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Legislazione e giurisprudenza in materia di inquinamento acustico ...

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18La garanzia non è dovuta se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi dellacosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, <strong>in</strong> questo caso,che il ven<strong>di</strong>tore abbia <strong>di</strong>chiarato che la cosa era esente da vizi (art. 1491 c.c.).E’ chiaro, però, che, <strong>in</strong> una <strong>materia</strong> come quella <strong>in</strong> esame, <strong>di</strong>fficilmente può configurarsil’ipotesi della facile riconoscibilità del vizio rappresentato dalla <strong>in</strong>adeguata <strong>in</strong>sonorizzazione.Nei casi <strong>in</strong><strong>di</strong>cati dall'articolo 1490 c.c. il compratore può domandare a sua scelta larisoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determ<strong>in</strong>ati vizi, gli usiescludano la risoluzione (art. 1492 c.c.).In caso <strong>di</strong> risoluzione del contratto il ven<strong>di</strong>tore deve restituire il prezzo e rimborsare alcompratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la ven<strong>di</strong>ta. Il compratore deverestituire la cosa, se questa non è perita <strong>in</strong> conseguenza dei vizi (art. 1493 c.c.).In ogni caso il ven<strong>di</strong>tore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova<strong>di</strong> avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il ven<strong>di</strong>tore deve, altresì, risarcire alcompratore i danni derivati dai vizi della cosa (art. 1494 c.c.).Il compratore decade dal <strong>di</strong>ritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al ven<strong>di</strong>tore entro ottogiorni dalla scoperta, salvo il <strong>di</strong>verso term<strong>in</strong>e stabilito dalle parti o dalla legge.Tale term<strong>in</strong>e <strong>di</strong> decadenza per la denunzia dei vizi della cosa venduta, pur dovendo essereriferito alla semplice manifestazione del vizio e non già all'<strong>in</strong><strong>di</strong>viduazione della sua causa,decorre solo dal momento <strong>in</strong> cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettivadell'esistenza del vizio, con la conseguenza che ove la scoperta avvenga per gra<strong>di</strong> ed <strong>in</strong> tempi<strong>di</strong>versi e successivi, <strong>in</strong> modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fareriferimento al momento <strong>in</strong> cui si sia completata la relativa scoperta (Cassazione civile , sez. II,06 maggio 2005, n. 9515).La denunzia non è necessaria se il ven<strong>di</strong>tore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'haoccultato. L'azione si prescrive, <strong>in</strong> ogni caso, <strong>in</strong> un anno dalla consegna; ma il compratore,che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purchè ilvizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorsodell'anno dalla consegna (art. 1495 c.c.).Non si può escludere che l’<strong>in</strong>adeguata <strong>in</strong>sonorizzazione acustica possa configurare,ad<strong>di</strong>rittura, la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> aliud pro alio, cioè l’<strong>in</strong>idoneità del bene ad assolvere alla suafunzione economica-sociale e, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, a sod<strong>di</strong>sfare i bisogni concreti che hanno <strong>in</strong>dotto ilcompratore ad effettuare l'acquisto.Ad esempio, se la carenza dei requisiti acustici passivi fosse tale da non consentire il rilasciodel certificato <strong>di</strong> abitabilità, potrebbe applicarsi il pr<strong>in</strong>cipio secondo cui la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> unimmobile privo delle caratteristiche idonee a permettergli <strong>di</strong> conseguire l'abitabilità legale, <strong>in</strong>quanto non rispettoso delle norme <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia o <strong>di</strong> igiene, <strong>in</strong>tegra la prestazione <strong>di</strong> aliud proalio, che abilita l'acquirente a chiedere la risoluzione del contratto ex artt. 1453, 1476 e 1477cod. civ. essendo la cosa venduta del tutto <strong>in</strong>idonea ad assolvere alla sua dest<strong>in</strong>azioneeconomico-sociale e, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, a sod<strong>di</strong>sfare <strong>in</strong> concreto le esigenze che determ<strong>in</strong>ano l'acquirentea contrarre (Cass. 5-11-1990 n. 10616).5.6.2. Responsabilità dell’appaltatore.Altro soggetto che può essere chiamato a rispondere dell’<strong>in</strong>adeguata <strong>in</strong>sonorizzazionedell’e<strong>di</strong>ficio è l’appaltatore.

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