10autorizzazione all'esercizio <strong>di</strong> attività produttive devono contenere una documentazione <strong>di</strong>previsione <strong>di</strong> impatto <strong>acustico</strong>”.L’art. 10 l.r. 15/2001 prescrive che:“ […] la Giunta regionale […] fissa i criteri per la redazione della valutazione previsionale<strong>di</strong> clima <strong>acustico</strong> delle aree <strong>in</strong>teressate dagli <strong>in</strong>se<strong>di</strong>amenti <strong>in</strong><strong>di</strong>cati al comma 3 dell'art. 8della legge n. 447 del 1995 (vale a <strong>di</strong>re: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case <strong>di</strong> cura e <strong>di</strong>riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi <strong>in</strong>se<strong>di</strong>amenti residenziali prossimialle opere <strong>di</strong> cui al comma 2 dell’art. 8). 3. La documentazione <strong>di</strong> previsione <strong>di</strong> impatto<strong>acustico</strong>, redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione entro sessanta giorni dall'entrata<strong>in</strong> vigore della presente legge, è allegata, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 447del 1995, alle domande per il rilascio:a) <strong>di</strong> concessioni e<strong>di</strong>lizie relative a nuovi impianti ed <strong>in</strong>frastrutture a<strong>di</strong>bite ad attivitàproduttive, sportive e ricreative ed a postazioni <strong>di</strong> servizi commerciali polifunzionali;b) <strong>di</strong> altri provve<strong>di</strong>menti comunali <strong>di</strong> abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle<strong>in</strong>frastrutture <strong>di</strong> cui alla lettera a);c) <strong>di</strong> qualunque altra licenza od autorizzazione f<strong>in</strong>alizzata all'esercizio <strong>di</strong> attività produttive.[…] 6. Qualora <strong>in</strong> luogo della domanda <strong>di</strong> rilascio dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cui al comma 3 siaprevista la denuncia <strong>di</strong> <strong>in</strong>izio <strong>di</strong> attività, od altro atto equivalente, la documentazioneprescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attività e deve essere presentata a richiestadell'autorità competente al controllo. […] 8. I comuni entro centottanta giorni dall'entrata <strong>in</strong>vigore della presente legge provvedono ad adeguare i propri regolamenti relativi al rilasciodelle concessioni, autorizzazioni e provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cui ai commi precedenti”.L’art. 8 della Deliberazione della Giunta regionale14-4-2004 n. 673 (Valutazione del clima<strong>acustico</strong>) prescrive che: “1. La valutazione del clima <strong>acustico</strong> deve essere effettuata nei casiprevisti dall'art. 10, comma 2 della L.R. n. 15/2001 nonché nel caso <strong>di</strong> cambio d'uso <strong>di</strong>un'area <strong>di</strong>versamente utilizzata”. Il comma 2 <strong>in</strong><strong>di</strong>ca cosa debba comprendere ladocumentazione per la valutazione del clima <strong>acustico</strong> 11 .4.3. Terza fase.La terza fase si apre con l'approvazione del nuovo titolo V (parte seconda) della Costituzionee prosegue con il recepimento, nel 2005, me<strong>di</strong>ante il D.lgs. 19-8-2005, n. 194, della <strong>di</strong>rettiva11 Occorre precisamente:a) la descrizione, tramite misure, dei livelli <strong>di</strong> rumore ambientale presenti nell'area <strong>di</strong> <strong>in</strong>teresse e del loroandamento nel tempo, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti. Detti livelli sonori devono esserevalutati <strong>in</strong> posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area <strong>in</strong>teressata all'<strong>in</strong>se<strong>di</strong>amento o,preferibilmente, <strong>in</strong> corrispondenza <strong>di</strong> eventuali ricettori sensibili previsti e relative pert<strong>in</strong>enze. Per taledescrizione possono essere utilizzate anche specifiche norme tecniche quali la UNI 9884 e la IS0 1996. Lemisure possono altresì essere <strong>in</strong>tegrate con previsioni modellistiche con o senza l'ausilio <strong>di</strong> software de<strong>di</strong>cati. Perentrambi i casi devono essere comunque esplicitate le metodologie, i calcoli e le procedure adottate;b) planimetria dell'<strong>in</strong>tervento e<strong>di</strong>lizio corredata delle dest<strong>in</strong>azioni d'uso dei locali e delle relative pert<strong>in</strong>enzenonché la <strong>di</strong>sposizione degli impianti tecnologici e dei parcheggi;c) le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite <strong>di</strong> immissione sia assoluti,che <strong>di</strong>fferenziali, tenuto conto dell'altezza dal suolo degli eventuali ambienti abitativi. Se la compatibilità èottenuta tramite la messa <strong>in</strong> opera <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> mitigazione passiva dovranno essere fornite le caratteristichetecniche <strong>di</strong> tali sistemi.
112002/49/Ce, che tiene conto dell'assetto <strong>di</strong> competenze legislative e <strong>di</strong> funzioniamm<strong>in</strong>istrative def<strong>in</strong>ito dal nuovo Titolo V e rimette, perciò, all'autonomia delle regioni ilcompito <strong>di</strong> attuare numerose parti della <strong>di</strong>rettiva, limitandosi a regolare gli aspetti unitari della<strong>materia</strong> 12 .Il decreto <strong>di</strong> recepimento si compone <strong>di</strong> quattro parti.1. La prima (art. 1) illustra le f<strong>in</strong>alità del decreto (evitare, prevenire o ridurre gli effett<strong>in</strong>ocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fasti<strong>di</strong>o) e def<strong>in</strong>isce lecompetenze e le procedure per: l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappeacustiche strategiche (lett. a); l'elaborazione e l'adozione dei piani <strong>di</strong> azione, volti adevitare ed a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, <strong>in</strong> particolare quando i livelli<strong>di</strong> esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumentidel rumore nelle zone silenziose (lett. b); assicurare l'<strong>in</strong>formazione e la partecipazione delpubblico <strong>in</strong> merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti (lett. c). Esulano dal campo<strong>di</strong> applicazione del decreto i rumori prodotti dalla stessa persona che vi si espone, dalleattività domestiche (proprie e del vic<strong>in</strong>ato), sul posto <strong>di</strong> lavoro (che venga prodotto dallosvolgimento dell'attività lavorativa), a bordo dei mezzi <strong>di</strong> trasporto e il rumore dovuto adattività militari che si svolgono <strong>in</strong> zone militari (art. 1, c. 2).2. La seconda parte riguarda l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustichestrategiche (art. 3), nonché l'elaborazione e l'adozione dei piani <strong>di</strong> azione (art. 4); perentrambi vengono stabilite le competenze e i tempi <strong>di</strong> adempimento degli obblighi 13 .12 Dopo la riforma del titolo V Cost. (operata con l. cost. n. 3/2001), fra le competenze esclusive statali rientra la«tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» (art. 117, lett. s). La Corte costituzionale, con lesentenza 26 luglio 2002, n. 407 e 20 <strong>di</strong>cembre 2002, n. 536, ha, però, affermato che la «tutela dell'ambiente» nonè una <strong>materia</strong> <strong>in</strong> senso tecnico, ma un valore costituzionalmente protetto; è, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, una f<strong>in</strong>alità che attraversa<strong>di</strong>verse materie, anche affidate alla potestà legislativa regionale (concorrente o esclusiva); peraltro, essendo glienti locali i pr<strong>in</strong>cipali protagonisti delle politiche <strong>di</strong> riduzione del rumore nei loro territori, una quota consistente<strong>di</strong> funzioni amm<strong>in</strong>istrative <strong>in</strong> <strong>materia</strong> non può che essere <strong>di</strong> loro competenza, <strong>in</strong> armonia con quanto prevede ilnuovo art. 118, c. 1, Cost. Sempre nel nuovo art. 117, è <strong>materia</strong> <strong>di</strong> legislazione concorrente la «tutela dellasalute»; e siccome la <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a dell'<strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento <strong>acustico</strong> è preord<strong>in</strong>ata all'esigenza <strong>di</strong> assicurare la salute dellepersone esposte a questo tipo <strong>di</strong> <strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento, ne deriva la persistente esigenza <strong>di</strong> un riparto <strong>di</strong> competenzelegislative e, al tempo stesso, <strong>di</strong> una «leale collaborazione» fra lo Stato e le regioni. L'impostazione della leggequadro del 1995 sembra conservare, comunque, la sua vali<strong>di</strong>tà anche nel quadro costituzionale del<strong>in</strong>eato dallariforma del Titolo V, come <strong>di</strong>mostra l'assenza, al momento, <strong>di</strong> conflitti fra Stato e regioni davanti alla Cortecostituzionale.13 L'organo appositamente <strong>in</strong><strong>di</strong>viduato dalla regione deve elaborare e trasmettere alla regione stessa, entro il 30giugno 2007, le mappe acustiche strategiche e, entro il 18 luglio 2008, i piani <strong>di</strong> azione; sia le prime, sia isecon<strong>di</strong> relativi agli agglomerati con più <strong>di</strong> 250.000 abitanti. Le società e gli enti gestori <strong>di</strong> servizi pubblici <strong>di</strong>trasporto o delle relative <strong>in</strong>frastrutture devono elaborare e trasmettere alla regione, entro il 30 giugno 2007, lamappatura acustica e, entro il 18 luglio 2008, i piani <strong>di</strong> azione; l'una e gli altri relativi agli assi stradali su cuitransitano più <strong>di</strong> sei milioni <strong>di</strong> veicoli all'anno, agli assi ferroviari su cui transitano più <strong>di</strong> 60.000 convogliall'anno e agli aeroporti pr<strong>in</strong>cipali. I soggetti <strong>di</strong> cui sopra sono tenuti agli stessi adempimenti entro il 30 giugno2012 per le mappe acustiche strategiche e per la mappatura acustica, ed entro il 18 luglio 2003 per i piani <strong>di</strong>azione, con riferimento, rispettivamente, a tutti gli agglomerati (<strong>in</strong><strong>di</strong>pendentemente dal numero <strong>di</strong> abitanti) e atutti gli assi stradali e ferroviari pr<strong>in</strong>cipali (<strong>in</strong><strong>di</strong>pendentemente dal numero <strong>di</strong> veicoli e convogli che vitransit<strong>in</strong>o). È previsto che le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica vengano riesam<strong>in</strong>ate e, senecessario, rielaborate, almeno ogni c<strong>in</strong>que anni (art. 3, c. 6). Analogamente, l'autorità <strong>in</strong><strong>di</strong>viduata dalla regionee le società e gli enti gestori <strong>di</strong> servizi pubblici <strong>di</strong> trasporto o delle relative <strong>in</strong>frastrutture riesam<strong>in</strong>ano erielaborano i piani <strong>di</strong> azione ogni c<strong>in</strong>que anni; procedono allo stesso modo ogni volta che sia necessario e nel