26.03.2015 Views

il tuo COMMERCIO - Gruppo Agenti UNIPOL

il tuo COMMERCIO - Gruppo Agenti UNIPOL

il tuo COMMERCIO - Gruppo Agenti UNIPOL

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

stema d’allarme;<br />

2) mantenere invariato ed efficiente <strong>il</strong> sistema<br />

stesso;<br />

3) provvedere con la massima urgenza al<br />

ripristino del normale funzionamento in<br />

caso di rottura, guasto, danneggiamento,<br />

manomissione. Durante <strong>il</strong> periodo di interruzione,<br />

<strong>il</strong> Contraente deve prendere tutte<br />

quelle misure di sicurezza e sorveglianza<br />

che si rendessero necessarie per ovviare<br />

alla non efficienza dell’impianto; se tale<br />

interruzione dovesse durare oltre 3 giorni,<br />

<strong>il</strong> Contraente, o chi per esso, deve avvisare<br />

la Società concordando le misure del<br />

caso;<br />

4) prendere tutte le misure necessarie a<br />

ridurre od evitare gli effetti dell’interruzione<br />

o dell’anormale produzione del<br />

freddo.<br />

La garanzia è prestata con l’applicazione<br />

di uno Scoperto del 10% con <strong>il</strong> minimo di<br />

€ 250,00 per Sinistro.<br />

Nel caso in cui l’impianto di allarme non abbia<br />

i requisiti richiesti e/o <strong>il</strong> Contraente non abbia<br />

adempiuto ai suindicati obblighi, lo Scoperto<br />

sarà elevato al 25% con <strong>il</strong> minimo di € 250,00.<br />

Art. 3.6.9 - Lastre<br />

La Società rimborsa, nella forma a Primo rischio<br />

assoluto e fino alla concorrenza della<br />

somma assicurata alla relativa partita, le spese<br />

sostenute dall’Assicurato per la sostituzione<br />

delle Lastre poste all’indirizzo indicato<br />

nella Scheda di polizza (compresi i costi di trasporto<br />

ed installazione ed esclusa qualsiasi<br />

altra spesa), con altre nuove, uguali od equivalenti<br />

per caratteristiche, a seguito della loro<br />

rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale<br />

non espressamente esclusa.<br />

Sono inclusi in garanzia i danni:<br />

1) determinati da colpa, anche grave, del<br />

Contraente o dell’Assicurato e delle persone<br />

delle quali questi deve rispondere a<br />

norma di legge;<br />

2) verificatisi in occasione di scioperi, tumulti<br />

popolari, sommosse, sabotaggio e<br />

vandalismo;<br />

3) determinati da Incendio, fulmine, Scoppio,<br />

Esplosione nonché da Furto o Rapina<br />

consumati e/o tentati;<br />

4) causati da grandine, uragano, tempesta,<br />

trombe d’aria e bufera e da urto di cose<br />

trascinate o crollate per effetto del vento;<br />

5) provocati al Contenuto dalla rottura delle<br />

Lastre ed insegne, fino alla concorrenza<br />

del 20% dell’Indennizzo dovuto per le<br />

spese di cui sopra.<br />

Ferme le esclusioni previste dall’Art. 3.2 -<br />

Esclusioni, sono esclusi i danni:<br />

a) derivanti da crollo di Fabbricato o distacco<br />

di parti di esso, cedimento del terreno<br />

o assestamenti del Fabbricato, restauro<br />

dei locali, operazioni di trasloco, lavori<br />

ed<strong>il</strong>izi o stradali nelle immediate vicinanze,<br />

lavori sulle lastre od ai relativi supporti,<br />

sostegni o cornici, rimozione delle<br />

lastre o degli infissi o dei mob<strong>il</strong>i su cui le<br />

stesse sono collocate;<br />

b) a Lastre che alla data dell’entrata in vigore<br />

della presente Polizza non fossero<br />

integre ed esenti da difetti;<br />

c) a sorgenti luminose e delle insegne, a<br />

seguito di surriscaldamento e/o corto<br />

circuito;<br />

d) a Lastre costituenti Merci o aventi valore<br />

artistico;<br />

e) a cornici, intelaiature e supporti in genere;<br />

f) indiretti quali i profitti sperati, i danni<br />

del mancato godimento od uso o di altri<br />

eventuali pregiudizi;<br />

g) di semplice scheggiatura, rigature in genere<br />

tali da non compromettere la stab<strong>il</strong>ità<br />

delle Lastre.<br />

La garanzia è prestata con una Franchigia di<br />

€ 100,00.<br />

Art. 3.6.10 - Pannelli fotovoltaici e solari termici<br />

A parziale deroga della lettera a) del punto 7)<br />

Eventi Atmosferici dell’Art. 3.1 - della Garanzia<br />

Base , la Società indennizza i danni materiali<br />

ai pannelli fotovoltaici e solari termici.<br />

La Garanzia Supplementare Opzionale 3.6.1<br />

- Eventi atmosferici, se prestata, è operante<br />

anche per i pannelli fotovoltaici e solari ter-<br />

NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE INCENDIO - Rischi nominati<br />

23 di 79

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!