il tuo COMMERCIO - Gruppo Agenti UNIPOL
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Sinistro - e che ne faccia esplicita richiesta;<br />
• non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate<br />
contestazioni sulla indennizzab<strong>il</strong>ità<br />
del danno;<br />
• l’Indennizzo presumib<strong>il</strong>e non sia inferiore a<br />
€ 15.000,00;<br />
• non esistano impedimenti contrattuali (vincoli,<br />
interessi di terzi, ipoteche).<br />
La Società corrisponderà l’anticipo dopo sessanta<br />
giorni dalla data di denuncia del Sinistro<br />
sempreché siano trascorsi almeno trenta<br />
giorni dalla richiesta.<br />
L’acconto non potrà comunque superare:<br />
• € 50.000,00 in caso di Sinistro relativo alla<br />
Sezione Furto<br />
• € 250.000,00 in caso di Sinistro relativo alla<br />
Sezione Incendio<br />
qualunque sia l’entità del danno stimato.<br />
Art. 2.6 - Raccolte e collezioni<br />
Qualora una raccolta o collezione venga<br />
asportata o danneggiata parzialmente, la Società<br />
indennizzerà soltanto <strong>il</strong> valore dei singoli<br />
pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi<br />
conseguente deprezzamento della raccolta o<br />
collezione o delle rispettive parti.<br />
Art. 2.7- Titoli di credito<br />
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane<br />
stab<strong>il</strong>ito che:<br />
• la Società, salvo diversa pattuizione, non<br />
pagherà l’importo per essi liquidato prima<br />
delle rispettive scadenze, se previste;<br />
• l’Assicurato deve restituire alla Società l’Indennizzo<br />
per essi percepito non appena i<br />
titoli di credito siano divenuti inefficaci, per<br />
effetto della procedura di ammortamento(se<br />
consentita);<br />
• <strong>il</strong> loro valore è dato dalla somma in essi riportata.<br />
Per quanto riguarda in particolare gli effetti<br />
cambiari, rimane inoltre stab<strong>il</strong>ito che l’assicurazione<br />
vale soltanto per gli effetti per i quali<br />
sia possib<strong>il</strong>e l’esercizio dell’azione cambiaria.<br />
Art. 2.8 - Ricette mediche<br />
Per le Ricette mediche si procede alla determinazione<br />
dell’ammontare del danno valutando<br />
l’importo di credito relativo a quelle<br />
andate distrutte al netto dei tickets incassati.<br />
Ai fini di tale stima, in assenza di documentazione,<br />
si calcola:<br />
a) l’importo ottenuto dalla Azienda Sanitaria<br />
quale rimborso, nell’anno solare precedente,<br />
per <strong>il</strong> periodo corrispondente a quello intercorso<br />
tra l’ultima consegna delle Ricette<br />
mediche all’Azienda Sanitaria e <strong>il</strong> momento<br />
del Sinistro;<br />
b) la media dei rimborsi ottenuti nel semestre<br />
precedente alla predetta ultima consegna;<br />
c) la media dei rimborsi ottenuti nello stesso<br />
semestre dell’anno solare precedente.<br />
L’ammontare del danno viene determinato dal<br />
prodotto dell’importo di cui al punto a) per <strong>il</strong><br />
rapporto degli importi di cui al punto b) e c),<br />
con <strong>il</strong> massimo della somma assicurata, dedotto<br />
<strong>il</strong> valore di rimborso delle prescrizioni di<br />
cui sopra rimaste non sottratte né distrutte.<br />
Qualora l’Assicurato sia in grado di dimostrare,<br />
con apposita documentazione, l’importo delle<br />
prescrizioni mediche sottratte e/o distrutte,<br />
l’ammontare del danno verrà determinato in<br />
base ai duplicati esibiti.<br />
Art. 2.9 - Esagerazione dolosa del danno<br />
Il Contraente o l’Assicurato che dolosamente<br />
esagera l’ammontare del danno dichiarando<br />
distrutte o rubate cose che non esistevano<br />
al momento del Sinistro, che occulta, sottrae<br />
o manomette cose non danneggiate o non<br />
rubate, che adopera a giustificazione mezzi<br />
o documenti menzogneri o fraudolenti, che<br />
altera le tracce o gli indizi materiali del reato<br />
ed i residui del Sinistro, perde <strong>il</strong> diritto all’Indennizzo.<br />
Art. 2.10 - Titolarità dei diritti nascenti dalla<br />
polizza<br />
La polizza deve intendersi stipulata dal Contraente<br />
in nome proprio e anche nell’interesse<br />
di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti<br />
dalla polizza non possono essere esercitati<br />
che dal Contraente e dalla Società.<br />
Spetta in particolare al Contraente compiere<br />
gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione<br />
dei danni.<br />
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO<br />
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