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LA TUTELA DELLA SALUTE - Università degli Studi del Molise

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Le anzidette problematiche ed altre, che investono l’attuale mondo sanitario, le più<br />

note, evidenziano che anche con la attuale riforma – e permanendo tali errori - non<br />

si potrà mai pervenire ad una corretta utilizzazione dei fondi ed ad ottimale livello<br />

assistenziale di qualità.<br />

Ad oltre sei anni dalla "riforma Ter" si può ben affermare che gli obiettivi<br />

programmati sono ancora in massima parte non realizzati , tanto che forse ci si avvia<br />

ad un nuovo fallimento, anche se a livello regionale traspaiono le potenzialità <strong>del</strong>la<br />

riforma.<br />

Il pericolo di una mancata attuazione in concreto <strong>degli</strong> aspetti innovativi <strong>del</strong>la<br />

riforma investe anche le micro-realtà territoriali, benché i dati recenti siano in parte<br />

confortanti.<br />

A seguito <strong>del</strong>la novità introdotte in materia è fuori dubbio che la Regione sia assurta<br />

ad Ente principale <strong>del</strong>la disciplina sanitaria 88 sia come programmazione locale, sia<br />

come determinazione <strong>degli</strong> obiettivi e dei principi <strong>del</strong>l’organizzazione dei servizi e<br />

<strong>del</strong>le attività <strong>del</strong>la USL sul territorio.<br />

In tale prospettiva è indubbio che tale funzione normativa richiede, a monte, la<br />

conoscenza dei "dati sanitari" per l’articolazione sanitaria sul territorio e<br />

l’individuazione <strong>degli</strong> obiettivi, nonché, conseguentemente, <strong>degli</strong> organismi che<br />

attuano gli obiettivi con i fondi loro assegnati 89 .<br />

h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all’interno di<br />

ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione <strong>del</strong>la<br />

pratica clinica e assistenziale e di assicurare l’applicazione dei livelli essenziali di assistenza;<br />

i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli<br />

previsti.<br />

87 I Piani Sanitari Regionali, adottati dall’organo consiliare e quindi espressione <strong>del</strong> potere politico,<br />

rappresentano lo strumento per soddisfare le esigenze specifiche <strong>del</strong>la popolazione, anche in<br />

riferimento agli obiettivi prefissi dal Piano Sanitario Nazionale. Pertanto, le Regioni devono, entro<br />

cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore <strong>del</strong> PSN, adottare o adeguare i PSR, prevedendo<br />

forme di partecipazione <strong>del</strong>le autonomie locali, <strong>del</strong>le formazioni sociali private non aventi scopi di<br />

lucro ed impegnate nel campo <strong>del</strong>l’assistenza sociale e sanitaria, nonché, <strong>del</strong>le organizzazioni<br />

sindacali e <strong>del</strong>le strutture private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale.<br />

La mancata predisposizione <strong>del</strong> Piano Sanitario Regionale non comporta l’inapplicabilità <strong>del</strong>le<br />

disposizioni <strong>del</strong> Piano Sanitario Nazionale, in questo caso, però, trascorso un anno dall’entrata in<br />

vigore <strong>del</strong> PSN e nel caso che una Regione non abbia adottato un proprio PSR, il Ministro <strong>del</strong>la<br />

Sanità, sentita la Regione interessata, fissa un termine, non inferiore a tre mesi, entro il quale detta<br />

Regione dovrà provvedere alla predisposizione <strong>del</strong> Piano. Trascorso inutilmente tale termine, il<br />

Consiglio dei Ministri, su proposta <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>la Sanità, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari<br />

regionali e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le<br />

Province autonome, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella Regione al Piano Sanitario<br />

Nazionale, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.<br />

88 Il decentramento <strong>del</strong>le decisioni previsto dal legislatore (autonomia e responsabilità gestionali)<br />

comporta infatti una più accentuata regionalizzazione <strong>del</strong> sistema. Il nuovo assetto mantiene i<br />

notevoli margini di discrezionalità goduti dalle Regioni dal lato <strong>del</strong>le spese. Questi, però, vengono<br />

controbilanciati da un ampliamento <strong>del</strong> potere e <strong>del</strong>le responsabilità regionali dal lato <strong>del</strong>le entrate.<br />

Alle Regioni viene esplicitamente trasferita la responsabilità di decidere l’ammontare totale di<br />

risorse da assegnare all’assistenza sanitaria nel proprio territorio e di fissare le priorità di intervento<br />

in campo sanitario allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza (In tal senso cfr. R.<br />

LEVAGGI e S. CAPRI: “Economia sanitaria”; ed. Franco Angeli s.r.l, Milano, 2003).<br />

89 Quanto sopra esposto sgombra il campo dalle polemiche che hanno investito alcune Regioni,<br />

non senza risvolti campanilistici o politici, l’individuazione <strong>del</strong> numero <strong>del</strong>le AUSL sul territorio

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