strong>le strutture, dei servizi<br />

e <strong>del</strong>le attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero <strong>del</strong>la salute fisica e<br />

psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo<br />

modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti <strong>del</strong> servizio. L'attuazione <strong>del</strong><br />

servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo<br />

la partecipazione dei cittadini (art. 1 <strong>del</strong>la legge n.833 <strong>del</strong> 1978). Cfr. anche “Cassazione civile ,<br />

sez. lav., n. 17594 <strong>del</strong> 01 Settembre 2004, Cassazione civile , sez. lav., n. 6105 <strong>del</strong>l’11 Novembre<br />

1988 e Consiglio Stato , sez. V, n. 562 <strong>del</strong> 17 Maggio 1996”.In tal senso v. CILIONE G. “Diritto<br />

sanitario”, Maggioli editore, 2005.<br />

63 Tra i vari mo<strong>del</strong>li di sistemi sanitari ai quali poteva ispirarsi la legge fondamentale di<br />

organizzazione <strong>del</strong> sistema di sanità pubblica, il legislatore italiano segue, e ne seguirà anche<br />

1'evoluzione nelle successive riforme a venire, 1'assetto <strong>del</strong> National Health Service <strong>del</strong> Regno<br />

Unito, basato su un circuito nazionale di strutture pubbliche con il compito di erogare le prestazioni<br />

di prevenzione, cura e riabilitazione e interamente finanziato a carico <strong>del</strong>la collettività, sia<br />

attraverso contributi, sia per mezzo di prelievi derivanti dalla fiscalità generale. Sul punto Cfr.<br />

BENCI L., “Aspetti giuridici <strong>del</strong>la professione infermieristica. Elementi di legislazione sanitaria”,<br />

MacGraw-Hill Libri Italia, 2005.<br />

64 Sul punto cfr. BOTTARI - CILIONE, Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e decreto legislativo n.<br />

502 <strong>del</strong> 1992 e successive modificazioni - Testi coordinati ed annotati con la normativa statale e le<br />

pronunce <strong>del</strong>la Corte Costituzionale, Maggioli, Rimini, 1997.<br />

65 Il D.P.R. n. 79 <strong>del</strong> 1979 ha regolamentato lo stato giuridico <strong>del</strong> personale <strong>del</strong>le Unità sanitarie<br />

locali, istituite con la legge n.833/78, inquadrando il personale addetto ai presidi, servizi ed uffici in<br />

ruoli nominativi regionali, istituiti e gestiti dalla regione (art.1) e contemplando anche i<br />

trasferimenti <strong>del</strong>lo stesso personale tra unità sanitarie locali nell’ambito <strong>del</strong>la stessa regione e quelli<br />

interregionali.

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