ART. 15Modalità1. Il trasporto funebre <strong>di</strong> cui al punto a) art. 14 comprende: il prelievo della salma dal luogo deldecesso, dal deposito <strong>di</strong> osservazione all’obitorio; il tragitto sino alla chiesa o al luogo dove sisvolgono le esequie; la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile oreligioso; il proseguimento sino al cimitero seguendo il percorso più breve.E’ ammesso il corteo funebre secondo gli usi ed i costumi locali.2. Ove il corteo funebre, per il numero dei partecipanti e per il percorso seguito, comportassepreve<strong>di</strong>bili <strong>di</strong>fficoltà al transito dei veicoli pubblici (autobus, mezzi <strong>di</strong> soccorso), il Sindaco, previarichiesta ed assenso dei parenti, può stabilire che lo stesso non venga effettuato.3. i trasporti funebri sono effettuati, <strong>di</strong> regola, nei giorni feriali e prefestivi, in numero <strong>di</strong> 1 (uno)nelle ore antimeri<strong>di</strong>ane ed in numero <strong>di</strong> 2 (due) nelle ore pomeri<strong>di</strong>ane; nei giorni festivi i trasportisono effettuati a fronte <strong>di</strong> comprovate necessità, su autorizzazione del Sindaco.In occasione <strong>di</strong> due giornate festive consecutive i trasporti funebri sono effettuati nel corso dellaseconda giornata.4. Il Comune, attraverso i propri uffici, fissa l’ora dei funerali secondo l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> presentazionedelle richieste <strong>di</strong> trasporto e comunque non prima che siano trascorse le ore legali per autorizzare lasepoltura.Ove motivi igienico – sanitari lo richiedano, il trasporto può avvenire anche anteriormente alle 24ore dal decesso, a seguito dell’accertamento della morte tramite registrazione elettrocar<strong>di</strong>ografica daparte del me<strong>di</strong>co necroscopo.ART. 16Norme generali per il trasporto1. Il feretro è preso in consegna dall’incaricato del trasporto e viene accompagnato siadall’autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco, sia dal permesso al seppellimento e, oveprevisto, dagli altri documenti necessari.2. Chi riceve il feretro compila il verbale <strong>di</strong> consegna in duplice copia, una delle quali verràconsegnata all’incaricato del trasporto ed accompagnerà il feretro sino a destinazione; mentre l’altraandrà al Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Polizia Mortuaria.ART. 17Trasferimenti <strong>di</strong> salme anteriori al funerale1. Il trasporto <strong>di</strong> cadavere ai locali <strong>di</strong> osservazione o all’obitorio, per il periodo prescritto ocomunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in con<strong>di</strong>zioni tali da nonostacolare eventuali manifestazioni <strong>di</strong> vita ed effettuato con apposito mezzo avente le caratteristiche<strong>di</strong> cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/90, in modo che sia impe<strong>di</strong>ta la vista dall’esterno.2. Se la salma non è nella propria abitazione ma presso ospedale, perché ivi deceduta o perchésottoposta ad espianto <strong>di</strong> organi, il Sindaco, su richiesta dei familiari, può autorizzare l’inizio delfunerale dalla porta della casa <strong>di</strong> abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell’orafissata.In tali circostanze il Sindaco, sentito il Responsabile del servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblica, può autorizzareil trasporto all’interno dell’abitazione o, in casi eccezionali, al luogo <strong>di</strong> speciali onoranze.5
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata senza corteo.4. I trasferimenti <strong>di</strong> salme per autopsie, per consegna agli Istituti <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o etc. ed i trasporti alcimitero <strong>di</strong> nati morti, feti, resti anatomici, etc., sono eseguiti con l’impiego del mezzo <strong>di</strong> cui alprimo comma e sono a carico del Comune.ART. 18Trasporti in luogo <strong>di</strong>verso dal cimitero1. Il trasporto <strong>di</strong> salme nell’ambito del Comune ma in luogo <strong>di</strong>verso dal cimitero è autorizzato dalSindaco con or<strong>di</strong>nanza a seguito <strong>di</strong> domanda degli interessati.ART. 19Trasporti all’estero o dall’estero1. Il trasporto <strong>di</strong> salme per e da altro Stato ha una <strong>di</strong>versa regolamentazione a seconda che si tratti <strong>di</strong>stati aderenti alla Convenzione Internazionale <strong>di</strong> Berlino 10.02.1937, approvata con R.D.01.07.1937 n. 1379, o <strong>di</strong> stati non aderenti a tale Convenzione: nel primo caso si applicano leprescrizioni <strong>di</strong> cui all’art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo caso quelle <strong>di</strong> cui agli artt. 28 e 29dello stesso Regolamento.In entrambi i casi, per i morti <strong>di</strong> malattie infettive, si applicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 25 delregolamento precitato.2. Per i trasporti per l’Estero <strong>di</strong> cui all’art. 29 del D.P.R. n. 285/90, il Responsabile del servizio <strong>di</strong>Igiene, ove avviene la chiusura, provvede al rilascio della certificazione prevista, previo ilpagamento della relativa tariffa.ART. 20Trasporto <strong>di</strong> ceneri, resti mortali, parti anatomiche1. Il trasporto fuori Comune <strong>di</strong> ossa umane, <strong>di</strong> resti mortali assimilabili e <strong>di</strong> ceneri deve essereautorizzato dal Sindaco.2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l’Autorità <strong>di</strong> cui agli artt. 27, 28 e29 del D.P.R. n. 285/90.3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto <strong>di</strong> salme non si applicano al trasporto<strong>di</strong> ceneri, ossa umane e resti mortali assimilabili.4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta <strong>di</strong> zinco <strong>di</strong>spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome ecognome del defunto o, se sconosciuto, l’in<strong>di</strong>cazione del luogo e della data <strong>di</strong> rinvenimento.5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema,aventi le caratteristiche <strong>di</strong> cui al successivo art. 40.6