il tuo COMMERCIO - Gruppo Agenti UNIPOL
il tuo COMMERCIO - Gruppo Agenti UNIPOL
il tuo COMMERCIO - Gruppo Agenti UNIPOL
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
stema d’allarme;<br />
2) mantenere invariato ed efficiente <strong>il</strong> sistema<br />
stesso;<br />
3) provvedere con la massima urgenza al<br />
ripristino del normale funzionamento in<br />
caso di rottura, guasto, danneggiamento,<br />
manomissione. Durante <strong>il</strong> periodo di interruzione,<br />
<strong>il</strong> Contraente deve prendere tutte<br />
quelle misure di sicurezza e sorveglianza<br />
che si rendessero necessarie per ovviare<br />
alla non efficienza dell’impianto; se tale<br />
interruzione dovesse durare oltre 3 giorni,<br />
<strong>il</strong> Contraente, o chi per esso, deve avvisare<br />
la Società concordando le misure del<br />
caso;<br />
4) prendere tutte le misure necessarie a<br />
ridurre od evitare gli effetti dell’interruzione<br />
o dell’anormale produzione del<br />
freddo.<br />
La garanzia è prestata con l’applicazione<br />
di uno Scoperto del 10% con <strong>il</strong> minimo di<br />
€ 250,00 per Sinistro.<br />
Nel caso in cui l’impianto di allarme non abbia<br />
i requisiti richiesti e/o <strong>il</strong> Contraente non abbia<br />
adempiuto ai suindicati obblighi, lo Scoperto<br />
sarà elevato al 25% con <strong>il</strong> minimo di € 250,00.<br />
Art. 3.6.9 - Lastre<br />
La Società rimborsa, nella forma a Primo rischio<br />
assoluto e fino alla concorrenza della<br />
somma assicurata alla relativa partita, le spese<br />
sostenute dall’Assicurato per la sostituzione<br />
delle Lastre poste all’indirizzo indicato<br />
nella Scheda di polizza (compresi i costi di trasporto<br />
ed installazione ed esclusa qualsiasi<br />
altra spesa), con altre nuove, uguali od equivalenti<br />
per caratteristiche, a seguito della loro<br />
rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale<br />
non espressamente esclusa.<br />
Sono inclusi in garanzia i danni:<br />
1) determinati da colpa, anche grave, del<br />
Contraente o dell’Assicurato e delle persone<br />
delle quali questi deve rispondere a<br />
norma di legge;<br />
2) verificatisi in occasione di scioperi, tumulti<br />
popolari, sommosse, sabotaggio e<br />
vandalismo;<br />
3) determinati da Incendio, fulmine, Scoppio,<br />
Esplosione nonché da Furto o Rapina<br />
consumati e/o tentati;<br />
4) causati da grandine, uragano, tempesta,<br />
trombe d’aria e bufera e da urto di cose<br />
trascinate o crollate per effetto del vento;<br />
5) provocati al Contenuto dalla rottura delle<br />
Lastre ed insegne, fino alla concorrenza<br />
del 20% dell’Indennizzo dovuto per le<br />
spese di cui sopra.<br />
Ferme le esclusioni previste dall’Art. 3.2 -<br />
Esclusioni, sono esclusi i danni:<br />
a) derivanti da crollo di Fabbricato o distacco<br />
di parti di esso, cedimento del terreno<br />
o assestamenti del Fabbricato, restauro<br />
dei locali, operazioni di trasloco, lavori<br />
ed<strong>il</strong>izi o stradali nelle immediate vicinanze,<br />
lavori sulle lastre od ai relativi supporti,<br />
sostegni o cornici, rimozione delle<br />
lastre o degli infissi o dei mob<strong>il</strong>i su cui le<br />
stesse sono collocate;<br />
b) a Lastre che alla data dell’entrata in vigore<br />
della presente Polizza non fossero<br />
integre ed esenti da difetti;<br />
c) a sorgenti luminose e delle insegne, a<br />
seguito di surriscaldamento e/o corto<br />
circuito;<br />
d) a Lastre costituenti Merci o aventi valore<br />
artistico;<br />
e) a cornici, intelaiature e supporti in genere;<br />
f) indiretti quali i profitti sperati, i danni<br />
del mancato godimento od uso o di altri<br />
eventuali pregiudizi;<br />
g) di semplice scheggiatura, rigature in genere<br />
tali da non compromettere la stab<strong>il</strong>ità<br />
delle Lastre.<br />
La garanzia è prestata con una Franchigia di<br />
€ 100,00.<br />
Art. 3.6.10 - Pannelli fotovoltaici e solari termici<br />
A parziale deroga della lettera a) del punto 7)<br />
Eventi Atmosferici dell’Art. 3.1 - della Garanzia<br />
Base , la Società indennizza i danni materiali<br />
ai pannelli fotovoltaici e solari termici.<br />
La Garanzia Supplementare Opzionale 3.6.1<br />
- Eventi atmosferici, se prestata, è operante<br />
anche per i pannelli fotovoltaici e solari ter-<br />
NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE INCENDIO - Rischi nominati<br />
23 di 79