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Legislazione e giurisprudenza in materia di inquinamento acustico ...

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2l'<strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento <strong>acustico</strong>, <strong>in</strong>izialmente considerato come un problema secondario rispettoall'<strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento atmosferico e a quello idrico, è giunto ad occupare negli ultimi anni unrilievo notevole, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale.Ciò anche per la vastità della popolazione co<strong>in</strong>volta: recenti stu<strong>di</strong> stimano che circa il 20%della popolazione dell'Europa occidentale (vale a <strong>di</strong>re 80 milioni <strong>di</strong> persone) subisce livelli <strong>di</strong><strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento <strong>acustico</strong> che gli esperti considerano <strong>in</strong>accettabili.Il legislatore ha, pertanto, com<strong>in</strong>ciato a <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>are la <strong>materia</strong> a tutti i livelli (comunitario,nazionale, regionale ecc.) e, come vedremo, il quadro normativo è estremamente articolato,tanto che <strong>in</strong> questa sede dovremo necessariamente limitarci ad alcuni cenni generali, senzaalcuna pretesa <strong>di</strong> completezza, per poi affrontare con un grado maggiore <strong>di</strong> dettaglio laproblematica dei requisiti acustici passivi degli e<strong>di</strong>fici.***Sotto il profilo co<strong>di</strong>cistico, gli articoli fondamentali <strong>di</strong> riferimento sono rappresentati dall’art.844 del co<strong>di</strong>ce civile e dall’art. 659 del co<strong>di</strong>ce penale, che si riportano <strong>di</strong> seguito.Art. 844 c.c.Immissioni.Il proprietario <strong>di</strong> un fondo non può impe<strong>di</strong>re le immissioni <strong>di</strong> fumo o <strong>di</strong> calore, le esalazioni, irumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vic<strong>in</strong>o, se non superanola normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla con<strong>di</strong>zione dei luoghi.Nell'applicare questa norma l'autorità giu<strong>di</strong>ziaria deve contemperare le esigenze dellaproduzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità <strong>di</strong> un determ<strong>in</strong>ato uso.Art. 659 c.p.Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.Chiunque, me<strong>di</strong>ante schiamazzi o rumori, ovvero abusando <strong>di</strong> strumenti sonori o <strong>di</strong>segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti <strong>di</strong> animali, <strong>di</strong>sturba leoccupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici,è punito con l'arresto f<strong>in</strong>o a tre mesi o con l'ammenda f<strong>in</strong>o a 309 euro.Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiererumoroso contro le <strong>di</strong>sposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.Questi articoli <strong>di</strong> legge non possono, evidentemente, assicurare una tutela organica control’<strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento <strong>acustico</strong>, occorrendo all’uopo una articolata <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a pubblicistica.A questo proposito, sono stati anzitutto fissati valori-limite per le emissioni acustiche <strong>di</strong>alcuni veicoli (autovetture e aerei).A livello comunitario sono state adottate, ad esempio: la <strong>di</strong>rettiva 70/157/Cee del 6-2-1970,mo<strong>di</strong>ficata da ultimo dalla <strong>di</strong>rettiva 99/101/Ce, <strong>in</strong> <strong>materia</strong> <strong>di</strong> livello sonoro ammissibile deiveicoli a motore; la <strong>di</strong>rettiva 77/311/Cee del 29-3-1977, mo<strong>di</strong>ficata da ultimo dalla <strong>di</strong>rettiva97/54/Ce, relativa al rumore dei trattori agricoli; la <strong>di</strong>rettiva 80/51/Cee del 29-12-1979,mo<strong>di</strong>ficata da ultimo dalla <strong>di</strong>rettiva 83/206/Cee, relativa alla rumorosità dei velivolisubsonici; la <strong>di</strong>rettiva 92/61Cee del 30-6-1992, mo<strong>di</strong>ficata da ultimo dalla <strong>di</strong>rettiva2000/7/Ce, relativa alla omologazione dei veicoli a due e tre ruote.

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