28con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi <strong>in</strong> relazione a ciascuna <strong>di</strong> tali fasi, se sono stateosservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei <strong>materia</strong>li impiegati 43 .Concorso <strong>di</strong> responsabilità del <strong>di</strong>rettore dei lavori con l’appaltatore.Abbiamo già rammentato che l'autonomia tecnica dell'appaltatore si manifesta anche rispettoal momento esecutivo, <strong>in</strong> relazione al quale si atteggia come potere <strong>di</strong> scelta della tecnicaesecutiva più acconcia allo scopo da perseguire.La presenza del <strong>di</strong>rettore dei lavori nom<strong>in</strong>ato dal committente non <strong>in</strong>cide <strong>di</strong> per sésull’autonomia dell’appaltatore, dato che egli non può esercitare poteri più ampi <strong>di</strong> quellidello stesso committente, ma ne rafforza la capacità <strong>di</strong> controllo per via della sua specificacompetenza tecnica (Musol<strong>in</strong>o, La figura del <strong>di</strong>rettore dei lavori nel contratto <strong>di</strong> appaltoprivato, <strong>in</strong> Riv. trim. appalti, 1988, 954).La presenza <strong>di</strong> questo tecnico professionalmente qualificato può, <strong>in</strong> concreto, costituire unaragione per valutare con m<strong>in</strong>or rigore la <strong>di</strong>ligenza richiesta nella verifica delle scelte rimesseal committente; può, <strong>in</strong>vece, ad<strong>di</strong>rittura escludere la responsabilità dell’appaltatore ex art.1667 c.c., se i suoi poteri <strong>di</strong> <strong>in</strong>gerenza e sorveglianza sono tali <strong>di</strong> ridurre l’appaltatore stesso amero esecutore dell’opera (App. Milano 3 <strong>di</strong>cembre 1974).Solitamente, la responsabilità del <strong>di</strong>rettore dei lavori è concorrente con quella dell'appaltatore,poiché entrambi gli obblighi <strong>di</strong> tale professionista hanno come term<strong>in</strong>e f<strong>in</strong>ale l'operacostruenda. Pertanto, la responsabilità del <strong>di</strong>rettore dei lavori per l'emanazione delle <strong>di</strong>rettivepotrà essere esclusiva o concorrente con quella dell'appaltatore 44 e degli altri tecnici che sono<strong>in</strong>tervenuti nella realizzazione dell'opera.Qualora il danno sia provocato da più soggetti (id est appaltatore, e/o progettista e/o <strong>di</strong>rettoredei lavori) per <strong>in</strong>adempimento rispetto a <strong>di</strong>versi contratti, <strong>in</strong> base alla responsabilità solidaledei debitori, il cre<strong>di</strong>tore può rivolgersi a ciascuno dei danneggianti per ottenere il risarcimento<strong>di</strong> tutto il danno, ed il debitore escusso ha poi regresso verso ciascuno degli altri responsabiliper la ripetizione della parte da ciascuno <strong>di</strong> essi dovuta, da presumersi uguale <strong>in</strong> mancanza <strong>di</strong>un accertamento contrario.Infatti, al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> ritenere la solidarietà <strong>di</strong> tutte le parti all’obbligo risarcitorio, è sufficiente chele azioni o le omissioni <strong>di</strong> ciascuna <strong>di</strong> esse abbiano concorso <strong>in</strong> modo efficiente a produrrel’evento, a nulla rilevando che costituiscano autonomi fatti illeciti o violazioni <strong>di</strong> normegiuri<strong>di</strong>che <strong>di</strong>verse (per tutte, Cass. n. 13039/1991, Cass. n. 1114/1986, Cass. n. 4356/1980).La solidarietà dal lato passivo non è, <strong>in</strong>fatti, esclusa dalla circostanza che le azioni o leomissioni costituiscano autonomi e <strong>di</strong>st<strong>in</strong>ti fatti illeciti o violazioni <strong>di</strong> norme giuri<strong>di</strong>cheprovenienti da fonti <strong>di</strong>verse, se le s<strong>in</strong>gole azioni od omissioni <strong>di</strong> appaltatore, progettista e<strong>di</strong>rettore dei lavori, concorrono tutte <strong>in</strong> modo causalmente efficiente a produrre l’illecitoextracontrattuale previsto dalla norma (Cass. n. 7992/1997, Cass. n. 8904/1994, Cass. n.43 Nel caso deciso da Cassazione civile 4366/2006 il fenomeno delle <strong>in</strong>filtrazioni era causato dalla cattivaesecuzione del vespaio e dalla cattiva qualità dei <strong>materia</strong>li <strong>in</strong> esso impiegati, <strong>di</strong> natura porosa, che provocavanoun risalita dell'umi<strong>di</strong>tà dal sottosuolo su cui il vespaio era appoggiato, attraverso la muratura, posta <strong>in</strong> <strong>di</strong>rettocontatto con il piano <strong>di</strong> spiccato, senza che tra i due piani fosse stato <strong>in</strong>terposto alcun tipo <strong>di</strong> <strong>materia</strong>leimpermeabilizzante, come era stato <strong>in</strong>vece stabilito nel contratto <strong>di</strong> appalto. Il <strong>di</strong>rettore dei lavori è stato ritenutoresponsabile per avere omesso, nella fase <strong>di</strong> realizzazione del vespaio, il dovuto controllo sull'esecuzionedell'opera e sulla qualità del <strong>materia</strong>le usato.44 Cfr. Cass. 10 maggio 1995 n. 5103; Cass. 6 novembre 1986 n. 6495.
2911290/1993, Cass. n. 4900/1993, Cass. n. 1406/1989, Cass. n. 2676/1984, Cass. n.5342/1982).Né la solidarietà dal lato passivo è esclusa dal fatto che le azioni o le omissioni costituisconoautonomi e <strong>di</strong>st<strong>in</strong>ti fatti illeciti o violazioni <strong>di</strong> norme giuri<strong>di</strong>che provenienti da fonti <strong>di</strong>verse,allorquando le s<strong>in</strong>gole azioni od omissioni <strong>di</strong> appaltatore, progettista e <strong>di</strong>rettore dei lavoriconcorrono tutte <strong>in</strong> modo causalmente efficiente a produrre l’illecito extracontrattualeprevisto dalla norma (cfr. Cass. n. 7992/1997, Cass. n. 8904/1994, Cass. n. 11290/1993, Cass.n. 4900/1993, Cass. n. 1406/1989, Cass. n. 2676/1984, Cass. n. 5342/1982 con specificoriferimento all’art. 1669 c.c.; cfr. altresì Cass. n. 13039/1991, Cass. n. 1114/1986, Cass. n.4356/1980 con più generale riferimento all’<strong>in</strong>tera <strong>materia</strong> dell’appalto).5.7. Il risarcimento del danno.Occorre, ora, de<strong>di</strong>care qualche breve cenno alla questione dei danni che può pretendere chiabbia fondatamente agito per l’<strong>in</strong>adeguata <strong>in</strong>sonorizzazione acustica del proprio beneimmobile.In s<strong>in</strong>tesi si può affermare che il danno si può scomporre <strong>in</strong> alcune gran<strong>di</strong> categorie:danno patrimoniale: qualsiasi pregiu<strong>di</strong>zio che <strong>in</strong>cida sulla sfera dei beni (per tali<strong>in</strong>tendendosi non solo beni <strong>materia</strong>li, ma anche im<strong>materia</strong>li, quali i <strong>di</strong>ritti) <strong>di</strong> un dato soggettoe che sia suscettibile <strong>di</strong> valutazione economica;danno biologico 45 : temporanea o def<strong>in</strong>itiva compromissione della complessiva <strong>in</strong>tegritàpsicofisica dell'<strong>in</strong><strong>di</strong>viduo, suscettibile <strong>di</strong> essere positivamente accertata sotto il profilo me<strong>di</strong>colegale;45 Il Tribunale <strong>di</strong> Modena, con ord<strong>in</strong>anza n. 42 del 11/11/2003, ha affermato che “il bene salute deve ritenersicomprensivo non solo dell’<strong>in</strong>columità fisica ma anche del benessere psichico dell’<strong>in</strong><strong>di</strong>viduo e <strong>di</strong> tutto ciò chevale a costituire la “qualità” stessa della vita, <strong>in</strong>tesa come esaustiva realizzazione della persona umana nellatotalità e globalità delle sue manifestazioni e dei suoi valori. Le immissioni sonore <strong>in</strong>tollerabili portanoall’attenzione il rumore non già per le lesioni organiche che possa <strong>in</strong> ipotesi provocare per l’organismo umano,ma proprio per la oggettiva capacità dello stesso <strong>di</strong> travolgere l’equilibrio della persona, <strong>in</strong>tesa come tale, cioècome soggetto teso a realizzare, come d’ord<strong>in</strong>ario, le sue funzioni psichiche, ed ad espletare le attivitàrispondenti all’esercizio delle sue qualità soggettive e sociali (cfr. Corte <strong>di</strong> appello <strong>di</strong> Venezia, 31 maggio 1985:secondo Tribunale <strong>di</strong> Milano, 21 ottobre 1999, <strong>in</strong>: Giur. milanese 2000, 68, «è ravvisabile il danno esistenzialeda <strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento <strong>acustico</strong> nel caso <strong>in</strong> cui, a causa del superamento dei limiti <strong>di</strong> tollerabilità delle immissionisonore fissati dalla legge, si verifichi <strong>in</strong> concreto una lesione della serenità personale dell’<strong>in</strong><strong>di</strong>viduo, ossiaun’alterazione del benessere psico-fisico, dei normali ritmi <strong>di</strong> vita che si riflettono sulla tranquillità personaledel soggetto danneggiato, <strong>in</strong>cidendo sulle normali attività quoti<strong>di</strong>ane e provocando uno stato <strong>di</strong> malesserepsichico <strong>di</strong>ffuso che, pur non sfociando <strong>in</strong> una vera e propria malattia, provoca, tuttavia, ansia, irritazione,<strong>di</strong>fficoltà a far fronte alle normali occupazioni e depressione»). Le immissioni rumorose <strong>in</strong>tollerabili, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>,posta la <strong>di</strong>st<strong>in</strong>zione tra “<strong>in</strong>tegrità fisica dell’<strong>in</strong><strong>di</strong>viduo” ed una nozione più estesa del bene “salute”,comprendente il benessere psichico, la qualità della vita, anche <strong>di</strong> relazione, ed i valori della persona, <strong>in</strong>tegranodanno alla persona, ed alla sua salute, anche <strong>in</strong> assenza <strong>di</strong> lesioni imme<strong>di</strong>atamente obiettivabili. Posto, <strong>in</strong>fatti,che, com’è noto, il rumore <strong>di</strong> <strong>in</strong>tensità superiore alla soglia <strong>di</strong> tollerabilità determ<strong>in</strong>a <strong>in</strong> ciascun <strong>in</strong><strong>di</strong>viduoreazioni <strong>di</strong> contenuto <strong>di</strong>verso (anche paura, ira, <strong>di</strong>sperazione) e, comunque, tali da compromettere la cosiddetta“qualità uomo”, <strong>in</strong>tesa nel senso della capacità <strong>di</strong> produrre e ricevere le utilità, <strong>di</strong> qualunque natura, derivantidall’attività lavorativa ed <strong>in</strong> genere dal mondo esterno, viene <strong>in</strong> rilievo una nozione <strong>di</strong> danno biologico chepresc<strong>in</strong>de dalla effettiva sussistenza <strong>di</strong> menomazioni organiche dell’<strong>in</strong>tegrità psicofisica della persona umana eriguarda, <strong>in</strong>vece, la compromissione della salute nel lato senso sopra <strong>in</strong><strong>di</strong>cato; <strong>in</strong> s<strong>in</strong>tesi, comprensivo <strong>di</strong> tutte lepotenzialità dell’<strong>in</strong>tegrità psicofisica, del normale esercizio, cioè, delle qualità del soggetto, ivi compresa lecapacità relazionali con l’ambiente circostante e con i propri simili (cfr. Corte <strong>di</strong> appello <strong>di</strong> Venezia, 31 maggio