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COMUNE DI NERVIANO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO ...

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TITOLO IDisposizioni Generali – Depositi <strong>di</strong> Osservazione – Obitori – Feretri – TrasportiCAPO IDisposizioni generaliART. 1Oggetto1. Il presente regolamento, in osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al Titolo VI del Testo Unicodelle Leggi Sanitarie 27.07.1934, nonché del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, ha per oggetto il complessodelle norme <strong>di</strong>rette alla generalità dei citta<strong>di</strong>ni ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenirei pericoli, che alla salute pubblica potrebbero derivare dalla morte delle persone e a <strong>di</strong>sciplinare iservizi relativi alla Polizia Mortuaria in ambito comunale, intendendosi per tali quelli sulladestinazione ed uso dei cadaveri o parti <strong>di</strong> essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione ecusto<strong>di</strong>a dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione <strong>di</strong> aree e manufatti destinati a sepolturaprivata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione <strong>di</strong> sepolcri privati, sulla cremazione, ed ingenere su tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custo<strong>di</strong>a delle salme.ART. 2Competenze1. Le funzioni <strong>di</strong> Polizia Mortuaria <strong>di</strong> competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, qualeUfficiale <strong>di</strong> Governo a Autorità Sanitaria Locale.Il Sindaco in<strong>di</strong>vidua con proprio atto il Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria.2. Le funzioni <strong>di</strong> Polizia Mortuaria <strong>di</strong> competenza dell’Azienda Sanitaria Locale sono esercitatedal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica Ambientale Tutela Salute Luoghi <strong>di</strong> Lavoro.3. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria <strong>di</strong> competenza comunale vengono effettuati attraverso unadelle forme <strong>di</strong> gestione in<strong>di</strong>viduate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990 n. 142,compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.ART. 3Responsabilità1. Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni <strong>di</strong> pericolo alle persone edalle cose, non assumendo responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suoservizio o per mezzi e strumenti a <strong>di</strong>sposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo <strong>di</strong>fformedal consentito.2. Il Comune, in collaborazione con il Servizio Sanitario competente e con cadenza biennale,promuove l’aggiornamento in materia igienico sanitaria del proprio personale addetto alleoperazioni e servizi <strong>di</strong> Polizia Mortuaria, onde tutelarlo da rischi infettivi connessi a tali attività.3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne rispondesecondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Co<strong>di</strong>ce Civile, salvo che l’illecito non siapenalmente rilevante.1


ART. 4TariffeLe tariffe per i servizi e prestazioni connessi all’attività <strong>di</strong> Polizia Mortuaria dovute al Comune sonodeterminate dalla Giunta Comunale nel rispetto della ripartizione delle competenze stabilita dalla L.8 giugno 1990 n. 142.CAPO IISistema informativo <strong>di</strong> mortalitàART. 5Denuncia <strong>di</strong> morte e richiesta <strong>di</strong> visita necroscopica1. La denuncia <strong>di</strong> morte, <strong>di</strong> cui al titolo VII del R.D. 1238 del 09.07.1939, deve essere conferita, daparte dei familiari o <strong>di</strong> chi per essi, presso l’Ufficio <strong>di</strong> Stato Civile: nei giorni lavorativi, durantel’orario d’ufficio; in quelli festivi, facendo riferimento al personale reperibile attraverso la PoliziaComunale.Di regola la denuncia <strong>di</strong> morte viene fatta, unitamente alla denuncia delle cause <strong>di</strong> morte, dalme<strong>di</strong>co che ha assistito il soggetto deceduto.2. Ai fini dell’effettuazione della visita necroscopica, <strong>di</strong> cui all’art. 141 del succitato R.D., ilComune provvede ad attivare il me<strong>di</strong>co necroscopo del servizio <strong>di</strong> Igiene competente per territorioove è avvenuto il decesso, allegandovi, se già in possesso, la scheda <strong>di</strong> denuncia delle cause <strong>di</strong>morte e segnalando la data del funerale, la destinazione e le modalità <strong>di</strong> trasporto del feretro, la datae l’ora presunta per la chiusura del feretro.ART. 6Denuncia delle cause <strong>di</strong> morte1. La denuncia delle cause <strong>di</strong> morte, su apposita scheda <strong>di</strong> morte stabilita dal Ministero dellaSanità d’intesa con l’ISTAT, viene effettuata entro 24 ore dal decesso da parte del me<strong>di</strong>co che haassistito il paziente; in caso <strong>di</strong> decesso senza assistenza me<strong>di</strong>ca la denuncia può essere effettuata dalme<strong>di</strong>co necroscopo.2. Il Comune provvede all’invio mensile delle copie <strong>di</strong> scheda ISTAT pervenute ed inoltredell’elenco nominativo dei deceduti residenti in<strong>di</strong>pendentemente dal Comune <strong>di</strong> decesso,dell’elenco dei nati morti e del numero <strong>di</strong> residenti all’ultimo giorno del mese.3. Agli aventi <strong>di</strong>ritto e per gli usi consentiti dalla Legge può essere rilasciato, previa richiesta dainoltrare al responsabile del servizio <strong>di</strong> igiene, un estratto del Registro, <strong>di</strong> cui all’art. 1 del D.P.R.285/90, contenente le cause <strong>di</strong> morte del parente deceduto.CAPO IIIOsservazione della salma e chiusura del feretroART. 7Depositi <strong>di</strong> osservazione e obitoriIl deposito <strong>di</strong> osservazione e l’obitorio sono collocati all’interno della struttura ospedaliera delservizio Sanitario <strong>di</strong> competenza, in virtù <strong>di</strong> apposita convenzione all’uopo stipulata ai sensi dellaLegge 142/90.2


ART. 12Piastrina <strong>di</strong> riconoscimento1. Sul piano esterno superiore <strong>di</strong> ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recanteimpressi in modo indelebile il cognome ed il nome della salma contenuta, nonché la data <strong>di</strong> nascitae <strong>di</strong> morte.2. Per la salma <strong>di</strong> persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola in<strong>di</strong>cazione della data <strong>di</strong> mortee gli eventuali altri dati certi.3. Altra piastrina <strong>di</strong> materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, <strong>di</strong> piombo negli altricasi), riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocataassieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine <strong>di</strong> agevolare leoperazioni <strong>di</strong> riconoscimento.CAPO IVTrasporti funebriART. 13Modalità Servizio Trasporti1. Nel territorio del Comune il servizio dei trasporti funebri urbani non è esercitato con <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>privativa ai sensi dell’art. 1 del T.U. n. 2578 del 15.10.1925 ed i trasporti funebri urbani, eseguiticon mezzi e trattamenti speciali, sono svolti da tutte le aziende che ne abbiano fatto richiesta alSindaco e che <strong>di</strong>mostrino <strong>di</strong> possedere i seguenti requisiti tecnico – organizzativi:- almeno un autofunebre;- il personale necessario all’espletamento del servizio <strong>di</strong> necroforato, nella misura <strong>di</strong> quattro addetti,<strong>di</strong> cui uno anche con mansioni <strong>di</strong> autista;- le autorizzazioni previste dalle attuali leggi (autorizzazione commerciale e licenza <strong>di</strong> P.S.);- l’adesione al Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Comportamento per le imprese ed i servizi pubblici <strong>di</strong> onoranze funebrisottoscritto a Bologna dalla FENIOF – Federazione Nazionale Imprese <strong>di</strong> Onoranze Funebri e laFEDERGASACQUA – Federazione Nazionale delle Aziende Municipalizzate.2. Il trasporto delle salme dal luogo del decesso <strong>di</strong>rettamente al luogo <strong>di</strong> sepoltura o al deposito <strong>di</strong>osservazione è a carico del Comune (come previsto dalla lettera b) art. 14 del presenteRegolamento).3. Per ogni trasporto funebre <strong>di</strong> salme destinate a sepolture fuori dal territorio comunale, il Comunepuò imporre un <strong>di</strong>ritto fisso.ART. 14Trasporti a carico del Comune a pagamentoI trasporti funebri sono:a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamentispeciali, intendendosi per tali almeno uno dei seguenti:- il trasporto con autofunebre vetrato, il trasporto con medesimo autofunebre <strong>di</strong> composizionifloreali o <strong>di</strong> cartelli in<strong>di</strong>canti il nominativo della salma;- il corteo e la sosta lungo il percorso;b) a carico del Comune, eseguiti con autofunebre con caratteristiche previste dagli artt.19 e 20 delD.P.R. 285/90, in ogni altro caso.4


ART. 15Modalità1. Il trasporto funebre <strong>di</strong> cui al punto a) art. 14 comprende: il prelievo della salma dal luogo deldecesso, dal deposito <strong>di</strong> osservazione all’obitorio; il tragitto sino alla chiesa o al luogo dove sisvolgono le esequie; la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile oreligioso; il proseguimento sino al cimitero seguendo il percorso più breve.E’ ammesso il corteo funebre secondo gli usi ed i costumi locali.2. Ove il corteo funebre, per il numero dei partecipanti e per il percorso seguito, comportassepreve<strong>di</strong>bili <strong>di</strong>fficoltà al transito dei veicoli pubblici (autobus, mezzi <strong>di</strong> soccorso), il Sindaco, previarichiesta ed assenso dei parenti, può stabilire che lo stesso non venga effettuato.3. i trasporti funebri sono effettuati, <strong>di</strong> regola, nei giorni feriali e prefestivi, in numero <strong>di</strong> 1 (uno)nelle ore antimeri<strong>di</strong>ane ed in numero <strong>di</strong> 2 (due) nelle ore pomeri<strong>di</strong>ane; nei giorni festivi i trasportisono effettuati a fronte <strong>di</strong> comprovate necessità, su autorizzazione del Sindaco.In occasione <strong>di</strong> due giornate festive consecutive i trasporti funebri sono effettuati nel corso dellaseconda giornata.4. Il Comune, attraverso i propri uffici, fissa l’ora dei funerali secondo l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> presentazionedelle richieste <strong>di</strong> trasporto e comunque non prima che siano trascorse le ore legali per autorizzare lasepoltura.Ove motivi igienico – sanitari lo richiedano, il trasporto può avvenire anche anteriormente alle 24ore dal decesso, a seguito dell’accertamento della morte tramite registrazione elettrocar<strong>di</strong>ografica daparte del me<strong>di</strong>co necroscopo.ART. 16Norme generali per il trasporto1. Il feretro è preso in consegna dall’incaricato del trasporto e viene accompagnato siadall’autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco, sia dal permesso al seppellimento e, oveprevisto, dagli altri documenti necessari.2. Chi riceve il feretro compila il verbale <strong>di</strong> consegna in duplice copia, una delle quali verràconsegnata all’incaricato del trasporto ed accompagnerà il feretro sino a destinazione; mentre l’altraandrà al Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria.ART. 17Trasferimenti <strong>di</strong> salme anteriori al funerale1. Il trasporto <strong>di</strong> cadavere ai locali <strong>di</strong> osservazione o all’obitorio, per il periodo prescritto ocomunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in con<strong>di</strong>zioni tali da nonostacolare eventuali manifestazioni <strong>di</strong> vita ed effettuato con apposito mezzo avente le caratteristiche<strong>di</strong> cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/90, in modo che sia impe<strong>di</strong>ta la vista dall’esterno.2. Se la salma non è nella propria abitazione ma presso ospedale, perché ivi deceduta o perchésottoposta ad espianto <strong>di</strong> organi, il Sindaco, su richiesta dei familiari, può autorizzare l’inizio delfunerale dalla porta della casa <strong>di</strong> abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell’orafissata.In tali circostanze il Sindaco, sentito il Responsabile del servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblica, può autorizzareil trasporto all’interno dell’abitazione o, in casi eccezionali, al luogo <strong>di</strong> speciali onoranze.5


3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata senza corteo.4. I trasferimenti <strong>di</strong> salme per autopsie, per consegna agli Istituti <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o etc. ed i trasporti alcimitero <strong>di</strong> nati morti, feti, resti anatomici, etc., sono eseguiti con l’impiego del mezzo <strong>di</strong> cui alprimo comma e sono a carico del Comune.ART. 18Trasporti in luogo <strong>di</strong>verso dal cimitero1. Il trasporto <strong>di</strong> salme nell’ambito del Comune ma in luogo <strong>di</strong>verso dal cimitero è autorizzato dalSindaco con or<strong>di</strong>nanza a seguito <strong>di</strong> domanda degli interessati.ART. 19Trasporti all’estero o dall’estero1. Il trasporto <strong>di</strong> salme per e da altro Stato ha una <strong>di</strong>versa regolamentazione a seconda che si tratti <strong>di</strong>stati aderenti alla Convenzione Internazionale <strong>di</strong> Berlino 10.02.1937, approvata con R.D.01.07.1937 n. 1379, o <strong>di</strong> stati non aderenti a tale Convenzione: nel primo caso si applicano leprescrizioni <strong>di</strong> cui all’art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo caso quelle <strong>di</strong> cui agli artt. 28 e 29dello stesso Regolamento.In entrambi i casi, per i morti <strong>di</strong> malattie infettive, si applicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 25 delregolamento precitato.2. Per i trasporti per l’Estero <strong>di</strong> cui all’art. 29 del D.P.R. n. 285/90, il Responsabile del servizio <strong>di</strong>Igiene, ove avviene la chiusura, provvede al rilascio della certificazione prevista, previo ilpagamento della relativa tariffa.ART. 20Trasporto <strong>di</strong> ceneri, resti mortali, parti anatomiche1. Il trasporto fuori Comune <strong>di</strong> ossa umane, <strong>di</strong> resti mortali assimilabili e <strong>di</strong> ceneri deve essereautorizzato dal Sindaco.2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l’Autorità <strong>di</strong> cui agli artt. 27, 28 e29 del D.P.R. n. 285/90.3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto <strong>di</strong> salme non si applicano al trasporto<strong>di</strong> ceneri, ossa umane e resti mortali assimilabili.4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta <strong>di</strong> zinco <strong>di</strong>spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome ecognome del defunto o, se sconosciuto, l’in<strong>di</strong>cazione del luogo e della data <strong>di</strong> rinvenimento.5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema,aventi le caratteristiche <strong>di</strong> cui al successivo art. 40.6


TITOLO IICimiteriCAPO ICimiteriArt. 21Elenco cimiteri1. Ai sensi dell’art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265, il Comuneprovvede al servizio <strong>di</strong> seppellimento presso i seguenti cimiteri:I) Cimitero <strong>di</strong> Nerviano;II) Cimitero <strong>di</strong> S. Ilario;III) Cimitero <strong>di</strong> Garbatola.ART. 22Disposizioni generali - Vigilanza1. E’ vietato il seppellimento <strong>di</strong> cadaveri in luoghi <strong>di</strong>versi dai cimiteri, salvo le autorizzazioni <strong>di</strong>cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/90.2. L’or<strong>di</strong>ne e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune.3. il Comune provvede ai servizi <strong>di</strong> Polizia Mortuaria attraverso le forme <strong>di</strong> gestione previste dallaLegge n. 142/90.4. Il Comune provvede al servizio <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a e relativi compiti <strong>di</strong> cui agli artt. 52 e 81 del D.P.R.n. 285/90 attraverso le forme <strong>di</strong> gestione previste dalla Legge n. 142/90.ART. 23Reperti speciali nei cimiteri1. All’interno dei cimiteri il piano regolatore cimiteriale in<strong>di</strong>vidua i seguenti reparti speciali:1.a. – reparto destinato al seppellimento <strong>di</strong> parti anatomiche, inviate da ospedali o Istituti <strong>di</strong> cura,previo trattamento <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione;1.b. – reparto destinato al seppellimento <strong>di</strong> prodotti abortivi, ove questo sia richiesto dai genitori;1.c. – reparto destinato all’inumazione <strong>di</strong> nati morti o al <strong>di</strong> sotto del do<strong>di</strong>cesimo anno <strong>di</strong> vita.ART. 24Ammissione nei cimiteri <strong>di</strong> frazione1. Nei cimiteri siti nelle frazioni sono <strong>di</strong> preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività deisuddetti, le salme delle persone che avevano, al momento della morte, la propria residenza nellarispettiva frazione.7


CAPO IIDisposizioni generali e piano regolatore cimiterialeART. 25Disposizioni generali1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni or<strong>di</strong>narie decennali.2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la <strong>di</strong>visione in riquadri, l’or<strong>di</strong>ned’impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori <strong>di</strong> 10 anni d’età, devono essereconformi a quanto <strong>di</strong>spone il D.P.R. 10.09.1990 n. 285.3. Compatibilmente con le esigenze <strong>di</strong> detti campi ed in virtù del fatto che il Comune favoriscel’inumazione e la cremazione, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private,in<strong>di</strong>viduali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell’art. 90 e seguenti del D.P.R.10.09.1990 n. 285.4. I viali del cimitero, <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni non inferiori a m. 1,50, non possono in alcun caso essereinvasi né dalle fosse <strong>di</strong> inumazione né dai manufatti destinati alle tumulazioni. I vialetti tra le fossee le sepolture a tumulazione private debbono essere <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni non inferiori a m. 0,50 e,analogamente, non devono essere invasi da monumenti o cippi né dalle fosse e/o manufatti destinatialla tumulazione.5. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l’ubicazione, la misuradelle aree, i <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> opera, le relative caratteristiche tecniche e <strong>di</strong> struttura in rapporto ai varisistemi costruttivi (muratura, lastre <strong>di</strong> pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, etc.), inconformità a quanto <strong>di</strong>sposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.ART. 26Piano regolatore cimiteriale1. Entro due anni dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunaleè tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell’arco<strong>di</strong> almeno <strong>di</strong>eci anni.2. Il piano <strong>di</strong> cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti ServiziSanitari, nonché a quelli previsti dall’art. 50 della legge 08.06.1990 n. 142.3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:a) dell’andamento me<strong>di</strong>o della mortalità nell’area <strong>di</strong> propria competenza territoriale sulla base deidati statistici dell’ultimo decennio forniti dal Servizio <strong>di</strong> Igiene competente per territorio e <strong>di</strong>adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, <strong>di</strong>stinguendo le dotazioni attuali <strong>di</strong> posti-salmaper sepoltura a sistema <strong>di</strong> inumazione e <strong>di</strong> tumulazione, <strong>di</strong> nicchie cinerarie, in rapporto anche alladurata delle concessioni;c) della <strong>di</strong>namica nel tempo delle <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> sepoltura e pratica funebre, prevedendo,comunque, forme <strong>di</strong> sensibilizzazione della popolazione atte a ridurre il sistema della tumulazione;8


d) delle eventuali maggiori <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteriesistenti a seguito <strong>di</strong> una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione aiperio<strong>di</strong> <strong>di</strong> concessione ed ai sistemi tariffari adottati;e) dei fabbisogni futuri <strong>di</strong> aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale <strong>di</strong>inumazioni, tumulazioni, cremazioni;f) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari <strong>di</strong> pregio per i qualiprevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.4. Nel cimitero sono in<strong>di</strong>viduati spazi o zone costruite da destinare a:a) campi <strong>di</strong> inumazione;b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;c) campi per la costruzione <strong>di</strong> sepolture private a tumulazione in<strong>di</strong>viduale, per famiglie ocollettività;d) tumulazioni in<strong>di</strong>viduali (loculi);e) manufatti a sistema <strong>di</strong> tumulazione a posti plurimi (tombe <strong>di</strong> famiglia <strong>di</strong> costruzione comunale);f) cellette ossario;g) nicchie cinerarie;h) ossario comune;i) cinerario comune.5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previsti in essi deve risultare nella planimetria <strong>di</strong>cui all’art. 54 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.6. Il cinerario comune dovrà avere le <strong>di</strong>mensioni in superficie e in profon<strong>di</strong>tà rapportate allaprevisione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti e<strong>di</strong>lizi ispirati amotivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.7. Il piano regolatore cimiteriale in<strong>di</strong>vidua le localizzazioni delle aree destinate alla concessioneper la costruzione <strong>di</strong> sepolture private a tumulazione e le relative <strong>di</strong>mensioni.8. Il piano regolatore cimiteriale in<strong>di</strong>vidua, altresì, un congruo numero <strong>di</strong> loculi da a<strong>di</strong>bire adeposito provvisorio <strong>di</strong> cui al successivo art. 29.9. Ogni cinque anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale, per valutarepossibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primoimpianto.CAPO IIIInumazione e tumulazioneART. 27Inumazioni e Cippo1. Le casse per le inumazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 285/90,non possono risultare in nessuna parte <strong>di</strong> spessore inferiore ai due cm.2. Per ogni fossa <strong>di</strong> inumazione deve essere prevista la collocazione <strong>di</strong> un cippo così come<strong>di</strong>sposto dall’art. 70 del D.P.R. n. 285/90.3. Sul cippo verrà applicata a cura del Comune una targhetta <strong>di</strong> materiale inalterabile conl’in<strong>di</strong>cazione del nome e cognome, data <strong>di</strong> nascita e <strong>di</strong> morte del defunto.9


4. E’ in ogni caso vietata l’installazione <strong>di</strong> manufatti che coprano un’estensione maggiore dei dueterzi della fossa.5. Le spese relative alle suddette operazioni sono a carico dei richiedenti, secondo tariffadeterminata dalla Giunta Comunale nel rispetto della ripartizione delle competenze stabilita dalla L.8 giugno 1990 n. 142.ART. 28Tumulazione1. Le sepolture private a sistema <strong>di</strong> tumulazione sono oggetto <strong>di</strong> concessione temporanea delladurata massima <strong>di</strong> quaranta anni.2. Per quanto attiene alle modalità <strong>di</strong> tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano lenorme <strong>di</strong> cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/90, ivi compresa la <strong>di</strong>sponibilità per ogni tomba delvestibolo per l’accesso <strong>di</strong>retto a tutti i posti da larghezza utile <strong>di</strong> norma pari a m. 1,00 e comunquenon inferiore a m. 0,80.ART. 29Deposito provvisorio1. A richiesta specifica e <strong>di</strong>retta delle famiglie dei defunti, il feretro può essere provvisoriamentedeposto in apposito loculo; a tal fine il Comune in<strong>di</strong>vidua alcuni loculi da destinare a tal scopo.2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria,previo parere del Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Igiene relativamente agli aspetti igienico-sanitari, neltermine massimo <strong>di</strong> do<strong>di</strong>ci mesi, oltre i quali si provvederà alla inumazione; successivamente lasalma potrà essere ritumulata esclusivamente in tomba o loculo definitivo.CAPO IVEsumazioni ed estumulazioniART. 30Esumazioni or<strong>di</strong>narie1. Le esumazioni or<strong>di</strong>narie si eseguono dopo un decennio dall’inumazione. Le fosse, liberate dairesti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.2. E’ compito del Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria autorizzare le operazionicimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche <strong>di</strong> sistemiinformatici.3. Annualmente il Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria curerà la stesura <strong>di</strong> tabulati,<strong>di</strong>stinti per cimitero, con l’in<strong>di</strong>cazione delle salme per le quali è attivabile l’esumazione or<strong>di</strong>naria.4. L’inizio delle operazioni massive <strong>di</strong> esumazione or<strong>di</strong>naria in un campo è fissato concomunicazione <strong>di</strong> servizio da affiggere all’albo cimiteriale con congruo anticipo e da inviare incopia, per conoscenza, al Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Igiene.10


ART. 31Esumazioni straor<strong>di</strong>narie1. Salvo i casi <strong>di</strong> esumazione straor<strong>di</strong>naria per provve<strong>di</strong>mento dell’Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria, leesumazioni richieste dai famigliari per trasferimento ad altra sepoltura, per motivi igienico-sanitari,non possono essere eseguite oltre i due anni dalla data del decesso né possono essere eseguite neimesi da maggio a settembre.2. La richiesta <strong>di</strong> esumazione straor<strong>di</strong>naria per trasferimento ad altra sepoltura deve essereformulata al Sindaco da parte dei familiari non prima che la sepoltura <strong>di</strong> destinazione sia ultimata e<strong>di</strong>sponibile.3. Di ogni esumazione straor<strong>di</strong>naria è data comunicazione, almeno tre giorni primadell’effettuazione, al Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblica per l’ottemperanza <strong>di</strong> quantoprevisto all’art. 83 del D.P.R. n. 285/90.A tale comunicazione viene allegata ricevuta <strong>di</strong> pagamento della tariffa dovuta.ART. 32Estumulazioni or<strong>di</strong>narie1. Sono estumulazioni or<strong>di</strong>narie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempodeterminato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.2. Entro il mese <strong>di</strong> settembre <strong>di</strong> ogni anno il Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria cura lastesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell’anno successivo. Tale elenco saràesposto all’albo cimiteriale <strong>di</strong> ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e pertutto l’anno successivo. Copia <strong>di</strong> esso sarà inoltrata per conoscenza al Responsabile del Servizio <strong>di</strong>Igiene.3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione delservizio cimiteriale.4. Se il cadavere estumulato non è in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> completa mineralizzazione, esso è avviato perla cremazione o per l’inumazione, quest’ultima della durata <strong>di</strong> cinque anni, se la concessionescaduta era uguale o superiore ai 20 anni, in campo comune e previa apertura della cassa <strong>di</strong> zinco.In tali casi non è ammesso procedere a ritumulazione della salma potendosi esclusivamenteprocedere, non prima dei suddetti cinque anni, ad esumazione con raccolta dei resti ossei etumulazione degli stessi.5. Qualora le salme siano in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> completa mineralizzazione si procede ai sensi dell’art.86 del D.P.R. n. 285/90.ART. 33Estumulazioni straor<strong>di</strong>narie1. Le estumulazioni straor<strong>di</strong>narie sono <strong>di</strong> due tipi:a) a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sede prima dello scadere della concessione ecomunque, prima dei 20 anni;b) su or<strong>di</strong>ne dell’Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria.11


2. Di ogni estumulazione è data comunicazione, almeno tre giorni prima dell’effettuazione dellastessa, al Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Igiene per l’ottemperanza <strong>di</strong> quanto previsto all’art. 88 delD.P.R. n. 285/90.A tale comunicazione viene allegata ricevuta del pagamento della tariffa dovuta.3. Delle operazioni <strong>di</strong> estumulazione straor<strong>di</strong>naria e dei relativi provve<strong>di</strong>menti adottati vieneredatto verbale a cura del personale delegato dal Comune e con firma del personale tecnico delegatodal Responsabile del Servizio Igiene.ART. 34Raccolta delle ossa1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell’ossariocomune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.ART. 35Oggetti da recuperare1. Qualora nel corso <strong>di</strong> esumazione od estumulazione si presume possano rinvenirsi oggettipreziosi o ricor<strong>di</strong> personali, gli aventi <strong>di</strong>ritto possono darne avviso al Responsabile del servizio <strong>di</strong>custo<strong>di</strong>a al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redattoprocesso verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l’altro conservatotra gli atti dell’Ufficio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria.3. In<strong>di</strong>pendentemente dalla richiesta degli aventi <strong>di</strong>ritto, gli oggetti preziosi o i ricor<strong>di</strong> personalirinvenuti in occasione <strong>di</strong> esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabiledel Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria, che provvederà tenerli a <strong>di</strong>sposizione degli aventi <strong>di</strong>ritto per unperiodo <strong>di</strong> 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essereliberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi <strong>di</strong> miglioramento degliimpianti cimiteriali.ART. 36Disponibilità dei materiali1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni oalla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere <strong>di</strong>miglioramento generale dei cimiteri oppure alienarli con il metodo dell’asta pubblica.Le tombe possono essere nuovamente concesse.2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi <strong>di</strong> miglioramento degliimpianti cimiteriali.3. Su richiesta degli aventi <strong>di</strong>ritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego <strong>di</strong> materiali e <strong>di</strong> opere <strong>di</strong>loro proprietà nel caso <strong>di</strong> cambiamento <strong>di</strong> sepoltura o in favore <strong>di</strong> sepoltura <strong>di</strong> parenti od affini entroil secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato <strong>di</strong> conservazione e rispondano airequisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.4. Le croci, le lapi<strong>di</strong> ed i copritomba, che rimangono a <strong>di</strong>sposizione del Comune dopol’esumazione or<strong>di</strong>naria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone12


isognose, che ne facciano richiesta, per collocarle sulla sepoltura <strong>di</strong> qualche parente, che ne siasprovvisto, purché i materiali siano in buono stato <strong>di</strong> conservazione e rispondenti ai requisitiprescritti per la nuova sepoltura.5. Ricor<strong>di</strong> strettamente personali, che erano collocati sulla sepoltura, possono essere, a richiesta,concessi alla famiglia.6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all’interno del Cimiterooppure all’esterno, in altro luogo idoneo.ART. 37Rifiuti cimiteriali1. I rifiuti derivanti da indumenti, oggetti, casse provenienti dalle operazioni <strong>di</strong> esumazione edestumulazione, fatta ovviamente eccezione per qualsiasi parte del corpo umano, devono esseresottoposti, prima dello smaltimento finale, ad apposito trattamento <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione econfezionamento in duplice contenitore, entrambi adeguatamente resistenti e chiusi ermeticamente.2. I predetti rifiuti trattati debbono essere conferiti per la termo<strong>di</strong>struzione.3. E’ ammesso lo stoccaggio temporaneo <strong>di</strong> tali rifiuti, purché in aree opportunamente attrezzate ecoperte.4. Il reinterro <strong>di</strong> tali rifiuti non è ammesso se non in con<strong>di</strong>zioni e situazioni eccezionali e,comunque, previo parere favorevole del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica.CAPO VCremazioneART. 38CrematorioIl Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell’impianto <strong>di</strong>sponibile più vicino.ART. 39Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione1. L’autorizzazione <strong>di</strong> cui all’art. 79, I comma, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è rilasciata arichiesta dei familiari o <strong>di</strong> loro incaricato, in presenza delle con<strong>di</strong>zioni ivi in<strong>di</strong>cate.2. Le modalità operative, nel caso in cui la manifestazione <strong>di</strong> volontà sia espressa dal coniuge o, in<strong>di</strong>fetto, dal parente più prossimo o, nel caso <strong>di</strong> concorso <strong>di</strong> più parenti nello stesso grado, da tutti glistessi, sono determinate dall’Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.ART. 40Urne cinerarie1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono <strong>di</strong>ligentemente raccolte in apposita urna cineraria, cheviene sigillata. L’urna deve essere <strong>di</strong> materiale resistente.13


2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri <strong>di</strong> una sola salma e portare all’esternol’in<strong>di</strong>cazione del nome e cognome del defunto, data <strong>di</strong> nascita e <strong>di</strong> morte.3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l’urna è collocata nel cimitero in appositanicchia, mensola, colombario, salvo si <strong>di</strong>sponga per altra destinazione, comunque compatibile perlegge.4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in loculi appartenenti a privati o ad Associazioniper la cremazione <strong>di</strong> cui all’art. 79/3 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, costruiti in aree avute inconcessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi <strong>di</strong> lucro e speculazione.5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni <strong>di</strong> cui sopra, le cenerivengono <strong>di</strong>sperse nel cinerario comune.CAPO VIPolizia dei cimiteriART. 41Orario1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.2. L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell’orario.3. La visita al cimitero fuori orario è subor<strong>di</strong>nata al permesso del responsabile del servizio <strong>di</strong>Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.4. L’avviso <strong>di</strong> chiusura è dato, <strong>di</strong> regola, a mezzo <strong>di</strong> segnale acustico, 15 minuti prima dellascadenza dell’orario, in modo che la chiusura avvenga entro l’ora prescritta.5. I cimiteri devono essere dotati <strong>di</strong> idonei meccanismi <strong>di</strong>elettrici che permettano ad eventualipossibili ritardatari <strong>di</strong> segnalare la propria presenza oppure <strong>di</strong> provvedere da se stessi all’aperturadel cancelletto <strong>di</strong> servizio nel termine <strong>di</strong> 30 minuti oltre l’orario <strong>di</strong> chiusura.ART. 42Disciplina dell’ingresso1. Nei cimiteri, <strong>di</strong> norma, non si può entrare che a pie<strong>di</strong>.2. E’ vietato l’ingresso:a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;b) alle persone in stato <strong>di</strong> ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in con<strong>di</strong>zioni comunque incontrasto con il carattere del luogo;c) a coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività <strong>di</strong> questua;d) ai fanciulli <strong>di</strong> età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da adulti.3. Per motivi <strong>di</strong> salute od età il Responsabile del servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria può concedere ilpermesso <strong>di</strong> visitare tombe <strong>di</strong> familiari a mezzo <strong>di</strong> veicoli, fissandone i percorsi e gli orari.14


ART. 43Divieti speciali1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazionedel luogo ed in particolare:a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare;b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;c) introdurre oggetti irriverenti;d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapi<strong>di</strong>;e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;f) accumulare neve sui tumuli;g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapi<strong>di</strong> o sui muri;i) <strong>di</strong>sturbare in qualsiasi modo i visitatori (specialmente con l’offerta <strong>di</strong> servizi, <strong>di</strong> oggetti),<strong>di</strong>stribuire in<strong>di</strong>rizzi, volantini pubblicitari;l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventivaautorizzazione del Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria;m) per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l’assenso dei familiari interessati;n) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;o) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d’uso;p) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione <strong>di</strong> salme da parte <strong>di</strong> estranei nonaccompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile delServizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria;q) qualsiasi attività commerciale.2. I <strong>di</strong>vieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono all’area <strong>di</strong> rispettocimiteriale, salvo non debitamente autorizzati.3. Chiunque tenesse, nell’interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso ilculto dei morti o pronunciasse <strong>di</strong>scorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà<strong>di</strong>ffidato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire imme<strong>di</strong>atamente e, quando ne fosse il caso,deferito all’autorità giu<strong>di</strong>ziaria.ART. 44Riti funebri1. Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione <strong>di</strong> riti funebri, sia per il singolo defunto cheper la collettività dei defunti.2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso <strong>di</strong> pubblico deve essere datopreventivo avviso al Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria.ART. 45Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapi<strong>di</strong>, croci, monumenti, ricor<strong>di</strong>, simboli,secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati <strong>di</strong> volta in volta dal Responsabile delServizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad or<strong>di</strong>nanza del Sindaco chefissi i criteri generali.15


2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria econtenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, ochi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto dellalapide e delle opere, con la traduzione in lingua qualora vi siano citazioni in altre lingue.3. Le mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte <strong>di</strong>verse da quelleautorizzate, nelle quali figurino errori <strong>di</strong> scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nelcimitero.5. Circa le eventuali <strong>di</strong>spute fra gli aventi <strong>di</strong>ritto si rimanda a quanto contenuto nell’art. 36.6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l’impiego, quali portafiori, <strong>di</strong> barattoli <strong>di</strong>recupero.7. Si consente il collocamento <strong>di</strong> fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenzanel tempo; è pure consentito il collocamento <strong>di</strong> piantine <strong>di</strong> fiori e semprever<strong>di</strong>, avendo, però, curache non superino l’altezza <strong>di</strong> m. 1,10 e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.ART. 45bisDimensioni dei monumenti funerari1. I monumenti posati nel campo bambini devono essere <strong>di</strong> altezza massima sopra il livello delsuolo pari a centimetri ottanta ed avere <strong>di</strong>mensione perimetrale pari a 50 per 80 centimetri;2. I monumenti posati nel campo comune devono essere <strong>di</strong> altezza massima sopra il livello delsuolo pari a centimetri 150 ed avere <strong>di</strong>mensione perimetrale pari a 60 per 140 centimetri;3. I monumenti su sepolture private a sistema <strong>di</strong> tumulazione che si sviluppano sottoterra devonoessere:a) Per le tombe a tre posti: altezza massima sopra il livello del suolo pari a 180 centimetri e<strong>di</strong>mensione perimetrale pari a cento 170 per 220 centimetri;b) Per le tombe a sei posti: altezza massima sopra il livello del suolo pari a 250 centimetri e<strong>di</strong>mensione perimetrale pari a 220 per 220 centimetri;ART. 46Fiori e piante ornamentali1. Gli ornamenti <strong>di</strong> fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura <strong>di</strong> chi li haimpiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevoletrascuratezza, così da rendere indecorosi i giar<strong>di</strong>netti o i tumuli, il Responsabile del Servizio <strong>di</strong>Polizia Mortuaria li farà togliere o sra<strong>di</strong>care e provvederà per la loro <strong>di</strong>struzione.2. In tutti i cimiteri avrà luogo, nei perio<strong>di</strong> opportuni, la falciatura e la successiva eliminazionedelle erbe.3. E’ facoltà del Comune autorizzare la messa a <strong>di</strong>mora <strong>di</strong> piante ad alto fusto purché <strong>di</strong> specie“sempreverde”.16


ART. 47Materiali ornamentali1. Dai cimiteri saranno tolti d’ufficio i monumenti, le lapi<strong>di</strong>, i copritomba, etc., indecorosi o la cuimanutenzione <strong>di</strong>fetti al punto <strong>di</strong> rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennerocollocate.2. Il Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Polizia mortuaria <strong>di</strong>sporrà il ritiro o rimozione dalle tombe <strong>di</strong>tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc., che si estendono fuori dalle aree concesse o copranoepigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si ad<strong>di</strong>canoall’estetica del cimitero o che, con il tempo, siano <strong>di</strong>venuti indecorosi.3. I provve<strong>di</strong>menti d’ufficio <strong>di</strong> cui al 1° comma verranno adottati previa <strong>di</strong>ffida <strong>di</strong>retta aiconcessionari interessati, se noti, o pubblicata all’Albo Cimiteriale per un mese, perché sianoripristinate le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> buona manutenzione e decoro.4. Valgono per la <strong>di</strong>sponibilità dei materiali ed oggetti <strong>di</strong> risulta gli stessi criteri stabiliti all’art. 36in quanto applicabili.17


TITOLO IIIConcessioniCAPO ITipologie e manutenzione delle sepoltureART. 48Sepolture private1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale <strong>di</strong> cui alprecedente articolo, l’uso <strong>di</strong> aree e <strong>di</strong> manufatti costruiti dal Comune.2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese <strong>di</strong> privati od enti, <strong>di</strong>sepolture a sistema <strong>di</strong> tumulazione in<strong>di</strong>viduale per famiglie e collettività che prevalentemente sisviluppano sotto terra e che, per esigenze accertate successivamente al perfezionamento dellaconcessione, previo pagamento della tariffa ed approvazione del progetto, possono svilupparsi soprail livello <strong>di</strong> campagna in ragione <strong>di</strong> uno per ogni fila.3. Le aree possono essere, altresì, concesse per impiantare, sempre a cura e spese <strong>di</strong> privati od enti,campi a sistema <strong>di</strong> inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno <strong>di</strong>adeguato ossario.4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:a) sepolture in<strong>di</strong>viduali (loculi, poste in<strong>di</strong>viduali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie,etc..);b) sepolture per famiglie e collettività (tombe <strong>di</strong> famiglia, biloculi, archi a più posti, campetti,cellette ossario, e<strong>di</strong>cole, etc…).5. Il rilascio della concessione è subor<strong>di</strong>nato al pagamento della tariffa determinata dalla GiuntaComunale nel rispetto della ripartizione delle competenze stabilita dalla Legge 08.06.1990 n. 142.6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse sianoa sistema <strong>di</strong> tumulazione o a sistema <strong>di</strong> inumazione, le <strong>di</strong>sposizioni generali stabilite dal D.P.R. n.285 del 10.09.1990, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni edesumazioni.7. La concessione, laddove sia regolata da schema <strong>di</strong> contratto-tipo approvato dalla GiuntaComunale, è stipulata ai sensi dell’art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, previa assegnazione delmanufatto da parte del servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria (cui è affidata l’istruttoria dell’atto).8. Il <strong>di</strong>ritto d’uso <strong>di</strong> una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto alregime dei beni demaniali e lascia integro il <strong>di</strong>ritto alla nuda proprietà del Comune.9. Ogni concessione del <strong>di</strong>ritto d’uso <strong>di</strong> aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenentel’in<strong>di</strong>viduazione della concessione, le clausole e con<strong>di</strong>zioni della medesima e norme che regolanol’esercizio del <strong>di</strong>ritto d’uso. In particolare l’atto <strong>di</strong> concessione deve in<strong>di</strong>care:- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati orealizzabili;- la durata;- la/e persona/e o, nel caso <strong>di</strong> Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore; iconcessionari/ie;18


- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa in<strong>di</strong>viduazione (sepolcrogentilizio o familiare);- l’eventuale restrizione od ampliamento del <strong>di</strong>ritto d’uso in riferimento all’avvenuta corresponsionedella tariffa prevista;- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> decadenza.ART. 49Durata delle concessioni1. Le concessioni <strong>di</strong> cui all’articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell’art. 92 delD.P.R. 10.09.1990 n. 285.2. La durata massima delle concessioni è fissata in 40 anni.3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo <strong>di</strong> tempo <strong>di</strong>etro ilpagamento del canone <strong>di</strong> concessione fissato in tariffa entro i sei mesi successivi alla data <strong>di</strong>scadenza.4. Nell’atto <strong>di</strong> concessione verrà in<strong>di</strong>cata la decorrenza della stessa che coincide con la data <strong>di</strong>emissione del documento contabile dal Comune.5. All’atto dell’assegnazione <strong>di</strong> posto salma in<strong>di</strong>viduale, gli interessati potranno richiedere lacombinazione <strong>di</strong> una concessione temporanea per una durata minima <strong>di</strong> 10 anni, con l’impegno, alloscadere <strong>di</strong> tale termine, <strong>di</strong> procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessionealla durata <strong>di</strong> cui al comma 2, salvo il pagamento <strong>di</strong> quanto stabilito in tariffa.ART. 50Modalità <strong>di</strong> concessione1. La sepoltura in<strong>di</strong>viduale privata <strong>di</strong> cui al comma 4, lettera a) dell’art. 48 può concedersi solo inpresenza della salma o ceneri per i loculi e le poste in<strong>di</strong>viduali; dei resti o ceneri per gli ossarietti;delle ceneri per le nicchie per urne.2. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore<strong>di</strong> quel richiedente che sia coniuge del defunto e che abbia avanzato richiesta all’atto del decessodel congiunto e dei genitori, dei quali almeno uno <strong>di</strong> età superiore ai 65 anni, il cui figlio conviventesia premorto. La concessione può essere, altresì, effettuata a favore <strong>di</strong> quel richiedente <strong>di</strong> etàsuperiore ai 65 anni, che <strong>di</strong>mostri <strong>di</strong> non avere parenti o affini fino al 4° grado.2bis. La concessione in uso può essere effettuata a favore <strong>di</strong> persone, già residenti nel Comune <strong>di</strong>Nerviano, che per motivi <strong>di</strong> salute hanno trasferito altrove la propria residenza. E’, altresì, possibileconcedere in uso sepolture <strong>di</strong> cui al primo comma nel caso <strong>di</strong> presenza <strong>di</strong> salme <strong>di</strong> figli aventigenitori residenti nel Comune <strong>di</strong> Nerviano.3. L’assegnazione avviene per or<strong>di</strong>ne progressivo delle sepolture <strong>di</strong>sponibili, osservando comecriterio <strong>di</strong> priorità la data del decesso per l’ipotesi <strong>di</strong> cui al comma 1 e la data <strong>di</strong> presentazione delladomanda <strong>di</strong> concessione per l’ipotesi <strong>di</strong> cui al comma 2, ferma restando l’assegnazione dellaconcessione in caso <strong>di</strong> contemporaneità della presentazione ai casi <strong>di</strong> decesso.4. La concessione in uso delle sepolture <strong>di</strong> cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi,ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.19


5. La concessione <strong>di</strong> aree e <strong>di</strong> manufatti ad uso <strong>di</strong> sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi<strong>di</strong> cui ai commi 2,3,4, lettera b) dell’art. 48, è data in ogni tempo secondo la <strong>di</strong>sponibilità,osservando come criterio <strong>di</strong> priorità la presenza <strong>di</strong> una o più salme da tumulare e la data <strong>di</strong>presentazione della domanda <strong>di</strong> concessione. Per le tombe <strong>di</strong> famiglia a sei loculi devono esserein<strong>di</strong>viduati almeno quattro nominativi <strong>di</strong> persone le cui salme saranno tumulate nella sepoltura.6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto <strong>di</strong> lucro o <strong>di</strong>speculazione.7. Per la concessione <strong>di</strong> manufatti cimiteriali <strong>di</strong> nuova costruzione, dopo l’approvazione delprogetto tecnico <strong>di</strong> ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune <strong>di</strong> richiedere agli interessati,all’atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo dellatariffa vigente per le concessioni <strong>di</strong> manufatti cimiteriali.ART. 51Uso delle sepolture private1. Salvo quanto già previsto precedentemente, il <strong>di</strong>ritto d’uso delle sepolture private è riservatoalla persona del concessionario, a quelle della sua famiglia e ad eventuali benemeriti <strong>di</strong> cui alsuccessivo comma ovvero alle persone regolarmente iscritte all’Ente concessionario (corporazioni,istituto, etc…), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo <strong>di</strong>verse in<strong>di</strong>cazionipreviste nell’atto <strong>di</strong> concessione.2. Ai fini dell’applicazione del I comma dell’art. 93 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, la famiglia delconcessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai <strong>di</strong>scendenti in linea retta ecollaterali, ampliata agli affini, fino al 4° grado.3. Per gli ascendenti e <strong>di</strong>scendenti in linea retta il <strong>di</strong>ritto alla tumulazione è stato implicitamenteacquisito dal fondatore del sepolcro all’atto dell’ottenimento della concessione.4. Per i familiari e gli affini <strong>di</strong> cui al comma 2 del presente articolo la sepoltura deve essereautorizzata <strong>di</strong> volta in volta dal titolare della concessione con un’apposita <strong>di</strong>chiarazione ai sensidella legge 04.01.1968 n. 15 da presentare al Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gliestremi anzidetti, darà il nulla-osta.5. I casi <strong>di</strong> “convivenza” con i titolari della concessione verranno valutati <strong>di</strong> volta in volta inrelazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura <strong>di</strong> cui al precedente comma 4.6. L’eventuale con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> particolare benemerenza nei confronti dei concessionari vacomprovata con apposita <strong>di</strong>chiarazione ai sensi della legge 04.01.1968 n. 15 del fondatore delsepolcro depositata presso il Servizio Polizia Mortuaria anche dopo il decesso della persona per cuiè richiesta la sepoltura che potrà avvenire, comunque, previo assenso dei titolari della concessione.7. Rimangono tassativamente escluse dal <strong>di</strong>ritto d’uso della sepoltura tutte potrà avvenire,comunque, previo assenso dei titolari della concessione.8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo <strong>di</strong>ritto d’uso della sepoltura, <strong>di</strong>rittoche non è commerciabile né trasferibile, potrà avvenire, comunque, previo assenso dei titolari dellaconcessione.20


9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell’atto concessorio e del presenteRegolamento, senza alcun <strong>di</strong>ritto a che siano conservate le <strong>di</strong>stanze o lo stato delle opere e dellearee attigue, che il Comune può in ogni tempo mo<strong>di</strong>ficare ed impiegare per esigenze del Cimitero.10. E’ consentita la collocazione <strong>di</strong> resti ossei e/o urne cinerarie in un unico loculo sotterraneo,esterno o tomba <strong>di</strong> famiglia già occupato da un feretro, sempre che le misure <strong>di</strong> ingombro liberointerno al loculo lo permettano. In tali casi la collocazione <strong>di</strong> cassette <strong>di</strong> resti e/o urne cinerarie nondeve comportare manomissioni o rimozioni del feretro eventualmente già tumulato.ART. 52Manutenzione, canone annuo, affrancazione1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o<strong>di</strong>nstallate. La manutenzione comprende ogni intervento or<strong>di</strong>nario e straor<strong>di</strong>nario, nonchél’esecuzione <strong>di</strong> opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere, in quanto valutatain<strong>di</strong>spensabile od opportuna sia per motivi <strong>di</strong> decoro, sia <strong>di</strong> sicurezza o <strong>di</strong> igiene.2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da nonpresentare soluzioni <strong>di</strong> continuità tra una concessione e l’altra, il Comune provvede allamanutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondereannualmente l’apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti inconcessione.3. Sono escluse dalla manutenzione <strong>di</strong> cui al comma precedente:- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;- l’or<strong>di</strong>naria pulizia;- gli interventi <strong>di</strong> lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.4. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comuneprovvede alla <strong>di</strong>chiarazione della decadenza della concessione.5. La Giunta Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone <strong>di</strong> manutenzione,<strong>di</strong> cui al comma 2 che precede, o per alcune <strong>di</strong> esse, sia ammessa la possibilità <strong>di</strong> richiederel’affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione.ART. 53Costruzione dell’opera -Termini1. Le concessioni in uso <strong>di</strong> aree per le destinazioni <strong>di</strong> cui al secondo e terzo comma dell’art. 48,impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previstedai successivi articoli ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data <strong>di</strong> emissionedel documento contabile corrispondente all’assegnazione, pena la decadenza.2. Qualora l’area non sia ancora <strong>di</strong>sponibile, detto termine decorre dall’effettiva <strong>di</strong>sponibilità econsegna dell’area stessa.Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiestadegli interessati, una proroga <strong>di</strong> sei mesi.21


CAPO IIDivisione, subentri, rinunceART. 54Divisione - Subentri1. Più concessionari possono richiedere al Comune la <strong>di</strong>visione dei posti o l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong>separate quote della concessione stessa.2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell’istanza e trova applicazione l’art. 20 della legge4 gennaio 1968 n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essereformulata separatamente da tutti gli stessi.3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono <strong>di</strong>chiarare la propria rinunciapersonale, eventualmente estesa anche ai propri aventi causa, del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sepoltura. In tal caso larinuncia comporta accrescimento e non cessione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sepoltura nei confronti deiconcessionari residuali.4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria anche utilizzandoservizi informatici.5. La <strong>di</strong>visione, l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> separate quote o la rinuncia non costituiscono atti <strong>di</strong><strong>di</strong>sponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del <strong>di</strong>ritto d’uso.6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, piùconcessionari <strong>di</strong> un’unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, fermarestando l’unicità della concessione nei confronti del Comune.7. In caso <strong>di</strong> decesso del concessionario <strong>di</strong> una sepoltura privata i <strong>di</strong>scendenti legittimi e le altrepersone, che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell’art. 51, sono tenuti a darne comunicazioneal Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmentela variazione per aggiornamento dell’intestazione della concessione in favore degli aventi <strong>di</strong>ritto edesignando uno <strong>di</strong> essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.8. L’aggiornamento dell’intestazione della concessione è effettuato dal Servizio <strong>di</strong> PoliziaMortuaria esclusivamente nei confronti delle persone in<strong>di</strong>cate nell’art. 51, che assumono la qualità<strong>di</strong> concessionari. In <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> designazione <strong>di</strong> un rappresentante della concessione il Comuneprovvede d’ufficio, in<strong>di</strong>viduandolo nel richiedente o, in caso <strong>di</strong> pluralità <strong>di</strong> essi, sciogliendolo tra iconcessionari secondo criteri <strong>di</strong> opportunità in relazione alle esigenze <strong>di</strong> eventuali comunicazioniinerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte <strong>di</strong> tutti gli aventi<strong>di</strong>ritto. Per l’aggiornamento dell’intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.9. Trascorso il termine <strong>di</strong> tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta <strong>di</strong>aggiornamento dell’intestazione della concessione, il Comune provvede alla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong>decadenza.10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell’art. 51, abbianotitolo per assumere la qualità <strong>di</strong> concessionari o non siano state lasciate <strong>di</strong>sposizioni a Enti oIstituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.22


11. Nel caso <strong>di</strong> famiglia estinta, decorsi <strong>di</strong>eci anni dall’ultima sepoltura se ad inumazione o 20 annise a tumulazione, il Comune provvede alla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> decadenza della concessione.ART. 55Rinuncia a concessione a tempo determinato <strong>di</strong> durata inferiore a 99 anni1. Il Comune ha facoltà <strong>di</strong> accettare la rinuncia a concessione <strong>di</strong> sepoltura in<strong>di</strong>viduale a tempodeterminato <strong>di</strong> 40 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stataoccupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventititolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso <strong>di</strong> una somma pari all’1,25% della tariffa in vigore almomento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi <strong>di</strong> residua durata.2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o con<strong>di</strong>zione alcuna.La quota è, pertanto, riferita a 1/1,25x40=1/50 della tariffa in vigore.ART. 56Rinuncia a concessione <strong>di</strong> aree libere1. Il Comune ha facoltà <strong>di</strong> accettare le rinuncia a concessione <strong>di</strong> aree libere, salvo i casi <strong>di</strong>decadenza, quando:a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;b) l’area non sia stata utilizzata per l’inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. Intali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso <strong>di</strong>una somma pari all’1,25% della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero ofrazione superiore a 6 mesi <strong>di</strong> residua durata.2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o con<strong>di</strong>zione alcuna.La quota è pertanto riferita a 1/1,25x40 = 1/50 della tariffa in vigore.ART. 57Rinuncia a concessione <strong>di</strong> aree con parziale o totale costruzione1. Il Comune ha facoltà <strong>di</strong> accettare la rinuncia a concessione <strong>di</strong> aree per la destinazione <strong>di</strong> cui alcomma 2 dell’art. 48, salvo i casi <strong>di</strong> decadenza, quando:a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso <strong>di</strong>una somma pari all’1,25% della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero ofrazione superiore a 6 mesi <strong>di</strong> residua durata.2. Al concessionario o agli aventi titolo alla concessione non è riconosciuto alcun indennizzo perle opere costruite.3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a con<strong>di</strong>zione alcuna.La quota è, pertanto, riferita a 1/1,25x40=1/50 della tariffa in vigore.23


CAPO IIIRevoca, decadenza estinzioneART. 58Revoca1. E’ facoltà dell’Amministrazione <strong>di</strong> ritornare in possesso <strong>di</strong> qualsiasi area o manufatto concessoin uso quando ciò sia necessario per ampliamento, mo<strong>di</strong>ficazione topografica del cimitero o perqualsiasi altra ragione <strong>di</strong> interesse pubblico.2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previoaccertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e viene concesso agli aventi <strong>di</strong>ritto l’uso,a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione, <strong>di</strong> un’equivalentesepoltura nell’ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione in<strong>di</strong>cati dall’Amministrazione,rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tombaalla nuova e per l’installazione <strong>di</strong> eventuali monumenti o lapi<strong>di</strong>.3. Della decisione presa per l’esecuzione <strong>di</strong> quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia alconcessionario ove noto almeno un mese prima o, in <strong>di</strong>fetto, me<strong>di</strong>ante pubblicazione all’AlboPretorio per la durata <strong>di</strong> sessanta giorni, in<strong>di</strong>cando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Latraslazione avverrà nel giorno in<strong>di</strong>cato anche in assenza del concessionario.ART. 59Decadenza1. La decadenza della concessione può essere <strong>di</strong>chiarata nei seguenti casi:a) quando la sepoltura in<strong>di</strong>viduale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era statarichiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto <strong>di</strong> lucro o <strong>di</strong> speculazione;c) in caso <strong>di</strong> violazione del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cessione tra privati del <strong>di</strong>ritto d’uso della sepoltura;d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;e) quando la sepoltura privata risulti in stato <strong>di</strong> abbandono per incuria o per morte degli aventi<strong>di</strong>ritto o, quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura neitermini stabiliti dal Comune;f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nel’atto <strong>di</strong> concessione.2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) <strong>di</strong> cui sopra, èadottata previa <strong>di</strong>ffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.3. In casi <strong>di</strong> irreperibilità la <strong>di</strong>ffida viene pubblicata all’albo comunale e a quello del cimitero perla durata <strong>di</strong> trenta giorni consecutivi.4. La <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile delServizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria.ART. 60Provve<strong>di</strong>menti conseguenti la decadenza1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco <strong>di</strong>sporrà, se del caso, la traslazione dellesalme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.24


2. Dopo<strong>di</strong>ché il Sindaco <strong>di</strong>sporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dellostato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena <strong>di</strong>sponibilità del Comune.ART. 61Estinzione1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell’atto <strong>di</strong> concessione ovverocon la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo caso, quanto <strong>di</strong>sposto nell’art. 98 del D.P.R.10.09.1990 n. 285.2. Prima della scadenza del termine delle concessioni <strong>di</strong> aree per sepolture per famiglie ecollettività gli interessati possono richiedere <strong>di</strong> rientrare in possesso degli elementi mobili, ricor<strong>di</strong>,decorazioni e oggetti simili.3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente <strong>di</strong>sposto per lacollocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previoavvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell’ossario comune o nelcinerario comune.TITOLO IVLavori privati nei cimiteri – Imprese <strong>di</strong> pompe funebriCAPO IImprese e lavori privatiART. 62Accesso al cimitero1. Per l’esecuzione <strong>di</strong> opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straor<strong>di</strong>narie,che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell’opera <strong>di</strong> privatiimpren<strong>di</strong>tori, a loro libera scelta.2. Per l’esecuzione dei lavori <strong>di</strong> cui sopra gli impren<strong>di</strong>tori incaricati dai concessionari dovrannomunirsi <strong>di</strong> apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi <strong>di</strong>etro domanda corredata dalcertificato <strong>di</strong> iscrizione alla competente categoria professionale e da opportuno deposito cauzionale.3. L’autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati impren<strong>di</strong>tori è subor<strong>di</strong>nata alla <strong>di</strong>mostrazione <strong>di</strong>idonea copertura assicurativa per eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsidurante i lavori.4. Per le semplici riparazioni, pulitura <strong>di</strong> monumenti, lapi<strong>di</strong>, croci, etc…, e per i lavori <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nariamanutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio <strong>di</strong> PoliziaMortuaria.5. E’ tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione <strong>di</strong> accaparramento <strong>di</strong> lavori esvolgere attività comunque censurabili.6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno deicimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.25


ART. 63Autorizzazioni e permessi <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong>sepolture private e collocazione <strong>di</strong> ricor<strong>di</strong> funebri1. I singoli progetti <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong> sepolture private debbono essere approvati dal Responsabiledel settore E<strong>di</strong>lizia Privata, su conforme parere del Responsabile del Servizio Igiene Pubblicadell’USSL competente per territorio o suo delegato e della Commissione e<strong>di</strong>lizia, osservate le<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui ai capi XIV e V del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nelpresente Regolamento.2. Nell’atto <strong>di</strong> approvazione del progetto viene definito il numero <strong>di</strong> salme che possono essereaccolte nel sepolcro.3. Il numero dei loculi sotterranei e fuori terra è fissato in ragione <strong>di</strong> un loculo per ogni metroquadrato <strong>di</strong> area concessa, salvo quanto stabilito dall’art. 48 comma 2.4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l’esterno del cimitero.5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve essere<strong>di</strong> pregiu<strong>di</strong>zio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero né tanto meno invadere viali. Deveessere inoltre previsto, nelle tombe a più posti, il vestibolo per l’accesso <strong>di</strong>retto a ciascun posto.6. Le variazioni <strong>di</strong> carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile delServizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria.7. In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d’opera, deve essereapprovata a norma del primo comma.8. Le autorizzazioni ed i permessi <strong>di</strong> cui sopra possono contenere particolari prescrizioniriguardanti le modalità <strong>di</strong> esecuzione ed il termine <strong>di</strong> ultimazione dei lavori.9. Per le piccole riparazioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria manutenzione e per quelle che non alterino l’opera inalcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l’autorizzazione delResponsabile del Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria.10. I concessionari <strong>di</strong> sepoltura privata hanno facoltà <strong>di</strong> collocare, previa autorizzazione delResponsabile del servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria, lapi<strong>di</strong>, ricor<strong>di</strong> e similari.ART. 64Responsabilità – deposito cauzionale1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e <strong>di</strong>eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalsa nei confronti dell’impren<strong>di</strong>tore acui sono stati affidati i lavori.2. Le autorizzazioni ed i permessi <strong>di</strong> cui all’articolo precedente sono subor<strong>di</strong>nati al versamento <strong>di</strong>una somma a titolo <strong>di</strong> deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzionedelle opere e del risarcimento <strong>di</strong> eventuali danni.26


ART. 65Recinzione aree – Materiali <strong>di</strong> scavo1. Nella costruzione <strong>di</strong> tombe <strong>di</strong> famiglia, l’impresa deve recingere, a regola d’arte, lo spazioassegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.2. E’ vietato occupare spazi attigui senza l’autorizzazione del Responsabile del Servizio <strong>di</strong> poliziaMortuaria.3. I materiali <strong>di</strong> scavo e <strong>di</strong> rifiuto devono essere <strong>di</strong> volta in volta trasportati al luogo in<strong>di</strong>cato daiservizi <strong>di</strong> Polizia Mortuaria, secondo l’orario e l’itinerario che verranno prescritti, evitando <strong>di</strong>spargere materiali o <strong>di</strong> imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l’impresa ha l’obbligo <strong>di</strong>ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.ART. 66Introduzione e deposito <strong>di</strong> materiali1. E’ permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l’esecuzione dei lavori <strong>di</strong> cui agliarticoli precedenti, purché <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni ridotte e secondo percorsi ed orari prescritti dalresponsabile del servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamentenecessario.2. E’ vietato attivare sull’area concessa laboratori <strong>di</strong> sgrossamento dei materiali3. Per esigenze <strong>di</strong> servizio può essere or<strong>di</strong>nato il trasferimento dei materiali in altro spazio.4. Nei giorni festivi il terreno a<strong>di</strong>acente alla costruzione deve essere or<strong>di</strong>nato e libero da cumuli <strong>di</strong>sabbia, terra, calce, etc… .ART. 67Orario <strong>di</strong> lavoro1. L’orario <strong>di</strong> lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria.2. E’ vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dalresponsabile del Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria.ART. 68Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni <strong>di</strong>comportamento per l’introduzione e la posa in opera <strong>di</strong> materiali per opere o anche solo <strong>di</strong> lapi<strong>di</strong>in<strong>di</strong>viduali.2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazionedei materiali, allo smontaggio <strong>di</strong> armature e ponti, nel periodo in<strong>di</strong>cato nelle istruzioni <strong>di</strong>comportamento <strong>di</strong> cui al comma precedente, mantenendo idonee con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza.27


ART. 69Vigilanza1. Il Responsabile del servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria vigila e controlla a che l’esecuzione delle operesia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartireopportune <strong>di</strong>sposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell’adozione da parte del Sindacodei provve<strong>di</strong>menti previsti dalla legge.2. L’Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la corretta esecuzione delle opere <strong>di</strong>costruzione e, accertata l’inesistenza <strong>di</strong> danni, propone all’Ufficio competente la restituzione deldeposito cauzionale previo ottenimento del certificato <strong>di</strong> agibilità.3. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi derivanti dalle norme legislative e regolamentari inmateria <strong>di</strong> igiene e sicurezza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro.ART. 70Obblighi e <strong>di</strong>vieti per il personale dei cimiteri1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all’osservanza del presente Regolamento, nonché a farlorispettare a chiunque abbia accesso nei cimiteri.2. Il personale dei cimiteri è tenuto altresì:a) a mantenere un comportamento <strong>di</strong>gnitoso nei confronti del pubblico;b) a mantenere un abbigliamento <strong>di</strong>gnitoso e consono alla caratteristica del luogo;c) a fornire al pubblico le in<strong>di</strong>cazioni richieste, per quanto <strong>di</strong> competenza.3. Al personale suddetto è vietato:a) eseguire, all’interno dei cimiteri, attività <strong>di</strong> qualsiasi tipo per conto <strong>di</strong> privati, sia all’internodell’orario <strong>di</strong> lavoro, sia al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> esso;b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo <strong>di</strong> liberalità, da parte del pubblico o <strong>di</strong><strong>di</strong>tte;c) segnalare al pubblico nominativi <strong>di</strong> <strong>di</strong>tte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anchein<strong>di</strong>pendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;d) esercitare qualsiasi forma <strong>di</strong> commercio o altra attività a scopo <strong>di</strong> lucro, comunque inerenteall’attività cimiteriale, sia all’interno dei cimiteri che al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> essi ed in qualsiasi momento;e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.4. Salvo il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o <strong>di</strong>vieti anzidettie <strong>di</strong> quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione <strong>di</strong>sciplinare.5. Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure <strong>di</strong> vaccinoprofilassi obbligatorie o in<strong>di</strong>viduatedal Servizio Sanitario o dal me<strong>di</strong>co competente, nonché alle altre misure in materia <strong>di</strong> prevenzionedegli infortuni o <strong>di</strong> malattie connesse con l’attività svolta.28


CAPO IIImprese pompe funebriART. 71Funzioni – Licenza1. Le imprese <strong>di</strong> pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gliUffici del Comune che presso le parrocchie ed enti <strong>di</strong> culto;- fornire feretri e gli accessori relativi;- occuparsi della salma e della vestizione;- effettuare il trasporto <strong>di</strong> salme in o da altri comuni.2. Le imprese <strong>di</strong> cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza <strong>di</strong> cui all’art. 115del T.U. della legge <strong>di</strong> pubblica sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazionecommerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.ART. 72Divieti1. Alle imprese <strong>di</strong> pompe funebri è fatto <strong>di</strong>vieto:a) <strong>di</strong> accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi cheadombrino sospetto <strong>di</strong> accordo o <strong>di</strong> corruzione all’interno dei luoghi <strong>di</strong> cura e <strong>di</strong> degenza;b) <strong>di</strong> sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi giàricevuti, allo scopo <strong>di</strong> offrire prestazioni;c) <strong>di</strong> sospendere il servizio assunto e già pre<strong>di</strong>sposto per eventuali contestazioni in or<strong>di</strong>ne aglionorari o per altro motivo privato;d) <strong>di</strong> esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali <strong>di</strong> attività.TITOLO VDisposizioni varie e finaliCAPO IDisposizioni varieART. 73Assegnazione gratuita <strong>di</strong> sepoltura a citta<strong>di</strong>ni illustri o benemeriti1. All’interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta “degliUomini Illustri”, ove il Sindaco potrà <strong>di</strong>sporre per l’assegnazione gratuita <strong>di</strong> posti destinati allatumulazione <strong>di</strong> salme, ceneri o resti <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni che si siano <strong>di</strong>stinti per opere <strong>di</strong> ingegno o perservizi resi alla comunità.2. Per le medesime finalità <strong>di</strong> cui al comma precedente l’Amministrazione Comunale potràdestinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura <strong>di</strong> salme o resti <strong>di</strong> “citta<strong>di</strong>nibenemeriti”.29


ART. 74Mappa1. Presso il Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l’aggiornamentocontinuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa,può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelleconcessioni relative ai cimiteri del Comune.3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello cheobbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nellacartografia cimiteriale.ART. 75Annotazioni in mappa1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ognimo<strong>di</strong>ficazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.2. La mappa deve possibilmente contenere almeno le seguenti in<strong>di</strong>cazioni:a) generalità del defunto o dei defunti;b) il numero d’or<strong>di</strong>ne dell’autorizzazione al seppellimento;c) la struttura schematica della sepoltura con l’in<strong>di</strong>cazione della collocazione delle salme;d) le generalità del concessionario o dei concessionari;e) gli estremi del titolo costitutivo;f) la data e il numero <strong>di</strong> protocollo generale cui si riferisce la concessione;g) la natura e la durata della concessione;h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione <strong>di</strong> salme, resti o ceneridalla sepoltura con gli estremi del luogo <strong>di</strong> provenienza o <strong>di</strong> destinazione.ART. 76Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali1. Il personale addetto è tenuto a re<strong>di</strong>gere, secondo le istruzioni <strong>di</strong> cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R.10.09.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in or<strong>di</strong>ne cronologico, anche me<strong>di</strong>antestrumenti informatici.2. Ai fini delle registrazioni <strong>di</strong> cui al primo comma è da intendersi che il numero d’or<strong>di</strong>ne dellabolletta <strong>di</strong> accompagnamento coincida con quello riportato nella targhetta metallica applicata alcofano a cura dl personale addetto.3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all’aggiornamento delle mappe cimiteriali.ART. 77Schedario dei defunti1. Viene istituito lo schedario dei defunti con il compito <strong>di</strong> costituire l’anagrafe cimiteriale, tenuto,se del caso, con mezzi informatici.30


2. Il Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria, sulla scorta del registro <strong>di</strong> cui al precedente articolo, terràannotati in or<strong>di</strong>ne alfabetico, sud<strong>di</strong>viso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cuispoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.3. In ogni scheda saranno riportati:a) le generalità del defunto;b) il numero della sepoltura, <strong>di</strong> cui all’ultimo comma dell’art. 74.ART. 78Scadenziario delle concessioni1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo <strong>di</strong> mantenere aggiornate le relativeposizioni e <strong>di</strong> poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni <strong>di</strong> esumazione o <strong>di</strong>estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.2. Il Responsabile del servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria è tenuto a pre<strong>di</strong>sporre entro il mese <strong>di</strong>settembre <strong>di</strong> ogni anno l’elenco, <strong>di</strong>stinto per cimitero, delle concessioni in scadenza nell’annosuccessivo, dandone avviso ai concessionari.ART. 79Informazioni alla citta<strong>di</strong>nanzaIl Comune attiva, entro un biennio dall’esecutività del presente Regolamento ed in collaborazionecon l’USSL, iniziative <strong>di</strong> informazione permanente sui servizi <strong>di</strong> Polizia Mortuaria e sulle correttemodalità con cui usufruirne, promuovendo, inoltre, forme <strong>di</strong> sensibilizzazione sulla cremazionedelle salme.CAPO IIDisposizioni finali e norme transitorieART. 80Efficacia delle <strong>di</strong>sposizioni del Regolamento1. Le <strong>di</strong>sposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed airapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.2. Tuttavia chiunque ritenga <strong>di</strong> poter vantare la titolarità <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti d’uso su sepolture private in basea norme del Regolamento precedente, può, nel termine <strong>di</strong> un anno dall’entrata in vigore del presenteRegolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità, al fine <strong>di</strong>ottenerne formale riconoscimento.3. Il provve<strong>di</strong>mento del Sindaco, con cui si riconoscono <strong>di</strong>ritti pregressi sorti nel rispetto delRegolamento precedente, è comunicato all’interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura <strong>di</strong>che trattasi.4. Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 52 hanno decorrenza a partire da un anno dall’entrata in vigore delpresente regolamento.5. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse dovranno essere compiuti entro tre annidall’entrata in vigore del presente Regolamento.31


6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale <strong>di</strong> Polizia Mortuariaprecedente cessa <strong>di</strong> avere applicazione dal giorno <strong>di</strong> entrata in vigore del presente.ART. 81Cautele1. Chi domanda un servizio qualsiasi, una concessione, l’apposizione <strong>di</strong> croci, lapi<strong>di</strong>, busti o lacostruzione <strong>di</strong> manufatti, s’intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso <strong>di</strong> tuttigli interessati.2. In caso <strong>di</strong> contestazione l’Amministrazione s’intenderà e resterà estranea all’azione che neconsegue.3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato <strong>di</strong> fatto fino a tanto chenon si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> ultimaistanza, passata in giu<strong>di</strong>cato.ART. 82Aspetti amministrativi e fiscali delle concessioni cimiteriali1. Le concessioni cimiteriali <strong>di</strong> cui al Titolo III sono provve<strong>di</strong>menti amministrativi con i qualivengono conferiti ai citta<strong>di</strong>ni poteri <strong>di</strong> uso <strong>di</strong> aree e manufatti cimiteriali, appartenenti al demaniocomunale, che possono essere esercitati nei limiti <strong>di</strong> tempo stabiliti.2. La facoltà <strong>di</strong> uso è con<strong>di</strong>zionata dal pagamento del canone concessivo stabilito in tariffa esottoposta ai poteri <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettiva, <strong>di</strong> controllo, <strong>di</strong> revoca o decadenza previsti dal presenteregolamento.3. L’atto formale <strong>di</strong> concessione, da re<strong>di</strong>gersi successivamente al provve<strong>di</strong>mento concessivodell’organo collegiale competente, può essere redatto sia sotto forma <strong>di</strong> atto pubblicoamministrativo o <strong>di</strong> scrittura privata autenticata, sia sotto forma <strong>di</strong> scrittura privata non autenticata.4. Ai fini fiscali tali concessioni (demaniali) sono regolamentate dall’art. 45 del D.P.R. 26.04.1986n. 131, nonché dall’art. 5, punto 2, della Tariffa – Parte I allegata al medesimo D.R.P., quandosottoscritta sotto forma <strong>di</strong> atto pubblico amministrativo o scrittura privata autenticata e dall’art. 2,punto 1 della Tariffa – Parte II allegata allo stesso D.P.R., quando sottoscritte sotto forma <strong>di</strong>scrittura privata non autenticata.5. La base imponibile delle concessioni è costituita dall’ammontare del canone.6. Quando la concessione è formalizzata sotto forma <strong>di</strong> atto pubblico amministrativo o scritturaprivata autenticata, entro venti giorni dalla data <strong>di</strong> repertoriazione è soggetto a registrazione conpagamento dell’imposta nella misura dell’aliquota stabilita dall’art. 5, punto 2, della Tariffa – ParteI D.P.R. 131/86 che attualmente è pari al 2% del canone.7. Quando la concessione è formalizzata sotto forma <strong>di</strong> scrittura privata non autenticata, purpersistendo l’obbligo della repertoriazione, è esclusa dall’obbligo della registrazione sel’ammontare dell’imposta, calcolata nel modo in<strong>di</strong>cato dal comma precedente, risulta inferiore allamisura fissa vigente alla stipula, che attualmente è pari a £ 250.000 (art. 10, comma 7 del d. L.32


20.06.1996 n. 323). In tale caso, nell’apposita colonna del repertorio relativa alle note, è necessarioapporre l’annotazione: “atto non soggetto all’obbligo della registrazione”.8. Spetta al citta<strong>di</strong>no richiedente esercitare opzione sulla forma dell’atto concessivo. In mancanza<strong>di</strong> tale esercizio l’ufficio competente pre<strong>di</strong>spone la concessione sotto forma <strong>di</strong> scrittura privata nonautenticata.ART. 83Dirigente Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria1. Ai sensi dell’art. 51, 3° comma, della legge 08.06.1990, n. 142, spetta al Responsabile delServizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria l’emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresala stipula degli atti <strong>di</strong> concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorrapreventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell’osservanza delRegolamento stesso.2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano alResponsabile del Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale,salvo non si tratti <strong>di</strong> atti o provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.32 della legge 08.06.1990, n. 142.ART. 84Concessioni pregresse1. Le concessioni a tempo determinato assegnate prima dell’entrata in vigore del presenteregolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata delle concessioni, il regimein<strong>di</strong>cato nell’atto <strong>di</strong> concessione stesso.Per le concessioni trentennale e ventennali l’eventuale rinnovo può essere assentito una sola voltaper un periodo <strong>di</strong> venti anni e non si applica il regime <strong>di</strong> cui al successivo comma 4.Per le concessioni novantanovennali resta ferma l’applicazione del regime esistente all’attodell’eventuale rinnovo.2. Le concessioni a tempo indeterminato assegnate anteriormente alla data dell’entrata in vigoredel D.P.R. 21.10.1975 n. 803 possono essere revocate quando siano trascorsi cinquanta anni dallatumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione <strong>di</strong> insufficienza del cimiterorispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamentoo alla costruzione <strong>di</strong> nuovo cimitero.Tali concessioni, trascorsi i cinquanta anni dall’occupazione del numero dei posti <strong>di</strong>sponibili, senzatenere conto <strong>di</strong> estumulazioni/esumazioni nel frattempo avvenute, sono soggette al rinnovo dellaconcessione per la durata <strong>di</strong> ulteriori quaranta anni <strong>di</strong>etro il pagamento della tariffa stabilita.3. Le concessioni a tempo indeterminato relative a cappelle gentilizie preesistenti all’entrata invigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, trascorsi i cinquanta anni dall’occupazione del numero <strong>di</strong>loculi <strong>di</strong>sponibili, senza tenere conto <strong>di</strong> estumulazioni nel frattempo avvenute, sono soggette alrinnovo della concessione per la durata <strong>di</strong> ulteriori quaranta anni <strong>di</strong>etro il pagamento della tariffastabilita.Nell’ipotesi <strong>di</strong> cui all’art. 59 del presente regolamento il Comune potrà assumere, in relazione alvalore storico o artistico della cappella, gli oneri per il mantenimento della stessa accompagnatidalla possibilità <strong>di</strong> tumularvi resti o salme <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni benemeriti.4. I titolari <strong>di</strong> concessioni relative ad aree per sepolture private possono, in via eccezionale,rinunciare alla concessione in essere e richiedere nel contempo una nuova concessione per la33


medesima area alle con<strong>di</strong>zioni tutte del presente regolamento per la realizzazione <strong>di</strong> tombe <strong>di</strong>famiglia.ART. 85Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio1. Per le concessioni sussistenti prima dell’entrata in vigore del R.D. 21.12.1942 n. 1880, per lequali non risulti essere stato stipulato il relativo atto <strong>di</strong> concessione, trova applicazione l’istitutodell’”immemorabile”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del <strong>di</strong>ritto d’uso sullaconcessione.ART. 86Rimesse <strong>di</strong> carri funebri1. Le rimesse <strong>di</strong> carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute neilocali in cui si trovano, a con<strong>di</strong>zione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previstidall’art. 21 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e richiedono il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione entro unanno dall’entrata in vigore del presente Regolamento.34


IN<strong>DI</strong>CETITOLO IDisposizioni Generali – Depositi <strong>di</strong> osservazione – Obitori –Feretri - TrasportiCAPO I – Disposizioni generaliArt. 1 Oggetto pag. 1Art. 2 Competenze pag. 1Art. 3 Responsabilità pag. 1Art. 4 Tariffe pag. 2CAPO II – Sistema informativo <strong>di</strong> mortalitàArt. 5 Denuncia <strong>di</strong> morte e richiesta <strong>di</strong> visita necroscopica pag. 2Art. 6 Denuncia delle cause <strong>di</strong> morte pag. 2CAPO III – Osservazione della salma e chiusura feretroArt. 7 Depositi <strong>di</strong> osservazione e obitori pag. 2Art. 8 Deposizione della salma nel feretro pag. 3Art. 9 Chiusura feretri pag. 3Art. 10 Fornitura gratuita dei feretri pag. 3Art. 11 Feretri per trasporto da e per altro Comune pag. 3Art. 12 Piastrina <strong>di</strong> riconoscimento pag. 3CAPO IV – Trasporti funebriArt. 13 Modalità Servizio Trasporti pag. 4Art. 14 Trasporti a carico del Comune a pagamento pag. 4Art. 15 Modalità pag. 4Art. 16 Norme generali per il trasporto pag. 5Art. 17 Trasferimenti <strong>di</strong> salme anteriori al funerale pag. 5Art. 18 Trasporti in luogo <strong>di</strong>verso dal cimitero pag. 6Art. 19 Trasporti all’estero o dall’estero pag. 6Art. 20 Trasporto <strong>di</strong> ceneri, resti mortali, parti anatomiche pag. 6TITOLO IICimiteriCAPO I - CimiteriArt. 21 Cimiteri pag. 7Art. 22 Disposizioni generali – Vigilanza pag. 7Art. 23 Reperti speciali nei cimiteri pag. 7Art. 24 Ammissione nei cimiteri <strong>di</strong> frazione pag. 7CAPO II – Disposizioni generali e piano regolatore cimiterialeArt. 25 Disposizioni generali pag. 8Art. 26 Piano regolatore cimiteriale pag. 8CAPO III – Inumazione e tumulazioneArt. 27 Inumazioni e Cippo pag. 935


Art. 28 Tumulazione pag. 10Art. 29 Deposito provvisorio pag. 10CAPO IV – Esumazioni ed estumulazioniArt. 30 Esumazioni or<strong>di</strong>narie pag. 10Art. 31 Esumazioni straor<strong>di</strong>narie pag. 11Art. 32 Estumulazioni or<strong>di</strong>narie pag. 11Art. 33 Estumulazioni straor<strong>di</strong>narie pag. 11Art. 34 Raccolta delle ossa pag. 12Art. 35 Oggetti da recuperare pag. 12Art. 36 Disponibilità dei materiali pag. 12Art. 37 Rifiuti cimiteriali pag. 13CAPO V - CremazioneArt. 38 Crematorio pag. 13Art. 39 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione pag. 13Art. 40 Urne cinerarie pag. 13CAPO VI – Polizia dei cimiteriArt. 41 Orario pag. 14Art. 42 Disciplina dell’ingresso pag. 14Art. 43 Divieti speciali pag. 15Art. 44 Riti funebri pag. 15Art. 45 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni pag. 15Art. 45bis Dimensioni dei monumenti funerari pag. 16Art. 46 Fiori e piante ornamentali pag. 16Art. 47 Materiali ornamentali pag. 17TITOLO IIIConcessioniCAPO I – Tipologie e manutenzione delle sepoltureArt. 48 Sepolture private pag. 18Art. 49 Durata delle concessioni pag. 19Art. 50 Modalità <strong>di</strong> concessione pag. 19Art. 51 Uso delle sepolture private pag. 20Art. 52 Manutenzione, canone annuo, affrancazione pag. 21Art. 53 Costruzione dell’opera – Termini pag. 21CAPO II – Divisione, subentri, rinunceArt. 54 Divisione – Subentri pag. 22Art. 55 Rinuncia a concessione a tempo determinato <strong>di</strong> durata inferiorea 99 anni pag. 23Art. 56 Rinuncia a concessione <strong>di</strong> aree libere pag. 23Art. 57 Rinuncia a concessione <strong>di</strong> aree con parziale o totale costruzione pag. 23CAPO III – Revoca, decadenza , estinzioneArt. 58 Revoca pag. 24Art. 59 Decadenza pag. 24Art. 60 Provve<strong>di</strong>menti conseguenti la decandenza pag. 24Art. 61 Estinzione pag. 2536


TITOLO IVLavori privati nei cimiteri – Imprese <strong>di</strong> pompe funebriCAPO I - Imprese <strong>di</strong> pompe funebriArt. 62 Accesso al cimitero pag. 25Art. 63 Autorizzazioni e permessi <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong> sepolture privatee collocazione <strong>di</strong> ricor<strong>di</strong> funebri pag. 26Art. 64 Responsabilità - deposito cauzionale pag. 26Art. 65 Recinzione aree – Materiali <strong>di</strong> scavo pag. 27Art. 66 Introduzione e deposito <strong>di</strong> materiali pag. 27Art. 67 Orario <strong>di</strong> lavoro pag. 27Art. 68 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazionedei Defunti pag. 27Art. 69 Vigilanza pag. 28Art. 70 Obblighi e <strong>di</strong>vieti per il personale dei cimiteri pag. 28CAPO II – Imprese pompe funebriArt. 71 Funzioni – Licenza pag. 29Art. 72 Divieti pag. 29TITOLO VDisposizioni varie e finaliCAPO I – Disposizioni varieArt. 73 Assegnazione gratuita <strong>di</strong> sepoltura a citta<strong>di</strong>ni illustri obenemeriti pag. 29Art. 74 Mappa pag. 30Art. 75 Annotazioni in mappa pag. 30Art. 76 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali pag. 30Art. 77 Schedario dei defunti pag. 30Art. 78 Scadenzario delle concessioni pag. 31Art. 79 Informazioni alla citta<strong>di</strong>nanza pag. 31CAPO II – Disposizioni finali e norme transitorieArt. 80 Efficacia delle <strong>di</strong>sposizioni del Regolamento pag. 31Art. 81 Cautele pag. 32Art. 82 Aspetti amministrativi e fiscali delle concessioni cimiteriali pag. 32Art. 83 Dirigente Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria pag. 33Art. 84 Concessioni pregresse pag. 33Art. 85 Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento delrapporto concessorio pag. 34Art. 86 Rimesse <strong>di</strong> carri funebri pag. 3437

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