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il tuo COMMERCIO - Gruppo Agenti UNIPOL

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Sinistro - e che ne faccia esplicita richiesta;<br />

• non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate<br />

contestazioni sulla indennizzab<strong>il</strong>ità<br />

del danno;<br />

• l’Indennizzo presumib<strong>il</strong>e non sia inferiore a<br />

€ 15.000,00;<br />

• non esistano impedimenti contrattuali (vincoli,<br />

interessi di terzi, ipoteche).<br />

La Società corrisponderà l’anticipo dopo sessanta<br />

giorni dalla data di denuncia del Sinistro<br />

sempreché siano trascorsi almeno trenta<br />

giorni dalla richiesta.<br />

L’acconto non potrà comunque superare:<br />

• € 50.000,00 in caso di Sinistro relativo alla<br />

Sezione Furto<br />

• € 250.000,00 in caso di Sinistro relativo alla<br />

Sezione Incendio<br />

qualunque sia l’entità del danno stimato.<br />

Art. 2.6 - Raccolte e collezioni<br />

Qualora una raccolta o collezione venga<br />

asportata o danneggiata parzialmente, la Società<br />

indennizzerà soltanto <strong>il</strong> valore dei singoli<br />

pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi<br />

conseguente deprezzamento della raccolta o<br />

collezione o delle rispettive parti.<br />

Art. 2.7- Titoli di credito<br />

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane<br />

stab<strong>il</strong>ito che:<br />

• la Società, salvo diversa pattuizione, non<br />

pagherà l’importo per essi liquidato prima<br />

delle rispettive scadenze, se previste;<br />

• l’Assicurato deve restituire alla Società l’Indennizzo<br />

per essi percepito non appena i<br />

titoli di credito siano divenuti inefficaci, per<br />

effetto della procedura di ammortamento(se<br />

consentita);<br />

• <strong>il</strong> loro valore è dato dalla somma in essi riportata.<br />

Per quanto riguarda in particolare gli effetti<br />

cambiari, rimane inoltre stab<strong>il</strong>ito che l’assicurazione<br />

vale soltanto per gli effetti per i quali<br />

sia possib<strong>il</strong>e l’esercizio dell’azione cambiaria.<br />

Art. 2.8 - Ricette mediche<br />

Per le Ricette mediche si procede alla determinazione<br />

dell’ammontare del danno valutando<br />

l’importo di credito relativo a quelle<br />

andate distrutte al netto dei tickets incassati.<br />

Ai fini di tale stima, in assenza di documentazione,<br />

si calcola:<br />

a) l’importo ottenuto dalla Azienda Sanitaria<br />

quale rimborso, nell’anno solare precedente,<br />

per <strong>il</strong> periodo corrispondente a quello intercorso<br />

tra l’ultima consegna delle Ricette<br />

mediche all’Azienda Sanitaria e <strong>il</strong> momento<br />

del Sinistro;<br />

b) la media dei rimborsi ottenuti nel semestre<br />

precedente alla predetta ultima consegna;<br />

c) la media dei rimborsi ottenuti nello stesso<br />

semestre dell’anno solare precedente.<br />

L’ammontare del danno viene determinato dal<br />

prodotto dell’importo di cui al punto a) per <strong>il</strong><br />

rapporto degli importi di cui al punto b) e c),<br />

con <strong>il</strong> massimo della somma assicurata, dedotto<br />

<strong>il</strong> valore di rimborso delle prescrizioni di<br />

cui sopra rimaste non sottratte né distrutte.<br />

Qualora l’Assicurato sia in grado di dimostrare,<br />

con apposita documentazione, l’importo delle<br />

prescrizioni mediche sottratte e/o distrutte,<br />

l’ammontare del danno verrà determinato in<br />

base ai duplicati esibiti.<br />

Art. 2.9 - Esagerazione dolosa del danno<br />

Il Contraente o l’Assicurato che dolosamente<br />

esagera l’ammontare del danno dichiarando<br />

distrutte o rubate cose che non esistevano<br />

al momento del Sinistro, che occulta, sottrae<br />

o manomette cose non danneggiate o non<br />

rubate, che adopera a giustificazione mezzi<br />

o documenti menzogneri o fraudolenti, che<br />

altera le tracce o gli indizi materiali del reato<br />

ed i residui del Sinistro, perde <strong>il</strong> diritto all’Indennizzo.<br />

Art. 2.10 - Titolarità dei diritti nascenti dalla<br />

polizza<br />

La polizza deve intendersi stipulata dal Contraente<br />

in nome proprio e anche nell’interesse<br />

di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti<br />

dalla polizza non possono essere esercitati<br />

che dal Contraente e dalla Società.<br />

Spetta in particolare al Contraente compiere<br />

gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione<br />

dei danni.<br />

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO<br />

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