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il tuo COMMERCIO - Gruppo Agenti UNIPOL

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quidazione amichevole o verbale definitivo<br />

di perizia al ripristino o alla ricostruzione del<br />

Fabbricato nello stesso luogo e/o al rimpiazzo<br />

del Contenuto, salvo ritardi per legittimi<br />

impedimenti. In caso contrario, non si procederà<br />

al versamento del supplemento ed <strong>il</strong><br />

danno resterà determinato ed indennizzato<br />

secondo <strong>il</strong> criterio del Valore allo stato d’uso.<br />

Quando la garanzia è prestata a Valore allo<br />

stato d’uso, l’ammontare del danno liquidab<strong>il</strong>e<br />

viene così determinato:<br />

• per <strong>il</strong> Fabbricato o Locali in locazione/Rischio<br />

locativo, Macchinari e Apparecchiature<br />

Elettrici ed Elettronici, Attrezzature<br />

e arredamento, Contenuto dell’abitazione,<br />

applicando al danno determinato secondo<br />

<strong>il</strong> criterio Valore a nuovo un deprezzamento<br />

stab<strong>il</strong>ito in relazione a: grado di vetustà,<br />

ubicazione del Fabbricato, tipo, uso, qualità,<br />

funzionalità, stato di conservazione dei beni<br />

perduti o danneggiati.<br />

Art. 2.13 - Deroga alla proporzionale<br />

Premesso che, salvo per le garanzie ove diversamente<br />

previsto, l’ assicurazione è stipulata<br />

nella forma Valore intero, la Regola proporzionale<br />

è applicab<strong>il</strong>e soltanto quando <strong>il</strong> valore<br />

stimato delle cose assicurate al momento del<br />

Sinistro supera le somme assicurate di oltre:<br />

• <strong>il</strong> 15% se la polizza è indicizzata;<br />

• <strong>il</strong> 5% se la polizza non è indicizzata.<br />

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale<br />

sarà applicata alla sola parte eccedente<br />

la somma assicurata maggiorata<br />

delle percentuali di cui sopra. Non è ammessa<br />

compensazione tra somme assicurate con le<br />

diverse partite.<br />

Art. 2.14 - Gestione delle vertenze e spese di<br />

difesa (valido esclusivamente per la Garanzia<br />

Supplementare Opzionale Ricorso terzi)<br />

La Società può assumere a nome dell’Assicurato<br />

la gestione delle vertenze, avvalendosi di<br />

tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato<br />

stesso e con facoltà di designare legali, periti,<br />

consulenti o tecnici:<br />

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civ<strong>il</strong>e,<br />

fino alla definizione del danno;<br />

- in sede giudiziale penale fino alla conclusione<br />

del grado del procedimento in corso al<br />

momento della definizione del danno.<br />

Sono a carico della Società le spese sostenute<br />

per resistere all’azione promossa contro<br />

l’Assicurato entro <strong>il</strong> limiti di un importo pari<br />

al quarto del massimale assicurato indicato<br />

nella Scheda di polizza. Qualora la somma dovuta<br />

al danneggiato superi detto massimale,<br />

le spese vengono ripartite tra la Società e <strong>il</strong><br />

Contraente e/o Assicurato in proporzione del<br />

rispettivo interesse.<br />

La Società non riconosce le spese sostenute<br />

dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano<br />

da essa designati e non risponde di multe od<br />

ammende né delle spese di giustizia penale.<br />

L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente<br />

in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano<br />

o la Società lo richieda.<br />

Art. 2.15 - Buona fede<br />

L’omissione da parte dell’Assicurato o del Contraente<br />

di circostanze aggravanti <strong>il</strong> rischio e/<br />

o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese<br />

all’atto della stipulazione del contratto o durante<br />

<strong>il</strong> corso dello stesso non pregiudicano <strong>il</strong><br />

diritto all’integrale Indennizzo dei danni, sempreché<br />

tali omissioni o inesattezze siano avvenute<br />

in buona fede, senza dolo o colpa grave,<br />

e sempreché tali inesattezze od omissioni<br />

non investano le caratteristiche essenziali e<br />

durevoli del rischio stesso ma riguardino mutamenti<br />

episodici e transitori.<br />

Alla Società spetterà <strong>il</strong> maggior premio, proporzionale<br />

all’eventuale maggior rischio, con<br />

decorrenza dal momento in cui la circostanza<br />

si è verificata.<br />

Norme per la Sezione<br />

FURTO<br />

Art. 2.16 - Criterio di valutazione del danno<br />

Premesso che l’ assicurazione è stipulata nella<br />

forma Primo rischio assoluto, l’ammontare del<br />

danno é determinato secondo i seguenti criteri:<br />

• per Merci, Macchinari e Apparecchiature<br />

Elettrici ed Elettronici, Attrezzature e Arre-<br />

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO<br />

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