il tuo COMMERCIO - Gruppo Agenti UNIPOL
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quidazione amichevole o verbale definitivo<br />
di perizia al ripristino o alla ricostruzione del<br />
Fabbricato nello stesso luogo e/o al rimpiazzo<br />
del Contenuto, salvo ritardi per legittimi<br />
impedimenti. In caso contrario, non si procederà<br />
al versamento del supplemento ed <strong>il</strong><br />
danno resterà determinato ed indennizzato<br />
secondo <strong>il</strong> criterio del Valore allo stato d’uso.<br />
Quando la garanzia è prestata a Valore allo<br />
stato d’uso, l’ammontare del danno liquidab<strong>il</strong>e<br />
viene così determinato:<br />
• per <strong>il</strong> Fabbricato o Locali in locazione/Rischio<br />
locativo, Macchinari e Apparecchiature<br />
Elettrici ed Elettronici, Attrezzature<br />
e arredamento, Contenuto dell’abitazione,<br />
applicando al danno determinato secondo<br />
<strong>il</strong> criterio Valore a nuovo un deprezzamento<br />
stab<strong>il</strong>ito in relazione a: grado di vetustà,<br />
ubicazione del Fabbricato, tipo, uso, qualità,<br />
funzionalità, stato di conservazione dei beni<br />
perduti o danneggiati.<br />
Art. 2.13 - Deroga alla proporzionale<br />
Premesso che, salvo per le garanzie ove diversamente<br />
previsto, l’ assicurazione è stipulata<br />
nella forma Valore intero, la Regola proporzionale<br />
è applicab<strong>il</strong>e soltanto quando <strong>il</strong> valore<br />
stimato delle cose assicurate al momento del<br />
Sinistro supera le somme assicurate di oltre:<br />
• <strong>il</strong> 15% se la polizza è indicizzata;<br />
• <strong>il</strong> 5% se la polizza non è indicizzata.<br />
Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale<br />
sarà applicata alla sola parte eccedente<br />
la somma assicurata maggiorata<br />
delle percentuali di cui sopra. Non è ammessa<br />
compensazione tra somme assicurate con le<br />
diverse partite.<br />
Art. 2.14 - Gestione delle vertenze e spese di<br />
difesa (valido esclusivamente per la Garanzia<br />
Supplementare Opzionale Ricorso terzi)<br />
La Società può assumere a nome dell’Assicurato<br />
la gestione delle vertenze, avvalendosi di<br />
tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato<br />
stesso e con facoltà di designare legali, periti,<br />
consulenti o tecnici:<br />
- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civ<strong>il</strong>e,<br />
fino alla definizione del danno;<br />
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione<br />
del grado del procedimento in corso al<br />
momento della definizione del danno.<br />
Sono a carico della Società le spese sostenute<br />
per resistere all’azione promossa contro<br />
l’Assicurato entro <strong>il</strong> limiti di un importo pari<br />
al quarto del massimale assicurato indicato<br />
nella Scheda di polizza. Qualora la somma dovuta<br />
al danneggiato superi detto massimale,<br />
le spese vengono ripartite tra la Società e <strong>il</strong><br />
Contraente e/o Assicurato in proporzione del<br />
rispettivo interesse.<br />
La Società non riconosce le spese sostenute<br />
dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano<br />
da essa designati e non risponde di multe od<br />
ammende né delle spese di giustizia penale.<br />
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente<br />
in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano<br />
o la Società lo richieda.<br />
Art. 2.15 - Buona fede<br />
L’omissione da parte dell’Assicurato o del Contraente<br />
di circostanze aggravanti <strong>il</strong> rischio e/<br />
o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese<br />
all’atto della stipulazione del contratto o durante<br />
<strong>il</strong> corso dello stesso non pregiudicano <strong>il</strong><br />
diritto all’integrale Indennizzo dei danni, sempreché<br />
tali omissioni o inesattezze siano avvenute<br />
in buona fede, senza dolo o colpa grave,<br />
e sempreché tali inesattezze od omissioni<br />
non investano le caratteristiche essenziali e<br />
durevoli del rischio stesso ma riguardino mutamenti<br />
episodici e transitori.<br />
Alla Società spetterà <strong>il</strong> maggior premio, proporzionale<br />
all’eventuale maggior rischio, con<br />
decorrenza dal momento in cui la circostanza<br />
si è verificata.<br />
Norme per la Sezione<br />
FURTO<br />
Art. 2.16 - Criterio di valutazione del danno<br />
Premesso che l’ assicurazione è stipulata nella<br />
forma Primo rischio assoluto, l’ammontare del<br />
danno é determinato secondo i seguenti criteri:<br />
• per Merci, Macchinari e Apparecchiature<br />
Elettrici ed Elettronici, Attrezzature e Arre-<br />
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO<br />
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