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Legislazione e giurisprudenza in materia di inquinamento acustico ...

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28con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi <strong>in</strong> relazione a ciascuna <strong>di</strong> tali fasi, se sono stateosservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei <strong>materia</strong>li impiegati 43 .Concorso <strong>di</strong> responsabilità del <strong>di</strong>rettore dei lavori con l’appaltatore.Abbiamo già rammentato che l'autonomia tecnica dell'appaltatore si manifesta anche rispettoal momento esecutivo, <strong>in</strong> relazione al quale si atteggia come potere <strong>di</strong> scelta della tecnicaesecutiva più acconcia allo scopo da perseguire.La presenza del <strong>di</strong>rettore dei lavori nom<strong>in</strong>ato dal committente non <strong>in</strong>cide <strong>di</strong> per sésull’autonomia dell’appaltatore, dato che egli non può esercitare poteri più ampi <strong>di</strong> quellidello stesso committente, ma ne rafforza la capacità <strong>di</strong> controllo per via della sua specificacompetenza tecnica (Musol<strong>in</strong>o, La figura del <strong>di</strong>rettore dei lavori nel contratto <strong>di</strong> appaltoprivato, <strong>in</strong> Riv. trim. appalti, 1988, 954).La presenza <strong>di</strong> questo tecnico professionalmente qualificato può, <strong>in</strong> concreto, costituire unaragione per valutare con m<strong>in</strong>or rigore la <strong>di</strong>ligenza richiesta nella verifica delle scelte rimesseal committente; può, <strong>in</strong>vece, ad<strong>di</strong>rittura escludere la responsabilità dell’appaltatore ex art.1667 c.c., se i suoi poteri <strong>di</strong> <strong>in</strong>gerenza e sorveglianza sono tali <strong>di</strong> ridurre l’appaltatore stesso amero esecutore dell’opera (App. Milano 3 <strong>di</strong>cembre 1974).Solitamente, la responsabilità del <strong>di</strong>rettore dei lavori è concorrente con quella dell'appaltatore,poiché entrambi gli obblighi <strong>di</strong> tale professionista hanno come term<strong>in</strong>e f<strong>in</strong>ale l'operacostruenda. Pertanto, la responsabilità del <strong>di</strong>rettore dei lavori per l'emanazione delle <strong>di</strong>rettivepotrà essere esclusiva o concorrente con quella dell'appaltatore 44 e degli altri tecnici che sono<strong>in</strong>tervenuti nella realizzazione dell'opera.Qualora il danno sia provocato da più soggetti (id est appaltatore, e/o progettista e/o <strong>di</strong>rettoredei lavori) per <strong>in</strong>adempimento rispetto a <strong>di</strong>versi contratti, <strong>in</strong> base alla responsabilità solidaledei debitori, il cre<strong>di</strong>tore può rivolgersi a ciascuno dei danneggianti per ottenere il risarcimento<strong>di</strong> tutto il danno, ed il debitore escusso ha poi regresso verso ciascuno degli altri responsabiliper la ripetizione della parte da ciascuno <strong>di</strong> essi dovuta, da presumersi uguale <strong>in</strong> mancanza <strong>di</strong>un accertamento contrario.Infatti, al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> ritenere la solidarietà <strong>di</strong> tutte le parti all’obbligo risarcitorio, è sufficiente chele azioni o le omissioni <strong>di</strong> ciascuna <strong>di</strong> esse abbiano concorso <strong>in</strong> modo efficiente a produrrel’evento, a nulla rilevando che costituiscano autonomi fatti illeciti o violazioni <strong>di</strong> normegiuri<strong>di</strong>che <strong>di</strong>verse (per tutte, Cass. n. 13039/1991, Cass. n. 1114/1986, Cass. n. 4356/1980).La solidarietà dal lato passivo non è, <strong>in</strong>fatti, esclusa dalla circostanza che le azioni o leomissioni costituiscano autonomi e <strong>di</strong>st<strong>in</strong>ti fatti illeciti o violazioni <strong>di</strong> norme giuri<strong>di</strong>cheprovenienti da fonti <strong>di</strong>verse, se le s<strong>in</strong>gole azioni od omissioni <strong>di</strong> appaltatore, progettista e<strong>di</strong>rettore dei lavori, concorrono tutte <strong>in</strong> modo causalmente efficiente a produrre l’illecitoextracontrattuale previsto dalla norma (Cass. n. 7992/1997, Cass. n. 8904/1994, Cass. n.43 Nel caso deciso da Cassazione civile 4366/2006 il fenomeno delle <strong>in</strong>filtrazioni era causato dalla cattivaesecuzione del vespaio e dalla cattiva qualità dei <strong>materia</strong>li <strong>in</strong> esso impiegati, <strong>di</strong> natura porosa, che provocavanoun risalita dell'umi<strong>di</strong>tà dal sottosuolo su cui il vespaio era appoggiato, attraverso la muratura, posta <strong>in</strong> <strong>di</strong>rettocontatto con il piano <strong>di</strong> spiccato, senza che tra i due piani fosse stato <strong>in</strong>terposto alcun tipo <strong>di</strong> <strong>materia</strong>leimpermeabilizzante, come era stato <strong>in</strong>vece stabilito nel contratto <strong>di</strong> appalto. Il <strong>di</strong>rettore dei lavori è stato ritenutoresponsabile per avere omesso, nella fase <strong>di</strong> realizzazione del vespaio, il dovuto controllo sull'esecuzionedell'opera e sulla qualità del <strong>materia</strong>le usato.44 Cfr. Cass. 10 maggio 1995 n. 5103; Cass. 6 novembre 1986 n. 6495.

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