10.07.2015 Views

COMUNE DI NERVIANO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO ...

COMUNE DI NERVIANO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO ...

COMUNE DI NERVIANO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ART. 74Mappa1. Presso il Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l’aggiornamentocontinuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa,può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelleconcessioni relative ai cimiteri del Comune.3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello cheobbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nellacartografia cimiteriale.ART. 75Annotazioni in mappa1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ognimo<strong>di</strong>ficazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.2. La mappa deve possibilmente contenere almeno le seguenti in<strong>di</strong>cazioni:a) generalità del defunto o dei defunti;b) il numero d’or<strong>di</strong>ne dell’autorizzazione al seppellimento;c) la struttura schematica della sepoltura con l’in<strong>di</strong>cazione della collocazione delle salme;d) le generalità del concessionario o dei concessionari;e) gli estremi del titolo costitutivo;f) la data e il numero <strong>di</strong> protocollo generale cui si riferisce la concessione;g) la natura e la durata della concessione;h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione <strong>di</strong> salme, resti o ceneridalla sepoltura con gli estremi del luogo <strong>di</strong> provenienza o <strong>di</strong> destinazione.ART. 76Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali1. Il personale addetto è tenuto a re<strong>di</strong>gere, secondo le istruzioni <strong>di</strong> cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R.10.09.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in or<strong>di</strong>ne cronologico, anche me<strong>di</strong>antestrumenti informatici.2. Ai fini delle registrazioni <strong>di</strong> cui al primo comma è da intendersi che il numero d’or<strong>di</strong>ne dellabolletta <strong>di</strong> accompagnamento coincida con quello riportato nella targhetta metallica applicata alcofano a cura dl personale addetto.3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all’aggiornamento delle mappe cimiteriali.ART. 77Schedario dei defunti1. Viene istituito lo schedario dei defunti con il compito <strong>di</strong> costituire l’anagrafe cimiteriale, tenuto,se del caso, con mezzi informatici.30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!